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Le occupazioni illegittime, l'art.42-bis e la questione indennitaria - TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2254 del 27.08.2014

Pubblico
Mercoledì, 3 Dicembre, 2014 - 01:00

 

Un tema sempre verde, quello delle occupazioni illegittime che, nella sentenza del TAR Lombardia di seguito riportata, viene affrontato con riferimento all'art.42-bis del TUE ed alla giurisdizione connessa alle questioni indennitarie 
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Seconda), sentenza n.2254 del 27 agosto 2014, sulle occupazioni illegittime e le questioni indennitarie connesse
 
 
N. 02254/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 00543/2013 REG.RIC.
 
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REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Sintesi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lombardi, Mauro Pisapia e Gianluca Gariboldi, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluca Gariboldi in Milano, viale Elvezia, 12; 
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria (già Servizi Integrati), rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti di
Impresa Grassetto S.p.A. in liquidazione; 
Itinera S.p.A. (già Grassetto Lavori Spa), rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Carlo Maria Magnoni, Giovanni Balocco e Alessandro Mazza, con domicilio eletto presso il primo in Milano, largo Augusto, 3; 
per l'ottemperanza
alla sentenza della Sez. II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano n. 1276/2012 del 19 aprile 2012, depositata 1'8 maggio 2012,
previa occorrendo, declaratoria di nullità e/o inefficacia parziale e/o di annullamento parziale,
del decreto ai sensi dell’art. 42 bis del 31.7.2013 adottato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, in parte qua;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e/o conseguente.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria (già Servizi Integrati) e di Itinera S.p.A. (già Grassetto Lavori Spa);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe era chiesta l’ottemperanza alla sentenza della Sezione II del TAR Lombardia n. 1276/2012, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Sintesi Spa, imponeva la restituzione del compendio immobiliare della ricorrente, oggetto di una occupazione senza titolo da parte della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un’opera pubblica, oltre ad avere pronunciato condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione.
La sentenza era appellata sia dalle Amministrazioni statali sia da Itinera Spa, quale avente causa dall’originario concessionario di opera pubblica.
Gli appelli sono pendenti davanti al Consiglio di Stato, in attesa di decisione e senza che la sentenza di primo grado – esecutiva ai sensi di legge – sia stata sospesa.
Nel frattempo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 4615 del 17.5.2013, comunicava l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis del DPR 327/2001, volto all’acquisizione dell’area su cui sorge l’opera pubblica di cui è causa (Casa Circondariale di Milano Bollate).
Nella stessa sentenza 1276/2012, peraltro, il Tribunale, aveva espressamente assegnato alle Amministrazioni statali un termine di sei mesi per l’eventuale avvio e la conclusione del procedimento ex art. 42 bis citato.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 23.5.2013 il Collegio, visto l’avvio del procedimento citato e tenuto conto che il termine per la sua conclusione indicato nella sentenza non aveva natura perentoria, con ordinanza n. 1383 del 28.5.2013 assegnava alle Amministrazioni statali un ulteriore termine per la conclusione del procedimento, con scadenza il 2 agosto 2013, fissando contestualmente una nuova udienza per la prosecuzione della trattazione.
Con decreto del 31.7.2013, era adottato il decreto di acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, con contestuale liquidazione dell’indennità a favore del proprietario.
A questo punto la società ricorrente proponeva, nel giudizio di ottemperanza ancora pendente, motivi aggiunti per la declaratoria di nullità o di inefficacia di parte del provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001, adottato dall’Amministrazione.
La contestazione riguardava, in particolare, solo i criteri di determinazione dell’indennizzo di cui al citato art. 42 bis, giacché l’esponente non si opponeva in alcun modo al trasferimento della proprietà a favore della Pubblica Amministrazione.
In esito all’udienza camerale del 3 aprile 2014 il Collegio, sussistendo dubbi sulla riconduzione dell’azione proposta coi motivi aggiunti al rito dell’ottemperanza di cui agli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.), disponeva con ordinanza n. 882 del 4.4.2014, la conversione dell’azione proposta, ai sensi dell’art. 32 del c.p.a., con contestuale fissazione dell’udienza di discussione.
