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Accesso civico e documentale

Privato
Mercoledì, 25 Giugno, 2025 - 07:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Prima), ordinanza n. 1084 del 19 maggio 2025, sull’accesso civico e documentale

MASSIMA

In presenza di una istanza di accesso agli atti con contenuto ancipite, cioè sia come accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia come accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti.

ORDINANZA

N. 01084/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01288/2024 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

OMISSIS- Società Consortile a R.L. ed L.C. -OMISSIS- s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica; il Molecular Tumor Board Regionale, istituito dall'Assessorato Regionale della Salute con D.A. 404/2021; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;

nei confronti

- dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- di: Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.; Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli” di Palermo; dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, Catania; Azienda Ospedaliera Papardo, Messina; dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, Catania; Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania; Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Palermo; Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., Viagrande (CT); Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino", Messina; U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero “Gravina” di Caltagirone; tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento pronunciato all’esito del riesame di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 11/06/2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, del Dirigente del Servizio 4 del predetto Dipartimento, nonché del Funzionario Direttivo;

- del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS-del 17/07/2024 (nel prosieguo D.A. n. -OMISSIS-) pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 36 del 09/08/2024, nella parte in cui il -OMISSIS- non è stato ammesso nella rete dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana di cui all’art. 2 D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022, per i motivi ivi indicati, incluse le risultanze delle riunioni del Molecular Tumor Board Regionale del 17/04/2024 e del 06/05/2024 ed i pareri negativi da questo formulati, rimasti ignoti alle ricorrenti, nonché nella parte in cui, all’art. 4, ha abrogato l’art. 2 del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS- del 02/03/2022 (nel prosieguo D.A. n. -OMISSIS-/2022) e l’art. 4 del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS- del 13/07/2023 (nel prosieguo D.A. n. -OMISSIS-/2023), ed ha previsto che: “le nuove istanze di ulteriori strutture pubbliche e/o private accreditate potranno essere prese in considerazione esclusivamente in presenza di un documentato fabbisogno”, ed ancora ha previsto che tutte le strutture pubbliche e private accreditate dovranno rivolgersi per i test genetici NGS di che trattasi solo ai laboratori indicati in tale decreto assessoriale;

- del D.A. n. -OMISSIS-/2022, nella parte in cui, subordina il provvedimento di individuazione dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica che eseguono le indagini di genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo (NGS) sul territorio regionale alla valutazione del Molecular Tumor Board Regionale affermando che tra i compiti dell’MTB vi rientra l’organizzazione del network dei suddetti centri, nonché prescrivono che il personale del Laboratorio debba avere: “specializzazione attinente all’area specialistica per le indagini genetiche somatiche” (Allegato 1 - Linee di indirizzo), “documentata attività (almeno triennale) in Genetica Oncologica” (Allegato 2 – Check-list) e non semplicemente la “presenza di personale adeguatamente formato (patologi, biologi molecolari, genetisti, bioinformatici clinici)” come previsto dal D.M. Salute del 30/05/2023 e dal suo Allegato Tecnico;

- del provvedimento presupposto di cui al prot. n. -OMISSIS- del 28/02/2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, del Dirigente del Servizio 4 del predetto Dipartimento, nonché del Funzionario Direttivo;

- dei pareri resi dal Molecular Tumor Board Regionale e dei provvedimenti da questo adottati nel corso delle riunioni del 12/02/2024, 17/04/2024 e del 06/05/2024, con riferimento alle istanze e loro integrazioni presentate da -OMISSIS- S.C.aR.L. ed L.C. -OMISSIS- quale Laboratorio Centralizzato di -OMISSIS- S.C.aR.L., nella parte in cui hanno ritenuto la carenza dei requisiti per l’inserimento nella rete dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana di cui all’art. 2 D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022 ;

