Impianti di telefonia
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Prima), sentenza n. 799 del 29 aprile 2025, sulla installazione di impianti di comunicazione.
MASSIMA
La giurisprudenza ha osservato che il potere regolamentare previsto dal citato art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 non può tradursi nella imposizione di prescrizioni di divieto generalizzate e indeterminate e, in tal modo, in una sostanziale limitazione alla localizzazione degli impianti di comunicazione in aree diverse da quelle individuate dall’Amministrazione; la specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla determinazione dei siti quali unici punti di installazione ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Dunque, i criteri localizzativi adottati non possono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, cosicché il limite o il divieto posto dall'ente locale non può impedire la capillare distribuzione del servizio sul territorio (sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5283).
SENTENZA
N. 00799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2024, proposto dalla Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Bifolco in Pagani, via Donato Ammaturo, 21;
contro
Comune di Baronissi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza S. Agostino n. 29;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comitato di Quartiere Acquamela & Aiello Baronissi, in persona del legale rappresentante pro tempore, Eleonora Piccolo, Annalisa Landi, Letizia Montuori, Stefania Severino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Settore Urbanistica Edilizia del Comune di Baronissi prot. 13112 del 14 maggio 2024, trasmesso ad Iliad via PEC il 15 maggio 2024, unitamente al provvedimento del Sindaco del Comune di Baronissi prot. 12867 del 13 maggio 2024 ivi allegato;
- dell’art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Baronissi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 1° giugno 2018;
- ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Baronissi prot. n. 11102 del 23 aprile 2024; - ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Baronissi prot. 19000 del 12 luglio 2023;
- ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Baronissi prot. 29386 del 30 ottobre 2023;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 21 giugno 2024, la società ricorrente chiede l’annullamento dell’art. 51 delle NTA del PUC del Comune di Baronissi nonché dei provvedimenti con cui il medesimo Comune ha rigettato l’istanza del 4 luglio 2023, finalizzata a conseguire l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Nel corso del procedimento la medesima Amministrazione ha, infatti, più volte rappresentato che l’area prescelta non è inclusa tra quelle indicate dall’art. 51, comma 5, delle NTA del vigente PUC, proponendo siti alternativi, tuttavia ritenuti non idonei dalla società in quanto non in grado di garantire, sotto il profilo tecnico, gli obiettivi di copertura.
Con il provvedimento impugnato, in particolare, l’Amministrazione ha espresso la volontà di “consentire l’installazione della stessa stazione radio base nel sito pubblico individuato”, posto che, con l’allegata nota, il Sindaco ha manifestato “assoluto dissenso” alla installazione della stazione radio base, avendo “questa Amministrazione individuato e indicato alla società sito pubblico maggiormente idoneo – lungo la Statale 88 - distante da ogni abitazione, ad assoluta garanzia per la pubblica salute” e che la nota della società “prot. n. 10430 del 17 aprile 2024 non giustifica in alcun modo e compiutamente l’installazione in luogo diverso rispetto a quello individuato dall’Amministrazione comunale”.
2. La ricorrente deduce che:
- l’Amministrazione illegittimamente consente l’installazione degli impianti trasmissivi unicamente nelle cinque aree indicate dall’art. 51 delle NTA del PUC e nell’area industriale, vietando così l’installazione nella quasi totalità del territorio comunale, in violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, senza alcuna “ragione sostanziale di incompatibilità tra l’Impianto e l’area di installazione”, considerato peraltro il rilascio del parere positivo dell’ARPAC, la natura di opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità degli impianti in questione e le varie comunicazioni volte a chiarire l’inidoneità tecnica dei siti proposti.
3. Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Sono intervenuti ad opponendum i soggetti indicati in epigrafe, residenti nella zona di installazione dell’impianto, nonché il Comitato di Quartiere Acquamela & Aiello Baronissi, avente l’obiettivo di “migliorare il territorio del quartiere sul piano della qualità della vita, della sicurezza, della eliminazione del degrado… per difenderlo da ogni tipo di inquinamento ambientale, elettromagnetico, acustico, etc.”
