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Art. 42-bis TUE: autorità competente alla sua adozione - Cons. Stato, sez. IV, sent. n.564 del 05.02.2015

Pubblico
Sabato, 7 Febbraio, 2015 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n.564 del 5 febbraio 2015, sulla autorità competente alla adozione provvedimento ex art.42-bis TUE 
 
Il provvedimento ablativo ex art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001 (sostituito poi dal 42-bis che ha riprodotto l’acquisizione sanante), è rimesso all’autorità preposta alle espropriazioni (v. Cons. di Stato, sez. IV, n.3752/2007 e prima ancora, a.p. n. 2/2005). 
 
 
N. 00564/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 03552/2014 REG.RIc.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 3552 del 2014, proposto da: 
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso Regione Campania - Ufficio Rappresentanza - in Roma, Via Poli, 29; 
contro
Tecla Natalina Lanza, Massimo Di Monaco, Maurizio Di Monaco, Alessandro Morelli, Benedetto Morelli e Riccardo Morelli, rappresentati e difesi dall'avv. Marialuisa Isabella, con domicilio eletto presso Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 11; 
nei confronti di
- Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso Francesco Mangazzo in Roma, Via Alessandro III, 6; 
- Interporto Sud Europa Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto presso Pasquale Iannuccilli in Roma, Via Lima 7; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V, n. 00396/2014, resa tra le parti, concernente l’illegittimità della procedura espropriativa per la costruzione delle strutture interportuali del polo di mMarcianise-Maddaloni e delle opere connesse e complementari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecla Natalina Lanza e di Massimo Di Monaco e di Maurizio Di Monaco e di Alessandro Morelli e di Benedetto Morelli e di Riccardo Morelli e di Comune di Marcianise e di Interporto Sud Europa Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Ventre (su delega di Isabella), Panariello, Caccioppoli (su delega di Agliata) e Iannuccilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1.- Con ricorso al TAR della Campania, gli odierni appellati esponevano di essere proprietari di un terreno in Comune di Marcianise, di mq. 960,00 (identificato al catasto al f. 25, p. 125), interessato ad un accordo di programma stipulato il 2.4.1996 tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Maddaloni e il Comune di Marcianise per la costruzione delle strutture interportuali del polo di Marcianise-Maddaloni e delle opere connesse e complementari, accordo approvato dal Presidente della G.R.C. con decreto n. 14555 del 3.10.1996 e ratificato con delibera del C.C. di Marcianise n. 89 del 18.10.1996.
I ricorrenti facevano in particolare presente l’avvio del procedimento di esproprio con decreto (prot. n. 5909 dell’8.9.2004) del Sindaco di Marcianise recante l’occupazione d’urgenza del predetto terreno, avvenuta il 2.12.2004 ad opera dell’Interporto Sud Europa S.p.a., soggetto delegato alle operazioni; tale decreto traeva il proprio fondamento sulla conferenza di servizi del 4.5.2004, ratificata dalla deliberazione del C.C. di Marcianise n. 56 del 5.8.2004, con la quale era stato approvato il progetto definitivo relativo alla interconnessione dell’Interporto Maddaloni-Marcianise alla viabilità esterna, era stata decretata la pubblica utilità dell’opera e disposto il vincolo preordinato all’esproprio e, inoltre, era stato approvato il piano particellare di esproprio delle aree da acquisire, stabilendo, infine, che ai sensi dell’art. 22-bis, comma 6, d.P.R. n. 327/2001 il decreto avrebbe perso di efficacia ove non fosse stato emanato il decreto di esproprio nel termine quinquennale previsto dall’art. 13 di cui al medesimo d.P.R. n. 327/2001. Tuttavia, detto termine spirava senza che fosse stato emanato il decreto di esproprio e pertanto i suddetti proprietari si rivolgevano al TAR della Campania (col predetto ricorso) per ottenere la declaratoria di sopravvenuta illegittimità della procedura espropriativa e la conseguente condanna dei resistenti al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la restituzione ai proprietari ricorrenti, previa rimessione in pristino stato, del fondo illegittimamente occupato, nonché al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del fondo stesso dal 2.12.2004 alla effettiva restituzione, comprensivo di interessi di mora e rivalutazione monetaria. In particolare, i ricorrenti deducevano:
1) la violazione dell’art. 13, l. n. 2359/1865, in quanto né l’Accordo di programma del 2.4.1996 né la delibera di C.C. di ratifica del 18.10.1996, pur stabilendo che le opere sarebbero state eseguite nel termine di dieci anni, avevano indicato il termine iniziale dei lavori e quello di inizio e compimento delle espropriazioni, con conseguente illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità;
2) la violazione degli artt. 13 e 22-bis, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001, in quanto anche il termine quinquennale successivamente stabilito dalla delibera di C.C. n. 56 del 65.8.2004 era spirato invano con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. .
1.1.- Con la sentenza epigrafata, il TAR annullava gli atti della procedura con conseguente declaratoria dell'obbligo in capo all’amministrazione resistente e alla società delegata, ciascuna secondo la propria competenza, all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni e di quello per il periodo di occupazione illegittima.
