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Occupazioni illegittime

Pubblico
Venerdì, 21 Agosto, 2020 - 10:15

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, (Sezione Seconda), sentenza n.273 del 14 maggio 2020, sulle occupazioni illegittime

SENTENZA 

N. 00273/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00482/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2015, proposto da
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Bolasco, Anna Ingianni, con domicilio eletto presso lo studio Anna Ingianni in Cagliari, via Salaris n.29;

contro

COMUNE DI TERTENIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pilia e Marco Pilia, con domicilio eletto presso lo studio Pilia in Cagliari, via Sonnino n.128;

PER LA CONDANNA

del Comune resistente:

1) alla restituzione e al rilascio del lotto di terreno, occupato senza titolo dal Comune di Tertenia, libero da persone e/o cose, accompagnati dalla rimozione a cura e spese del Comune delle opere ivi realizzate e dalla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

2) in subordine alla restituzione, condannare il Comune di Tertenia al risarcimento del danno per equivalente rapportato al valore venale del lotto illegittimamente occupato, calcolato alla data di immissione in possesso nonché rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi legali, sulla somma via via rivalutata, fino alla data dell' effettiva e totale liquidazione;

3) all' integrale risarcimento del danno originato dall’ occupazione di cui è causa, compreso quello derivante dal mancato godimento del lotto , dalla scadenza del periodo di occupazione legittima e fino all' effettiva restituzione del lotto o , in subordine, fino all' effettiva e totale liquidazione del risarcimento per equivalente rapportato al valore venale del lotto; detto importo deve essere rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi legali, sulla somma via via rivalutata, fino alla data dell' effettiva e totale liquidazione;

4) alla regolarizzazione dell'assetto proprietario del lotto anche nei pubblici registri immobiliari, anch' essa a cura e spese dell' Amministrazione comunale;

5) con vittoria di spese, competenze ed accessori del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tertenia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le 4 ricorrenti sono comproprietarie, pro quota indivisa, jure successionis, del lotto di terreno sito in Comune di Tertenia (località Mattiattu-San Pietro), distinto in C. T. al Foglio 10 Mappale 225 di mq. 6.900 e Mappale 31/P di mq. 7.455.

Il terreno (già di proprietà di OMISSIS) è stato ereditato, il 7/11/1983, dai 5 figli OMISSIS, e poi assegnato, in sede di divisione, con scrittura del 17/09/1988, ai 4 figli OMISSIS.

Un figlio, OMISSIS è poi deceduto, il 19/2/2003, lasciando come unica erede testamentaria la moglie, odierna ricorrente, Ciamminelli Fortuna.

Con decreto d' occupazione d' urgenza n° 37 del 2/4/1997 notificato agli “eredi di OMISSIS”, espressamente individuati come comproprietari dall’ Ufficio Tecnico Comunale , il Comune di Tertenia ha disposto l'occupazione di “parte dell’area” per complessivi mq. 7.631 (mq. 4.529 del Mappale 225 e mq. 3.102 del Mappale 31/P) al fine di dare attuazione al Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che era stato precedentemente approvato con D.A. n° 1498/U del 21/12/1989, con fissazione del termine per il completamento della procedura espropriativa in <cinque anni dall' immissione in possesso>.

L’ occupazione è stata disposta per la realizzazione di un “impianto di pretrattamento” in area P.I.P., che era stato approvato con deliberazione della G.C. n° 2 del 17/01/1996 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’ opera pubblica.

Successivamente, riferisce la difesa dei ricorrenti, con deliberazione della G. C. n° 38 del 4/3/1997 il progetto di esecuzione dell’ opera pubblica è stato riapprovato ai soli fini espropriativi per la fissazione dei nuovi termini di cui all’ art. 13 della L. n° 2359/1865.

L' immissione nel possesso del compendio da parte dell'Amministrazione è stata poi compiuta il 21/5/1997, con verbale di immissione e contestuale redazione dello stato di consistenza .

All’ epoca dell’ occupazione il lotto di terreno era coltivato dal Sig. OMISSIS (marito dell’ erede OMISSIS), per conto degli eredi OMISSIS.

L’area era coltivata a pregiato vigneto (per la produzione di vino sangiovese e cannonau) e dotata di viti e piante varie da frutto , pozzo per l’ irrigazione, un fabbricato rurale di 18 mq., il tutto delimitato da un muro di recinzione (come è stato illustrato con le due consulenze di parte redatte dal per. agr. Anedda il 21/9/1997 (doc. n. 22) e dal dott. Oppia del 10/8/2012 di controdeduzioni alla CTU Granara in Corte d’Appello (doc. 29).

Al fine di addivenire alla cessione volontaria del lotto il Comune , con nota del 17/8/2000, ha inviato a ciascuno dei 4 eredi di OMISSIS il verbale di “liquidazione provvisoria” relativo all’ indennità globale spettante per l’ esproprio del lotto di mq. 7631 (stima redatta dal geom. Monni il 17.8.2000 per conto del Comune, doc. n° 25), articolata nelle seguenti voci:

- indennità di espropriazione del terreno, con coltura praticata a “vigneto”, per £. 12.133.290 (€ 6.266,32),

-indennità di occupazione temporanea maturata a quella data per £. 9.178.378 (€ 4.740,23)

-e indennità per i soprassuoli (fabbricato, pozzo, piante da frutto) quantificata in £. 9.335.200 (€ 4.821,22).

Con successiva nota del 31/8/2000 l’ Ufficio Tecnico del Comune ha chiesto ai comproprietari del lotto di regolarizzare gli atti con i quali il Sig. OMISSIS (possessore del lotto per loro conto in quanto coltivatore del vigneto) è stato delegato a rappresentarli in ogni fase del procedimento espropriativo.

Tre ricorrenti hanno provveduto con il rilascio delle procure notarili e Assunta Bassignana ha mantenuto, in proprio, la cura del procedimento.

Il decreto di espropriazione non è stato mai emanato dall’Amministrazione, e le ricorrenti hanno instaurato, con atto di citazione notificato nell’aprile 2011, innanzi alla Corte d’ Appello di Cagliari (R.G. n° 227/2011), un giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità di esproprio e di occupazione illegittima, ricomputate, tramite CTU da disporsi a cura del giudice, con differenti parametri (essenzialmente destinazione edificabile dell’area inclusa nel PIP).