5. Con ordinanza n. 407 del 2024, è stata accolta la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
6. Previo scambio di memorie e di relative repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 19 marzo 2025.
7. Occorre premettere che la legge n. 36 del 2001, base giuridica della disposizione comunale gravata (considerato il riferimento in essa contenuto alla disciplina statale), all’art. 8, comma 6, dispone che “i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
La giurisprudenza ha osservato che il potere regolamentare previsto dal citato art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 non può tradursi nella imposizione di prescrizioni di divieto generalizzate e indeterminate e, in tal modo, in una sostanziale limitazione alla localizzazione degli impianti di comunicazione in aree diverse da quelle individuate dall’Amministrazione; la specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla determinazione dei siti quali unici punti di installazione ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Dunque, i criteri localizzativi adottati non possono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, cosicché il limite o il divieto posto dall'ente locale non può impedire la capillare distribuzione del servizio sul territorio (sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5283).
Tale disciplina consente quindi di definire criteri localizzativi (anche espressi sotto forma di divieto) ma non di introdurre limitazioni alla localizzazione, in considerazione dell’interesse pubblico alla efficiente distribuzione del servizio, non potendo la potestà comunale impedire la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazione.
Pertanto, i divieti di localizzazione devono ritenersi illegittimi nella misura in cui pregiudicano la copertura del territorio nazionale, incidendo sull’esigenza di garantire la completa realizzazione della rete. Siffatti divieti, di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale se non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di usufruire dei relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché se si mantengono entro i limiti delineati dall’art. 8 legge n. 36 del 2001, risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2024, n. 9159).
La giurisprudenza costituzionale sembra confermare l’impossibilità, per le Amministrazioni territoriali, di disciplinare la localizzazione degli impianti in esame attraverso l’imposizione di divieti di localizzazione, ove siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale o siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica e la copertura con essa dell'intero territorio nazionale (Corte Costituzionale, n. 307/2003, n. 331/2003, n. 303/2007, n. 278/2010). Di contro, ove tali esigenze di tutela non siano compromesse, perché la loro realizzazione non è resa impossibile o estremamente difficile dalla disciplina locale, non sembra si possa negare uno spazio regolatorio alle scelte di competenza delle Amministrazioni territoriali.
La giurisprudenza del giudice d’appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4992 e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2024, n. 9159) ha poi precisato che:
- il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio delle stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e di beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico - artistico ovvero per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti, tuttavia, “se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale”;
- è consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, “prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale”, con la conseguenza che possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:
-- l’interdizione dell’allocazione ddegli impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
-- non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi, per effetto del limite o del divieto posto dall'Ente locale, la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;
-- non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.
In tale modo, non soltanto si garantisce un equo contemperamento tra gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal Comune e l'interesse pubblico alla piena ed efficiente copertura di rete, ma si assicura anche il rispetto della stessa disciplina primaria che consente espressamente alle Amministrazioni comunali di adottare un apposito regolamento.
8. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non si ravvisano profili di illegittimità nell’impugnato art. 51 delle NTA del PUC.
Tale disposizione, infatti, precisa che l'Amministrazione comunale si è attivata ai fini dell'individuazione di siti idonei all'installazione di impianti di telecomunicazione, “che pur essendo posti a distanza dal centro abitato non sono da esso avulsi, o con localizzazione lontana dai centri di utenza, e quindi tutelano, come previsto dalla vigente legislazione in materia, l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. Le aree idonee all’istallazione, sono state individuate, a tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie concorrenti, in varie e diverse ubicazioni del territorio comunale e precisamente” in cinque aree che, secondo la premessa sopra riprodotta, sono poste a distanza dal centro abitato ma presentano comunque un collegamento con lo stesso, proprio al fine di garantire l'esigenza di una capillare diffusione del servizio.
La predetta disposizione precisa che “dette previsioni, non possono ritenersi derogatorie del regime impresso dalla norma statale alla realizzabilità degli impianti di radiodiffusione. Tali disposizioni, quindi, si devono, preferibilmente, interpretare in modo tale da consentirne la compatibilità con la installazione di detti impianti (che risponde, sussistendo un interesse generale, ad esigenze di continuità e omogenea loro diffusione sul territorio). Le zone individuate in maniera sommaria al precedente comma 5 sono da intendersi "areali" all'interno delle quali i gestori titolari di concessione ministeriale potranno ricercare un luogo dove installare gli impianti. Per individuare la "localizzazione idonea" all'interno dell'areale tecnici competenti effettueranno dei sopralluoghi alla ricerca del luogo più opportuno valutando di preferenza siti di proprietà comunale”.
