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Acquisizione coattiva dopo illegittima occupazione - TAR Campania, Napoli, sent. n. 3 del 02.01.2015

Pubblico
Lunedì, 5 Gennaio, 2015 - 01:00

 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), sentenza n. 3 del 2 gennaio 2015, sulle occupazioni illegittime, art.42-bis 
 
N. 00003/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 04158/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 4158 del 2012, proposto da: 
MANCINO LUIGI, MANCINO ADRIANA, MANCINO CARMELA, DI VAIA SALVATORE, DE LUCA BATTISTA, AULITTO ANTONIO, MASTRANTUONO RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Fimiani, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via G. Orsini, n. 42; 
contro
COMUNE DI QUALIANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliana Anna Motti ed, agli effetti del presente giudizio, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64; 
per l’accertamento
del diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle indennità per la definitiva perdita della porzione di terreno dell’estensione di are 2,32 sita nel Comune di Qualiano e riportata in catasto al foglio 5, p. lla 710 di proprietà dei ricorrenti ed irreversibilmente trasfor-mata;
con condanna
conseguente dell’intimato Comune, in persona del legale rappresen-tante p.t.:
a) al pagamento del relativo valore venale con riferimento al mo-mento in cui la trasformazione dell’immobile è divenuta irreversibi-le ed aggiornando, per tale valore all’attualità, con i relativi interessi legali;
b) al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima con i relativi interessi legali;
c) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti;
d) al pagamento dei frutti mancanti, delle piantagioni e delle opere esistenti sull’area occupata e poi andate distrutte ed alla rivalsa di ogni altro danno arrecato all’istante, il tutto con i relativi interessi legali;
e) alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate uni-tamente al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima con interessi legali e rivalutazione.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 3083 del 17 giugno 2013, n. 2138 del 15 aprile 2014 e n. 4310 del 25 luglio 2014 di questa Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2014 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
Premettono Mancino Luigi, Mancino Adriana, Mancino Carmela, Di Vaia Salvatore, De Luca Battista, Aulitto Antonio, Mastrantuono Raffaele - comproprietari di un terreno sito nel Comune di Qualiano e riportato in catasto al foglio 5, p. lla 710 - che, con delibera di Giun-ta Municipale n. 43 del27.1.1994, il Comune predetto approvava il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di un tratto del piano di zona I.A.C.P., successivamente riapprovato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.6.1995, deliberando, altresì, una modifica dello strumento urbanistico ai sensi della L. n. 1/1978.
Aggiungono che, in data 6.2.1998, il Sindaco emetteva decreto d’occupazione d’urgenza n. 1870/98 per la durata di anni cinque dall’immissione in possesso, e ciò con riferimento anche al suolo di loro proprietà e, segnatamente, part. n. 710 del foglio di mappa n. 5 per are 2,32 con conseguente immissione - in data 16.4.1998 - del Comune nel possesso dei beni, mentre, con decreto sindacale n. 5440 del 26.4.2000 era offerta agli esponenti (i quali non l’accettavano), l’indennità di espropriazione a titolo provvisorio.
Aggiungono, ancora, che i lavori inerenti le opere di urbanizzazione primaria erano ultimati ed, in virtù dell’attività amministrativa svol-ta dal Comune di Qualiano, in data 16.4.2003 erano scaduti i termini previsti nel provvedimento di urgenza, per cui l’Ente da tale data era da considerarsi in occupazione abusiva e detenzione ed apprensione illegittima e tale è rimasta sino a tutt’oggi, non essendo seguita ai predetti atti la determinazione di tutte le indennità dovute, né il de-creto di espropriazione nei termini di legge, né, infine, la restituzione.
