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Occupazioni illegittime

Pubblico
Martedì, 8 Giugno, 2021 - 16:15

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza), sentenza n. 5747 del 14 maggio 2021, sulle occupazioni illegittime 

N. 05747/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14180 del 2016, proposto da
OMISSIS -  rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Antezza, Sebastiano Leonetti, con domicilio eletto presso lo studio Antonia Antezza in Roma, via Ofanto, 18;

contro

Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, Antonio Iacono, Mario Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Mario Esposito in Roma, via Lattanzio 66;
Terna - Rete Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, Antonio Iacono, Mario Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Mario Esposito in Roma, via Lattanzio 66;

per l'accertamento

della mancata adozione del decreto definitivo di esproprio del fondo sito in Barletta, Contrada “Muridano”, riportato nel catasto terreni del Comune di Barletta al foglio 124, p.lle 609, 526, 524, 522, interessato dal passaggio dell’elettrodotto a 150 kV “Andria - Barletta”;

per la declaratoria

dell’illegittimità dell’occupazione del fondo di cui sopra, per il mancato perfezionamento del relativo procedimento ablatorio con l’adozione del relativo decreto d’esproprio;

per la condanna

di TERNA S.p.A. alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino;

per il risarcimento

del 5% del valore venale del fondo a titolo di occupazione sine titulo dal 30.12.1997;

nonché per il risarcimento

sia dei danni subiti dai ricorrenti per il mancato uso delle aree in questione sia del danno non patrimoniale, da liquidarsi sino alla data di effettiva restituzione delle stesse, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al saldo effettivo, da accertarsi in corso di giudizio anche a mezzo di C.T.U.;

in via subordinata, per l’ipotesi in cui si intenda procedere all’acquisizione del fondo ai sensi dell’art. 42 bis del T.U. Espropri:

per la condanna di TERNA S.p.A. alla liquidazione del valore venale del bene al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 10%, a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché del 5% del valore del fondo in ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima (a seguito del decorso del termine quinquennale dall’immissione in possesso) a titolo di occupazione sine titulo, con contestuale nomina di un commissario ad acta, nell’eventualità di mancato rispetto dei termini imposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I coniugi OMISSIS  riferiscono di avere acquistato in data 15.06.1990, per atto per notar Dott. Tommaso Branno di Andria, la piena proprietà del terreno sito in agro di Barletta, alla contrada Muridano, S.S. 170 — Km 23+450 (An. n. m), allibrata nel N.C.T. del Comune di Barletta al Foglio 124, particelle n. 406, 407, 384, 435, 434 e 433.

Il fondo era attraversato da una condotta E.A.A.P. e gravato da una servitù di elettrodotto, costituito da n. 3 conduttori, per una tensione di energia elettrica pari a 20 Kv.

Con Decreto di autorizzazione provvisoria n. 2001 del 27.11.1990 - avente efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 9, DPR 342/65 - l’Assessorato ai LL.PP. della Regione Puglia, stante la richiesta avanzata dall’Enel, ha autorizzato il predetto Ente all’inizio dei lavori di costruzione di linee elettriche per il trasporto di energia alla tensione di 150 Kv, frequenza di 50 periodi al secondo, per il potenziamento della rete di distribuzione di energia nei Comuni di Andria — Barletta e Trani e zone limitrofe.

Successivamente, con decreto di occupazione di urgenza di immobili adottato dalla Provincia di Bari, n. 409 del 13.11.1992, il Presidente ha autorizzato l’Enel S.p.a. ad occupare temporaneamente ed in via d’urgenza gli immobili ricadenti nei territori di Andria e Barletta, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi, da effettuarsi in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso, onerando l’Ente alla corresponsione dell’indennità di espropriazione a titolo provvisorio e, dalla data di effettiva occupazione degli immobili, dell’indennità di espropriazione. Il Decreto prevedeva, altresì, che l’occupazione temporanea d’urgenza dovesse avvenire entro 3 mesi dalla data di emissione dell’atto amministrativo e non oltre il termine di 5 anni, entro il quale l’espropriante doveva provvedere allo svolgimento degli adempimenti necessari per rendere definitiva l’occupazione.

Quindi, con verbale di immissione in possesso e di consistenza del 29.12.1992, l’Enel ha occupato i fondi dei ricorrenti.

