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Art.42-bis: contiamo fino a 10 e non dimentichiamo di dirlo ai proprietari!!

Pubblico
Giovedì, 14 Maggio, 2015 - 02:00

4. Art.42-bis salvo: Contiamo fino a 10 e non dimentichiamo di dirlo ai privati!!
Dell’Avv. Marco Morelli 
 
La sentenza della Consulta n.71/2015, che ha confermato l’art.42-bis TUE, detta, incidentalmente, alcuni passaggi importanti su come adottare un provvedimento acquisitivo ex art.42-bis. 
Importante è l’aspetto relativo alla partecipazione procedimentale, di certo enfatizzato, se solo ce ne fosse stato bisogno, nella materia in questione, da parte dei Giudici costituzionali. 
Si legge, difatti, nella parte motiva della sentenza, proprio in materia espropriativa, la Corte stessa ha da tempo affermato “che i privati interessati devono essere messi "in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico" (sentenza n. 13 del 1962; sentenze n. 344 del 1990, n. 143 del 1989 e n. 151 del 1986).” Per parte sua, il provvedimento acquisitivo ex art.42-bis, dicono i Giudici costituzionali. non potrebbe sottrarsi all'applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, del resto, è riaffermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Dunque, una chiara investitura formale e costituzionale, da parte della Consulta, su un punto cardine del procedimento che deve portare al provvedimento ex art.42-bis, ossia la previa partecipazione degli interessati che non possono non essere messi nelle condizioni di dire la propria dinanzi la nuova volontà acquisitiva dell’autorità che utilizza l’immobile modificato senza titolo. 
Del resto il tema, seppure non disciplinato, dal punto di vista normativo, dall’art.42-bis (sul punto, il legislatore, è incorso nel medesimo “vulnus” di cui al precedente art.43 che, difatti, sul tema della partecipazione procedimentale, aveva creato non poche problematiche operative), è stato, lungamente, risolto dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della necessità e non eliminabilità della previa comunicazione di avvio del procedimento. 
Dunque il 42-bis che, del resto, sfocia in un atto di natura discrezionale, necessita della comunicazione di avvio del procedimento anche per i Giudici costituzionali.  
Dal punto di vista pratico quanti giorni prima va inviato l’avviso, rispetto a cosa, e da chi? 
Sulla tempistica, nel silenzio della legge, è congruo, come è stato anche affermato da parte di alcuna giurisprudenza, il termine di almeno 10 giorni prima l’adozione dell’atto acquisitivo o, meglio, della previa deliberazione del Consiglio Comunale (se parliamo, ovviamente, di enti locali); l’atto può essere firmato dal responsabile del procedimento, semplicemente.
Attenzione, allora: contiamo fino a 10 prima di adottare un 42-bis e, soprattutto, non dimentichiamo di dirlo ai proprietari. 
 

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