Tanto premesso e preso atto che le reiterate richieste di liquidazione in loro favore di tutte le indennità dovute in conseguenza della pro-cedura espropriativa de qua nonché il risarcimento dei danni deri-vanti dall’occupazione e trasformazione sine titulo del terreno di loro proprietà, esito alcuno avevano avuto, mentre il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano (innanzi al quale gli esponenti con atto di citazione del 12.6.2008 avevano convenuto il Comune di Qualiano per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti ed il pagamento di tutte le indennità dovute) con sentenza n. 154/2012 del 16.2.2012, declinava la propria giurisdizione in favore dell’A.G.O. concedendo sei mesi per la riassunzione innanzi al T.A.R., Mancino Luigi, Mancino Adriana, Mancino Carmela, Di Vaia Salvatore, De Luca Battista, Aulitto An-tonio, Mastrantuono Raffaele, con ricorso notificato il 18.9.2012 e depositato il 9.10.2012, adivano in riassunzione questo Tribunale, per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni ed al pagamento delle indennità per la effettiva perdita della porzione di terreno dell’estensione di are 2,32 sita nel Comune di Qualiano e riportate in catasto al foglio 5, p. lla 710 di proprietà dei ricorrenti ed irrever-sibilmente trasformate, con condanna conseguente dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t.:
a) al pagamento del relativo valore venale con riferimento al mo-mento in cui la trasformazione dell’immobile è divenuta irreversibi-le ed aggiornando, per tale valore all’attualità, con i relativi interessi legali;
b) al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima con i relativi interessi legali;
c) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti;
d) al pagamento dei frutti mancanti, delle piantagioni e delle opere esistenti sull’area occupata e poi andate distrutte ed alla rivalsa di ogni altro danno arrecato all’istante, il tutto con i relativi interessi legali;
e) alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate uni-tamente al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima con interessi legali e rivalutazione.
All’uopo parti ricorrenti affidavano il ricorso ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 1, L. n. 2359/1865 - Avvenuta scadenza dei ter-mini - Decadenza della dichiarazione di p.u. - Carenza di poter abla-tivo;
2) Violazione dell’art. 20, L. n. 865/71 - Avvenuta scadenza dei ter-mini - Insussistenza di proroghe espresse
3) Avvenuta accessione invertita - Diritto al risarcimento dei danni;
4) Violazione degli artt. 42 e 97 Cost. nonché dell’art. 834 c.c.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune, preliminarmente eccependo la prescrizione di ogni credito risarcitorio e, nel merito, chiedendo il ri-getto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 3083 del 17 giugno 2013, come integrata dalle ordi-nanze n. 2138 del 15 aprile 2014 e n. 4310 del 25 luglio 2014 questa Se-zione ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2014 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in relazione alla domanda di accertamento, con conse-guente condanna del Comune di Qualiano, al pagamento in favore dei ricor-renti delle somme maturate a titolo di indennità di occupazione legittima, relati-vamente al periodo dal 16.4.1998 al 16.4.2003, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordina-rio.
In proposito tutte le controversie inerenti a diritti di natura indennitaria (inden-nità di occupazione e/o di espropriazione), in funzione di controvalore del bene oggetto delle procedure ablatorie non possono che essere devolute, sia in ordine all’an che al quantum, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo quanto prescritto dall’art. 34 d. lgs. n. 80/98 e dagli artt. 19 e 20 l. n. 865/71 (Cass. SS.UU. n. 15471/03; Cass. ss. n. 541/91; Cass. n. 6493/88; T.A.R. Campania, Sez.V, 21.3.2007, n. 2617); l’opzione ermeneutica in esame è del resto coerente con la previsione attualmente vigente, di cui all’art. 53, punto 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità) che conferma la giurisdizione del giudice ordi-nario secondo la quale: .
Nella fattispecie sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice am-ministrativo relativamente al successivo periodo di occupazione dal 16.4.2003 al 27.10.2014.
2. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato ed, alla stregua di quanto si andrà esponendo, deve essere accolto.
3. Al riguardo, nella procedura espropriativa in esame con atto di Giunta Municipale n. 43 del 27.1.1994 era approvato un progetto per le opere di urbanizzazione primaria aree I.A.C.P. del Comune di Qualiano e con de-libera n. 50 del 23.6.1995 il Consiglio Comunale provvedeva a conferma-re integralmente il suddetto atto di Giunta n. 43/94 e a riapprovare il pro-getto,dichiarando l’opera di pubblica utilità, con il conseguente quadro economico.
