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Art. 42-bis TUE e servitù

Privato
Lunedì, 9 Gennaio, 2023 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 96 del 4 gennaio 2023, art. 42-bis TUE e soggetti del servizio di telecomunicazioni ed imposizione di servitù

MASSIMA

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, adottato con d.lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. (cfr., segnatamente: art. 218, comma 1, lett. s), attuativo delle direttive eurounitarie, a partire dal 2002 in avanti, ha ridisegnato l'intero sistema normativo delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di ridurre il divario digitale.

Sono soggetti legittimati all'imposizione di servitù - anche in sanatoria, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 (cui va riferito il rinvio della L. n. 166/2002 all'art. 43 cit., a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010) - gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale, che si compendiano nell'insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell'intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall'Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività (artt. 53 e ss. d.lgs. n. 259/03 ante riforma 2021).

Con specifico riferimento al particolare istituto della servitù coattiva ex art. 92 cit., in combinato disposto con gli artt. 3 della Legge n. 166/02 e 42 bis del DPR n. 327/01, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, fermo restando il diritto all'indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1119), essendo, altresì, espressamente stabilita dall'art. 834 c.c. la possibilità di regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3723; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4/11/2022, n. 6858).

L'accertamento, in sede giurisdizionale civile, dell'abusività dell'installazione sul terreno di un privato di alcune opere realizzate dalla Telecom Italia s.p.a., e la stessa condanna alla rimozione delle predette opere non costituisce una fattispecie preclusiva dell'esercizio su quel medesimo terreno di poteri ablatori da parte della Pubblica Amministrazione, ivi compreso quello consistente nell'imposizione coattiva della servitù (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4/11/2022, n. 6858; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23/05/2005, n. 6847).

SENTENZA

N. 00096/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01606/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Paupisi, via Pagani n. 45;

contro

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

1) del provvedimento di imposizione di servitù n. 130495 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale si disponeva la imposizione della servitù sul fondo di proprietà dell'istante sito in Pietraroja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 97;

2) del provvedimento di imposizione di servitù n. 130494 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale si disponeva la imposizione della servitù sul fondo di proprietà dell'istante sito in Pietraoja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 144;

3) del provvedimento di imposizione di servitù n. 130493 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale si disponeva la imposizione della servitù sul fondo di proprietà dell'istante sito in Pietraroja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 281;

4) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.- Con il gravame all'esame del Collegio, la nominata ricorrente, proprietaria di un fondo rustico sito in agro di Pietraroja (BN) alla c/da valli, catastalmente contraddistinto al fol. di mappa 25 p.lle 144, 97 e 281, di natura seminativo arborato, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di imposizione di servitù n. 130495 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale fu disposta la imposizione della servitù sul fondo di proprietà dell’istante sito in Pietraoja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 97, nonchè il provvedimento di imposizione di servitù n. 130494 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale fu imposta la servitù sul fondo di proprietà dell’istante sito in Pietraoja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 144, nonchè il provvedimento di imposizione di servitù n. 130493 del 02.02.18, notificato in data 28.02.18, con il quale fu imposta la servitù sul fondo di proprietà dell’istante sito in Pietraoja (BN) alla C/da Valli, catastalmente contraddistinto al Fol. n. 25 part.lla 281.

La nominata ricorrente ha premesso in fatto che, avendo su tale fondo la Telecom Italia S.p.a., in assenza di qualsivoglia pattuizione e/o titolo legittimante, installato 11 pali in legno del diametro di 20 cm., alti circa 7 metri attraversando le menzionate particelle per una lunghezza di ml. 172,00, aveva adito il Tribunale di Benevento al fine di sentir cosi provvedere: "1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del fatto illecito dannoso, per avere invaso arbitrariamente i fondi attorei, ivi realizzando le abusive linee telefoniche; 2) accertare e dichiarare che i fondi attorei erano liberi da ogni servitù e per l'effetto condannare la Telecom Italia S.p.a. alla rimozione dei pali e dei fili illegittimamente apposti nella proprietà attorea; 3) accertare e dichiarare che il protrarsi della illegittima ed arbitraria occupazione dei fondi avevano cagionato all'attrice danni materiali diretti ed indiretti e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 8.250,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo o quella somma maggiore e/o minore che l'Ill.mo giudicante adito riterrà giusta ed equa all'esito dell'istruttoria processuale". Tuttavia, nelle more del predetto giudizio civile, la società Telecom Italia s.p.a. le aveva notificato il provvedimento di imposizione di servitù, oggetto dell'odierna impugnativa.

