Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Risarcimento per mancato utilizzo e per occupazione legittima divenuta inefficace - TAR Sardegna, sez. II, sent. n.706 del 13.08.2014

Pubblico
Mercoledì, 12 Novembre, 2014 - 01:00

Il TAR Cagliari detta i parametri per la determinazione del danno da mancato utilizzo per effetto di occupazioni illegittime. Ritiene risarcibile anche il periodo di occupazione inizialmente legittima, in quanto, senza il decreto di esproprio l’iniziale decreto di occupazione perde effetto 
 
Occupazioni illegittime – risarcimento – restituzione – art.42-bis TUE 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, (Sezione Seconda), sentenza n.706 del 13 agosto 2014, sulla occupazione illegittima di aree 
 
La massima 
 
Il principio dell’occupazione acquisitiva non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno. 
 
Il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione.
 
Il risarcimento del danno va riconosciuto per tutto il periodo di illecita utilizzazione del bene da parte Comune e cioè dalle date di immissione in possesso nelle aree fino alla data della loro restituzione oppure, nell’ipotesi di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fino al passaggio della proprietà dei terreni in capo al Comune.
 
L’entità del danno per mancato godimento del terreno va determinato con riferimento ad ogni anno di occupazione illecita. La quantificazione del danno, va pertanto operata anno per anno in base al valore del terreno alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento; segnatamente va riconosciuto per ogni anno di occupazione illecita, ove non risulti una diversa entità del danno, il 5% del valore che l’area aveva al termine di ogni anno di occupazione. I ratei così ottenuti vanno maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento delle relative somme .
 
Anche il periodo di iniziale legittima occupazione, perché all’epoca supportato dal decreto di occupazione d’urgenza, va considerato come occupazione illecita a causa della mancata adozione del decreto di esproprio entro il periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità. La mancata adozione del decreto di esproprio, infatti, determina l’inefficacia del decreto di occupazione di urgenza al pari dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, così da rendere privo di titolo tutto il periodo di occupazione dei terreni.
 