4. In attuazione di tali atti presupposti, in data 6.2.1998, il Sindaco del Comune di Qualiano emetteva decreto d’occupazione d’urgenza n. 1870/98, con il quale determinava, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 2359/1865 e con riferimento anche al suolo di proprietà dei ricorrenti - segnatamente, part. n. 710 del foglio di mappa n. 5 per are 2,32 - in anni cinque dall’immissione in possesso, avvenuta in data 16.4.1998 (data di redazione del verbale di consistenza e di immissione in pos-sesso), i termini finali della dichiarazione di pubblica utilità e della occupazione di urgenza.
Tuttavia tali termini risultano scaduto in data 16.4.2003, senza che sia stato emesso e notificato ai proprietari alcun decreto di esproprio, per modo che fondatamente parti ricorrenti rilevano che, non con-stando di alcun legittimo provvedimento di proroga dei termini, deve conseguentemente a tale data ritenersi decaduta la dichiarazione di pubblica utilità e consumato il potere espropriativo in capo al Comu-ne di Qualiano. Ne deriva che, a decorrere dal 16.4.2003 l’occupazione è da considerare non (più) presidiata da alcun titolo le-gittimante e, come tale, illecita e, conseguentemente, fonte di respon-sabilità risarcitoria a carico del resistente Comune.
5. A tal punto resta da considerare le sorti da riservare al bene di proprietà del ricorrente illecitamente occupato da parte dell’Amministrazione comunale, in assenza di valido ed efficace titolo legittimante.
6. Al riguardo - contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di entrambe le par-ti - è senz’altro da escludere che l’area irreversibilmente trasformata con la rea-lizzazione dell’opera pubblica possa non essere più di proprietà dei ricorrenti da considerare acquisita al patrimonio comunale per “occupazione appropriativa” (o accessione invertita), ravvisandosi nella domanda risarcitoria per equivalente azionata dai proprietari un’implicita rinuncia abdicativa al diritto di proprietà; una tale tesi sostenuta in tempi remoti dalla Corte di Cassazione, sulla base di una giurisprudenza in quanto in aperto contrasto i principi di diritto comune eu-ropeo elaborati dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e con le norme costi-tuzionali sulla tutela del diritto di proprietà è stata definitivamente abbandonata, atteso che un comportamento illecito giammai potrebbe divenire titolo giuridico di acquisto della proprietà, trovando una via legale per sanare l’illegale.
A partire dalla sentenza n. 31524 del 30 maggio 2000, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha sostanzialmente espunto dall’ordinamento giuri-dico italiano l’istituto dell’occupazione acquisitiva, dichiarandone il con-trasto con l’art. 1, protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
7. Si discosta dalle su esposte considerazioni cui, ormai da tempo, è per-venuta la giurisprudenza, il resistente Comune rilevando, nella sua me-moria di costituzione in giudizio, che, a dispetto delle norme, la prassi amministrativa sarebbe stata contrassegnata da forme di esproprio di fat-to, avvenute, cioè, attraverso la costruzione di opere pubbliche su aree acquisite sine titulo, ovvero al di fuori dell’iter procedimentale stabilito per l’emanazione del provvedimento espropriativo, e illecitamente tra-sformate, proprio per effetto della costruzione dell’opera, da ciò facendo-ne derivare che, in presenza di un procedimento espropriativo contrasse-gnato da un’anomalia, per effetto dell’occupazione acquisiti-va/appropriativa (o accessione invertita), la pubblica amministrazione ac-quisirebbe l’area irreversibilmente trasformata per effetto della costruzio-ne dell’opera con la correlata perdita della del diritto di proprietà del pri-vato, in favore del quale non residuerebbe che il risarcimento per equiva-lente monetario ed il cui diritto si prescriverebbe entro il termine quin-quennale dalla trasformazione irreversibile del bene; quando l’opera sa-rebbe ultimata nel corso dell’occupazione legittima il termine di prescri-zione decorrerebbe dal termine di scadenza del periodo di occupazione legittima, con la conseguenza che, nel caso di specie, il diritto al risarci-mento del danno vantato dai ricorrenti si sarebbe ampiamente prescritto essendo trascorsi oltre 14 anni dall’immissione in possesso del fondo, av-venuta nel 1998.