Quindi, a prescindere dalla non felice formulazione della disposizione, l'Amministrazione comunale ha individuato non punti precisi del territorio in cui è possibile in via esclusiva l'istallazione degli impianti della specie ma ampie aree nell'ambito delle quali è possibile ricercare punti di localizzazione idonei alla luce di precise valutazioni tecniche; la citata disposizione, per espressa previsione, non vuole porsi in contrasto con la disciplina statale volta a favorire la diffusione della rete e pertanto individua quelle elencate come aree di installazione meramente preferenziali, con la conseguenza che gli impianti in questione possono quindi essere installati in tali zone ove ciò sia compatibile con le esigenze di copertura ed essere invece installati altrove ove tale compatibilità non sussista.
L’art. 51 delle NTA del PUC non introduce quindi un divieto assoluto di installazione degli impianti in aree diverse da quelle indicate e pertanto non pregiudica le esigenze di sviluppo e di funzionalità della rete; infatti, qualora le localizzazioni preferenziali dovessero risultare inidonee a garantire la copertura è comunque possibile utilizzare ogni altra area (prioritariamente quelle comunali), risultando così evidente il valore esclusivamente preferenziale delle localizzazioni indicate dalla disposizione comunale.
9. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2024, n. 4992 ha affermato che “A fronte di una disciplina regolamentare che, da un lato, risultava emanata all’esito di un’approfondita istruttoria (riferita allo stato attuale della rete e al suo programmato sviluppo, nonché condotta sulla base di specifiche misurazioni all’uopo eseguite), dall’altro, garantiva la possibilità di localizzazioni alternative (anche nello stesso ambito urbano) in maniera da non pregiudicare la distribuzione del segnale su tutto il territorio comunale, incombeva in capo all’operatore economico, al fine di dimostrare la fondatezza delle censure svolte in giudizio, l’onere di fornire adeguati elementi di prova in ordine all’inidoneità dell’installazione dell’impianto in tali zone alternative a garantire la capillare copertura del territorio comunale”.
Allo stesso modo, anche TAR Lazio – Roma, Sez. V ter, 11 novembre 2024, n. 19856 ha affermato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai chiarito che, in presenza di prescrizioni riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati, laddove siano individuate aree preferenziali e sia espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate nel caso in cui le prime risultino inidonee a garantire la copertura dei servizi, è compito dell’Amministrazione, nel confronto con gli operatori, assicurare la corretta interpretazione, nei casi concreti, di tali criteri, cosicché “è dunque richiesto uno specifico confronto sulle aree preferenziali al fine di verificare se le localizzazioni siano effettivamente impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”; “invero come puntualizzato dalla giurisprudenza, non si tratta di introdurre surrettiziamente un onere di produzione documentale non previsto dalla legge laddove si rilevi la mancata dimostrazione delle condizioni per poter installare l’antenna nell’area prescelta (Cons. Stato, sez. VI, 19.10.2022, n. 8894)”.
10. Con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che l’interlocuzione tra l’Amministrazione comunale e la ricorrente non ha chiarito l'inidoneità tecnica dei siti indicati dalla medesima Amministrazione.
Infatti, a seguito della richiesta rivolta dalla ricorrente al Comune, ai fini dell'individuazione di aree idonee, nel corso di un primo incontro (in data 7 settembre 2023), è stata indicata “l’area del cimitero” e, nel corso di un secondo incontro (in data 26 settembre 2023), la ricorrente ha illustrato le problematiche dell'area, come risulta dalla nota della ricorrente del 28 settembre 2023 che richiama “l'impossibilità assoluta … di garantire la copertura radiomobile dell'area in questione” che “non soddisfa le esigenze di copertura”, il “contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete” nonché “la possibilità di copertura data da una installazione nell'area cimiteriale notevolmente inferiore rispetto all'installazione proposta” dalla ricorrente; la relazione allegata alla nota della ricorrente del 10 ottobre 2023 illustra la differenza di copertura derivante dalla installazione dell’impianto nella predetta area e dalla installazione del medesimo impianto nell’area proposta dalla società.