2.- La sentenza è stata appellata dalla Regione Campania col ricorso in esame, al quale resistono gli originari ricorrenti ed il Comune di Marcianise, assumendo l’infondatezza del gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata; il Comune ha altresì proposto appello incidentale, contrastando la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, essendo presente nel procedimento non in qualità di espropriante, ma solo nella posizione di autorità investita del potere di emettere il decreto ablatorio in favore della prima.
Si è costituita nel giudizio anche la spa Interporto Sud Europa, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell’appello della Regione.
2.1.- Con ordinanza n. 2114/2014, il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dalla Regione appellante.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - La Regione Campania avversa l’impugnata sentenza con tre ordini di motivi .
a).- Il primo lamenta l’erroneità della decisione per aver condannato genericamente tutte le amministrazioni resistenti all’emanazione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del dpr n. 327/2001, mentre avrebbe dovuto condannare (e specificamente) solo il Comune di Marcianise, escludendo quindi la Regione Campania. In questo senso militerebbero sia l’accordo di programma (fonte giuridica dell’intervento per il quale si è attivata la procedura espropriativa poi annullata), sia il fatto come ricostruito dalla stessa sentenza gravata e dal quale emergerebbe che autorità espropriante è il predetto Comune.
b).- Sotto un secondo profilo, erroneamente il TAR non avrebbe individuato i soggetti tenuti all’adozione del provvedimento ex art.42-bis.
c).- La decisione sarebbe infine contraddittoria per avere dichiarato l’obbligo in questione prima a carico dell’“amministrazione resistente” e successivamente “in capo ai resistenti”, con ciò lasciando incertezza sotto il versante soggettivo passivo dell’adempimento ordinato.
2.- L’appello è fondato, per le motivazioni e con le precisazioni che seguono, sulla base dei motivi formulati e riassunti ai punti a) e b), i quali investono due profili distinti.
a).- Dalla lettura dell’accordo di programma 2.4.1996, ampiamente citato dalla Regione e che costituisce il motore giuridico dell’intera operazione, emerge con chiarezza la posizione della stessa in qualità di Amministrazione preposta al settore della pianificazione regionale dei trasporti e dell’urbanistica, e non di amministrazione espropriante.
Appare evidente al Collegio, quindi, che la posizione della Regione non comprendeva alcuna potestà espropriativa al cui cattivo uso fosse poi legittimante ricollegabile un obbligo risarcitorio. Per contro, dallo stesso Accordo emerge (ed è ammesso dallo stesso Comune a p.5 della memoria 24.11.2014) che la posizione di autorità tenuta agli atti espropriativi era rivestita dalla locale amministrazione di Marcianise, in quanto autorità espropriante, avendo proceduto all’occupazione d’urgenza ed essendo competente altresì ad emanare quel decreto di esproprio, il cui ritardo oltre il termine ha originato le pretese azionate da parte dei proprietari interessati.
b).- Quanto alla questione dell’autorità cui nella fattispecie compete l’emanazione del provvedimento ablativo sanante, il Collegio osserva che la Sezione ha da tempo espresso l’orientamento (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi) per cui il provvedimento ablativo ex art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001 (sostituito poi dal 42-bis che ha riprodotto l’acquisizione sanante), è rimesso all’autorità preposta alle espropriazioni (v. Cons. di Stato, sez. IV, n.3752/2007 e prima ancora, a.p. n. 2/2005). Anche su questo punto la posizione della Regione emergente dall’Accordo preclude dunque che essa possa essere chiamata a disporre l’acquisizione, sicchè l’appello della Regione è meritevole di accoglimento.
3.- L’appello proposto dal Comune di Marcianise è invece tardivo sia come impugnazione incidentale che come ricorso autonomo; l’atto è stato infatti notificato in data 19.11.2014 e pertanto oltre il termine di legge decorrente, per l’impugnazione principale, dalla data del deposito della sentenza (22.1.2014) non notificata, e per l’appello incidentale dalla notifica al Comune dell’appello principale (16.4.2014).
4.- Il Collegio, infine, non può trattare della istanza di riforma della sentenza impugnata, proposta con memoria dalla spa Interporto sud, la quale si è costituita nel giudizio. La memoria, infatti, non essendo stata notificata alle controparti del giudizio d’appello, non può essere presa in considerazione né come impugnazione della sentenza né come atto di intervento nel relativo giudizio.
5.- Le spese del giudizio seguono il principio dell’art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico delle controparti soccombenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe:
1.- accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta sul punto il ricorso di primo grado proposto dagli odierni appellati Lanza ed altri nei confronti della Regione;
2.- dichiara irricevibile per tardività l’appello del Comune di Marcianise;
3.- condanna le parti private ed il Comune di Marcianise al pagamento in favore della regione Campania delle spese da essa sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente, in Euro duemila (2000) a carico delle parti private ed in Euro duemila(2000) a carico del Comune di Marcianise, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre e 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Diego Sabatino,Consigliere
Raffaele Potenza,Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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