Nel verbale si legge testualmente: “il terreno asservito sarà attraversato dalla linea per mt. 98, con una superficie da asservire di complessivi mq. 2640 ricadenti nella fascia di asservimento larga metri 29 e con l’infissione di n.1 sostegni aventi un basamento di mq. 70”.

In data 17.12.1999, con Decreto Dirigenziale n. 52 il Dirigente competente ha autorizzato definitivamente, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, le opere effettuate.

Con decreto n. 559, riportato nel Registro Determinazioni il 25.03.2005, al n. 140, il Dirigente della Provincia di Bari, ha autorizzato, altresì, la proroga di 36 mesi della validità del Decreto di autorizzazione n. 52 del 17.12.1999

Non è stato mai adottato il decreto di esproprio ovvero di costituzione di servitù di elettrodotto.

Con raccomandate a/r n. 13932351609.7 e n. 13932351608-6 del 02.12.2010, inoltrate rispettivamente alla TERNA S.p.a. — Aoti di Napoli ed alla Gol di Bari, i coniugi Leonetti hanno richiesto la documentazione riguardante l'attraversamento della linea di alta tensione. La richiesta è rimasta inevasa.

Con successive raccomandate n. 14475986927-9, n. 14475986926.8 e n. 14475986925-7 del 31.05.2012, rispettivamente alla TERNA S.p.a. — AOTI di Napoli, REN di Roma e GOL di Bari, è stato richiesto il rilascio di copia conforme degli atti attinenti la linea di alta tensione ed un progetto accompagnato da un piano finanziario relativo agli indennizzi spettanti. Anche in questo caso non ha fatto seguito alcuna risposta da parte delle Amministrazioni coinvolte.

Quindi, con raccomandate n. 14547608794-4, n. 14547608795.5 e n. 14547608793-3 del 29.05.2013, gli odierni esponenti, tramite il loro legale, hanno richiesto la predisposizione di un piano finanziario per la liquidazione dell'indennizzo.

In riscontro, con PEC datata 20.06.2013, la TERNA S.p.a. — AOTI di Napoli, testualmente ha comunicato: “la stima da noi eseguita per la quantificazione dell'indennità dovuta per la stipula bonaria dell'atto di servitù di elettrodotto è stata eseguita prendendo come valore di mercato del fondo un importo pari a circa 6/mq 20,00. L'elettrodotto ha una percorrenza lineare sulle particelle di proprietà dei suoi clienti di ml. 98 per une superficie complessivamente asservita di mq 2640,00 ivi compresa la superficie occupata dal sostegno di mq 70. Nella stima abbiamo tenuto conto anche della maggiorazione del 30% del valore per l'inamovibilità dell'elettrodotto, dell'occupazione temporanea legittima dal 01.01.1993 al 31.12.1997 e dell'occupazione illegittima dal 01.01.1998 al 31.12.2013 sviluppata secondo l’art. 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n° 327. Il valore di stima calcolato secondo i criteri sopra esposti è di circa E 18.500,00”.

Con raccomandata ah n. 14951704145-1 del 26.05.2014, notificata alla AOTI di Napoli, i coniugi Leonetti hanno rifiutato la proposta economica effettuata ed hanno richiesto la predisposizione di un nuovo piano finanziario, teso ad addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.

In mancanza di riscontro da parte delle Amministrazioni coinvolte, gli esponenti, con ricorso notificato in data 29 dicembre 2016, hanno adito questo Tribunale chiedendo: l’accertamento della mancata adozione del decreto definitivo di esproprio del fondo sito in Barletta, Contrada “Muridano”, riportato nel catasto terreni del Comune di Barletta al foglio 124, p.lle 609, 526, 524, 522, interessato dal passaggio dell’elettrodotto a 150 kV “Andria - Barletta”; la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione del fondo di cui sopra, per il mancato perfezionamento del relativo procedimento ablatorio con l’adozione del relativo decreto d’esproprio; la condanna di TERNA S.p.A. alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino; il risarcimento del 5% del valore venale del fondo a titolo di occupazione sine titulo dal 30.12.1997; al risarcimento sia dei danni subiti dai ricorrenti per il mancato uso delle aree in questione sia del danno non patrimoniale, da liquidarsi sino alla data di effettiva restituzione delle stesse, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al saldo effettivo, da accertarsi in corso di giudizio anche a mezzo di C.T.U.; in via subordinata, per l’ipotesi in cui si intenda procedere all’acquisizione del fondo ai sensi dell’art. 42 bis del T.U. Espropri, per la condanna di TERNA S.p.A. alla liquidazione del valore venale del bene al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 10%, a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché del 5% del valore del fondo in ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima (a seguito del decorso del termine quinquennale dall’immissione in possesso) a titolo di occupazione sine titulo, con contestuale nomina di un commissario ad acta, nell’eventualità di mancato rispetto dei termini imposti.