Con nota del 30 ottobre 2023, l'Amministrazione ha quindi suggerito la localizzazione dell'impianto nelle aree agricole a ridosso dell'autostrada ovvero in zona industriale; come risulta dalla nota comunale del 23 aprile 2024, successivamente è stata proposta anche l’area ex prefabbricati, valutata dalla ricorrente, in sede di sopralluogo e in un primo momento, compatibile con le esigenze di copertura, al punto da indurre le parti a concordare un camuffamento dell’impianto al fine di evitare profili di incompatibilità con la tutela degli interessi paesaggistici insistenti sulla medesima area.
Come risulta dalla nota Iliad del 16 aprile 2024, la società ha ritenuto “il sito dell'area industriale non … compatibile con le esigenze di copertura ... in ogni caso si trova in area sottoposta a vincolo paesaggistico (il che solleva rilevanti dubbi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'impianto, a differenza della localizzazione proposta ... in area priva di vincoli paesaggistici) e comporterebbe extra costi ... del tutto sproporzionati, quantificati provvisoriamente in almeno 135.000 euro”.
Solo con la nota trasmessa all'Amministrazione il 23 settembre 2024, la ricorrente ha messo a confronto la copertura derivante dal posizionamento dell'impianto nel sito prescelto e quella derivante dal posizionamento dell'impianto nel sito individuato dalla medesima Amministrazione, evidenziando, mediante la rappresentazione grafica dell'intensità del segnale nelle varie aree, la maggiore copertura assicurata dalla soluzione avanzata dalla società.
Tuttavia la relazione tecnica elaborata dall'Amministrazione comunale consente di evidenziare che la localizzazione dell’impianto nei siti proposti dalla parte pubblica non comporta una diminuzione della copertura ma potrebbe addirittura determinare il miglioramento del segnale; a tale fine l’elaborato tecnico tiene conto dei valori di fondo misurati dall’ARPAC e dei dati derivanti dai rilievi effettuati dal tecnico incaricato, riporta le metodologie di misura e di calcolo nonché i programmi utilizzati per la stima del campo generato, provvede a una proiezione su mappa, in orizzontale e in verticale, dei lobi del campo elettrico riportati nell'istanza presentata dalla ricorrente, in conclusione simulando e formulando previsioni sulla copertura conseguente.
La ricorrente invece si è limitata a riportare la configurazione radio dell’impianto e a raffrontare, mediante la rappresentazione grafica dei livelli di segnale nelle diverse zone del territorio di riferimento (ovvero mediante mappa riportante diversa colorazione a seconda della presunta superiorità o inferiorità del segnale a un determinato livello), la copertura derivante dalla collocazione dell’impianto nell’area individuata dalla società e quella derivante dalla collocazione dell’impianto nell’area indicata dal Comune.
La relazione della parte privata riporta il mero dato, finale e conclusivo, della copertura, senza indicare altro; di conseguenza, restano del tutto oscuri i dati di base utilizzati ai fini del calcolo, le metodologie di calcolo utilizzate, gli strumenti e il processo di simulazione seguito e ogni altro elemento che ha consentito la determinazione dei livelli di copertura rappresentati e che ha condotto a ritenere la soluzione proposta dalla ricorrente preferibile rispetto a quella proposta dall'Amministrazione comunale in termini di distribuzione del servizio.
Anche nella fase procedimentale la ricorrente ha opposto generici ostacoli alla installazione dell'impianto nei siti di volta in volta proposti dal Comune, producendo due relazioni volte a illustrare la copertura derivante dall'installazione dell'impianto nell'area del cimitero e nell'area da ultimo proposta e che presentano i medesimi deficit.
La ricorrente ha lamentato altresì i maggiori costi derivanti dall'installazione dell'impianto nell'area industriale, non indicando, anche con riferimento a tale profilo, le modalità con cui ha provveduto a tale calcolo ma richiamando impedimenti derivanti dalla sussistenza di vincoli paesaggistici che, alla luce delle proposte di camuffamento formulate dal Comune e dell'interlocuzione avuta dallo stesso con la competente Soprintendenza anche nel corso del giudizio, appaiono privi di fondamento.
11. Nel caso di specie, quindi, il confronto tra la ricorrente e l'Amministrazione ai fini della verifica dei siti proposti da quest'ultima non ha consentito di concludere per la assoluta inidoneità degli stessi a garantire una adeguata copertura, risultando parziale anche sotto il profilo dell’analisi dei siti da parte della ricorrente, considerato che le relazioni prodotte hanno riguardato solo due dei tre punti di impianto suggeriti.
