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Nomina Commissario ad acta su acquisizione sanante

Pubblico
Mercoledì, 9 Marzo, 2022 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 2496 del 2 marzo 2022, sulla nomina di commissario ad acta per adozione di provvedimento acquisizione sanante

N. 02496/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12445/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12445 del 2021, proposto da
OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Silvio Bozzi, Pierluigi Landolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Landolfi in Roma, via dei Gracchi, 187;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’esatta ottemperanza

alla sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, n. 13326/2020 dell'11/12/2020 su ricorso distinto al R.G. n. 4673/2020 con la quale è stato accertato il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione Comunale in relazione all'istanza presentata dai ricorrenti in data 12 giugno 2019, volta all'acquisizione sanante di terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica viabilità, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, con la definizione delle relative spettanze economiche o, in via alternativa, per ottenere il rilascio immediato delle aree con conseguente risarcimento del danno per illegittima occupazione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, le parti ricorrenti agiscono per l’esatta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 13326/2020 dell’11/12/2020, pronunciata tra le parti, con la quale è stato accertato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione Comunale in relazione all’istanza presentata dai ricorrenti stessi in data 12 giugno 2019, volta all’acquisizione sanante di terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica viabilità, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, con la definizione delle relative spettanze economiche o, in via alternativa, per ottenere il rilascio immediato delle aree con conseguente risarcimento del danno per illegittima occupazione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento del Comune.

I ricorrenti sono proprietari di aree oggetto di trasformazione da parte dell’Amministrazione Comunale, mediante interventi di realizzazione e sviluppo della rete viaria interna all’abitato di Torvajanica pur in assenza di idonei titoli abilitativi.

In particolare gli interventi di realizzazione delle opere sono avvenuti con l’approvazione di due successive delibere da parte del Comune di Pomezia: a) la prima con Delibera di Giunta n. 962 del 21.11.1995 ad oggetto “Sistemazione strade interne Torvajanica Via Romania ed altre 2° stralcio” con la quale veniva approvato il progetto esecutivo “dei lavori di costruzione della strada Via Romania ed altre – 2° stralcio”; b) la seconda con Delibera di Giunta n. 459 del 26.11.1999 sempre ad oggetto “Sistemazione strade interne di Torvajanica - Via Romania e traverse, 3° stralcio. Approvazione progetto esecutivo”; entrambe le deliberazioni a valere come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Le opere pubbliche venivano concluse, quanto a quelle del “2° stralcio” nel 1998, quelle del “3° stralcio” nel 2002 senza tuttavia che l’Amministrazione Comunale procedesse all’acquisizione dei terreni – come invece imposto dalle relative delibere – mancando di dare avvio alla procedura espropriativa e rimanendo perciò gli stessi di proprietà degli odierni ricorrenti.

Con la sentenza della cui esecuzione è il presente giudizio, il TAR concedeva termine al Comune di Pomezia di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza per procedere all’acquisizione sanante ex art. 42 del T.U. Espropri o, in alternativa, restituire i terreni con il riconoscimento delle correlate somme spettanti agli interessati, riservandosi la nomina del commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inadempimento.

Mancando ogni adempimento in tal senso, i ricorrenti hanno dunque proposto l’odierno ricorso, con il quale chiedono volersi disporre l’esecuzione del suddetto obbligo.

Si è costituito il Comune intimato che eccepisce la sussistenza di una estrema difficoltà e complessità della ricostruzione dei rapporti proprietari e della successione delle diverse particelle (organico esiguo, ritardi dovuti alla pandemia COVID19, necessità di rivolgersi ad esperti esterni, molteplicità delle particelle catastali da ricostruire in rapporto ai diversi cespiti immobiliari e così via).

La ricorrente con memoria insiste sulla inesattezza di molte delle circostanze addotte dall’Ente e sulla circostanza che tali circostanze sono comunque irrilevanti ai fini di causa, essendo già stato accertato l’obbligo di provvedere.

Nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che, come puntualmente dedotto dalla difesa dei ricorrenti, nessuna delle circostanze variamente rappresentate dall’Ente può rilevare nella presente fase di giudizio, essendo già assorbita ogni valutazione nell’avvenuto accertamento dell’obbligo di eseguire il giudicato.

Del resto, la detenzione di un bene privato senza titolo da parte dell’Amministrazione che lo ha destinato a fini di pubblica utilità in difetto di una corretta procedura ablativa è presupposto che rende del tutto obbligatoria e cogente la necessità che l’Amministrazione stessa adotti ogni provvedimento necessario a ricondurre il bene illegittimo o ad una legittima acquisizione in capo all’ente, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 42 bis del DPR 327/2001; oppure a restituirlo ai proprietari previa riduzione in pristino.

La richiesta di nomina di un Commissario ad acta va pertanto accolta.

Cionondimeno, considerata la oggettiva complessità delle operazioni esecutive dell’obbligo di provvedere, specie in rapporto all’esiguità dell’organico dell’Ente, il Collegio reputa opportuno, sia pur individuando subito il Commissario ad acta, concedere all’Ente un termine supplementare per proseguire nelle proprie attività senza subire l’aggravamento degli oneri economici conseguenti all’insediamento del Commissario.

Pertanto, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente e tenuto conto delle situazioni dedotte in giudizio, si deve nominare il Commissario ad acta, per la corretta esecuzione del giudicato, nella persona del Segretario Generale del Comune di Latina, con facoltà di delega a personale del proprio organico in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, il quale si insedierà al compimento di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e provvederà, a sua volta, entro i successivi sessanta giorni.

A tal fine, si precisa quanto segue.

a) Il Commissario si insedierà senza ulteriori formalità alla scadenza del termine indicato per provvedere, laddove non sia pervenuta presso il suo ufficio comunicazione di avvenuto adempimento.

b) Il Commissario può adottare ogni provvedimento di competenza dell’Ente resistente, sostituendosi agli organi deliberativi ed agli uffici, con piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento ed incluse altresì procedure di liquidazione collettiva, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario.

c) All’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato.

d) E’ parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari ed agli amministratori del Comune.

e) I compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta, se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente Locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del DPR 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, proroga di giorni sessanta il termine per eseguire la sentenza in epigrafe e nomina il Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Latina, con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nei termini di cui in parte motiva, il quale si insedierà alla scadenza del predetto termine alle condizioni e con le modalità di cui in parte motiva.

Condanna l’Ente intimato alle spese di lite che liquida in euro 800,00,00 oltre IVA, CPA, importo delle spese della presente procedura ed oltre i compensi del Commissario ad acta che, se dovuti per effetto del suo insediamento, saranno liquidati con separato decreto collegiale motivato ai sensi del DPR 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002 a presentazione di parcella dopo l’avvenuto espletamento dell’incarico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al Commissario ad acta designato presso la sua sede.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Salvatore Gatto Costantino

Pietro Morabito

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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