Nell’ambito di tale controversia è stata disposta CTU, assegnata all’ Ing. Franco Granara, che ha redatto la perizia asseverata il 15/10/2012. Il Consulente del giudice, considerando la destinazione (inclusione dell’area nel PIP) e valorizzando l’esistenza di opere di urbanizzazione eseguite nell’ambito di tale Piano (al 30%), riteneva:

^ che l’area fosse edificabile per norma di Piano, pur riconoscendo che “evidentemente non si può parlare di effettivo libero mercato, che è stato inevitabilmente inibito dai diversi vincoli urbanistici dettati dal Piano stesso” ;

^che il valore da attribuire era di 5,12 euro/mq. (stima dell’area parametrata ad un valore di 471 euro/mq. per un nuovo edificio industriale, con applicazione degli indici specifici PIP (superficie lotto edificabile al 76%).

La quantificazione a mq. del terreno è stata individuata dal CTU considerando l’intera area PIP edificabile, pari a mq. 113.832 , con volumetria realizzabile 224.389 mc..

Considerando il valore ricavabile dalla vendita dei (futuri) edifici in euro 37.530.222 e sottratti i costi di costruzione (36.584.416) la risultante ( 945.806 euro) determina, per il CTU, un “valore unitario” finale di 6,32 euro/mq.; somma da ridursi a 5,12 euro/mq., se riportato al maggio 2002, data di scadenza dell’occupazione legittima.

Per un totale di stima, da parte dell’ing. Granara, del valore dell’intera area delle ricorrenti in euro 39.070 (mq. 7.631).

Tale giudizio si è, però, concluso con la sentenza della Corte d’Appello n° 73 del 6.2.2017 di improcedibilità della domanda di determinazione dell’ indennità di esproprio e di difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda risarcitoria per i danni subiti sul bene e per il suo mancato godimento.

Nelle more del giudizio è stata proposta, con ricorso depositato il 12.6.2015, innanzi a questo giudice la domanda di restituzione dell’area, con ripristino, e con condanna al pagamento del risarcimento per l’illegittima occupazione .

Il Comune di Tertenia si è costituito chiedendo, genericamente, il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha chiesto, con memoria del 24 gennaio 2020, reiterando l’ istanza istruttoria, già proposta con il ricorso introduttivo ex art. 65, 3° comma C.P.A., che venisse disposta, con Ordinanza Collegiale del giudice, l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ritenuti “indispensabili” per la definizione del giudizio.

In particolare per il deposito di:

• deliberazione G. C. n° 2 del 17/01/1996 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’ opera pubblica;

• deliberazione G. C. n° 38 del 04/03/1997 il progetto di esecuzione dell’ opera pubblica è stato riapprovato ai soli fini espropriativi per la fissazione dei nuovi termini di cui all’ art. 13 della L. n° 2359/1865;

• delibera G. C. n° 137 del 30/12/1999 con la quale il Comune di Tertenia ha incaricato il Geom. Gian Paolo Monni della predisposizione della pratica espropriativa di cui è causa;

• integrale pratica espropriativa predisposta dal Geom. Gian Paolo Monni e dall’ Ufficio Tecnico Comunale con riferimento al lotto oggetto di causa, già distinto in C. T. al fg. 10 mapp. 225 di mq. 6.900 e mapp. 31/P di mq. 7.455 e poi frazionato dal Comune dopo l’ occupazione e immissione in possesso del 21/05/1997;

• integrale pratica di frazionamento catastale disposto dal Comune degli originali mappali di cui al punto che precede;

• atti pubblici di cessione delle aree di cui è causa a privati per la realizzazione di stabilimenti industriali o artigianali;

• tutti gli atti e documenti della procedura espropriativa, anche non espressamente indicati.

La difesa delle ricorrente ha formulato , anche, istanza , ex art. 63, 4° comma, del c.p.a. per l’espletamento di CTU o, in subordine , di verificazione, al fine di accertare, valutare e quantificare:

* quale sia lo “stato attuale” dei luoghi e quali spese e tempi occorrano (qualora sia ancora possibile) per la riduzione in pristino;

* quale sia il “valore venale” del lotto di terreno oggetto di causa, nello specifico:

a) alla data del 21/05/1997 di immissione in possesso;

b) alla data del 21/05/2002 di scadenza dell’occupazione legittima;

c) alla data del 10/06/2015 di notifica del presente ricorso introduttivo;

d) alla data attuale.

Chiedendo, in particolare, che il valore del terreni venga rapportato alla destinazione urbanistica che questi avevano anteriormente alla declaratoria di pubblica utilità. Considerando, nella valutazione estimativa, la loro asserita edificabilità, in quanto ricompresi in zona omogenea “D”, già in base alla destinazione impressa con il P.R.G. del 1979.

Indicando i parametri di riferimento che emergono sia dal certificato di destinazione urbanistica dell’11/05/2012 (doc. n° 17) sia dalla perizia del C.T.U. ing. Granara; e nello specifico:

• indice di edificabilità 2.10 mc/mq;

• rapporto di copertura 0,50 mq/mq;

• distanza tra pareti finestrate mt. 10,00;

• altezza massina mt. 7,50.

Al fine di determinare il reale valore venale al 21/05/1997, data di immissione in possesso.

Nonché con quantificazione, anche, dei “soprassuoli” che erano, al tempo, esistenti.

Per l’attuazione del P.I.P. e del correlato impianto pubblico di pretrattamento, le aree delle ricorrenti sono state trasformate e “sbancate” , con abbattimento della vigna, delle piante da frutto, del pozzo e dell’edificio rurale (permanendo, si afferma, uno stato di estremo pericolo).

I lotti inclusi nel PIP sono stati assegnati ai privati legittimati e interessati alla realizzazione di attività produttive, con realizzazione di manufatti artigianali.

Nonostante le ripetute diffide compiute nel febbraio e aprile 2020 (docc. 9 e 10) e, prima ancora, nel 20/3/2015 (doc. n° 16) il Comune non ha dato alcun riscontro.

Neppure soluzioni e/o proposte sono seguite dal contenzioso azionato nell’ anno 2011 innanzi alla Corte d’Appello, definito nel 2017.

Tale vertenza si è conclusa con la sentenza n. 73/2017, con la quale la Corte di Appello ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danno, indicando il giudice amministrativo come giudice competente.

Lo stato di occupazione senza titolo è persistito in tutti questi anni.

Ad oggi l’Amministrazione nonostante la proposizione dei ricorsi sia alla Corte d’Appello, nel 2011, sia al TAR, nel 2015, non ha restituito il lotto, non ha adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n° 327/2001, non ha corrisposto indennità per illegittima occupazione (che permane quale fatto illecito permanente).

Oltre ai danni da occupazione e da privazione dei beni che esistevano alla data dell’immissione in possesso (che è stata indicata in ricorso nel “maggio 1997”) le ricorrenti chiedono, anche, quale ulteriore voce di danno, i danni subìti nella restante parte dei lotti esterni (rimasti) di loro proprietà (porzione di vigna, situata “a monte”), a causa dell’ effettuato sbancamento nell’ area occupata “a valle”, per l’esecuzione dei lavori pubblici (documentati da fotografie depositate in giudizio).

All’udienza del 26 febbraio 2020 il difensore del Comune ha chiesto un termine per il deposito degli atti richiesti da parte ricorrente (con l’istanza formulata nel ricorso introduttivo e poi ribadita con l’ultima memoria del 24.1.2020) nonché per produrre atto difensivo in considerazione dell’intenzione dell’Amministrazione di dare avvio al procedimento sanante, ex art. 42 bis del TU espropriazioni.

Il difensore delle ricorrenti si è opposto al rinvio in considerazione del fatto che la causa è molto risalente ed i privati hanno interesse a definire quanto prima la vertenza per giungere alla conclusione della controversia.

Evidenziando che il Comune, nonostante le plurime diffide è rimasto negli anni inerte, omettendo anche di dare risposta alle ipotesi transattive che sono state proposte dalle proprietarie.

In udienza è stata formalizzata dal difensore delle ricorrenti rinuncia alla richiesta istruttoria, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei tempi della decisione, restando ferma, invece, la richiesta subordinata di C.T.U.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel contenzioso in esame, avviato nel giugno 2015, il petitum si pone, su due livelli:

-da un lato richiesta di “restituzione della proprietà”;

-dall’altro istanza di risarcimento da occupazione illegittima, correlata alla procedura espropriativa correttamente avviata, ma poi non conclusa dal Comune.

L’ occupazione temporanea e d'urgenza è stata disposta con decreto emesso il 2.4.1997, nel quale si indica il termine di 5 anni per la sua efficacia, a condizione che non scada, improrogato, il minor termine stabilito con la delibera G.C. n. 38 del 4.3.1997 di riapprovazione del progetto dell’opera pubblica. A detta occupazione non è seguita l’emanazione di un decreto d’esproprio, atto finale necessario per la conclusione della procedura ablatoria.

Sono state effettuate dalla Pubblica Amministrazione opere sul terreno (non è chiaro se di solo sbancamento o anche edilizie soprasuolo, non risultando dalla produzione fotografica depositata dalla ricorrente -il 15.1.2020 e priva di data degli scatti- ben identificata e delimitata l’area di riferimento).

Verranno esaminate, separatamente, le due diverse pretese (“restituzione”, da un lato; e “corrispettivo” per l’occupazione, dall’altro), in quanto la prima costituisce un illecito permanente, mentre la seconda ha natura di obbligazione.

Le domande formulate dalle ricorrenti in via principale presuppongono il prioritario accertamento (elemento presupposto) dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione (dal 1997) dei terreni, ancora di proprietà delle odierne ricorrenti, interessati dal compimento dei lavori di realizzazione di un “impianto di pretrattamento”.

Con analisi della sussistenza:

A) del diritto alla restituzione del sedime occupato illecitamente, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi;

B) del risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione delle aree interessate, con interessi e rivalutazione monetaria, come quantificate in consulenza di parte e con i parametri ivi indicati.

Preliminarmente occorre evidenziare che le ricorrenti non hanno aderito alla cessione volontaria in quanto l’amministrazione comunale, nell’ offerta indennitaria, avrebbe erroneamente valutato le aree occupate come <agricole> (docc. nn. da 4 a 8), in contrasto con la destinazione urbanistica ritenuta “edificabile”, vigente prima dell’imposizione del vincolo preordinato all’ esproprio.

Le ricorrenti, richiamano, sul punto, sia il certificato di destinazione urbanistica dell’11/5/2012 (doc. n° 17), sia la C.T.U. dell’ Ing.Granara, redatta nell’ambito del giudizio civile in Corte d’Appello (doc. n° 28, pagg. 4, 5 e 6).

Tale C.T.U., sulla base dei documenti forniti dall’ Amministrazione riconosceva:

1)che l’area ricade nella zona omogenea “D” (industriale) già in forza del P.R.G. approvato con D.A. n° 338/U del 30/04/1979 ed è stata, poi, inclusa in area P.I.P. approvato con D.A. n° 1498/U del 21/12/1989 per la cui attuazione è stato adottato il decreto d’ occupazione d’ urgenza privativo, di cui si discute, del 2/4/1997;

2) le aree risultano edificabili, per norma di P.R.G., con un indice di fabbricabilità territoriale di 1,50 metri cubi/mq.;

3) l’ area occupata è stata frazionata e rinumerata dal Comune a seguito dell’ occupazione di cui è causa ed è ora contraddistinta al CT al fg. 10 mapp.li 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340 (ex mapp. 225), mapp.li 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 (ex mapp. 31/P) (cfr. anche All. 2 della C.T.U.).

4) attribuendo un valore a mq. di euro 5,12 , con quantificazione del valore dell’intera area delle ricorrenti in euro 39.070 (mq. 7.631).

Le consulenze di parte ricorrente contestano tale determinazione opponendo stime correlate ad un diverso valore venale proprio del terreno occupato senza titolo.

**

Prima domanda: RESTITUZIONE dell’AREA.

E’ evidente che il protrarsi dell'occupazione, ricondotta in ricorso al 1997, dei terreni di proprietà delle odierne ricorrenti interessati dal compimento dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica è illegittimo in quanto il termine di 5 anni previsto nel decreto di occupazione è scaduto, senza che sia stato emanato il finale decreto di esproprio.

La “titolarità” del bene, nonostante il trascorrere dei decenni, è rimasta in capo a Bassignana (le ricorrenti hanno dimostrato di esserne divenuti proprietari per successione mortis causa).

Il Collegio ritiene che la domanda di “restituzione del bene” vada accolta sulla base dei seguenti elementi.

Innanzitutto va rilevato che la mancata adozione del decreto d’esproprio, provvedimento ad effetti traslativi, concretizza un illecito aquiliano, in quanto la PA ha agito con negligenza, omettendo di concludere la procedura pubblicistica.

Nel nostro ordinamento non è ammissibile, per principio consolidato, il perpetuarsi sine die di occupazioni prive di titolo legittimo (cfr. A.P. Consiglio di Stato n. 4 del 20/01/2020, n. 6351 del 1.12.2011 e n. 5813 del 31.10.2011).

In questa situazione matura il diritto sia alla restituzione delle aree sia al pagamento delle somme per illegittima occupazione (risarcimento dei danni per mancato diretto utilizzo dei beni).

Nessun effetto acquisitivo può determinarsi a seguito del protratto possesso delle aree; non essendosi la procedura ablativa conclusa con l’adozione del necessario finale decreto di esproprio.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite n. 735 del 19.01.2015, ha avuto modo di chiarire, sul punto, che:

“L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne il risarcimento del danno”.

Dunque la Cassazione, richiamando anche le numerose sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ( tra le tante CEDU Pasculli c/ Italia 04.12.2007; Acciardi c/ Italia 15.07.2005; 30.05.2000 Carbonara e Ventura c/ Italia), che hanno censurato le forme di “espropriazione indiretta” elaborata nell'ordinamento italiano anche in sede giurisprudenziale (come l' occupazione acquisitiva od accessione invertita), ha affermato il definitivo superamento dell'istituto dell' “occupazione acquisitiva” (in precedenza ammesso dalla giurisprudenza), configurando la condotta come “illecito permanente” nei confronti del diritto garantito dall'art. 1 - Prot. n. 1 CEDU.

Le odierne ricorrenti hanno richiesto, dunque, in coerenza con le facoltà ammesse dall’ordinamento, la “retrocessione” dei terreni illegittimamente occupati dalla pubblica amministrazione, con obbligo al risarcimento dei danni, sussistendo la colpa nell’azione, a causa del mancato, ed ingiustificato, perfezionamento del titolo acquisitivo-espropriativo.

La realizzazione dell’opera pubblica (in parte o per intero) rappresenta un “mero fatto” non idoneo a costituire “titolo di acquisto” della proprietà per la PA (non essendo più applicabile, a seguito delle sentenze CEDU e della Corte Costituzionale, il principio giurisprudenziale applicato per anni, dell’ “accessione invertita”).

Sostanzialmente la PA non può vantare “acquisizioni di fatto”, rilevanti giuridicamente.

Ne consegue che permane, a tutti gli effetti, la “titolarità” della proprietà in capo al privato (in assenza di altri atti estintivi), il quale ha diritto ad ottenere la “restituzione” del bene (in accoglimento della domanda qui formulata in via principale) nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione da parte del Comune.

La giurisprudenza, in materia, si è consolidata affermando che:

<<L'occupazione e la trasformazione dei fondi si sostanziano in un'attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell'obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto >> (Consiglio di Stato 460 del 18.1.2019; 2481/2013; Tar Sardegna n. 32 del 20.1.2020; 232/2014 e 874/2012; Tar Puglia Bari 684/2013; Tar Piemonte 368/2018; Cass Sez. Un. 735/2018; Cass. Civile 10720/2017).

La realizzazione dell'opera pubblica in un fondo illegittimamente occupato non determina, per il mero fatto della sua successiva “irreversibile trasformazione”, il passaggio della proprietà del bene all'Amministrazione.

Tale effetto presuppone necessariamente l’espletamento ed il completamento di una legittima procedura ablativa, da concludersi con un atto adottato nelle forme e nei termini di legge:

decreto di esproprio, cessione volontaria, o, anche, eventualmente, successiva acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. espropriazioni 327/2001.

Tale acquisizione sanante può operare con riferimento sia all’occupazione c.d. usurpativa (irreversibile trasformazione del bene in difetto assoluto di atti ablativi), sia all’occupazione c.d. appropriativa (irreversibile trasformazione del bene realizzata in forza di un atto amministrativo del quale sia sopravvenuta l’inefficacia per decorso dei termini, oppure scaturita da un provvedimento invalido e colpito da caducazione giudiziale), in quanto tanto nell’una che nell’altra fattispecie si determina un’ ingiustificata privazione della disponibilità dell’immobile che impone l’ obbligo per la P.A. di “restituire il bene” e “risarcire” integralmente il proprietario per il danno sofferto: danno per la mancata disponibilità e anche per la perdita della proprietà (in caso di adozione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis ), rapportato al “valore venale” del bene.

Applicando tali principi in questo giudizio l’occupazione, sorta legittimamente, ma protrattasi senza titolo, non ha determinato effetti acquisitivi della proprietà, ma l’insorgere di obblighi dell’Amministrazione ad un duplice livello:

-,da un lato, l’obbligo di restituire le aree ai legittimi proprietari ;

-e, dall’altro, di compensare economicamente, per tutto l’arco temporale dell’occupazione sine titulo, la mancata disponibilità ed utilizzo delle aree sottratte.

Laddove, come nel caso di specie, la procedura espropriativa non si sia conclusa con un decreto di esproprio o con altro atto comunque capace di estinguere e trasferire il diritto dominicale, i proprietari hanno sempre mantenuto “la proprietà dell'area” oggetto del procedimento espropriativo; e, conseguentemente, essi possono valersi dei rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela della (non perduta) proprietà.

L’unico (eventuale) potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8°.

Attività che potrebbe essere intrapresa, anche successivamente a questa sentenza, ma con il rispetto di tutte le previsioni risarcitorie (voci e parametri) previste in quella norma “speciale”, che consente l’acquisizione “ex post”.

In relazione all’analisi degli effetti e delle tutele conseguenti all’ occupazione persistente sine titulo, con trasformazione del bene immobile per la realizzazione di opera di pubblica utilità, la recente pronuncia dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 4 del 20/01/2020, ha statuito:

“Per quanto riguarda l’amministrazione, essa è titolare di una funzione, a carattere doveroso nell’an, consistente nella scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell’articolo 42-bis; non quindi una mera facoltà di scelta (o di non scegliere) tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l’acquisizione alla mano pubblica del bene. Alternative entrambe finalizzate a porre fine allo stato di illegalità in cui versa la situazione presupposta dalla norma.

