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Localizzazione opere e pubblica utilità - TAR Calabria, sez.I, sent. n. 1866 del 13.11.2014

Pubblico
Martedì, 18 Novembre, 2014 - 01:00

Legittimazione a ricorrere - localizzazione – scelte – non sindacabilità - termini durata vincolo – non necessità - Indennizzo reiterazione – questione patrimoniale 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Prima), sentenza n. 1866 del 13 novembre 2014, sulla localizzazione di opere, sui termini della pubblica utilità
 
La massima 
 
La prova della legittimazione attiva al ricorso, consistente nella dimostrazione della titolarità di una posizione giuridica differenziata in relazione al provvedimento amministrativo che si intende impugnare, spetta alla parte ricorrente su cui incombe l’onere di fornire con idonea documentazione la prova della propria legittimazione a ricorrere.
 
Le scelte di localizzazione delle aree preordinate all’esproprio sono contenute atti della pubblica amministrazione che rispondono a scelte connotate da un'ampissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare; esse, inoltre, non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni
 
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera.
 
La spettanza di un ristoro nel caso di reiterazione o di tempestiva proroga del vincolo non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili relativi alla spettanza dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria. 
 
La sentenza 
 
N. 01866/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2010, proposto da: 
Carmela Daffina', Daffina' Giuseppe, Ceravolo Giuseppina, De Masi M.Vittoria, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ioppolo, con domicilio eletto presso Domenico Ioppolo in Soriano Calabro, via IV Novembre, 24; 
contro
Comune di Soriano Calabro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso Ugo Custo in Catanzaro, v.le Pio X,63; 
per l'annullamento: della delibera del Consiglio Comunale di Soriano Calabro N° 43 del 12/10/2010 avente ad oggetto lavori di riqualificazione aree degradate del centro storico, presa atto e dichiarazione di efficacia della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 19, 4° comma, del D.P.R. 327/01 e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327/01 ed avverso ogni altro precedente, presupposto e consequenziale atto a quello oggetto della presente impugnazione.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Soriano Calabro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2014 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso Daffinà Carmela, Daffinà Giuseppe, Ceravolo Giuseppina e De Masi Maria Vittoria chiedevano di annullare la delibera comunale n. 43 del 12.10.2010 avente a oggetto lavori di riqualificazione aree degradate del centro storico, la presa d’atto e la dichiarazione di efficacia della variante parziale al p.r.g. ai sensi dell’art. 19, quarto comma, del d.p.r. 327/2001 e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Impugnavano il provvedimento per violazione dell’art. 1 CEDU, degli artt. 3 e 42 della Costituzione. Riferivano: che i beni in questione erano stati sottoposti al vincolo senza alcuna pubblica utilità; che il generico riferimento alla riqualificazione del centro storico era inidoneo a prevalere sul diritto di proprietà della ricorrente; che i beni situati in prossimità di quelli del ricorrente non erano stati sottoposti a esproprio.
Impugnavano il provvedimento per violazione di legge per carenze di istruttoria, mancata indicazione dell’avviso di avvio della procedura di apposizione del vincolo espropriativo delle particelle. Riferivano: che la giunta comunale nella comunicazione dell’avvio del procedimento non aveva indicato nel dettaglio le particelle interessate alla sottoposizione del vincolo; che in caso di corretta determinazione avrebbero potuto dimostrare che gli stessi non erano degradati ed erano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale; che l’ente non aveva effettuato verifiche urbanistiche in concreto.
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione, illogicità della decisione. Riferiva: che il Comune resistente non aveva adeguatamente valutato e motivato la ratio giustificatrice di tale imposizione; che i beni non potevano essere considerati fatiscenti né in stato di degrado.
Impugnavano il provvedimento per violazione di legge per mancata indicazione del limite temporale del vincolo e dell’indennizzo.
Si costituiva il Comune di Soriano Calabro chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che il ricorso era irricevibile per mancata notificazione dell’atto alla Regione Calabria; che l’iniziativa era diretta al potenziamento della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico; che il procedimento di formazione della variante era concluso con la deliberazione n. 43 del 2010 disponendo l’intervenuta efficacia della variante parziale e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; che l’interesse pubblico era rappresentato dalla necessità di riqualificare alcune aree del centro storico dotandole degli essenziali spazi pubblici di cui erano carenti; che tale interesse pubblico era stato ritenuto meritevole di positiva valutazione da parte del Ministero dell’interno che aveva stabilito di finanziare il progetto; che aveva rilievo anche sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano; che l’intervento era diretto alla riconversione di aree urbane a prescindere dallo stato di conservazione specifico; che le scelte in oggetto avevano carattere discrezionale; che la comunicazione di avvio del procedimento era stata ritualmente effettuata; che il termine di efficacia era previsto ex lege in 5 anni ai sensi dell’art. 9, comma 2, dpr 327/01; che l’indennizzo era dovuto solo in caso di reiterazione del vincolo stesso
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla situazione giuridica di Daffinà Carmela e di Daffinà Giuseppe.
Come emerge dalla documentazione depositata da parte resistente (doc. 1 e 6 delle memorie del 24.9.2014) Daffinà Carmela e Daffinà Giuseppe hanno stipulato, già nel 2012, atto di cessione volontaria dei beni in relazione ai quali è proposto l’odierno giudizio in favore del Comune resistente.
Per effetto della cessione dei beni i ricorrenti indicati non rimangono titolari di alcun interesse giuridicamente rilevante alla decisione del giudizio nel merito ne deriva l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.
3. Parte resistente ha chiesto dichiararsi irricevibile il ricorso per non essere stato notificato alla Regione Calabria. L’eccezione non può trovare accoglimento, come emerge dalla stessa lettura dell’art. 19 del d.p.r. 327/2001, dal quale risulta in realtà che l’atto dichiarativo dell’efficacia e concretamente lesivo della situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti sia di competenza comunale e non regionale (sul tema si veda Tar Molise Campobasso, 6.5.2014, n. 286). Infatti, ai sensi del quarto comma della citata disposizione “Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia”. Ne deriva che l’atto risulta comunque di competenza comunale né sussistono gli estremi per la notifica del ricorso alla Regione, ente chiamato solo ad autorizzare ovvero a manifestare un dissenso rispetto all’atto di competenza comunale.
4. Nei riguardi di De Masi Vittoria il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Come è noto, la prova della legittimazione attiva al ricorso, consistente nella dimostrazione della titolarità di una posizione giuridica differenziata in relazione al provvedimento amministrativo che si intende impugnare, spetta alla parte ricorrente su cui incombe l’onere di fornire con idonea documentazione la prova della propria legittimazione a ricorrere (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 18 febbraio 2006, n.109), che nel caso di specie consiste nell’onere di dimostrare di essere proprietario di un bene nei luoghi interessati dal vincolo apposto con il provvedimento impugnato.
Come evidenziato da parte resistente, per quanto riguarda i beni dei quali De Masi riferisce di essere proprietaria, vi è stato un atto di cessione volontaria effettuato in favore del Comune da parte di Morano Maria Veronica, allegando, sul punto (nota 3910 del 2012 depositata in atti, in riscontro alla diffida del 11.7.2012), che De Masi aveva solo introdotto un giudizio dinanzi al tribunale ordinario per ottenere l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà sul bene mediante usucapione, derivandone pertanto la prova del difetto di legittimazione della ricorrente a impugnare il provvedimento in questione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
5. Per quanto concerne la situazione giuridica soggettiva di Ceravolo Giuseppina il ricorso non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, nel caso di specie, il diritto di proprietà è risultato compresso ma in piena osservanza delle procedure di legge e delle norme sostanziali, non riscontrandosi pertanto l’allegata violazione dei principi espressi nella Costituzione ovvero nella Cedu. Dal concreto esame del motivo emerge che le ricorrenti contestano la sussistenza dell’interesse pubblico, rappresentando al contrario l’insussistenza dei presupposti per procedere alla riqualificazione del centro storico e l’insussistenza di un degrado degli immobili.