La ricorrente ha richiamato generiche e indimostrate esigenze tecniche nonché, più frequentemente, il favor normativo per l'installazione degli impianti della specie, rendendo così l’interlocuzione solo apparentemente improntata a spirito collaborativo ma animata da una irremovibile determinazione volta a conservare il sito di installazione già indicato.
Una corretta interlocuzione avrebbe imposto, invece, lo svolgimento, in contraddittorio con l’Amministrazione, di accertamenti circa le caratteristiche del territorio e degli impianti nonché di simulazioni circa la possibile copertura, mediante chiare e riconosciute metodologie, del tutto mancati nel caso di specie.
Quindi, se non possono ritenersi illegittime le disposizioni comunali che, senza introdurre divieti generalizzati di installazione di impianti per le comunicazioni elettroniche, individuano aree ove tali impianti devono essere preferenzialmente collocati e consentono il posizionamento degli stessi anche in aree diverse qualora ciò sia indispensabile al fine di garantire la copertura del territorio, esse tuttavia impongono un necessario un confronto collaborativo tra l’Amministrazione e la società che intende ampliare la rete di comunicazione, nel corso del quale è onere di quest’ultima dimostrare che le aree suggerite dalla parte pubblica non assicurano l’installazione di impianti idonei alla corretta distribuzione del servizio di comunicazione e che pertanto gli stessi non possono che essere installati in altre zone, illustrando i dati utilizzati, i criteri di analisi impiegati e i metodi di simulazione del segnale e della copertura seguiti, sulla base di adeguata documentazione tecnica.
Come chiarito dalla giurisprudenza sopra riportata, ciò non si traduce nella imposizione di un onere documentale ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla disciplina di settore.
Alle argomentazioni offerte dalle citate pronunce, occorre aggiungere che la documentazione tecnica atta a dimostrare l’assenza di alternative al punto di impianto scelto dovrebbe essere già nella disponibilità del gestore della rete, in quanto l’individuazione dell’area di installazione degli impianti della specie dovrebbe, secondo un criterio di corretta gestione della rete e alla luce dei principi di collaborazione e di buona fede che informano i rapporti tra privato e Amministrazione secondo l’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990, essere preceduta da un’ampia analisi del territorio e dei possibili punti di installazione, al fine di selezionare, tra i luoghi astrattamente idonei a ospitare l’infrastruttura, quelli più adeguati in un’ottica di un contemperamento dell’interesse pubblico-privato all’espansione della rete e degli altri interessi pubblici e privati coinvolti.
La possibilità di un confronto risulta poi compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 43 - 48 del d.lgs. n. 259 del 2003, richiamate dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, in quanto tali disposizioni, prevedendo un termine lungo o comunque ampio per la formazione del silenzio assenso nonché un onere di produzione della documentazione tecnica relativa all'impianto e al campo dallo stesso generato, offrono margini temporali e tecnici adeguati per l'interlocuzione tra società installante e Amministrazione del territorio ospitante, ai fini della verifica delle diverse soluzioni.
Anzi, la previsione di una forma di silenzio assenso non solo deve essere letta nell'ottica di una semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo all'Amministrazione, con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione non solo tecnica finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può seguire un iter decisorio semplificato, con l’eventuale innesto di valutazioni impeditive delle Amministrazioni portatrici di più specifici interessi.
Quindi l’interesse pubblico alla realizzazione di una rete di comunicazione efficiente, invocato dalla stessa società e di cui essa è implicitamente portatrice, già all’origine impone non la semplicistica individuazione di un punto del territorio ove installare l’impianto, secondo un criterio di mera minimizzazione dei costi e di massimizzazione del risultato in termini di copertura, ma una adeguata analisi della conformazione del medesimo territorio e delle esigenze di copertura, selezionando un ventaglio di soluzioni in termini di combinazione tra caratteristiche dell’impianto e punto di installazione, tra cui scegliere il luogo da indicare poi nell’istanza, in relazione al quale, in presenza di disposizioni assimilabili a quelle oggetto del ricorso, è possibile poi aprire un leale confronto con l’Amministrazione comunale al fine di chiarire, sulla base dei dati e delle valutazioni già compiute, l’inidoneità di eventuali diversi siti proposti e la idoneità del sito indicato nell’istanza ovvero di altro o altri siti alternativi.
Ciò, come già illustrato, è mancato nel caso di specie.
12. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
I profili di peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Raffaele Esposito
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO