Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis TUE

Pubblico
Giovedì, 11 Febbraio, 2021 - 11:30

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 841 del 9 febbraio 2021, sull’acquisizione ex art. 42-bis TUE

MASSIMA

Con riferimento a giudizi pendenti dinanzi a plessi giurisdizionali diversi non trova applicazione la disciplina processuale che impedisce la contemporanea pendenza di giudizi aventi il medesimo oggetto (cfr., tra le tante, Cass. Civile, Sez. VI, ordinanza 24 luglio 2013, n. 18024; Cass. Civ., Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 10974; Cass. Civ., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 997).

In relazione alla domanda di risarcimento del danno, “Il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria legittimazione, giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la proprietà del bene in capo a chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo (scilicet con riferimento al possesso), sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. Civ., Sez. I, 26/09/2016, n.18841).

Il regime giuridico dell’antico istituto del cd. livello – mediante il quale storicamente ai contadini veniva concesso di condurre in affitto i fondi – è assimilato in giurisprudenza all'enfiteusi (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. VI, 6.6.2012, n. 9135; cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3.7.2013, n. 757), in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari del secondo, tra i diritti reali di godimento.

L'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente, al comma 1, l'indennità di esproprio a favore dell'enfiteuta che sia anche possessore e, al comma 4, che “Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario”. Inoltre, l'art. 963, comma 5, c.c., nel caso di espropriazione per pubblico interesse, stabilisce che l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente (riferito al caso del perimento totale o parziale del fondo che sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente) nel senso che la stessa “è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28.4.1998, n. 4320).

Anche il livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa ovvero ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione del fondo ed il risarcimento del danno, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29.7.2010, n. 29121; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 26.2.2009, n. 669; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.4.2017, n. 2281; Consiglio di Stato, sez. II, 9.11.2020, n. 6863).

Può riconoscersi effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., agli atti coi quali i proprietari hanno esercitato la propria pretesa, pur se impropriamente denominata, facendo valere il diritto al ristoro patrimoniale loro dovuto in conseguenza della vicenda ablativa in via stragiudiziale ovvero le azioni giudiziarie promosse sebbene abbiano avuto erroneamente ad oggetto l'indennità di espropriazione anziché il risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 3700; Cass. Civ., Sez. III, 16.1.2013, n. 923; Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2011, n. 28862; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.11.2003 n. 7135).

SENTENZA

N. 00841/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2015, proposto da
OMISSIS con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ferrigno, alla Via Toledo n. 156, indirizzo digitale: avvgiuseppeiannelli@puntopec.it;

contro

I.A.C.P. della provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Cornacchia, con domicilio digitale: viviana.cornacchia@iacpbenevento.postecert.it;
Comune di Paduli, non costituito in giudizio;

per ottenere la condanna delle amministrazioni intimate alla restituzione del compendio immobiliare di proprietà, come individuato nell’atto introduttivo, ed al risarcimento dei danni, previa declaratoria dell’illegittimità della perdurante occupazione dei suoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.A.C.P. della provincia di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137;

Relatore il cons. Pierluigi Russo nell’udienza del 15 dicembre 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto notificato in data 22 e 23 gennaio 2015 e depositato il 29 seguente, i ricorrenti – nella qualità di eredi dell’originario proprietario OMISSIS del terreno distinto in Catasto al fl. 29, p.lla 342, secondo le quote spettanti a ciascuno nelle percentuali ivi specificate – hanno esposto in fatto quanto segue:

- con delibera di Giunta n. 665 del 15/5/1990, ratificata dal Consiglio con delibera n. 71 del 20/7/1990, ai sensi dell’art. 51 L. 865/1971, il Comune di Paduli provvide all'individuazione dell'area edificabile sulla quale realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cura dell’I.A.C.P. della provincia di Benevento, sulla base di finanziamento ex L. 457/1978;

- con nota prot. n. 4483 del 7/6/1990, l'I.A.C.P. chiese la disponibilità degli eredi OMISSIS alla cessione bonaria dell'area localizzata per l’intervento programmato, della superficie indicativa di circa mq. 3.590, consistente in una porzione del terreno distinto in Catasto al fl. 29, p.lla 342;

- con decreto sindacale prot. n. 5634 del 20/11/1990, il Comune di Paduli dispose l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dell’area per la durata di anni cinque a decorrere dall'immissione in possesso (avvenuta in data 1/3/1991), autorizzando tecnici dell'I.A.C.P. ad introdursi negli immobili onde provvedere alle operazioni di presa di possesso, alla redazione dello stato di consistenza e ai rilievi planimetri e geognostici preordinati alla realizzazione dell’opera;

- con decreto sindacale prot. n. 6331 del 9/1/1993 il Comune di Paduli fissò l’indennità provvisoria di esproprio in lire 27.890 al mq., ex art. 5-bis, comma 1, D.L. 11/7/1992, n. 333, conv. in L. 8/8/1992, n. 359, invitando nel contempo l’I.A.C.P. alla redazione del frazionamento catastale (eseguito nel 2008, con quantificazione della superficie complessiva occupata in mq. 3520, rispetto agli originari mq. 3590, corrispondente alle nuove particelle designate coi nn. 1036, 1037 e 1038 del foglio 29);

- l’I.A.C.P. ha realizzato sul suolo in questione due fabbricati per civile abitazione, costituiti complessivamente da n. 13 alloggi (cfr. atto prot. 6198 del 15/6/2012 dello stesso ente);

- sebbene sin dal 29/2/1996 sia scaduto il termine di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza e della dichiarazione di pubblica utilità, non è mai intervenuto il decreto di esproprio o altro atto traslativo dell’area, la quale pertanto ha continuato ad essere detenuta senza titolo fino all’attualità.

Gli esponenti hanno poi riferito di aver agito davanti al Tribunale di Benevento, con ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 899/2011) per ottenere il pagamento delle somme spettanti per l’ablazione del suolo, il cui giudizio è stato definito (a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo) con sentenza n. 1120 dell’8.5.2014, con cui l’I.A.C.P. di Benevento è stato condannato al pagamento di € 14.618,07 a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima, oltre interessi legali dal 19.5.2009 al soddisfo (ma non anche dell’indennità di esproprio in difetto del provvedimento conclusivo della procedura ablatoria o di una cessione volontaria).

Tanto premesso, col ricorso in epigrafe, gli stessi hanno agito per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della perdurante occupazione del bene di proprietà, a partire dal 1° marzo 1996, la condanna degli Enti intimati alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione, per il periodo di abusiva occupazione, da quantificarsi in analogia a quanto stabilito dall’art. 42 bis del T.U. n. 327/2001.

2. L’intimata Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

3. Si è costituito, invece, l’I.A.C.P. di Benevento, il quale ha precisato in fatto quanto segue:

- di aver revocato in autotutela la determina n.7 del 28.1.2009, menzionata dagli instanti, ove l’ente si sarebbe dichiarato debitore della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione;

- che non vi sarebbe stata alcuna delega di funzioni all’I.A.C.P., come si evincerebbe dal decreto di occupazione d’urgenza n. 5634/1990;

- di aver impugnato (R.G. n. 5049/2014) la sentenza n. 1120/2014 resa dal Tribunale di Benevento innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

Ciò posto, l’I.A.C.P. ha eccepito in via pregiudiziale:

- la violazione del principio “ne bis in idem” e la litispendenza, ex art. 39 c.p.c., in considerazione della contemporanea pendenza del suindicato giudizio civile, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, ovvero, in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;

- il difetto di legittimazione passiva dell’I.A.C.P., che dovrebbe essere estromesso dal processo in quanto estraneo rispetto alla procedura in esame, risultando titolare solo del diritto di superficie, a termine, sull’area in questione; ne conseguirebbe l’individuazione del solo Comune di Paduli quale necessario contraddittore, come autorità espropriante e beneficiario finale delle aree espropriate, in quanto tale tenuto ad adottare il provvedimento definitivo di esproprio o di acquisizione sanante ovvero, in mancanza, a restituire l’area ai privati;

- il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti in quanto non avrebbero provato il diritto di proprietà, essendo peraltro indicati come meri “livellari” nei documenti catastali.

Nel merito l’Ente ha chiesto comunque il rigetto delle domande attoree, risultando impossibile la restituzione dei suoli sui quali sono stati edificati gli alloggi, ed ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, con la precisazione che quella quinquennale decorre comunque dalle singole annualità.

