G.ALBORINO - L’accertamentodella Polizia locale in caso di illecito trattamento di dati personali: l’omessa informativa per l’uso di strumenti di videosorveglianza
L’accertamentodella Polizia locale in caso di illecito trattamento di dati personali: l’omessa informativa per l’uso di strumenti di videosorveglianza
Gaetano Alborino
Personale del Corpo di Polizia locale - Aggregazione della Polizia locale della Vallesabbia (Provincia di Brescia) - trasmetteva al Garante per la protezione dei dati personali copia del verbale delle operazioni compiute, presso il locale della ditta individuale denominata “______”.
Il verbale riferiva la presenza di tre telecamere funzionanti, poste all’interno dell’esercizio commerciale suddetto e la mancanza dei cartelli informativi della presenza delle stesse.
Nel corso dell’accertamento veniva rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto appunto da tre telecamere, attive e funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo del suddetto impianto posto all’interno dell’esercizio commerciale, veniva accertata l’assenza di idonea informativa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R. n. 679/2016).
L’Ufficio del Garante, sulla base degli accertamenti eseguiti, provvedeva,quindi, a notificare a “__” nella persona di , in qualità di titolare della suddetta impresa individuale, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 166, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice della privacy), in relazione alla violazione degli articoli 5 par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento Europeo.
Nel provvedimento(ordinanza ingiunzione n. 203 del 26 maggio 2022), il Garante ha osservato quanto segue:
«L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza (articolo 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata” (cfr., in tal senso, punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianzadell’8 aprile 2010 pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).
A questo scopo, quindi, il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo leindicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile2010 sopra citato (cfr., in tal senso, anche le Faq in materia di videosorveglianza pubblicate sulsito web dell’Autorità)».
Risultando comprovato che la menzionata impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta previa informativa, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per la violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e, dunque, ha ordinato, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, al sig. ___, in qualità di titolare della impresa individuale “____”, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Il medesimo ha disposto, ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante.
Il provvedimento in commento segue uno precedente (ordinanza ingiunzione n. 180 del 12 maggio 2022), del medesimo tenore, originato sempre da un verbale di accertamento del personale del Corpo di Polizia locale - Aggregazione della Polizia locale della Vallesabbia (Provincia di Brescia), in cui si riferiva la presenza di otto telecamere funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati, poste all’interno dell’esercizio commerciale denominato “S---.” e la mancanza dei cartelli informativi della presenza delle stesse.
Anche in questo caso, poiché lasocietàin questione aveva effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta previa informativa, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ordinando, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, alla medesima, in persona del legale rappresentante, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Garante ha disposto, altresì, la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web.