Quanto al privato – e corrispondentemente all’alternativa posta in termini funzionali all’amministrazione –, la sua facoltà di autodeterminazione resta conformata (sul piano legislativo, ex art. 42, secondo e terzo comma, Cost.) nel senso che al medesimo è attribuita la potestà di compulsare la pubblica amministrazione, attraverso una correlativa istanza/diffida, all’esercizio del potere/dovere di porre comunque termine alla situazione di illecito permanente costituita dall’occupazione senza titolo e ricondurla a legalità secondo la seguente alternativa:

- o adottando il provvedimento di acquisizione sulla base degli stringenti criteri motivazionali delineati dal comma 4 dell’art. 42-bis, verso la corresponsione dell’indennizzo parametrato ai criteri stabiliti nel precedente comma 1;

- oppure, in mancanza dell’acquisizione, disponendo la restituzione del bene previa rimessione allo stato pristino (con salvezza, in entrambe le ipotesi, del diritto al risarcimento dei danni per il periodo dell’occupazione illegittima e degli eventuali danni ulteriori).

Altre soluzioni, che potevano trovare una spiegazione in presenza di una lacuna legislativa, non sono ipotizzabili, in quanto resterebbe irrisolta la definizione di una base legale certa per l’effetto traslativo della proprietà”.

Ne deriva che l’occupazione dei terreni protratta comporta l’ “obbligo di restituzione” alle proprietarie-ricorrenti, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.

Per l’effetto il Comune va condannato alla “restituzione” dei terreni, previa “rimessa in pristino”.

Dunque la domanda di restituzione dei terreni va accolta, con condanna del Comune all’effettiva “riconsegna” delle aree occupate e tuttora detenute senza titolo.

Salva la possibilità alternativa di attivare (e concludere) la speciale procedura prevista dall'art. 42 bis del DPR 8.6.2001 n. 327 ; rimanendo , per volontà del legislatore, impregiudicato il potere della PA di adottare il provvedimento sanante, del tutto peculiare, finalizzato all’acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica (nel rispetto dell’ applicazione dei valori e dei plurimi criteri ivi individuati).

In relazione a tale “potestà” definitoria il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 2 del 9.2.2016, ha chiarito che:

“Il Giudice amministrativo non può condannare direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione ad emanare tout -court il provvedimento d'acquisizione ex art. 42 bis: Vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva d'amministrazione) su cui è costituito il sistema costituzionale della giustizia amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c. proc. Amm.”.

L’opzione (tra alternativi rimedi) non può, quindi, essere effettuata, in questa sede, dal giudice, trattandosi di competenza propria ed esclusiva della PA, previa analisi e valutazione dei rigorosi presupposti definiti dalla legge.

**

B)Seconda domanda RISARCIMENTO dei DANNI per illegittima occupazione.

Per quanto attiene la determinazione del quantum dei danni da riconoscere per illegittima occupazione occorre fare riferimento (come peraltro gli stessi ricorrenti richiedono) ai criteri definiti dal medesimo art. 42 bis già richiamato, al quale la PA dovrà attenersi nella determinazione ed individuazione delle somme spettanti alle ricorrenti .

Occorre , però, compiere un approfondimento in relazione al “parametro” fondamentale di riferimento (modalità di definizione del reale valore venale del bene) per poter determinare la spettante indennità di “occupazione annuale”.

La domanda deve essere esaminata anche in considerazione delle istanze formulate dalle ricorrenti tramite CTP e con riferimento a quanto esplicato dal CTU nell’ambito del giudizio coltivato innanzi alla Corte d’Appello.

L’occupazione è divenuta sine titulo dal 2.4.2002 (con la scadenza del quinquennio di occupazione legittima disposta con il decreto n. 37 del 2.4.1997).

Ma la spettanza del risarcimento del danno si pone in relazione all’occupazione illegittima delle aree, con mancato godimento dell’area coltivata e con riconoscimento della perdita dei beni rimossi/perduti. Con decorrenza fin dall’impossessamento essendo il decreto d’occupazione , non più inserito nell’ambito di una “sequenza procedimentale” (con il concorso di una pluralità di atti), non più idoneo a supportare un “titolo legittimo”.

Essenzialmente il nocciolo della questione è rappresentato dalla definizione del parametro giuridico-economico di riferimento attinente l’effettiva destinazione dell’area “ante imposizione del vincolo espropriativo”.

Sono stati depositati in giudizio tre analisi tecnico-giuridico-contabili (una CTU e due CTP).

In particolare la C.T.U. dell’ Ing. Franco Granara del 15/10/2012 (resa nell’ambito della causa in Corte d’Appello), utilizzando i documenti ottenuti attraverso l’ Ufficio tecnico del Comune di Tertenia , attesta che, alla data di immissione in possesso nell’ anno 1997, le urbanizzazioni presenti nella zona omogenea “D” industriale risultavano già avviate ed, in parte, anche realizzate (accertando che, nell’ anno 1995, i lavori di urbanizzazione primaria risultavano eseguiti al 30% di quelli sostenuti per tutta l’ area PIP).

Quantificando, il CTU, il valore venale dell’area delle ricorrenti in 39.070 euro, al momento della scadenza dell’occupazione legittima, il 21 maggio 2002 (nel giudizio in CdA le ricorrenti si sono opposte, richiedendo una nuova CTU, come risulta dal testo della sentenza n. 73/2017).

Differenti valori sono stati, invece, determinati dai tecnici di parte, ove i valori venali sono stati così stimati:

-CTP Anedda, del 21.9.1997, in euro 118.232 (alla data del 21.5.1997) come lotto edificabile;

-CTP Oppia, del 10.8.2012, in euro 152.620 (20 a mq.); stima alla data della perizia (10.8.2012); ridotto a euro 110.434 con riferimento al 21.5.1997.

Le due perizie di parte ricorrente riportano valutazioni estimative sostanzialmente convergenti.

Ai fini della determinazione del valore venale del lotto è stata, in particolare, considerata la “destinazione urbanistica” che i terreni avevano in base al P.R.G. del 1979, anteriormente alla declaratoria di pubblica utilità, ritenuti “edificabili” perché ricompresi in zona omogenea “D” con applicabilità dei seguenti parametri:

• indice di edificabilità 2.10 mc/mq;

• rapporto di copertura 0,50 mq/mq;

• distanza tra pareti finestrate mt. 10,00;

• altezza massina mt. 7,50.

In considerazione delle differenze valutative riscontrate tra le Consulenze (fra quelle di parte e la CTU resa in altro processo), e qualora non venisse ritenuta dal giudice la congruità della media fornita dalle due stime di parte (110.000-118.000), la difesa delle ricorrenti ha reiterato l’ istanza, ex art. 63, 4° comma C.P.A., già proposta con il ricorso introduttivo, affinché il Tribunale disponga l'esecuzione di una nuova CTU e/o la verificazione sullo stato dei luoghi.

In punto di definizione del “quantum” del risarcimento da riconoscere va definito il principale elemento caratterizzante:

individuazione del “valore venale” del bene (in considerazione delle caratteristiche giuridiche e fisiche), in relazione al quale rapportare, poi la percentuale annuale, del 5%, per il dovuto risarcimento da occupazione (ed eventuali ulteriori voci, allo stesso parametrate).

La richiesta di risarcimento per “mancato utilizzo” dell’area, per la sottratta disponibilità per tutti questi anni costituisce un’ <obbligazione> (a differenza della pretesa petitoria esaminata al precedente punto A).

In ricorso si fa decorrere la indisponibilità dei terreni a partire dal 1997, ma dalla sentenza della Corte D’appello, n. 73 del 2017 (depositata in giudizio) risulta che i ricorrenti hanno mantenuto la disponibilità dei terreni, con la coltivazione del vigneto fino al 2004.

Al riguardo risulta dalla sentenza che “gli attori, all’udienza del 14.11.2011, affermarono che il Comune aveva adottato unicamente il decreto di occupazione d’urgenza n. 37 del 1997 citato al quale non era mai seguita nei termini l’immissione in possesso…precisarono che avevano continuato a coltivare l’area e che solamente nel 2004, senza adozione di altro provvedimento, l’amministrazione comunale aveva iniziato a sbancare la parte dei terreni di loro proprietà”

Le ricorrenti hanno formulato la domanda di condanna al risarcimento dei danni per l' illegittima occupazione da quantificarsi in riferimento al “valore venale” che i terreni avevano al momento dello spossessamento (erroneamente indicato in ricorso al 21.5.1997), tenuto conto della relativa destinazione urbanistica del terreno industriale - edificabile al momento dell’occupazione (destinazione che l’area aveva ante imposizione del vincolo di pubblica utilità).

Il computo del valore venale del bene (e quindi della determinazione della sua destinazione e possibilità di utilizzo in concreto) è essenziale in questo processo in quanto costituisce <base di riferimento> per la quantificazione delle diverse voci di danno per occupazione illegittima (5% annuale); interessi e rivalutazione; nonché eventuali danni non patrimoniali (pari al 20% o 10%, come da parametro normativo).

Il Collegio ritiene che la richiesta risarcitoria, per occupazione illegittima, configurata in riferimento al valore del bene stimato come “area edificabile-industriale”, debba essere accolta, ancorchè con talune limitazioni nel computo.

La destinazione ante imposizione del vincolo espropriativo era D industriale, come da PRG del 1979 .

Il vincolo espropriativo è stato imposto con il DA 21.12.1989 di approvazione del PIP;

tale vincolo, ai sensi dell’art. 27 comma 3 della legge 865/71 dura 10 anni, per cui alla data di approvazione del progetto dell’opera pubblica (17.1.1996), poi riapprovato nel 1997, il vincolo era vigente.

Fino al momento dell’imposizione del vincolo espropriativo derivante dal citato DA – cui è seguita la procedura espropriativa (1997) e la successiva occupazione concreta (2004, con sottrazione dei terreni coltivati) - l’area aveva destinazione “D-industriale” e ciò avrebbe consentito ai proprietari, previa approvazione di un Piano di Lottizzazione, di poter edificare.

Ne consegue che il valore dei terreni era dato dal valore di mercato per le aree industriali urbanizzate, detratto il costo a metro quadro per oneri di urbanizzazione.

Per la quantificazione del quantum dovuto a titolo di occupazione illegittima, il Collegio richiama i criteri individuati dal legislatore con l’art. 42 bis TU espropri 327/2001 e specificamente il comma 3°:

-“per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del 5 per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”;

-“l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al <valore venale del bene> utilizzato per scopi di pubblica utilità”.

Sotto il profilo temporale il comma 8° stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato”.

Inoltre il comma 2° dispone che “le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”

Il criterio da applicarsi è, dunque, quello che implica l’individuazione del parametro di valutazione del bene (“valore venale”) in considerazione della specifica “destinazione urbanistica” che le aree avevano “al momento dell’imposizione del vincolo espropriativo”, cui è seguita l’attivazione della procedura di esproprio-occupazione (cfr. TAR Sardegna n. 644 del 15/07/2019).

Il parametro deve essere rapportato al valore, in concreto, che i terreni possedevano e nei limiti in cui questi potevano effettivamente essere utilizzati da parte del privato proprietario (anche a fini industriali ma previa approvazione di un piano attuativo, con i conseguenti oneri di urbanizzazione e oneri di cessione di una parte delle aree al Comune).

Al fine di accertare il <valore di mercato> dell'area, con quantificazione del risarcimento spettante alle proprietarie per l’occupazione illegittima, non è necessario disporre (la richiesta) consulenza tecnica d'ufficio.

L’Amministrazione in base criteri definiti in questa pronuncia determinerà, in applicazione di appropriate ed idonee valutazioni tecniche, il valore venale delle aree al momento della sottrazione ai ricorrenti della effettiva disponibilità delle stesse. Non si può tener conto del periodo che va dalla adozione del decreto di occupazione alla effettiva esecuzione dello stesso (avvenuta nel 2004), stante l’assenza di dimostrazione della volontà di utilizzare l’area a fini industriali, attraverso la predisposizione di un piano di lottizzazione, mentre l’utilizzo a fini agricoli era rimasto alle ricorrenti.

L’entità del danno per mancato godimento del terreno va determinata con riferimento ad ogni anno di occupazione illecita, partendo dal valore di mercato che l’area possedeva tenendo conto della classificazione urbanistica al tempo posseduta (ante imposizione del vincolo preordinato all’esproprio) e della possibilità, concreta, di utilizzo.

Il valore da riconoscere alle aree sottratte non era quello “di fatto” agricolo (vigna pregiata-frutteto con correlate dotazioni tecniche), ma quello corrispondente alla caratterizzazione giuridica, in riferimento alla destinazione del bene prima imposizione del vincolo espropriativo.

L’area delle ricorrenti era ricompresa nella zona D industriale, con conseguente mutamento della sua qualificazione (ancorchè non ad edificabilità libera, ma con necessità di previa approvazione del Piano di lottizzazione).

La valutazione economica del danno da occupazione illegittima dovrà, quindi, essere compiuta dal Comune accertando, quale presupposto, il “valore di mercato” delle aree, tenendo in considerazione la destinazione che queste aree avevano nel previgente strumento urbanistico, ante imposizione del vincolo ad opera pubblica.

Per giurisprudenza consolidata “Ai fini della quantificazione del danno derivante ai proprietari di terreni abusivamente occupati dall'Amministrazione, il valore venale del bene è quello desumibile dalla destinazione urbanistica dell'immobile come impressa dalle scelte di pianificazione territoriale, dovendosi anche fare riferimento alla classificazione inserita negli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2016 n.5003 e sez. IV, 2 dicembre 2013 n. 5734).

L’attribuita destinazione “D” necessitava, cioè, di una rielaborazione di un Piano di dettaglio, con definizione degli spazi destinati alle urbanizzazioni nonchè dei lotti utilizzabili da parte degli imprenditori interessati, per la concreta realizzazione di stabilimenti industriali.

Il valore compensativo del risarcimento da illegittima occupazione va computato in base alle caratteristiche “proprie” che l’area giuridicamente possedeva.

Con attribuzione di una valutazione di mercato tecnicamente attendibile e congrua (come zona D), adeguata alle reali peculiarità che caratterizzava il terreno (nel 1997, ante imposizione del vincolo), tenendo conto che l’area è stata concretamente sottratta e occupata dalla P.A. solo nel 2004, per la realizzazione dell’opera pubblica.

Si consideri che dalla sentenza della Corte d’Appello n. 73 del 2017 si evince che le ricorrenti hanno mantenuto la disponibilità dei terreni fino al 2004 (coltivandolo a vigneto di pregio).

La stima del “valore venale” dell’ area, al tempo dell’occupazione, deve tenere quindi conto della tipologia del bene con le sue caratterizzazioni giuridiche (con applicazione del 5% annuale).

La somma dovuta andrà incrementata da rivalutazione e interessi , fino all’effettivo pagamento del dovuto.

In questo contesto il quantum dovuto alle ricorrenti va rapportato al 5% annuo del valore venale del terreno (industriale-D) al 31 dicembre di ogni anno di occupazione illegittima, rivalutato alla data della sentenza, così come previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, norma applicabile in via analogica.

Alle ricorrenti spetta il risarcimento del danno per l’ illecita occupazione e il mancato godimento del bene che va quantificato tenendo conto di ogni anno di abusivo utilizzo, con l’ applicazione del parametro forfettario codificato dall’art. 42 bis, 3° comma, D.P.R. n° 327/2001, norma ritenuta espressione di un principio generale suscettibile di applicazione analogica (secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 6/2/2019 n°96; Cons. Stato, Sez. IV, 18/11/2016 n° 4799; 5/10/2016 n° 4095; 23/09/2016 n° 3929; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 2/11/2016 n° 10767; Tar Toscana n. 2052 del 20.12.2012).

Il dies a quo della pretesa risarcitoria decorre all’occupazione concreta dei terreni (avvenuta con l’immissione in possesso).

In termini generali, va osservato che l’occupazione è illegittima, ex tunc, per mancata emanazione del provvedimento espropriativo traslativo (nel caso di specie non sembra vi sia stato un periodo di occupazione c.d. legittima, proprio perché l’effettiva immissione in possesso è avvenuta nel 2004); infatti nell’ambito di un procedimento espropriativo non concluso nei termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità (o concluso con un provvedimento dichiarato illegittimo), il risarcimento del danno da mancato godimento del bene va riconosciuto (dies a quo), per giurisprudenza costante, per tutto il periodo di illecita utilizzazione dello stesso da parte Comune, e cioè dalla data di immissione in possesso nelle aree sino alla data di adozione di un provvedimento traslativo e al passaggio della proprietà dei terreni in capo all’Amministrazione.

Sempre in termini generali, va osservato che il periodo di “iniziale legittima” occupazione supportato dal decreto di occupazione d’urgenza, va considerato anch’esso come occupazione illecita a causa della mancata adozione del decreto di esproprio entro il periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità. La mancata legittima adozione del decreto di esproprio, infatti, determina l’inefficacia del decreto di occupazione di urgenza al pari dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, così da rendere privo di titolo tutto il periodo di occupazione dei terreni (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 32 20.1.2020; nn. 101 e 102 del 9.2.2019 e n. 706/2014).

Essendo scaduto il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (fissato al 21/05/2002) e non essendo mai stato adottato il decreto di esproprio, il Comune deve corrispondere una somma reintegratoria del danno nella misura del 5% annuo del valore venale dei terreni, da determinarsi alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento, dall’inizio dell’occupazione, commisurato a tutto il periodo di effettivo spossessamento (dal 2004), fino alla restituzione dei terreni che dovrà avvenire (o fino all’emanazione del futuro eventuale provvedimento ex art. 42 bis TU espropri).

Anche queste somme costituiscono un debito di valore, sul quale debbono riconoscersi anche la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell'inizio della illegittima occupazione, con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo sino all’ effettivo soddisfo (rilascio o liquidazione del risarcimento del danno per equivalente).

In sostanza la quantificazione del danno dovrà essere effettuata dall’Amministrazione, anno per anno, in base al valore del terreno alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento (a partire dal 2004); con riconoscimento, per ciascun anno di occupazione illecita, del 5% del valore dell’area.

Per quanto attiene il dies ad quem , questo va individuato nella (futura) riacquisizione concreta, da parte dei ricorrenti, dei terreni illegittimamente occupati o nella perdita definitiva della proprietà ove venga adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art 42 bis.

In modo da compensare, in definitiva, il “mancato utilizzo” del bene, riallineando le posizioni giuridiche patrimoniali fra le parti.

Con applicazione dei menzionati parametri quantitativi stabiliti dall’art. 42 bis TU espropri, applicabile per analogia.

In definitiva la domanda di risarcimento danni per “illegittima occupazione”, attualmente persistente, va accolta, con corresponsione delle somme per mancato utilizzo diretto da parte delle proprietarie (e dante causa), nei limiti indicati, con decorrenza del computo dall’insorgenza del diritto (occupazione illegittima) fino alla riconsegna o all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.

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C)Terza domanda: Risarcimento SOPRASUOLO.

Per quanto concerne le opere esistenti sul terreno (coltivato) parte ricorrente richiede il risarcimento di una “pluralità” di voci, come quantificate nella consulenza di parte redatta dal per. Agr.. Anedda (agli atti doc. n° 22); in particolare trattasi:

1) 3.815 piante del pregiato vigneto per la produzione di sangiovese e cannonau, per € 16.323,13 (già £. 31.606.000);

2) 63 piante da frutto di varie specie, per € 2.721,72 (già £. 5.270.000);

3) pozzo per l’ irrigazione, per € 1.405,27 (già £. 2.721.000);

4)il fabbricato rurale di 18 mq., per € 4.648,11 (già £. 9.000.000);

5) muro di contenimento e di recinzione, per € 5.278,18 (già £. 10.220.000).

Il Collegio ritiene di dover porre una distinguo:

*le voci indicate sub nn. 3,4,5 (opere tecnico-edilizie demolite: fabbricato, pozzo, muro di confine) vanno risarcite, in base al loro valore al momento dell’immissione in possesso, nello stato in cui si trovavano;

*invece le voci sub 1 e 2 configurano elementi che già compongono “intrinsecamente” la qualifica riconosciuta ad un determinato terreno (D) e che rientrano nella voce complessiva del valore venale dell’area occupata.

Il risarcimento dovuto per occupazione illegittima del terreno va rapportato ad un’area che era qualificata D industriale, prima dell’imposizione del vincolo espropriativo avvenuto con il citato DA del 1989 cui era seguita la procedura di esproprio per la realizzazione della prevista opera pubblica (“impianto di pretrattamento” che era stato localizzato nella proprietà Bassignana).

Nella contrapposizione zona agricola-zona industriale, dopo l’intervenuto riconoscimento della seconda, non si può riconoscere, anche, autonomo rilievo economico a caratteristiche correlate alla prima

Quindi, per quanto concerne i “soprasuoli” esistenti alla data di immissione in possesso (con apprensione e distruzione, a seguito dello sbancamento dell’ area), il Comune di Tertenia deve essere condannato al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti limitatamente alle voci indicate sub 3-4-5, con rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata anno per anno.

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D)Quarta domanda: RISARCIMENTO PER DANNI A TERRENI “ESTERNI” ALL’ OCCUPAZIONE.

Lamentano infine le ricorrenti che, a seguito del predetto sbancamento effettuato nell’ area occupata, l’ acqua piovana non viene più trattenuta dal terreno, ma scorre a valle.

Sostengono, in particolare, che tale fenomeno avrebbe prodotto dei danni alla vigna situata “a monte” (e rimasta in loro proprietà) .

L’ulteriore richiesta risarcitoria attinente a danni che le ricorrenti avrebbero subìto in area “esterna” all’ occupazione, non coinvolta dal procedimento espropriativo, non può essere accolta.

Trattasi di porzione di terreno <non occupata>, rispetto alla quale questo giudice non ha giurisdizione, trattandosi di pretese non coinvolgenti terreni oggetto del procedimento amministrativo, con espletamento di potestà pubbliche. In questo caso gli eventuali danni sono configurabili, come effetti secondari di attività materiali.

***

In conclusione, al fine di ricondurre la situazione di occupazione illegittima nell’alveo della legalità attraverso l’esercizio del correlativo potere, di natura vincolata nell’ an e discrezionale nel quomodo, il Collegio accerta che:

1)sussiste L’ OBBLIGO DI RESTITUZIONE di tutta l’area illegittimamente occupata (in accoglimento della domanda principale), in quanto, nonostante lo spossessamento dell’area per la realizzazione dell’opera pubblica, la titolarità del bene è rimasta, a tutti gli effetti, in capo ai privati ricorrenti (la trasformazione dell’area non costituisce impedimento alla riacquisizione, cfr. C.C. 293/2010); con rilascio del lotto di terreno, libero da persone e/o cose, e con rimozione, a cura e spese del Comune, delle opere ivi realizzate o in corso di realizzazione; con remissione in pristino dello stato dei luoghi;

resta salva la possibilità, per l’Amministrazione, di attivare e concludere il procedimento sanante ex art. 42 bis TU espropriazioni 327/2001, in caso di riconoscimento dell’irreversibile modificazione dei suoli e dell’interesse al mantenimento dell’opera pubblica (con acquisizione della proprietà e con corresponsione dei corrispettivi-risarcimenti ivi previsti e dovuti);

norma che prevede che "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito...";

sarà l’Amministrazione a valutare, tempestivamente, la sussistenza o meno di tutti gli elementi individuati dalla legge, con verifica della possibilità di acquisire i beni tramite decreto sanante, oppure eseguire la doverosa rimessa in pristino con restituzione dei terreni alle ricorrenti;

2)sussiste il DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO da “MANCATO UTILIZZO” del terreno, durante tutto il periodo di occupazione illegittima, protratta e stabilizzata, dal momento del reale e concreto spossessamento e fino alla riconsegna, secondo il criterio fissato dall’art. 42 bis TU espropri, 5% , per anno, del valore venale del bene (alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento), rapportato alle reale caratteristiche proprie del terreno al momento dell’occupazione, secondo le indicazioni già esplicitate in motivazione;

3) sussiste il DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO per le opere tecnico-edilizie in “soprasuolo”, nei limiti indicati in motivazione.

4) con corresponsione di rivalutazione e interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune resistente e quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con accertamento delle obbligazioni sia restitutorie (riconsegna dei beni, liberi da opere) che risarcitorie (pagamento dei corrispettivi per l’ occupazione protratta senza titolo), come da motivazione.

In particolare:

-lo accoglie per quanto attiene la richiesta di RESTITUZIONE DELLE AREE coinvolte dal procedimento espropriativo ed illegittimamente occupate;

- lo accoglie per il riconoscimento del DIRITTO AL RISARCIMENTO da ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE delle aree , secondo i criteri stabiliti dall’art. 42 bis del T.U. espropriazioni 327/2001, nelle forme e nei limiti indicati in motivazione;

- lo accoglie, parzialmente, per il riconoscimento del RISARCIMENTO delle “opere soprasuolo”, nei limiti spettanti e indicati in motivazione;

-con CONDANNA del Comune AL PAGAMENTO in favore delle ricorrenti delle correlate somme, con rivalutazione e interessi.

Permane, comunque, la possibilità per l’Amministrazione di disporre il decreto sanante (ex art. 42 bis TU 327/2001), qualora venga ravvisata, sulla base di autonome valutazioni, l’irreversibile destinazione dei beni e la necessità di conservazione delle opere ivi realizzate.

Condanna il Comune al pagamento, in favore delle ricorrenti, di euro 3.000,00 (tremila/00) , oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, per onorari e spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

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