Alla successiva udienza pubblica del 3.7.2014, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale, con il quale è chiesta l’ottemperanza alla sentenza n. 1276/2012 del TAR Lombardia va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La sentenza citata (cfr. l’allegato A della ricorrente), peraltro non passata in giudicato ed in attesa della decisione dell’appello davanti al Consiglio di Stato, aveva pronunciato condanna alla restituzione dell’area ed al risarcimento del danno, pur non escludendo la facoltà per l’Amministrazione di applicare l’art. 42 bis del DPR 327/2001 (cfr. il punto 3.2 nella narrativa in “DIRITTO” della sentenza).
L’Amministrazione (nel caso di specie il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), con decreto del 31.7.2013 (cfr. l’allegato alla memoria dell’Avvocatura dello Stato del 2.8.2013 ed il doc. 18 della ricorrente), ha disposto l’acquisizione dell’opera pubblica e del relativo sedime al patrimonio indisponibile dello Stato, provvedendo contestualmente alla liquidazione degli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, previsti dalla citata norma di legge.
La liquidazione dell’indennizzo è stata eseguita sulla base della nota dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, del 24.7.2013, allegata al decreto impugnato.
Ciò premesso, reputa il Collegio che l’intervenuta adozione del decreto ex art. 42 bis citato, con liquidazione della relativa indennità sulla base della stima dell’Agenzia del Territorio, equivale all’intervenuta esecuzione della pronuncia di primo grado non sospesa, ai sensi dell’art. 112, comma 2°, lettera b), del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.).
Ovviamente, è salva la facoltà della società esponente di contestare il decreto citato, come, in effetti, è avvenuto nella presente controversia, tuttavia la contestazione presuppone l’introduzione di una causa ordinaria e non la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, da reputarsi invece concluso per effetto dell’adozione del citato decreto di acquisizione.
In questo senso, l’azione di proposizione di “motivi aggiunti” nel giudizio di ottemperanza, depositati in giudizio il 22.11.2013, deve essere correttamente riqualificata dallo scrivente Tribunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del c.p.a., quale ordinaria azione di impugnazione, possedendo i succitati “motivi aggiunti” tutti i requisiti di un ricorso introduttivo ex art. 40 del c.p.a. (ad esempio, rilascio di nuova procura alle liti, notificazione dell’atto alle parti personalmente e presso il difensore, rispetto dei termini di notifica e di deposito ai sensi degli articoli 41, 45 e 119 del c.p.a.).
Del resto, con la già citata ordinanza n. 882/2014, il Collegio aveva disposto la trattazione del presente ricorso in udienza pubblica e non più in camera di consiglio.
2. Le contestazioni mosse contro il decreto ministeriale del 31.7.2013, riguardano esclusivamente la misura dell’indennizzo ex art. 42 bis liquidato nel decreto stesso, avendo la società espressamente dichiarato (cfr. pag. 34 dei sedicenti “Motivi aggiunti”), di non avere alcun interesse alla restituzione dell’area.
In ordine alla citata contestazione, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa erariale nelle proprie memorie difensive, nelle quali sono richiamati diversi precedenti giurisprudenziali sulla questione.
L’eccezione appare - al Collegio - fondata, pur dovendosi dare atto dell’esistenza di taluni precedenti contrari, che appaiono però minoritari e comunque non condivisibili.
Infatti, l’art. 53 del DPR 327/2001 (Testo Unico sugli espropri), tiene ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie sulla determinazione e corresponsione delle .
L’art. 42 bis, comma 1°, dello stesso DPR, prevede a favore del proprietario la corresponsione di un , al quale si aggiungono gli interessi del cinque per cento all’anno per il periodo di occupazione senza titolo (così il comma 3° dell’art. 42 bis).
Secondo il prevalente indirizzo ermeneutico, l’art. 42 bis individua un – seppure peculiare, essendo svolto dopo la realizzazione dell’opera – procedimento ablatorio, volto al legittimo trasferimento della proprietà a favore del soggetto pubblico, per cui l’indennizzo previsto dalla norma a favore del proprietario rientra nella generale previsione dell’art. 53 del Testo Unico sugli espropri.
Sul punto, preme rinviare, a:
Consiglio di Stato, sez. VI, 10.5.2013, n. 2559: ;
TAR Sicilia, Catania, sez. II, 13.3.2014, n. 775: ;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 13.5.2014, n. 2632: <>.
Si conferma, pertanto, l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La declaratoria di inammissibilità di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame e produce gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a. (anche se la società esponente, a pag. 34 dei “Motivi aggiunti”, attesta di avere impugnato il decreto 42 bis anche davanti alla Corte d’Appello di Milano).
3. Le spese possono essere interamente compensate, atteso l’andamento della presente controversia e le incertezze della giurisprudenza in punto di giurisdizione sull’indennizzo ex art. 42 bis citato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato,Presidente
Giovanni Zucchini,Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro,Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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