Successivamente l’I.A.C.P. ha depositato la sentenza n. 3432/2016 con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione dell’I.A.C.P. e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1129/2014, ha rigettato tutte le domande proposte in primo grado.

4. Rappresentando che nelle more del presente giudizio sono deceduti due degli originari ricorrenti – OMISSIS) – si sono costituiti per proseguire il giudizio, quanto alla prima, i figli ed eredi legittimi OMISSIS, quanto al secondo, l'avv. Gianmarco Bosco, nominato curatore dell'eredità giacente dal Tribunale Civile di Benevento ed autorizzato a partecipare al giudizio, come da documentazione allegata.

5. Con memoria difensiva depositata il 12 novembre 2020, i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni sollevate ex adverso, ribadendo per il resto la richiesta di accoglimento del ricorso.

Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e note di udienza con le quali hanno insistito nelle rispettive domande.

6. All’udienza del 15 dicembre 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In limine litis devono essere esaminate le questioni sollevate in rito dall’I.A.C.P. della provincia di Benevento.

I.1. La prima eccezione, con la quale si prospetta la litispendenza (art. 39 c.p.c.) ovvero la violazione del principio del “ne bis in idem”, in relazione alla pendenza del giudizio civile di cui si è detto sopra, è infondata.

Premesso che con riferimento a giudizi pendenti dinanzi a plessi giurisdizionali diversi non trova applicazione la disciplina processuale che impedisce la contemporanea pendenza di giudizi aventi il medesimo oggetto (cfr., tra le tante, Cass. Civile, Sez. VI, ordinanza 24 luglio 2013, n. 18024; Cass. Civ., Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 10974; Cass. Civ., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 997), osserva il Collegio che la regola del ne bis in idem presuppone l’identità nei due giudizi, oltre che delle parti, della causa petendi e del petitum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422). Orbene, nella specie, tali elementi non sono sovrapponibili, atteso che il petitum che i ricorrenti hanno proposto in sede civile, avente ad oggetto il pagamento delle indennità per il periodo di occupazione legittima e di espropriazione, è diverso da quello introdotto col ricorso in trattazione, connotato da un cumulo di domande connesse, ex art. 32 c.p.a., essendo state richieste la declaratoria di illegittimità dell’occupazione del compendio immobiliare di proprietà e la condanna delle Amministrazioni intimate alla restituzione dei beni ed al risarcimento dei danni subiti.

Va peraltro aggiunto che, nelle more della decisione della presente controversia, la contestuale pendenza delle cause è comunque venuta meno in quanto il menzionato giudizio civile è stato definito con la sentenza n. 3432/2016 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata accolta l’impugnazione dell’I.A.C.P. e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1120/2014, sono state rigettate tutte le domande proposte in primo grado.

I.2. Va disattesa anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sotto entrambi i profili dedotti, ossia che gli stessi non avrebbero provato di essere proprietari e che, comunque, nei dati catastali sarebbero indicati quali livellari.

Sul punto il Collegio condivide le osservazioni svolte dalla Corte di Appello di Napoli, nella già citata sentenza n. 3432/2016, valevoli anche nella presente causa e che pertanto vanno integralmente richiamate, laddove ha rilevato (alle pagine 9 e 10) che “[…] il terreno espropriato era originariamente di proprietà di omissis per la quota dei 60/180 ciascuno. A seguito del decesso degli stessi il terreno perveniva, via via, ai ricorrenti a seguito di successione. Deve osservarsi che essi hanno chiarito le modalità della successione e le relative quote […]. A fronte di tali atti e della considerazione che anche il Comune e l’IACP hanno individuato i proprietari dei terreni come “eredi omissis” (cfr. decreto prot. n. 5634 del 20/11/1990 e decreto prot. n. 6331 del 9/1/1993), non si ritiene che possano formularsi contestazioni generiche come quelle dell’Istituto, ma che quest’ultimo dovrebbe indicare singoli aspetti della vicenda successoria che ritiene dubbi o non provati”.