8. L’eccezione di prescrizione va disattesa in quanto basata su una tesi, quella dell’occupazione appropriativa - come sopra rilevato - ormai da tempo superata per lasciare spazio alla tesi che qualifica l’occupazione sine titulo come illecito permanente e, come tale, imprescrittibile.
Secondo giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisa da questa Sezione il comportamento della P.A. la quale, pur in presenza di una va-lida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupa-zione d’urgenza, abbia realizzato un’opera pubblica su suolo privato, sen-za tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato (non un illecito istantaneo con effetti permanenti, ma) come illecito permanente, nella cui vigenza non decorre la prescrizione, relativamente ad istanze restitutorie o risarcitorie ciò perché in questo caso manca un effetto traslativo della proprietà, stan-te la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irre-vocabile modifica dei luoghi (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, Sez.V, 12.5.2014, n.2605 e 1° aprile 2014, n.1900; C. di S., Sez.V, 24.4.2013, n. 2279).
9. Pertanto, nella procedura espropriativa in esame, allo stato, dopo l’immissione in possesso, avvenuta il 16 aprile 1998, e la scadenza del periodo di legittima occupazione, in mancanza di un tempestivo provve-dimento di espropriazione, o, comunque, di un decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (che ha sostituito l’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, dichiarato incostituzionale), anche dopo la trasformazione irre-versibile del fondo e dell’immobile e la perdita dei suoi caratteri originari con la realizzazione dell’opera pubblica - come accertato dal C.T.U. av-venuta subito dopo l’inizio dei lavori e l’apertura del cantiere - la pro-prietà del bene è rimasta sempre agli originari titolari, ai quali il Comune resistente deve restituire il cespite illecitamente occupato, previa rimo-zione delle opere realizzate.
10. Nella fattispecie, appare altresì quanto mai evidente che, onde evitare la restituzione delle aree occupate, previa loro riduzione al pristino stato, il Comune, pur dopo la scadenza del termine della dichiarazione di pub-blica utilità e dell’occupazione, può adottare un provvedimento di acqui-sizione coattiva in funzione sanante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 8, del D.P.R. n. 327 del 2001 alla stregua del quale: .
Pertanto, in alternativa alla restituzione è data facoltà al Comune che uti-lizza senza titolo il bene del privato per scopi di interesse pubblico di a-dottare un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante al suo patrimonio indisponibile, con effetto non retroattivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, in presenza dei presup-posti previsti da siffatta disposizione, con riferimento , ed attenendosi rigorosamente ai parametri monetari ivi previsti relativamente alla determinazione degli indennizzi da corrispondersi ai proprietari espropriandi.
11. Al riguardo questa Sezione disponeva con l’ordinanza in epigrafe ap-posita Consulenza Tecnica d’Ufficio , alla stregua dei criteri ivi precisati.
12. In data 3.11.2014 il C.T.U. nominato, Ing. Ferdinando Luminoso, ha depositato la relazione finale di consulenza, con la quale nell’individuare e descrivere le aree espropriande dall’Amministrazione Comunale di Qualiano (catastalmente individuate al Foglio 5, P. lla 710), al fine di rea-lizzare opere di urbanizzazione primaria, costituite da strada, fognatura ed illuminazioni pubbliche a servizio di una zona da urbanizzare per inse-diamenti da effettuarsi da parte dell’I.a.c.p., rileva che: “allo stato esiste parte della strada prevista, con relativa fognatura ed illuminazione pub-blica, la quale non è aperta al transito, che viene impedito nella parte ini-ziale dalla presenza di sbarra metallica. (……..) La strada risulta essere in palese stato di abbandono. (………) Così come è emerso nei sopralluoghi la strada realizzata non è assolutamente percorribile, presenta lungo le fa-sce perimetrali alcuni cumuli di rifiuti, nonché un tappetino bituminoso in più parti deteriorato. Stante la natura e le caratteristica delle opere realiz-zate si ritiene che esse hanno trasformato irreversibilmente il fondo”.