Occorre, al contrario, considerare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte di localizzazione delle aree preordinate all’esproprio sono contenute atti della pubblica amministrazione che rispondono a scelte connotate da un'ampissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare; esse, inoltre, non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (per tutte Consiglio di Stato, IV , 30 settembre 2013, n. 4872, nonché le decisioni della medesima sezione 7 aprile 2008, n. 1476; 13 marzo 2008, n. 1095; 27 dicembre 2007, n. 6686; 10 dicembre 2007, n. 6326; 11 ottobre 2007, n. 5357; 8 ottobre 2007, n. 5210; 12 giugno 2007, n. 3072).
Nella fattispecie in esame la approvazione del progetto era finalizzata a dare esecuzione al piano generale di sviluppo e, quindi, per promuovere lo sviluppo del centro storico, aumentando il potenziale socio culturale a partire dal patrimonio immobiliare inutilizzato, valorizzare il patrimonio edilizio architettonico e urbano del centro storico, migliorare la dotazione dei servizi per innalzare la qualità della vita, in termini di sicurezza del cittadino, definire nuove destinazioni funzionali dei patrimoni immobiliari abbandonati (finalità emergente anche dagli elaborati tecnici depositati nel fascicolo di parte resistente).
La variante è stata approvata anche con decreto regionale del 15.10.2010, dal quale è stata valutata positivamente.
La scelta di localizzazione dell'intervento non appare illogica alla luce dei generici riferimenti di parte ricorrente. Si tratta di elementi che di per sé non escludono l’esigenza di riqualificare il centro storico del Comune e, quindi, neanche in via di allegazione sono idonei a superare le motivazioni di interesse generale descritte nel provvedimento. Pertanto, non emerge l’irrazionalità ovvero l’illogicità delle determinazioni dell’amministrazione, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità che è propria della programmazione urbanistica, a fronte della quale non sussiste un diritto soggettivo degli interessati a ottenere una specifica destinazione, ben potendo la pubblica amministrazione proporre vincoli espropriativi e, nell’ambito del potere conformativo del territorio, destinare l’area a utilizzi diversi (cfr. Tar Sardegna Cagliari, Sez. II, 31.8.2010, n. 2159).
6. Parte ricorrente impugna ancora il provvedimento per mancata indicazione del termine di durata del vincolo.
La doglianza è infondata, in quanto trattasi di esproprio disposto ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001 (c.d. testo unico espropri), il cui art. 13, commi 3 e 4, ha reso facoltativa la indicazione di tale termine, prevedendo, in caso di omessa previsione, la applicazione di quello quinquennale.
Dispongono, infatti, le norme succitate che: "3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera”.
7. Per quanto concerne la censura riferita alla mancata previsione dell'indennizzo, la stessa non può trovare accoglimento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il principio della spettanza di un ristoro nel caso di reiterazione o di tempestiva proroga del vincolo non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili relativi alla spettanza dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria (per tutte Consiglio di Stato, IV, 6 agosto 2013, n. 4143).
8. Il motivo di impugnazione con cui è allegata la violazione delle garanzie partecipative non può trovare accoglimento. Dall’analisi del motivo emerge che la contestazione abbia ad oggetto la mancata indicazione delle specifiche particelle e non l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Non emerge in realtà una concreta lesione subita da parte ricorrente per tale lesione anche in considerazione delle allegazioni di cui alla memoria che non fanno riferimento ai diversi beni di cui è proprietaria la ricorrente o il diverso esito del procedimento, se non via generica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. In considerazione delle peculiarità del giudizio, delle vicende sopravvenute che hanno interessato le parti dello stesso, della natura processuale di parte delle statuizioni devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da Daffinà Carmela e Daffinà Giuseppe;
- dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da De Masi Vittoria;
- rigetta il ricorso proposto da Ceravolo Giuseppina.Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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