La sentenza 
 
N. 00706/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2001 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2001, proposto da: 
Lovicu Pietrina, per se e quale tutrice del fratello Gino Lovicu, Lovicu Giannetto, Lovicu Gonario, Lovicu Graziano, Lovicu Sebastiano e Lovicu Antonianna, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Rinaldo Paderi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17; 
contro
Comune di Siniscola, non costituito in giudizio; 
per il risarcimento
dei danni derivante dall’occupazione delle aree dei ricorrenti, avvenuta in esecuzione dei decreti di occupazione d’urgenza 27 gennaio 1993, n. 989 e 15 marzo 1994, n. 2863, emessi dal Sindaco del Comune di Siniscola.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti affermano di agire in qualità di eredi del sig. Antonio Giovanni Lovicu, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che avrebbero subito a seguito dell’occupazione di loro terreni per la realizzazione dei “lavori di completamento del ramo sud dello schema idrico n. 11 del N.P.R.G.A., progetto C 1451”.
In particolare riferiscono che con decreto n. 989 del 27 gennaio 1993 era stata disposta l’occupazione dell’area di cui al foglio 7 mappale 126 della superficie di mq 640, per la quale in data 27 marzo 1993 era stata eseguita l’occupazione, mentre le restanti aree, della superficie complessiva di mq. 2105 di cui al foglio 7 mappali 126, 613, 606, 610, 611, 612 e 13, erano state occupate in data 19 aprile 1994 in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza n. 2863 del 15.3.1994.
Non essendo stato emanato il decreto di espropriazione delle aree occupate ed essendo le stesse state utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica, i ricorrenti sostengono di averne perso la proprietà per accessione invertita.
Chiedono quindi la condanna del Comune di Siniscola al risarcimento dei danni connessi alla occupazione illecita e per la perdita della proprietà.
La causa, in assenza di domanda di prelievo, era stata fissata per la prima volta all’udienza del 12.10.2011 ed in questa udienza, su richiesta dell’avv. M Fois che aveva confermato la sua rinuncia al mandato, come da atto depositato il 3.10.2010, la causa era stata rinviata al giorno 9 del mese successivo per consentire ai ricorrenti di procedere alla nomina di un nuovo difensore.
Successivamente, con ordinanze di questa Sezione 28 novembre 2011, n. 1149, 31 maggio 2012, n. 550 e 8 aprile 2013, n. 271 era stato disposto il deposito -a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Siniscola- dei documenti necessari ai fini della decisione, rinviando ogni volta la trattazione del ricorso a causa del mancato deposito da parte del Comune dei documenti richiesti con dette ordinanze; da ultimo la causa era stata rinviata all’udienza del 10 luglio 2013 e poi, per lo sciopero degli avvocati, all’udienza del 16 aprile 2014; anche questa udienza è saltata a causa dello sciopero degli avvocati, con rinvio all’odierna udienza di discussione.
In questa, presente il difensore dei ricorrente e con l’assenza del Comune di Siniscola perché non costituito in giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Con le citate ordinanze il Collegio aveva chiesto, al fine del decidere, la seguente documentazione:
“- relazione che descriva analiticamente ogni fase del procedimento ablatorio posto in essere sui terreni oggetto di ricorso;
- copia di tutti gli atti della relativa scansione procedimentale, da allegare alla sopra citata relazione ed ai quali la stessa dovrà far riferimento mediante identificazione numerica;
- stralcio dello strumento urbanistico vigente al momento della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di quello precedente l’imposizione del vincolo espropriativo, al fine di ricostruire la destinazione urbanistica dei citati terreni nei periodi considerati;
- copia di eventuali atti adottati dal Comune di Siniscola ai sensi dell’art. 43 o dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 380/2001.”
Con l’ultima ordinanza, considerata la reiterata inadempienza del Dirigente dell’Amministrazione intimata alle precedenti ordinanze, il Collegio aveva avvisato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Siniscola che in caso di ulteriore mancato rispetto dell’ordinanza avrebbe, così testualmente, proceduto:
“a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza e che, inoltre, l’eventuale comportamento omissivo tenuto dal Comune sarà valutato anche ai fini della decisione della causa, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le iniziative di competenza in relazione a possibili ipotesi di danno erariale.”
All’odierna udienza di discussione non risultano depositati gli atti richiesti, nonostante il tenore del riportato ammonimento; la causa deve essere, quindi, decisa allo stato degli atti, facendo applicazione della disposizione di cui al comma 2° dell’art. 116 c.p.c..
La domanda di risarcimento danni per la perdita della proprietà non può essere accolta.
Come già affermato dalla Sezione con la sentenza del 19 febbraio 2013 n. 145, il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.04.2005, n. 2 e sez. IV, 21.05.2007, n. 2582, che il Collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà “non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:
- per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;
- per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ... in quanto principi generali del diritto comunitario»;
- per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il D.P.R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla ‘espropriazione indiretta’, secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006).
Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”
Orbene, l’istituto, di matrice giurisprudenziale, della c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva o usurpativa) è stato espunto dall’ordinamento giuridico per effetto dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha imposto un adeguamento della disciplina in materia con l’introduzione, da ultimo, dell’art. 42 bis del T.U. degli espropri, applicabile anche “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.
Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che i ricorrenti sono da ritenersi tutt’ora proprietari dei terreni occupati sine titulo dal Comune, il quale potrà essere chiamato a restituirli.
Tuttavia, questo Giudice non può ordinare la restituzione delle aree in favore dei ricorrenti, mancando una specifica domanda in tal senso. Né può condannare il Comune a risarcire i danni asseritamente subiti per effetto della perdita del diritto dominicale, in quanto, come evidenziato, tale circostanza non si è mai verificata. I ricorrenti sono tuttora proprietari dei terreni in questione.
Giova peraltro sottolineare che il Comune, anche al fine di evitare un successivo contenzioso, dovrà valutare l’opportunità di avviare, sussistendone i presupposti di legge, il procedimento di cui all’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità- finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni occupati; in questa ipotesi dovrà riconoscere ai ricorrenti il danno da perdita definitiva della proprietà, da liquidarsi nel rispetto dei criteri indicati dal citato articolo. Ove ritenga che non sussistano i presupposti per disporre l’acquisizione sanante, dovrà conseguentemente restituire i terreni ai ricorrenti, previa riduzione in pristino con l’eliminazione delle opere realizzate sui terreni medesimi.
Va invece accolta la domanda di risarcimento con riferimento ai danni conseguenti al mancato godimento delle aree occupate a partire dalle date, prima indicate, di occupazione delle stesse da parte del Comune per la realizzazione dell’opera pubblica.
Il risarcimento del danno va riconosciuto per tutto il periodo di illecita utilizzazione del bene da parte Comune e cioè dalle date di immissione in possesso nelle aree fino alla data della loro restituzione oppure, nell’ipotesi di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fino al passaggio della proprietà dei terreni in capo al Comune.
Il danno va quantificato ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, che al comma 3 così dispone:
“3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
L’entità del danno per mancato godimento del terreno va determinato con riferimento ad ogni anno di occupazione illecita.
La quantificazione del danno, va pertanto operata anno per anno in base al valore del terreno alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento; segnatamente va riconosciuto per ogni anno di occupazione illecita, ove non risulti una diversa entità del danno, il 5% del valore che l’area aveva al termine di ogni anno di occupazione. I ratei così ottenuti vanno maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento delle relative somme .
Va precisato che anche il periodo di iniziale legittima occupazione, perché all’epoca supportato dal decreto di occupazione d’urgenza, va considerato come occupazione illecita a causa della mancata adozione del decreto di esproprio entro il periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità. La mancata adozione del decreto di esproprio, infatti, determina l’inefficacia del decreto di occupazione di urgenza al pari dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, così da rendere privo di titolo tutto il periodo di occupazione dei terreni.
In conclusione il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto.
Le spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza, vanno solo in parte poste a carico del Comune, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, in parte respinge ed in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna il Comune di Siniscola al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Dispone che copia della presente sentenza unitamente agli atti del ricorso siano trasmessi, a cura della segreteria, alla Procura della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ed alla Procura della Repubblica di Cagliari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.