Avverso il prefato atto la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, sostenendo, da un lato, che nessuna norma riconosceva in capo alla Telecom il potere di adottare un autonomo potere sanante dell'illecito rappresentato dalla espropriazione sostanziale imposta mediante la modifica di fatto del bene di proprietà aliena; dall'altro che, in ogni caso, l'instaurazione del giudizio civile aveva costituito un ostacolo insuperabile per l'adozione del provvedimento in questione.

Si è costituita per resistere al ricorso la Telecom Italia s.p.a., difendendo la legittimità del provvedimento di imposizione della servitù ex art. 92 del d.lgs. n. 259/03, ratione temporis vigente, chiedendo la reiezione del ricorso, stante l'infondatezza degli articolati motivi in diritto.

Il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris del ricorso.

All'udienza di smaltimento del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- II ricorso è infondato.

Telecom ha imposto la servitù telefonica in base all'art. 92 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, adottato con d.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., norma attributiva del potere in capo alla prefata società, in quanto operatore autorizzato dal M.I.S.E. e tenuto alla fornitura del servizio universale, di imporre servitù coattive per la realizzazione di opere di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 166/02.

Dunque, non coglie nel segno la censura con cui la ricorrente si duole dell'incompetenza della resistente alla emanazione del provvedimento gravato, atteso che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, adottato con d.lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. (cfr., segnatamente: art. 218, comma 1, lett. s), attuativo delle direttive eurounitarie, a partire dal 2002 in avanti, ha ridisegnato l'intero sistema normativo delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di ridurre il divario digitale.

Guardando alla normativa applicabile alla fattispecie concreta, come ben rilevato dalla società resistente, il provvedimento gravato resiste all'intero impianto censorio formulato in ricorso.

Sul punto occorre preliminarmente richiamare l'art. 92 cit., ratione temporis vigente, a mente del quale: "... le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° Agosto 2002, n. 166"(cfr. analoga disposizione contenuta all'art. 52 CCE post riforma 2021), nonché l'art. 3, comma 3, della I. n. 166/2002, da ultimo citato, che chiarisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testa unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

Dunque, ai sensi della precitata normativa, sono soggetti legittimati all'imposizione di servitù - anche in sanatoria, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 (cui va riferito il rinvio della L. n. 166/2002 all'art. 43 cit., a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010) - gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale, che si compendiano nell'insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell'intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall'Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività (artt. 53 e ss. d.lgs. n. 259/03 ante riforma 2021).

In tale peculiare quadro normativo, Telecom Italia spa ha legittimamente emanato il provvedimento di sanatoria oggetto di odierna impugnativa, quale titolare del potere di imporre servitù, ovvero autorità espropriante ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 327/2001 e 3, commi 3 e 4, L. n. 166/2002, tenuto conto del rinvio operato da tali ultime disposizioni ai soggetti di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, nonché alla stessa Telecom, in quanto soggetto incaricato di fornire servizi di telefonia universale, analogamente a quanto poi previsto, a seguito dell'abrogazione del d.P.R. 318/1997, dall'art. 58 d.lgs. 258/2003- ante riforma 2021 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4/11/2022, n. 6858).

Ciò posto, proprio con specifico riferimento al particolare istituto della servitù coattiva ex art. 92 cit., in combinato disposto con gli artt. 3 della Legge n. 166/02 e 42 bis del DPR n. 327/01, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, fermo restando il diritto all'indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1119), essendo, altresì, espressamente stabilita dall'art. 834 c.c. la possibilità di regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3723; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4/11/2022, n. 6858).

In applicazione dei predetti principi la giurisprudenza ha, infine, chiarito che l'accertamento, in sede giurisdizionale civile, dell'abusività dell'installazione sul terreno di un privato di alcune opere realizzate dalla Telecom Italia s.p.a., e la stessa condanna alla rimozione delle predette opere non costituisce una fattispecie preclusiva dell'esercizio su quel medesimo terreno di poteri ablatori da parte della Pubblica Amministrazione, ivi compreso quello consistente nell'imposizione coattiva della servitù (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4/11/2022, n. 6858; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23/05/2005, n. 6847). Ne consegue che non è dirimente la circostanza allegata da parte ricorrente nel corso dell’udienza del 6 dicembre 2022, secondo cui nelle more del presente giudizio il Tribunale di Benevento, all’esito del processo civile, avrebbe disposto la condanna della Telecom alla rimozione dei pali.

In conclusione il ricorso è respinto essendo tutte le contestazioni infondate.

3.- Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda fattuale sottesa all'adottato provvedimento, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Cosi deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF

Rita Luce, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabio Di Lorenzo

Ida Raiola

IL SEGRETARIO

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