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G.ALBORINO - Videosorveglianza e fototrappole contro gli abbandoni e i depositi incontrollati di rifiuti:il Garante della Privacy sanziona il Comune per illecito trattamento di dati personal

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Venerdì, 27 Giugno, 2025 - 09:15

Videosorveglianza e fototrappole contro gli abbandoni e i depositi incontrollati di rifiuti:il Garante della Privacy sanziona il Comune per illecito trattamento di dati personali

Gaetano Alborino

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 7 aprile 2022 n. 119, ha ordinato al Comune di______, il pagamento della somma di euro 20.000, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della conservazione”,di cui al Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati personali n. 679/2016, articolo 5, disponendo, altresì,a titolo di sanzione accessoria,la pubblicazionedel provvedimento sul sito web.

L’intervento del Garante è stato sollecitato da un cittadino che, con reclamo presentato ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, ha lamentato l’installazione nel territorio del Comune  “di dispositivi di video/audio ripresa verosimilmente compatibili con le fototrappole, che normalmente si utilizzano per la repressione dei reati di illecito smaltimento dei rifiuti”, sebbene “nessun documento in materia sia apparso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune (utilizzo di fototrappole, segnaletica informativa, motivo della raccolta dei dati, gestione degli stessi)”.

Il reclamante, non conoscendo la motivazione di tali posizionamenti, ed essendo stato videoregistrato più volte, ha, inoltre, presentato formale richiesta di accesso agli atti, ai sensidella leggen. 241/1990, avendo ottenuto dal Comune soltanto una copia fotostatica dell’offerta tecnicache la società fornitrice delle fototrappole ha consegnato al Comune, al momentodell’aggiudicazione dell’appalto.

All’esito dell’istruttoria, è emerso che il Comune – sebbene al solo fine di testare il funzionamento di alcune c.d. “fototrappole” per il contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti - ha trattato dati personali dei soggetti ripresi da quest’ultime, senza, tuttavia, assumereatti o provvedimenti prodromici all’avvio delle attività preventive e repressive.

Le fototrappole, infatti, sono state inizialmente montate per verificarne l’effettivo funzionamento, dopodiché in assenza di un regolamento specifico per l’attivazione del servizio di monitoraggio sul territorio comunale sono state allocate saltuariamente in alcuni punti senza scheda e batteria come forma di dissuasione, salvo poi essere smontate definitivamente.

Il Comune, nella qualità di titolare del trattamento, non avendo adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predettidispositivi video e non avendo assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei datipersonali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, non ha conseguentementeadottato misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi dibase in materia di protezione dei dati e, nel corso dell’istruttoria, non ha comprovato di averrispettato gli stessi (non essendo nemmeno stato in grado di “fornire alcuna informazione in meritoalla data, e al numero di utilizzi degli strumenti di cui alla richiesta in oggetto”), agendo in manieranon conforme al principio di responsabilizzazione.

Conseguentemente, esso non ha nemmeno provveduto a individuare in maniera certa e documentata i tempi massimi di conservazione delle immagini riprese dai dispositivi video in questione, in violazione dell’articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento.

In ossequio al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” (articolo 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, il titolare del trattamento deve, peraltro, adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, anche mediante le fototrappole, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di secondo livello, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del Regolamento ed essere facilmente accessibili per l’interessato.

Orbene, nel caso di specie, il Comune, oltre a non aver previsto limiti di tempo per la conservazione delle immagini riprese dalle fototrappole, non ha adottato alcuna misura per fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati sottoposti alla videosorveglianza, non avendo né apposto cartelli contenenti un’informativa di primo livello in prossimità delle aree videosorvegliate né messo a disposizione un’informativa completa sul trattamento dei dati personali (ad esempio, mediante pubblicazione della stessa sul proprio sito web istituzionale), in violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lett. a), 12, paragrafo 1, e 13 del Regolamento.

Per aver trattato dati personali mediante dispositivi video, inviolazione degli articoli 5, paragrafi 1, lett. a) ed e), e 2, 12, paragrafo 1, 13, 25, e 37, paragrafo 7, del Regolamento, il Garante ha ingiunto al Comune , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 20.000 (ventimila), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi, a norma dall’articolo 27 della legge n. 689/1981.

La sanzione è stata fortemente mitigata rispetto all’editto massimo previsto dall’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento,perché il Comune ha effettuato un limitato utilizzo delle c.d. fototrappole, al solo fine di testarne il funzionamento, di aver successivamente collocato saltuariamente i dispositivi sul proprio territorio, privi di scheda e batteria, come forma di dissuasione, per poi cessare del tutto ogni utilizzo degli stessi. Non risultando, infine, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti sanzionatori comminati dal Garante.

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