Rivendicazione - TAR Piemonte, sent. n.108 del 16.01.2015
Pubblico
Sabato, 26 Settembre, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), sentenza n.108 del 16 gennaio 2015, sulla rivendicazione di beni dal Ministero
N. 00108/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2014, proposto da:
AGRICOLA STELLA ALPINA S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, Via Pietro Palmieri, 40;
contro
COMUNE DI VALDIERI;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
MINISTERO DELLA DIFESA, AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Direzione Centrale dell'Agenzia del Demanio in data 8 aprile 2014, e delle allegate schede di individuazione dei beni, non comunicati e soltanto di recente indirettamente noti, che hanno formulato positiva valutazione al trasferimento a titolo non oneroso al Comune di Valdieri di immobili siti nel territorio comunale, già nella disponibilità dell'Amministrazione statale della Difesa, denominati "Ricovero n. 2 - Foglio 49, n. 12", "Deposito Foglio 49, n. 4", "Deposito artiglieria", "Ricovero caserma del Drous", "Ricovero E. Questua", "Casermetta difensiva", "Caserma da combattimento", "Casermetta difensiva", "Caserma difensiva",
nonchè per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del provvedimento ivi comprese le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale di Valdieri in data 28 aprile 2014, nn. 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, con le quali l'Amministrazione comunale ha accettato la valutazione positiva dell'Agenzia del Demanio per il trasferimento al patrimonio comunale dei beni di cui sopra,
nonchè per l'accertamento
dell'obbligo dell'Agenzia del Demanio di restituire alla Società ricorrente i beni di cui sopra nonchè tutti i beni immobili realizzati dall'Amministrazione statale della Difesa sui terreni di proprietà della Società ricorrente siti nel Comune di Valdieri,
con condanna pubblicistica
dell'Agenzia del Demanio a provvedere alla restituzione,
ed ancora per la condanna
dell'Agenzia del Demanio e dell'Amministrazione statale della Difesa, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente per il ritardo nella conclusione del procedimento di restituzione dei beni requisiti, con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria,
nonchè con nomina
del Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Agenzia inadempiente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società Agricola Stella Alpina s.r.l. ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in data 8 aprile 2014 con i quali la Direzione Centrale dell’Agenzia del Demanio ha valutato positivamente il trasferimento al Comune di Valdieri (CN), a titolo non oneroso, di alcuni immobili siti in quel territorio comunale, già rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione della Difesa e consistenti in costruzioni (ormai diroccate) risalenti alla prima metà del Novecento con originaria vocazione militare (deposito artiglieria, ricoveri, caserme difensive e da combattimento). Oggetto di impugnazione sono anche le deliberazioni del Consiglio comunale di Valdieri, del 28 aprile 2014, con le quali il Comune ha accettato tale valutazione positiva dell’Agenzia del Demanio, in vista del trasferimento degli immobili al proprio patrimonio.
La società ricorrente ha anche domandato l’accertamento dell’obbligo dell’Agenzia del Demanio di restituirle “i beni di cui sopra”, con relativa condanna alla restituzione ed al risarcimento dei danni.
In fatto, la società ricorrente riferisce di essere proprietaria sin dal 1959 dei terreni sopra i quali sorgono le costruzioni diroccate (di cui solo cinque censite a catasto), pur se queste non erano state nominate nei relativi atti di acquisto. Ne ha quindi goduto, nel corso degli anni, senza alcuna opposizione, affittando i terreni a terzi e tollerando l’occupazione di uno degli edifici da parte del Club Alpino Italiano fino al 1993. Su sua richiesta, nel 1999 il Genio Militare ha specificato che i fabbricati erano stati realizzati dall’amministrazione militare durante la seconda guerra mondiale, previa requisizione temporanea in uso dei terreni, in applicazione delle norme di cui al r.d. n. 1741 del 1940 (“Norme per la disciplina delle requisizioni”). Nel 2002 è stata disposta la sdemanializzazione di tre dei cinque immobili censiti a catasto. L’amministrazione, comunque, non ha mai formalmente restituito gli immobili alla società ricorrente, neanche dopo un tentativo di transazione (1999) mai approvato dal Ministero (e reiterato, da ultimo, nel 2007).