Inoltre, dalla documentazione esistente nei fascicoli e dagli accertamenti eseguiti risulta che i lavori in questione sono stati consegnati all’Impresa esecutrice in data 26.11.1998 e che, anche alla luce della giurisprudenza consolidata, “la trasformazione irreversibile del fondo, con trasformazio-ne irreversibile dell’immobile e perdita dei suoi caratteri originari è avve-nuta subito dopo l’inizio dei lavori e l’apertura del cantiere”.
Relativamente alla determinazione del valore di mercato delle aree in questione - prosegue la Relazione di consulenza - essa viene effettuata in riferimento alla data di immissione in possesso da parte dell’Amministrazione che è avvenuta il 16.4.1998, giorno del relativo verbale, e non può prescindere dalla classificazione urbanistica dell’area in esame a tale data, che vedeva sussistente quale strumento urbanistico generale un programma di fabbricazione approvato con Decreto Intermi-nisteriale Divisione 23 n. 3831 del 3.11.1958, nel quale il fondo in esame ricadeva in zona “Rurale” per la quale era consentita la costruzione di ca-se rurali con una superficie coperta massima di 1/20 del lotto; tuttavia, in virtù delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vi-gente all’epoca dell’immissione in possesso, ogni area poteva ritenersi edificabile per la costruzione di case popolari; pertanto “non può assolu-tamente dubitarsi della natura edificabile del suolo e ad essa si farà rife-rimento per la determinazione del valore”.
Il C.T.U., dopo avere illustrato le metodologie estimative utilizzate per la determinazione del valore di mercato del fondo, fissa alla data dell’aprile 2003 in euro 80 il più probabile valore di mercato che non si discosta sensibilmente dalla valutazione del Consulente tecnico incaricato dalle parti che stima il valore unitario venale del fondo il doppio dell’indennità offerta dal Comune.
12. Inoltre il C.T.U., per quanto concerne il danno da occupazione illegit-tima che - come sopra rilevato - rappresenta l’esclusivo oggetto del pre-sente contenzioso, esso può essere determinato, secondo indirizzi giuri-sprudenziali, nella misura fissa dell’interesse del 5% annuo sul valore ve-nale del bene, con la conseguenza che nel periodo dal 16.4.2003 al 27.10.2014 (pari a 412 giorni), si avrà euro 14.384 x 5% = euro 8.299,57.
13. Infine il C.T.U. perviene alle conclusioni che di seguito si riportano:
“A) Il bene è costituito da un fondo posto in posizione periferica del Co-mune di Qualiano ed è riportato in NCT al Foglio 5 P. lla 710 per una su-perficie totale di mq.232 e su di esso è stata realizzata una strada a servi-zio dei futuri insediamenti I.A.C.P.,con conseguente trasformazione irre-versibile del fondo;
B) Stante la natura edificabile del suolo, l’ammontare del risarcimento, corrispondente al valore di mercato del bene all’atto di immissione in possesso in possesso (16.4.1998), è stato determinato mediante l’applicazione di due metodologie estimative (sintetico-comparativa e a valore di trasformazione) in euro 14.384 pari a valore unitario di euro 62 al mq. Tale ultimo valore è stato ricavato mediante i valori desunti con i due metodi estimativi. Le risultanze dei due metodi applicati sono caratte-rizzati da valori pressoché analoghi evidenziandosi la congruità della sti-ma;
C) I danni a vario titolo provocati e relativi agli anni di occupazione legit-tima ed illegittima, valutati, in riferimento al valore venale, nel periodo 16/4/1998 + 27.10.2014, ammontano rispettivamente a euro 2.315,02 ed euro 8.299,57 per complessivi euro 10.614,77”.
