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Il Consiglio di Stato fa luce sul buio sceso nel 2011 sul tema delle occupazioni illegittime. No alla specificazione, no all’usucapione – si agli accordi ed all’art.42-bis. di Marco Morelli

Pubblico
Venerdì, 29 Gennaio, 2016 - 01:00

Il Consiglio di Stato fa luce sul buio sceso nel 2011 sul tema delle occupazioni illegittime. 
No alla specificazione, no all’usucapione – si agli accordi ed all’art.42-bis.
 
Di Marco Morelli
 
Sicuramente si ricorderà, all’indomani dell’abrogazione dell’art.43 TU espropri, una pronuncia (in verità un paio) del TAR Puglia, Lecce (la n. 199 del 29.06.2011), che suscitò dubbi ed incertezze da parte di molti, ivi compreso chi scrive. 
 
I Giudici pugliesi, in quell’occasione, dinanzi al vuoto normativo creatosi dopo la espunzione, dal nostro ordinamento, dell’istituto dell’acquisizione coattiva sanante ex art.43, non potendo riesumare la metodica dell’accessione invertita, tanto censurata a livello CEDU, se ne uscirono con una sentenza che, al fine di risolvere un caso di occupazione illegittima di una PA, faceva uso dell’’istituto, invero tipico per l’acquisto di mobili, della specificazione. Al di là della dottrina, anche parte della giurisprudenza prese le distanze da tale decisum.
 
Ebbene, con sentenza n. 329 dello scorso 28 gennaio, i Giudici del Consiglio di Stato, sezione quarta, hanno definitivamente deciso in merito alle sorti di quella sentenza del TAR Puglia, espressamente stabilendo che la costruzione della vicenda in termini di specificazione, rinvenibile anche in altre pronunce della Sezione leccese del T.A.R. della Puglia, è rimasta isolata nella giurisprudenza successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. nr. 327 del 2001, ed è stata in seguito sconfessata dal legislatore con l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 42-bis dello stesso decreto, il quale, reintroducendo nel sistema un meccanismo di acquisizione coattiva ha rimesso all’iniziativa dell’Ente occupante, ha nuovamente escluso in via generale che la p.a. possa mai acquisire la proprietà di suoli privati sulla base di un’occupazione sine titulo.
 
Sul piano formale, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la conclusione del TAR Lecce l’applicazione dell’art. 940 cod. civ. rappresenta un’evidente forzatura, “essendo l’istituto dell’acquisizione della proprietà per specificazione circoscritto alle sole cose mobili, e non potendo darsi – anche in considerazione del principio di tassatività dei modi di acquisto del diritto dominicale – alcuna analogia con riguardo all’ipotesi di costruzione di immobili su suolo altrui”.
 
Continua, ancora, il Consiglio di Stato, disponendo che : “Sul piano sostanziale, l’impostazione del T.A.R. leccese si risolve nella surrettizia reintroduzione nel sistema di una forma di espropriazione indiretta, nella quale il transito del bene nella sfera proprietaria della p.a. è pur sempre ricondotto causalmente a un accadimento di mero fatto, indipendente da ogni considerazione della volontà degli interessati: ciò che è certamente incompatibile con i principi europei in subiecta materia e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla cui base, come è noto, si è determinato il superamento dell’istituto della “accessione invertita”.
 
Nuova, l’ennesima, forte presa di posizione del massimo organo di giustizia amministrativa sul tema delle occupazioni illegittime e sulle modalità di loro superamento rappresentate o dall’accordo delle parti o dall’art. 42-bis. Tertium non datur per i Giudici di Palazzo Spada. 
 
E, su quest’ultimo punto, la sentenza n. 329/16 non perde l’occasione di ulteriormente bocciare l’utilizzo dell’usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario delle PA per risolvere occupazioni ultraventennali. 
 
In un passo del decisum, infatti, si legge che: “questa Sezione ha già avuto modo di affermare che l’occupazione di un fondo sine titulo da parte della p.a. (e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato), integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell’usucapione, atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l’apprensione materiale del bene da parte della p.a. al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015, nr. 3988; id., 3 luglio 2014, nr. 3346).”
 
Il dato è tratto, allora: niente specificazione e niente usucapione per superare le occupazioni illegittime ma solo accordi e provvedimenti ex art.42-bis. 
 
Ora, la palla, alle PA ed ai privati…..chi si muoverà per primo?
 

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