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Occupazione illegittima e verbale consegna bene

Privato
Venerdì, 16 Dicembre, 2022 - 11:45

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 3283 del 2 dicembre 2022, sulle occupazioni illegittime

MASSIMA

Stante il divieto enunciato dal Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della P.A. 

Del resto, neppure la realizzazione di un’opera pubblica rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010, n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). 

SENTENZA

N. 03283/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato P.T., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Emilio Ambrosio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 35;

contro

Comune di Ariano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M.M., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vitelleschi;
Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Riassunzione ai sensi dell'art. 11 C.P.A. del giudizio civile n. 529/2007 R.G. AA.CC. del Tribunale di Benevento (ex Ariano Irpino), definito con sentenza n. 181/2017, pubblicata in data 18.7.2017, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Risarcimento da occupazione illecita di aree e fabbricati del sig. OMISSIS per la realizzazione strada "Russo - Anzani" da parte del Comune di Ariano Irpino

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ariano Irpino e di Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, che agisce in riassunzione, a seguito di declaratoria di giurisdizione da parte del Tribunale di Benevento, giusta sentenza n. 181/2017, espone di essere proprietario del fondo sito in Ariano Irpino, località “Crocifisso-Ponnola”, riportato in catasto urbano al fl. 90, p.lla 632, derivata dalla fusione della p.lla 229 con la p.lla 20, con entrostanti fabbricati, fra i quali quelli identificati dalle p.lle 633 e 635.

Con decreto dirigenziale in data 05.09.2000 n. 17482 è stata disposta l’occupazione d’urgenza, preordinata alla espropriazione per pubblica utilità, delle precitate p.lla 229 e 20, per una superficie di mq. 1.800, entro la quale ricade un locale deposito di mq. 19, cat. C2, p.lla 633, nel cui possesso il Comune di Ariano Irpino si è immesso giusta verbale redatto il 06.11.2000.

Con verbale in data 08.08.2001, il ricorrente ha ceduto bonariamente al Comune di Ariano Irpino tre manufatti edilizi (“depositi”), identificati nel loro complesso dalla citata p.lla 635 del foglio 90, con le corrispondenti aree di risulta dalla demolizione ed una superficie della predetta p.lla 632 (ex 229 e 20), di circa mq. 110, restando tra le parti “inteso che l’indennità di occupazione definitiva” sarebbe stata da liquidare “in sede di perfezionamento degli atti espropriativi”.

Espone, infine, che il CTU nominato dal Tribunale di Benevento ha stimato in € 38.587,72 l’importo del risarcimento da corrispondere per il solo danno relativo all’occupazione dei terreni, senza i tre depositi, così ripartendola: € 24.987,72 per varie voci di danno; € 1.080,00 per mancato reddito del terreno a ridosso muro di sostegno; € 12.520,00, pari al valore di mercato del terreno.

Il Comune di Ariano Irpino, per mezzo dell’ATI Costruzioni Falcione geom. Luigi s.r.l. ed Abimis s.r.l., ha quindi realizzato l’opera pubblica denominata “anello viario strada Russo-Anzani”, trasformando irreversibilmente gli immobili del ricorrente, senza la previa adozione di un provvedimento espropriativo.

Con il ricorso odierno, si chiede pertanto di accertare: - la nullità del verbale di cessione bonaria sottoscritto in data 08.08.2001; - la natura usurpativa ovvero abusiva dell’occupazione delle aree e dei fabbricati di proprietà dell’attore accatastati al fl. 90, p.lle 229 e 29 da parte del Comune di Ariano Irpino; nonché di condannare il Comune di Ariano Irpino e/o l’ATI Costruzioni Falcione geom. Luigi s.r.l. ed Abimis s.r.l. al risarcimento dei danni subiti, ovvero a provvedere ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.

Resistono il Comune di Ariano Irpino e Costruzioni Falcione geom. Luigi s.r.l., eccependo tra l’altro che il verbale di cessione bonaria deve qualificarsi come contratto di compravendita della proprietà del terreno, con immediati e diretti effetti reali traslativi.

All’udienza di smaltimento del 2 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente escluso che il processo sia da dichiarare interrotto per morte di una delle parti, come chiesto dal Comune resistente, con produzione di documentazione tardiva.

Invero, per costituire valida causa interruttiva del processo, la morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore va dichiarata in udienza - o notificata alle altre parti - ad opera parte di quest’ultimo, valendo, in caso contrario, la regola dell’ultrattività del mandato alla lite (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2020, n. 882).

Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti che si diranno. 

Occorre premettere che, stante il divieto enunciato dal Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della P.A. 

Del resto, neppure la realizzazione di un’opera pubblica rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010, n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). 

Orbene, dirimente in materia è la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016, secondo cui “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione. 

In proposito, il collegio osserva che, con riferimento ai tre depositi, il trasferimento della proprietà è avvenuto in forza dell’esibito verbale di cessione bonaria in corso di espropriazione, nel quale il ricorrente ha espressamente dichiarato di voler cedere “bonariamente gli immobili” al Comune e di consentirne “la demolizione”, sia pur restando tra le parti “inteso che l’indennità di occupazione definitiva sarà definita in sede di perfezionamento degli atti espropriativi” e, dunque, mediante rinvio ad un atto futuro, poi non posto in essere.

Diversamente dicasi per il terreno consistente nelle p.lla 229 e 20, per una superficie di mq. 1.800, che non risultano attinte da atti di traslazione in favore del Comune.

Segue, pertanto, la condanna del Comune resistente ad adottare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, con delibera di consiglio comunale, un provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, col quale alternativamente: a) acquisisca non retroattivamente, in tutto o in parte, il compendio terriero occupato; b) lo restituisca, in tutto o in parte, ripristinandone lo stato di fatto preesistente. 

Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione dovrà: 

- prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto ai proprietari il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale, a tal fine valutando anche la CTU acquisita in sede civile; 

- recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; 

- essere notificato ai proprietari, comportando il passaggio della proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

- essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. 

Sia nell’ipotesi a) che nell’ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore del ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul detto valore venale dei terreni per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione. 

Infine, con lo stesso atto, o con atto separato, il consiglio comunale dovrà provvedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione definitiva per i tre depositi di cui al verbale di cessione bonaria sottoscritto in data 08.08.2001, ai fini della sua corresponsione al ricorrente.

Va infine accolta la domanda di nomina un commissario ad acta, in sostituzione dell’ente, da individuarsi nel Prefetto di Avellino, o in altro pubblico funzionario da lui delegato, perché, su semplice istanza di parte, si sostituisca all’amministrazione soccombente in caso di perdurante inottemperanza, determinandosene sin da ora il compenso in euro 1.200,00, oltre spese vive documentate, da porre a carico del Comune di Ariano Irpino. 

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.   

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione. 

Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

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