14. Osserva il Collegio che le conclusioni rassegnate dal C.T.U., in quan-to attendibili e non manifestamente illogiche o irrazionali ed anche per la circostanza di risultare sostanzialmente concordanti con la relazione del Consulente tecnico dei ricorrenti, possono senz’altro condividersi, con la doverosa precisazione che alla suddette conclusioni il Comune di Qualia-no dovrà necessariamente attenersi, qualora ritenesse di dovere emanare (in alternativa alla restituzione) un eventuale provvedimento di acquisi-zione coattiva ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nella determina-zione delle poste risarcitorie dovute ai sensi di siffatta disposizione, a ti-tolo di danno patrimoniale (pari al valore venale del bene), non patrimo-niale (pari al 10% del valore venale o di mercato) e di risarcimento per il pregiudizio, ivi compreso il danno per mancato utilizzo del bene, per il periodo di occupazione senza titolo (in misura del 5% annuo del valore venale del bene a far data dal 16.4.2003).
In definitiva, alla stregua di quanto si è andato esponendo, il ricorso è
fondato e deve essere accolto.
15. Deve, pertanto, disporsi, previo accertamento dell’illiceità dell’occupazione dei beni dei ricorrenti, la condanna del resistente Co-mune di Qualiano, in persona del legale rappresentante p.t., alla restitu-zione dei suddetti beni, previa riduzione al loro pristino stato, salva la fa-coltà del predetto Comune - in mancanza di accordo volontario di cessio-ne dei beni - di adottare un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ai sensi e per gli effetti dell’42 bis del D.P.R. n. 327/2001, nella ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto, previsti da siffatta disposizione.
16. Infine, considerato che l’incarico conferito al C.T.U. deve considerar-si correttamente esaurito ed, inoltre che, con l’ordinanza di nomina n. 3915 del 25 luglio 2013, di questa Sezione, la somma di euro 3.000,00, da corrispondersi immediatamente al C.T.U., ai fini delle relative opera-zioni, era stata fissata unicamente a titolo di acconto e salvo conguaglio, ai sensi del D.M. 30.5.2002, ponendola provvisoriamente a carico di parte ricorrente, questa Sezione stima equo attribuire al predetto C.T.U., a sal-do di ogni spettanza per la consulenza espletata, l’ulteriore somma di eu-ro 2.000,00 (duemila/00) ponendola ad esclusivo carico del soccombente Comune, il quale dovrà, altresì, rimborsare ai ricorrenti le somme da que-sti ultimi provvisoriamente anticipate per l’inizio delle operazioni di con-sulenza.
17. Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono li-quidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, defini-tivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4158/2012 R.G.) proposto da
Mancino Luigi, Mancino Adriana, Mancino Carmela, Di Vaia Salvatore, De Luca Battista, Aulitto Antonio, Mastrantuono Raffaele, così dispone:
a) lo dichiara, in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, relativamente al periodo dal 16.4.1998 al 16.4.2003;
a) lo accoglie, per la restante parte, e, per l’effetto, accerta, relativamente al pe-riodo dal 16.4.2003 al 27.10.2014, l’illecita occupazione dei beni di proprietà dei ricorrenti ed indicati in parte motiva; per l’effetto, condanna il Comune di Qualiano, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione ai ricorrenti dei predetti beni, previa loro riduzione al pristino stato, fatta salva la facoltà del resistente Comune adottare un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, di acquisizione coattiva dei beni de quo, con la precisazione che le somme (maggiorate degli interessi per ritardato pagamento alle singole scaden-ze sino all’effettivo soddisfo), dovute alla parti ricorrenti dovranno determinarsi ai sensi della suddetta normativa, come nelle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione di consulenza depositata in data 3.11.2014 di cui in motivazione, e a cui si rinvia per le causali, i criteri e le modalità ivi precisate e, comunque, in modo tale da coprire ogni pregiudizio, a qualsiasi titolo, comprovato dai ri-correnti;
b) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese di consulenza come in motivazione indicato;
c) condanna il predetto Comune al pagamento delle spese giudiziali complessi-vamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi,Presidente
Vincenzo Cernese,Consigliere, Estensore
Paolo Marotta,Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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