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Silenzio inadempimento su art. 42-bis TUE

Pubblico
Giovedì, 9 Aprile, 2020 - 19:30

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis) sentenza n. 1616 del 6 Febbraio 2020, sul silenzio inadempimento in materia di occupazione sine titulo ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e retrocessione ex art.46 e 47 D.P.R. 327/2001.

MASSIMA

L’esperimento dell’azione avverso il silenzio – inadempimento della pubblica amministrazione presuppone, l’esistenza di uno specifico obbligo di adottare un provvedimento esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del richiedente. Tale silenzio relativo alla richiesta di adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 D.P.R. 327/2001 o di restituzione del bene immobile in caso di inutilizzo per opera pubblica o di pubblica utilità, o di parziale inutilizzo ex artt. 46 e 47 D.P.R. 327/2001, consente dunque al proprietario del bene di ricorrere al giudice amministrativo, anche senza previa diffida ad adempiere e a richiedere l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 117  D.Lgs. 104/2010 e art. 31 c.p.a., attuando così i rimedi di carattere processuale idonei a garantirgli tutela contro la condotta inerte tenuta dal soggetto di diritto pubblico.

SENTENZA

N. 01616/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05780/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2019, proposto da OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Salvioni e Manlio Formica, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto, 1;

per l'accertamento

del silenzio-inadempimento, formatosi sull’istanza del 18 maggio 2018, rivolta all’Amministrazione, relativa alle particelle 99/a, 2091, 2092, circa la loro retrocessione ex artt.46, 47 del D.P.R. n.380 del 2001 o la loro acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.380 del 2001.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 18 maggio 2018 OMISSIS chiedevano al Comune di Pomezia, a margine dell’approvazione del progetto di opera pubblica consistente nell’ampliamento del cimitero, di procedere alla retrocessione dei terreni in catasto al foglio 11, particelle 99/a, 2091, 2092, ex artt.46, 47 del D.P.R. n.327 del 2001, oppure di disporre l’acquisizione sanante dei fondi, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001.

A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, gli interessati presentavano ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento, ex art.117 c.p.a., deducendo la violazione degli artt.2, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, con riferimento alle particelle in questione, che in caso di persistente inadempimento occorreva nominare un commissario ad acta, che il Comune doveva rifondere i danni subiti.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito e segnalando in fatto che era stato emesso il decreto di esproprio n.1163 del 20 giugno 1994 e che i lavori erano in corso di espletamento.

Con altra memoria i ricorrenti ribadivano i loro assunti.

Con ordinanza n.3957 del 2019 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, vertenti sulla tempistica di realizzazione dell’opera, richiedendo il deposito della delibera g.c. n.953 del 27 agosto 1990 di approvazione del progetto.

Seguiva il riscontro dell’Amministrazione dal quale emergeva che la convenzione stipulata per la realizzazione, in vari stralci, dell’opera di ampliamento, a seguito di varie proroghe era ben lungi dallo scadere (13 marzo 2032).

Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei termini di seguito esposti.

Invero sussiste l’obbligo del Comune di rispondere alla richiesta degli interessati, volta a comprendere se ci sono terreni da retrocedere, perché espropriati ma non utili alla compimento dell’opera in corso di ampliamento del cimitero, ex artt. 46, 47 del D.P.R. n.327 del 2001 e/o da acquisire in via sanante, perché occupati illegittimamente ma necessari alla realizzazione dei lavori, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, con particolare riferimento ai fondi in catasto al foglio 11, particelle 99/a, 2091, 2092 (cfr. già TAR Lazio, II bis, n.4032 del 2019), considerando per giunta che la decisione pubblica di ampliare il cimitero, con riflessi afflittivi sulle proprietà dei OMISSIS, è stata assunta molto tempo addietro.

L’Amministrazione comunale deve dunque fornire riscontro alla suddetta istanza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio si riserva di nominare successivamente un commissario ad acta, nell’eventualità del persistente inadempimento dell’Amministrazione.

La richiesta di refusione dei danni appare prematura in attesa delle determinazioni sui terreni che il Soggetto pubblico dovrà assumere.

In considerazione dei fatti di causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso n.5780/2019 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvio Lomazzi

Elena Stanizzi

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

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