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Occupazioni illegittime edilizia economica popolare

Privato
Giovedì, 7 Gennaio, 2021 - 08:15

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 23 del 4 gennaio 2021, edilizia economica e popolare e occupazioni illegittime

MASSIMA

In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito”). (ex multis, Cass., Sez. I , Ordinanza n. 9066 del 12/04/2018)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 09/11/2020 n. 05055/2020).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della P.A., è necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo quindi verificarsi se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi; segue da ciò che in sede di accertamento della responsabilità della P.A. per danno a privati conseguenti ad atto illegittimo da essa adottato, il G.A. può affermare la responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento.

Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all' art. 2727 c.c. ; e a questo punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore.

SENTENZA

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