La conclusione raggiunta è in linea con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo la quale, in relazione alla domanda di risarcimento del danno, “Il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria legittimazione, giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la proprietà del bene in capo a chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo (scilicet con riferimento al possesso), sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. Civ., Sez. I, 26/09/2016, n.18841).

Non vale a negare ingresso al presente giudizio neppure il secondo rilievo, opposto peraltro anch’esso in via generica fossero meri livellari, ciò non escluderebbe affatto il loro diritto ad ottenere la restituzione dei terreni occupati e il risarcimento del danno. Invero, il regime giuridico dell’antico istituto del cd. livello – mediante il quale storicamente ai contadini veniva concesso di condurre in affitto i fondi – è assimilato in giurisprudenza all'enfiteusi (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. VI, 6.6.2012, n. 9135; cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 3.7.2013, n. 757), in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari del secondo, tra i diritti reali di godimento.

Al riguardo, giova rammentare che l'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente, al comma 1, l'indennità di esproprio a favore dell'enfiteuta che sia anche possessore e, al comma 4, che “Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario”. Inoltre, l'art. 963, comma 5, c.c., nel caso di espropriazione per pubblico interesse, stabilisce che l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente (riferito al caso del perimento totale o parziale del fondo che sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente) nel senso che la stessa “è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28.4.1998, n. 4320).

Dalla sostanziale assimilazione dei due istituti, la giurisprudenza amministrativa fa discendere che anche il livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa ovvero ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione del fondo ed il risarcimento del danno, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29.7.2010, n. 29121; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 26.2.2009, n. 669; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.4.2017, n. 2281; Consiglio di Stato, sez. II, 9.11.2020, n. 6863).

Va affermata, pertanto, la piena legittimazione degli instanti ad agire col presente ricorso.

I.3. Non merita condivisione neanche l’ulteriore eccezione con la quale l’I.A.C.P. deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che unico obbligato e contraddittore necessario sarebbe il Comune di Paduli, evocato in giudizio ma non costituito.

Sul punto è sufficiente osservare che, in attuazione del decreto sindacale di occupazione d'urgenza del 20/11/1990, l’I.A.C.P. si è immesso nel possesso dell’area, ove ha realizzato gli edifici programmati, continuando a mantenere la disponibilità materiale del bene senza titolo pur dopo la scadenza (in data 29/2/1996) del termine di efficacia del decreto di occupazione e della dichiarazione di pubblica utilità, non essendo contestata – come si preciserà di seguito – la mancata adozione del decreto di esproprio o di altro atto traslativo della titolarità, concorrendo così con il Comune di Paduli nell'illecito permanente posto a base del giudizio. Né vale richiamare sul punto la già citata sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha esattamente precisato (a pagina 11) che “[...] per le azioni indennitarie valgono regole di individuazione del soggetto obbligato al pagamento diverse da quelle valide per le azioni di risarcimento danni da occupazione illegittima”.

Ne consegue che gli obblighi restitutori e risarcitori gravano, oltre che sul Comune di Paduli, che – secondo l’assunto attoreo – ha omesso di concludere il procedimento ablatorio con il provvedimento finale, anche sull’I.A.C.P., che ha mantenuto abusivamente la detenzione del bene oltre il periodo stabilito.

II. Tanto premesso, le domande volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e la condanna alla restituzione dell’area di proprietà si palesano fondate, non essendo contestato che le intimate Amministrazioni hanno continuato a detenere abusivamente il suolo in questione pur dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima.

II.1. Come si è anticipato, infatti, l’assunto dei ricorrenti, secondo cui nel termine previsto il procedimento ablatorio non si è concluso con l’emissione di un formale decreto di esproprio, è incontestato in fatto.

Né risulta intervenuto altro, eventuale fatto o atto idoneo a trasferire la proprietà del bene, sul quale è stata realizzata l’opera pubblica, quale la cessione volontaria o il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del T.U. sull’espropriazione.

Va rammentato al riguardo che il mancato perfezionamento della procedura ablatoria determina anche la decadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e la perdita di efficacia del provvedimento di occupazione d’urgenza. Infatti, ai sensi del comma 6 dell’art. 22 bis del T.U. espropri, “Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all' articolo 13”, che, ai commi 3 e 4, così testualmente recita:

“Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera”.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui considerato, va accertata e dichiarata l’illegittimità della occupazione del bene dal 29/2/1996 e fino all’attualità.

II.2. Va poi osservato che gli instanti sono restati comproprietari dell’area, dovendosi reputare come definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, secondo il quale si ipotizzava, in caso di irreversibile trasformazione, un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante. La C.E.D.U., già nel 2000, ha infatti affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico.

II.3. Alla stregua di quanto fin qui considerato, vanno condannati alla restituzione del bene detenuto sine titulo agli aventi diritto, previa riduzione in pristino stato, in solido, sia l’Amministrazione comunale di Paduli che l’I.A.C.P. di Benevento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

II.4. Va fatta salva, tuttavia, la facoltà della “autorità che utilizza il bene” di ripristinare la legalità avvalendosi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione sine titulo dell’immobile, mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla norma (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696; 26 agosto 2015, n. 4014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3628).

Fermo restando che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514), va precisato che l’esercizio della potestà pubblicistica di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 deve essere condotto alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la più autorevole giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016), condivisa dal Collegio. In particolare, nell’ultima pronuncia appena citata, si è osservato che l’art. 42 bis configura un “procedimento ablatorio sui generis” il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello “autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”. In linea con la natura eccezionale dell’istituto si è pertanto sottolineato che un tale obbiettivo istituzionale “deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipative rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica <<…eccessiva difficoltà ed onerosità dell’alternativa a disposizione dell’amministrazione…>>) […]”.

III. Procedendo oltre, da quanto fin qui osservato discende la fondatezza, nei termini di seguito precisati, anche dell’azione di risarcimento del danno patito per effetto dell’illecita occupazione del fondo di proprietà, perdurante nell’attualità, stante la mancata restituzione del bene e l’assenza di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

Va pertanto ribadito che gli obblighi restitutori e risarcitori gravano, oltre che sul Comune di Paduli, che ha omesso di concludere il procedimento ablatorio con il provvedimento finale, anche sull’I.A.C.P., che ha mantenuto abusivamente la detenzione del bene oltre il periodo stabilito, pur essendo a conoscenza dell’illegittimità dell'occupazione, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità aquiliana ossia la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno ed il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio (Cass. Civ., Sez. I, 26/5/2006, n. 12625; 10/4/2013, n. 8692; 21/11/2016, n. 23639; 13/7/2017, n. 17348; 5/6/2020, n. 10740; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6/6/2016, n. 3421; 3/6/2019, n. 2990).

III.1. Va ora scrutinata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’I.A.C.P. di Benevento, secondo il quale la pretesa risarcitoria relativa alle singole annualità dell’occupazione illegittima per mancato godimento del bene deve intendersi prescritta in riferimento alle cinque annualità precedenti la notifica del presente ricorso (avvenuta in data 22 gennaio 2015).

Giova premettere quanto precisato sul punto dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, laddove ha chiarito che: “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene […]”.

Deve pertanto ribadirsi che, in caso di illegittima occupazione di un fondo privato, il danno da occupazione illegittima dell'area tramite il bene costruito e l'uso fattone può essere vantato nei limiti della prescrizione del diritto: la natura permanente dell'illecito commesso non comporta che la pretesa possa essere azionata sine die per la sua totalità, escludendo in toto l'applicabilità dell'istituto della prescrizione, per cui la parte può pretendere il pagamento dei ratei del danno subito fino al limite dell'avvenuta prescrizione dei singoli ratei dovuti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5.9.2019 n. 4458; Consiglio di Stato, sez. IV, 8.9.2015, n. 4193).

Ciò posto, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale può riconoscersi effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., agli atti coi quali i proprietari hanno esercitato la propria pretesa, pur se impropriamente denominata, facendo valere il diritto al ristoro patrimoniale loro dovuto in conseguenza della vicenda ablativa in via stragiudiziale ovvero le azioni giudiziarie promosse sebbene abbiano avuto erroneamente ad oggetto l'indennità di espropriazione anziché il risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 3700; Cass. Civ., Sez. III, 16.1.2013, n. 923; Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2011, n. 28862; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.11.2003 n. 7135).