Si è costituita Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A., Terna Rete Italia S.P.A., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso.

In particolare, la resistente, ha assunto che “la costruzione e la messa in esercizio dell’elettrodotto 150 kV Andria-Barletta-Trani è stata autorizzata, dapprima, con decreto di autorizzazione provvisoria della Regione Puglia n. 2001 del 27.11.1990 (cui ha fatto seguito la realizzazione dell’elettrodotto con verbale di immissione in possesso del 29.12.1992), e, successivamente, con decreto di autorizzazione definitiva in sanatoria, n. 52 del 17.12.1999. Pertanto, atteso che la RTN di cui l’elettrodotto fa parte è di preminente interesse nazionale, a parere di Terna l’assetto normativo (D.M. 27.2.2009) e provvedimentale (decreto definitivo autorizzatorio) ha comportato il presupposto “dell’atto dell’autorità amministrativa” richiesto dall’art. 1032 in riferimento all’art. 1056 c.c. e degli artt. 119 ss. R.D. 1775/1933 necessario per costituire coattivamente la servitù di elettrodotto, senza bisogno di far luogo a provvedimenti ablatori e di asservimento”.

Inoltre, secondo la prospettazione di Terna, la servitù de qua sarebbe stata acquisita per usucapione ben più che ventennale.

Infine, in relazione alle pretese creditorie di parte ricorrente, ha sostenuto che, ad ogni modo, le stesse sarebbero estinte per prescrizione.

In replica, i coniugi Leonetti hanno innanzitutto insistito sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g) c.p.a..

Relativamente alla asserzione di Terna in ordine alla avvenuta costituzione coattiva di servitù di elettrodotto per atto dell’autorità amministrativa o legislativa, hanno eccepito che l’accertamento della costituzione coattiva di servitù avrebbe dovuto necessariamente formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, ex art. 42 c.p.a., non potendo esser invocata in via di mera eccezione né di semplice difesa.

Hanno inoltre rilevato che, pure per la dedotta intervenuta usucapione del diritto di servitù, la società Terna avrebbe dovuto spiegare domanda riconvenzionale. Ad ogni modo, atteso che il decreto di autorizzazione definitiva in sanatoria sarebbe stato adottato il 17.12.1999, essendo stato introdotto il giudizio in esame nel 2016, non potrebbe comunque ritenersi decorso il termine ventennale di formazione del relativo diritto di servitù.

Infine, in relazione alla eccepita prescrizione delle pretese creditorie, hanno evidenziato che costituirebbe circostanza incontestata, ad oggi, la continua detenzione abusiva del suolo dei ricorrenti, in quanto il procedimento ablatorio non si sarebbe mai concluso con l’emissione di un formale decreto di esproprio, né sarebbe mai intervenuto altro eventuale fatto o atto idoneo a trasferire la proprietà del bene sul quale è stata realizzata l’opera pubblica, quale la cessione volontaria o il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. Espr. Pertanto, attesa la permanenza della situazione di illiceità, la pretesa creditoria non potrebbe ritenersi prescritta.

All’udienza del 28 aprile 2021, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società Terna “quanto alla domanda di restitutio in integrum delle aree di fatto asservite all’elettrodotto per cui è causa, sul presupposto del difetto di titolo costitutivo della servitù”.

L’eccezione non può essere condivisa.