In diritto il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione delle norme di cui al r.d. n. 1741 del 1940 (ora: d.lgs. n. 66 del 2010), con particolare riferimento all’art. 72 del r.d. cit.: il trasferimento in itinere al Comune di Valdieri “è incompatibile con il diritto alla restituzione” vantato dalla società ricorrente in quanto proprietaria dei terreni oggetto di requisizione;
- eccesso di potere per contraddittorietà: gli atti impugnati non sarebbero coerenti con il complessivo comportamento tenuto negli anni dall’amministrazione (in particolare, con gli atti di transazione e con la parziale sdemanializzazione);
- violazione della correttezza e lesione dell’affidamento ingeneratosi nella società ricorrente in ordine alla restituzione dei terreni con i sovrastanti ruderi;
- difetto di motivazione;
- violazione del termine di conclusione del procedimento finalizzato alla restituzione dei beni.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, non senza eccepire l’inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse, posto che ad essere impugnati sarebbero solo “atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili”.
3. Alla camera di consiglio del 31 luglio 2014, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, la causa è stata rinviata al merito.
In vista della pubblica udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una breve memoria con la quale, in particolare, ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014 il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con particolare riguardo alla domanda di restituzione dei beni ed al risarcimento del danno. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per diverse e convergenti ragioni.
Appare evidente dal complessivo tenore del ricorso che l’unico interesse azionato dalla società ricorrente è quello volto alla restituzione dei terreni già requisiti in uso dall’amministrazione militare ai sensi del r.d. n. 1741 del 1940. Sembrerebbe trattarsi, quindi, di una vera e propria azione di rivendicazione in proprietà, ovvero di accertamento in via principale di un diritto di proprietà, con relativa domanda di condanna alla restituzione dei beni: dal che discende allora, come necessaria conseguenza, il difetto di giurisdizione di questo Giudice, trattandosi di una questione devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, avente ad oggetto l’accertamento dell'esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi (cfr. ex multis, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sent. n. 286 del 2008; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 556 del 2011).
Sul punto deve ricordarsi che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, suffragato da decisioni anche della Corte regolatrice, la giurisdizione deve considerarsi mantenuta in capo al giudice ordinario allorché – come nella specie – non sia contestata la legittimità dell’ordine di requisizione, ma sia fatta valere una pretesa possessoria (o, nella specie, di rivendicazione in proprietà) connessa ad un’occupazione divenuta senza titolo per effetto della scadenza del termine di occupazione; ed anche la pretesa risarcitoria, peraltro, subisce la stessa sorte trattandosi di danni che non derivano da atti riconducibili all’esercizio di una potestà pubblica, ma piuttosto da un comportamento illecito consistente, nella specie, nell’indebito protrarsi dell’occupazione (si veda la decisione n. 2666 del 2010 del Consiglio di Stato, sez. VI, la quale richiama anche la massima di Cassaz., sez. un., n. 5625 del 2009, secondo cui la domanda di restituzione del terreno requisito e di risarcimento del danno per l’indebito protrarsi dell'occupazione di un immobile ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, ove il vincolo posto dall'ordinanza di requisizione sia divenuto inefficace per la scadenza del termine stabilito nell'ordinanza medesima, non essendo in tal caso in contestazione il provvedimento di requisizione e non avendo quindi la controversia ad oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione). In definitiva, la cognizione della presente controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale essa potrà essere utilmente riassunta secondo i principi di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Diversamente ragionando, la proposizione della presente causa dinnanzi a questo Giudice amministrativo, anziché dinnanzi al Giudice ordinario, potrebbe essere intesa – invero, contro il tenore letterale del ricorso introduttivo, col quale si è esplicitamente chiesta la condanna alla restituzione delle aree – nel senso che la società ricorrente non ha voluto qualificarsi come proprietaria delle aree, né ha voluto avanzare alcuna domanda di rivendicazione pacificamente estranea alla giurisdizione del Giudice adito, ma ha semplicemente optato per la richiesta di annullamento degli atti indicati in epigrafe (e concernenti, nello specifico, l’avviato procedimento di trasferimento, a titolo non oneroso, delle costruzioni diroccate al patrimonio del Comune di Valdieri). Se è così, tuttavia, è evidente la mancanza di un interesse ad agire in capo alla società ricorrente, non essendo dato conoscere il requisito legittimante (come detto, evidentemente diverso dal diritto di proprietà) in base al quale siffatta azione di annullamento è stata proposta.
In ogni caso, comunque, il ricorso è inammissibile, e tale va quindi dichiarato in dispositivo, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ovvero per originaria carenza di interesse.
5. Le spese del giudizio sono tuttavia da compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della natura della presente causa e del suo esito processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone,Presidente
Savio Picone,Primo Referendario
Antonino Masaracchia,Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)