Nel caso di specie, alla luce del richiamato criterio, va riconosciuto effetto interruttivo della prescrizione, prima dell'introduzione del presente giudizio, ai seguenti atti:

- nota a firma del ricorrente omissis, in proprio e nella qualità di procuratore degli altri proprietari, acquisito al protocollo dell’Istituto il 17/6/2003, avente ad oggetto: “richiesta liquidazione indennizzo di esproprio per acquisizione di suolo in Comune di Paduli per la costruzione di alloggi popolari – Legge 457/78 – V e VI Biennio – Esproprio suolo ditta eredi De Gregorio (Partita 9048 F 29 Part.lla 342 in parte)”;

- nota di pari oggetto trasmessa dall'avv. Enrica De Gregorio il 22/4/2005 in nome e per conto degli eredi omissis;

- atto di diffida e messa in mora notificato il 19/5/2009;

- proposizione in data 12/11/2010 dell’azione civile sopra indicata, per tutto il periodo di pendenza giudizio ex art. 2945, co. II, cod. civ.);

- atto di diffida e messa in mora comunicato con pec del 10/7/2014.

Ne consegue che il diritto risulta prescritto solo per il periodo non coperto dal primo atto interruttivo del 17.6.2003 – ossia dal 29.2.1996 al 17.6.1998 – atteso che i successivi atti interruttivi sono intervenuti tutti in intervalli di tempo inferiori ai cinque anni.

L’eccezione va pertanto accolta parzialmente entro il limite temporale appena delimitato.

Occorre aggiungere che nessuna limitazione del risarcimento del danno in ragione di intervenuta prescrizione può affermarsi nel rapporto tra i ricorrenti ed il Comune di Paduli, che non si è costituito e non ha sollevato la relativa eccezione. Infatti, l'eccezione di prescrizione proposta da uno dei coobbligati in solido ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente (Cass. civ. Sez. III Sent., 13/06/2019, n. 15869; Cass. Civ., Sez. Lav., 21/10/2020, n. 22984). Nel caso di specie, l’I.A.C.P. ha espressamente dichiarato di voler limitare l’effetto dell’eccezione sollevata alla propria posizione debitoria, per cui deve affermarsi che il Comune di Paduli resta obbligato al risarcimento per tutto il periodo di occupazione senza titolo, a partire dalla scadenza del termine di occupazione legittima (29/2/1996).

III.2. Con riguardo alla liquidazione del danno spettante alla parte ricorrente, il Collegio ritiene di pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione:

a) le amministrazioni soccombenti dovranno proporre alla parte ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima;

b) come richiesto dalla parte ricorrente, la suindicata voce di danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del 5% (cinque per cento) annuo sul valore venale del bene, fino alla data dell’odierna udienza di discussione del 15 dicembre 2020, in linea col parametro fatto proprio dal legislatore con il citato art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, 7.03.2014, n. 182; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1.10.2019, n. 4687);

c) quanto alla determinazione del valore venale dei beni, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area, gli enti soccombenti dovranno:

- utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione dei valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), quanto all’accertamento del valore di mercato;

- devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare.

IV. In conclusione, entro i limiti fin qui precisati, il ricorso merita accoglimento.

Il contributo unificato e le spese di giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione in favore dell’avvocato della parte ricorrente Giuseppe Iannelli, il quale ha dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:

a) accerta l’illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà della parte ricorrente a partire dal 1° marzo 1996 e fino all’attualità;

b) condanna in solido il Comune di Paduli e l’I.A.C.P. della provincia di Benevento alla restituzione del suolo detenuto sine titulo;

c) condanna il Comune di Paduli e l’I.A.C.P. della provincia di Benevento per il periodo di occupazione illegittima, come sopra rispettivamente delimitato a seguito del parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione, al risarcimento in favore della parte ricorrente del danno ingiusto, da quantificarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri indicati in motivazione;

d) fa espressamente salva la facoltà dell’Amministrazione che utilizza il bene di adottare il provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis del T.U. 327/2001;

e) condanna le Amministrazioni soccombenti a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.500.00 (millecinquecento) per parte, per complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla refusione in parti uguali del contributo unificato, con attribuzione in favore del procuratore, il quali si è dichiarato antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, D. L. 18/2020 e dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo

Maria Abbruzzese

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.