Osserva in proposito il Collegio che oggetto della domanda di parte ricorrente, invero, è l’accertamento della mancata adozione del decreto definitivo di esproprio del fondo in esame, la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione dello stesso per il mancato perfezionamento del relativo procedimento ablatorio con l’adozione del relativo decreto d’esproprio, la condanna di TERNA S.p.A. alla sua restituzione previa riduzione in pristino; il risarcimento dei danni subiti per l’occupazione illegittima dal 30.12.1997 nonché per il mancato uso delle aree in questione.

Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate (da ultimo: TAR Catania n. 51/2021).

E’ stato ulteriormente precisato che, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a ., le controversie nelle quali si fa questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non è sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all'esercizio della pubblica funzione (ex plurimis, da ultimo TAR Lecce n. 1336/2020).

Si ritiene, pertanto, che il giudizio de quo sia stato correttamente incardinato innanzi al giudice amministrativo.

3. Per ragioni logico sistematiche devono, poi, essere scrutinate le eccezioni sollevate da Terna con la memoria di costituzione.

3.1. Innanzitutto, parte resistente ha premesso di essere divenuta proprietaria della rete di trasmissione nazionale nonché titolare delle attività di trasmissione e dispacciamento e degli obblighi e delle potestà ad esse connesse a partire dall’1.11.2005, data in cui sarebbe divenuto efficace il contratto di acquisto del relativo ramo di azienda. Ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al periodo dal 1990 (data di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto) al 2005, rilevando che ENEL si sarebbe occupata della realizzazione e gestione dell’opera, con ogni responsabilità in capo alla stessa con riferimento agli atti, fatti ed omissioni relative alle suddette attività.

L’eccezione non può essere accolta.

Osserva il Collegio che il Decreto legislativo n. 79 del 1999, all’art. 13 rubricato “Assetto societario dell'ENEL S.p.a.” prescrive che: “1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: a) la produzione di energia elettrica; b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati; c) la vendita ai clienti idonei; d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2; e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità. 3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2”.

Pertanto, atteso che Terna è subentrata ad Enel in tutti i rapporti giuridici relativi all’oggetto della propria attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, detta Società deve ritenersi a tutti gli effetti legittimata passiva del presente giudizio, anche relativamente al periodo 1990 – 2005.

3.2. La resistente ha eccepito, poi, l’intervenuta costituzione di servitù di elettrodotto per “atto dell’autorità amministrativa”.

Sul punto premette che la costruzione e la messa in esercizio dell’elettrodotto 150 kV Andria-Barletta-Trani è stata autorizzata, dapprima, con decreto di autorizzazione provvisoria della Regione Puglia n. 2001 del 27.11.1990 (cui ha fatto seguito la realizzazione dell’elettrodotto con verbale di immissione in possesso del 29.12.1992), e, successivamente, con decreto di autorizzazione definitiva in sanatoria, n. 52 del 17.12.1999. Conclude assumendo che: “atteso che la RTN di cui l’elettrodotto fa parte è di preminente interesse nazionale, a parere di Terna l’assetto normativo (D.M. 27.2.2009) e provvedimentale (decreto definitivo autorizzatorio) ha comportato il presupposto “dell’atto dell’autorità amministrativa” richiesto dall’art. 1032 in riferimento all’art. 1056 c.c. e degli artt. 119 ss. R.D. 1775/1933 necessario per costituire coattivamente la servitù di elettrodotto, senza bisogno di far luogo a provvedimenti ablatori e di asservimento...”.

Rileva il Collegio che l’eccezione – pur astrattamente ammissibile in quanto non amplia il thema decidendum per come introdotto dal ricorrente – è infondata per genericità della stessa, atteso che la difesa di parte resistente non si è premurata di depositare almeno copia del relativo atto.

Invero, la resistente omette del tutto di dimostrare la sussistenza del provvedimento di costituzione coattiva della servitù che pure assume essere stato adottato.

L’eccezione, pertanto, deve essere respinta.

3.3 La Terna ha eccepito, infine, sempre mediante la propria memoria di costituzione, l’intervenuta usucapione del diritto di servitù.

L’eccezione, prima ancora che infondata - atteso in particolare che non risulta trascorso il ventennio di legge per il suo maturarsi - è inammissibile.

Osserva in proposito il Collegio che l’art. 42 c.p.a. al co. 1, stabilisce testualmente: “le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale”.

Orbene, nella fattispecie in esame, Terna chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, che va oltre il mero rigetto della domanda avversaria ed amplia il thema decidendum.

Pertanto, la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di servitù avrebbe dovuto essere proposta con domanda riconvenzionale, nei modi e nei termini del ricorso incidentale ritualmente notificato ai coniugi Leonetti.

Invero, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, “La riconvenzione consiste nel fatto del convenuto che, traendo occasione dal processo instaurato nei suoi confronti, amplia il tema della lite proponendo una domanda nei confronti dell'attore in modo non solo da paralizzare la sua pretesa, ma fare anche valere una pretesa propria” (cfr. T.A.R. Firenze n.1211/2015).

In conclusione, l’eccezione è inammissibile.

4. Procedendo con lo scrutinio del merito, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti ed alla stregua delle seguenti precisazioni.

Giova innanzitutto evidenziare in punto di fatto, alla luce della incontestata documentazione depositata in atti, che:

- con decreto di autorizzazione provvisoria n. 2001 del 27.11.1990 - avente efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 9, DPR 342/65 - l’Assessorato ai LL.PP. della Regione Puglia ha autorizzato Enel all’inizio dei lavori de quibus;

- con decreto di occupazione di urgenza di immobili adottato dalla Provincia di Bari, n. 409 del 13.11.1992, il Presidente ha autorizzato l’Enel S.p.a. ad occupare temporaneamente ed in via d’urgenza l’area de qua, onerando l’Ente alla corresponsione dell’indennità di espropriazione a titolo provvisorio e, dalla data di effettiva occupazione degli immobili, dell’indennità di espropriazione;

- con verbale di immissione in possesso e di consistenza del 29.12.1992, l’Enel ha occupato i fondi dei ricorrenti;

Ciò posto, non avendo l'Ente intimato concluso il procedimento ablativo nel termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità e dell'occupazione d'urgenza con l'adozione del decreto di esproprio o altro atto equiparato e, dunque, stante l'assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.), deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa l’Amministrazione per l'attuale occupazione dell'area in questione sin dal 30 dicembre 1997.

5. In ordine alle domande risarcitorie avanzate a vario titolo dalla parte ricorrente, si evidenzia quanto segue.

Il Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie in esame tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ed in particolare: il compimento di un atto illecito, consistente nella perdurante occupazione “sine titulo” della particella di terreno in proprietà del ricorrente; l'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, non essendo mai stato adottato il decreto espropriativo né il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni; il nesso causale tra l'azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.

Con specifico riferimento al fatto illecito, come chiarito dalla giurisprudenza (ex multis TAR Napoli n. 6939/2018; TAR Napoli n. 37256/2018; TAR Lecce n. 1050/2019), costituiscono principi acquisiti quelli per cui:

- è oramai espunto dal nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva - che, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d'indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno - in ragione dell'evidente contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”), al cui rispetto il legislatore è vincolato in forza dell'art. 117, primo comma, Cost.;

- l’art. 42 bis, inserito nel T.U. Espropriazioni dall’art. 34 del D.L. n. 98/2011, ha ridisciplinato integralmente l’istituto dell’occupazione sanante, accomunando tutte le ipotesi di occupazione illegittima di un fondo: l’occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è oggi ritenuta illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato) (ex multis: Cassaz. 12961/2018);

- “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); (....); e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. dell'espropriazione” (Ad. Pl. n. 2/2016);

- l’occupazione e la trasformazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione d’urgenza, senza l’adozione del provvedimento definitivo di esproprio, non possono determinare un effetto traslativo della proprietà (Ad. Plen. 2/2020), bensì devono essere qualificate come occupazione sine titulo e dunque, illecito di carattere permanente, con la conseguenza che è fatto obbligo primario all’amministrazione di risarcire integralmente il relativo danno mediante la restituzione del fondo illegittimamente detenuto previa sua riduzione in pristino (ex art. 2058 c.c.) o, in alternativa, per equivalente, atteso che solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile ad un negozio giuridico ovvero al provvedimento ex art. 42 bis potrà, infatti, precludere la restituzione del bene;

- i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un'indebita locupletazione (cfr. TAR Firenze n. 901/2013), sicché il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (cfr. Tar Napoli n. 3368/2018);

- l’Amministrazione condannata alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, una volta decorso il quinquennio di efficacia della dichiarazione di p.u. e non essendo mai stato adottato il decreto di esproprio, deve corrispondere una somma reintegratoria del danno nella misura del 5% annuo del valore venale dei terreni agricoli con caratteristiche simili a quelle dei terreni in questione nel momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima per effetto della scadenza del termine finale fissato per l'occupazione d'urgenza, commisurato a tutto il periodo intercorrente dalla scadenza del termine finale dell'occupazione, come fissato dai provvedimenti che l'hanno disposta, fino alla restituzione dei terreni, con interessi legali e rivalutazione per lo stesso periodo. È, invece, esclusa la debenza del risarcimento del danno non patrimoniale, considerato che la legge ne prevede l'automatico riconoscimento solo nell'ipotesi di acquisizione dell'area ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 (ex plurimis: TAR Brescia n. 1049/2018; TAR Lecce n. 1276/2019).

6. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche appena evidenziate al caso in esame, dalla condizione d'illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue:

- l'obbligo civilistico dell’Amministrazione di procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione della particella detenuta e trasformata in assenza di titolo legittimante, previa rimessione in pristino; salva la facoltà per l'Amministrazione di continuare a utilizzare i fondi purché li acquisisca legittimamente, mediante lo strumento autoritativo previsto dall'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali ivi indicate, ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi;

- la condanna dell'ente intimato al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; ovvero, dal momento in cui l'occupazione è divenuta tale, fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie (restituzione del bene ovvero adozione del provvedimento di cui al citato art. 42-bis).

- non spetta, invece il risarcimento dei danni ulteriori in difetto di prova specifica. In particolare, il ricorrente non ha fornito idoneo riscontro probatorio in ordine all’asserito danno patito, in conseguenza dell’illegittima privazione della disponibilità del fondo, atteso che i documenti versati in atti sono per lo più relativi ad autorizzazioni a ristrutturazioni e permessi in sanatoria. Inoltre, la relazione di stima depositata in giudizio afferisce ad un immobile acquistato nel 1990 e a tutt’oggi allo stato rustico, realizzato in difformità dell’autorizzazione edilizia e sanato solamente nel 2009. Nessuna prova è stata prodotta in ordine al concreto utilizzo del fondo, ad un reale mancato guadagno, tantomeno in ordine al presunto danno non patrimoniale.

7. Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo il criterio generale per la liquidazione di cui appresso, in base al quale l'ente intimato dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.

8. Nella specie, tale danno può quantificarsi con il criterio forfettario di liquidazione di cui all' art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 che prevede che debba essere corrisposta una somma reintegratoria del danno nella misura del 5% annuo del valore venale dei terreni agricoli con caratteristiche simili a quelle dei terreni in questione nel momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima per effetto della scadenza del termine finale fissato per l'occupazione d'urgenza, commisurato a tutto il periodo intercorrente dalla scadenza del termine finale dell'occupazione, come fissato dai provvedimenti che l'hanno disposta, fino alla restituzione dei terreni, con interessi legali e rivalutazione per lo stesso periodo.

È esclusa la debenza del risarcimento del danno non patrimoniale, considerato che, da un lato, la legge ne prevede l'automatico riconoscimento solo nell'ipotesi di acquisizione dell'area ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, e dall'altro non è stata provata la sussistenza dei presupposti necessari di cui all'art. 2058 c.c. (ex plurimis: TAR Latina n. 10/2019; TAR Brescia n. 1049/2018).

9. Ciò chiarito, l'ente intimato, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore del proprietario, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l'immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area.

10. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto, condannando l'Amministrazione intimata: a procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione dell’esercizio dello strumento autoritativo previsto dall'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001; nonché al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini sopradetti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo, con salvezza dell'adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) condanna TERNA rete elettrica nazionale spa e TERNA Rete Italia spa alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. Espropriazioni;

b) condanna la TERNA rete elettrica nazionale spa e TERNA Rete Italia spa al risarcimento dei danni patrimoniali provocati al ricorrente per l'occupazione illegittima da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., in base al criterio generale indicato in motivazione.

c) condanna TERNA rete elettrica nazionale spa e TERNA Rete Italia spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e oltre alla refusione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Daniele, Presidente

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

 

 

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