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Sulla giurisdizione e sul termine per deposito ricorso avverso atto ex art.42-bis TUE

Pubblico
Lunedì, 17 Luglio, 2017 - 16:44

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 688 del 15.07.2017, sulla giurisdizione in materia di art. 42-bis TUE.
 
Commento breve dell’Avv. Marco Morelli
Il TAR Reggio Calabria, con la sentenza n. 688 del 15 luglio scorso, dispone che il GA è carente di giurisdizione relativamente alla problematica indennitaria ex art.42-bis TUE e che, in riferimento alla legittimità atto di acquisizione previsto dalla stessa norma, il termine per il deposito ricorso TAR è dimidiato. 
 
N. 00688/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2017 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2017, proposto da OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bruno Guarna, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Pio XI Tr. De Blasio N°31; 
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Damiana Falcone, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Sant’Anna II Tronco Cedir; 
per l’annullamento, previa sospensione
del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropri n. prot. 31596 del 27.02.2017 laddove manca di ricomprendere la particella 29 e la particella 289 nonché per la errata quantificazione dell’importo risarcitorio.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
Visto il ricorso proposto dai soggetti nominati in epigrafe avverso il decreto adottato dal Comune di Reggio Calabria ex art. 42 bis T.U. Espropri in data 27 febbraio 2017, in dichiarato adempimento della sentenza 719/2014 resa dall’intestato TAR;
Rilevato che viene contestata, da una parte, l’estensione dell’area oggetto del provvedimento sanante (nella parte in cui l’Ente ha sottostimato la superficie, male interpretando la predetta statuizione del TAR), dall’altra, la quantificazione dell’indennizzo, laddove asseritamente determinato in difetto rispetto al reale valore dei terreni, come emergenti dall’istruttoria svolta nel giudizio di cognizione esitato nella sentenza n. 719/2014;
Considerato che, quanto alla contestazione avente ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo, l’adito TAR è carente di giurisdizione, posto che la relativa potestas iudicandi appartiene al Giudice Ordinario (v. SS.UU. n. 15283/2016) ;
Ritenuto che l’impugnazione del decreto, nella parte in cui si contesta l’erronea determinazione della superficie oggetto di occupazione, deve essere viceversa dichiarato irricevibile;
Considerato invero che (a fronte di una conoscenza legale dell’atto collocabile temporalmente quanto meno al 9 marzo 2017), sia la notifica del ricorso introduttivo (risalente per il notificante al 15 maggio 2017), sia il deposito dello stesso (avvenuto in data 16 giugno 2017), sono stati effettuati oltre il termine decadenziale di legge (per il deposito termine dimidiato ai sensi dell’art. 119 n. 1 lettera f) e n. 2 cpa);
Ritenuto dunque che, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato, per un verso, inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. (ferma la possibilità di riassumere la causa dinanzi al G.O. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa), per altro verso, irricevibile per tardiva notifica e tardivo deposito dell’atto, con assorbimento di ogni altra questione;
Considerato infine che la particolarità della vicenda e la sussistenza dei presupposti di legge inducono a compensare interamente le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano Roberto Politi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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