- nonché, per quanto di interesse, di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, attuativo, esecutivo ed integrativo, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, comunque lesivo della posizione della ricorrente, ivi incluso il sopraindicato D.A. n. -OMISSIS-/2022, nella parte in cui, secondo l’interpretazione resa dalle Amministrazioni resistenti, prescrive, al punto 1.1 della check-list di cui all’Allegato 2, l’obbligatorietà del collegamento funzionale anche per le strutture già formalmente riconosciute e facenti parte della rete regionale dei laboratori di diagnostica bio-molecolare, ma non identificate come UOS o UOC, nonché nelle Linee di indirizzo di cui all’Allegato 1, il requisito della pregressa esecuzione di almeno 250 test somatici, nonché, ove occorra, i pareri resi dal Molecular Tumor Board Regionale nel corso delle riunioni del 15/06/2022 e del 05/10/2022, il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS- del 13/02/2023, nella parte in cui afferma che l’MTB ha il compito di organizzare il network dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica de quibus, ha assunto come presupposto delle autorizzazioni rilasciate il parere reso dall’MBT all’esito della seduta del 05/10/2022 e, ove si ritenga, che abbia limitato l’autorizzazione al laboratorio ricorrente alla esecuzione dei test NGS solo germinali e non anche somatici nonché, in tal caso, laddove ha previsto che tutte le strutture pubbliche e private accreditate dovranno rivolgersi per i test genetici NGS di che trattasi solo ai laboratori indicati in tale decreto assessoriale; nonché, ove occorra, il sopraindicato D.A. n. -OMISSIS-/2023, nella parte in cui: i) ha affermato che l’MTB ha il compito di organizzare il network dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica de quibus, ii) ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Laboratorio ricorrente L.C. -OMISSIS-/-OMISSIS- per le errate motivazioni ivi indicate (carenza delle certificazioni di qualità e insufficienza test NGS eseguiti) e ciò sulla scorta del parere reso dall’M.B.T. all’esito della seduta del 05/10/2022, confermando solo l’esecuzione dei test germinali di cui al D.A. n. -OMISSIS-/2019 e iii) ha previsto che tutte le strutture pubbliche e private accreditate dovranno rivolgersi per i test genetici NGS di che trattasi solo ai laboratori indicati in tale decreto assessoriale, tutti nei limiti di interesse;

NONCHÉ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO EX ART. 116 C.P.A.

- del silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 28/06/2024 di accesso civico e di accesso agli atti ex L. n. 241/1990, nonché ex D. Lgs. n. 33/2013 avanzata alle Amministrazioni odierne resistenti avente ad oggetto i documenti ivi indicati, a cui ci si riporta per esigenze di sinteticità e, comunque, elencati integralmente in seno alla conclusioni del ricorso, tra cui i pareri del Molecula Tumor Board Regionale relativi alle candidature di tutte le strutture autorizzate all’esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica, in particolare quelli riguardanti la candidatura promossa da LC -OMISSIS-/-OMISSIS-, i verbali delle sedute del Molecular Tumor Board Regionale nel corso delle riunioni del 05/10/2022, del 12/02/2024 del 06/05/2022, le istanze e la documentazione prodotta (incluse le integrazioni successive) di tutte le strutture autorizzate all’esecuzione delle suddette indagini, nonché i cv di tutti i membri, passati e presenti dell’MTB regionale, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità da questi rese;

E PER L’ACCERTAMENTO

del diritto delle odierne ricorrenti L.C. -OMISSIS- e -OMISSIS- all’accesso dei documenti indicati nell’istanza ostensiva del 28/06/2024 e la conseguente condanna dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona dell’Assessore pro tempore, del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore e del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona del legale rappresentante pro tempore, all’esibizione in giudizio e/o all'ostensione mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato e/o del Dipartimento e/o del Servizio 4 sezione Amministrazione Trasparente, di tutta la documentazione richiesta, non ancora ostesa;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 ottobre 2024

- dei provvedimenti di diniego implicito ed espresso di cui alla nota prot. n. 39751 del 05/09/2024 del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e alla nota prot. n. -OMISSIS- del 10/09/2024 del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Area Coordinamento A1.1 Ufficio Relazioni con Pubblico - entrambe rese note e trasmesse il 10/09/2024 a mezzo posta elettronica certificata - con le quali è stata, espressamente ed implicitamente, parzialmente rigettata l’istanza del 28/06/2024 di accesso agli atti ex L. n. 241/1990, nonché di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013 avanzata alle Amministrazioni resistenti avente ad oggetto i documenti ivi indicati, a cui ci si riporta per esigenze di sinteticità e, comunque, elencati integralmente in seno alle conclusioni del presente ricorso; tra cui i pareri del Molecula Tumor Board Regionale relativi alle candidature di tutte le strutture autorizzate all’esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica, in particolare quelli riguardanti la candidatura promossa da LC -OMISSIS-/-OMISSIS-, i verbali delle sedute del Molecular Tumor Board Regionale nel corso delle riunioni del 05/10/2022, del 12/02/2024 del 06/05/2022, le istanze e la documentazione prodotta (incluse le integrazioni successive) di tutte le strutture autorizzate all’esecuzione delle suddette indagini, nonché i cv di tutti i membri, passati e presenti del MTB regionale, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità da questi rese;

E PER L’ACCERTAMENTO

del diritto delle odierne ricorrenti L.C. -OMISSIS- e -OMISSIS- all’accesso dei documenti indicati nell’istanza ostensiva del 28/06/2024

E LA CONSEGUENTE CONDANNA E/O EMANAZIONE DELL’ORDINE nei confronti dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona dell’Assessore pro tempore, del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore e del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona del legale rappresentante pro tempore, all’esibizione in giudizio e/o all'ostensione mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato e/o del Dipartimento e/o del Servizio 4 sezione Amministrazione Trasparente, di tutta la documentazione richiesta, non ancora ostesa;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 novembre 2024

- del verbale della riunione del Molecular Tumor Board Regionale del 05/06/2024 e delle deliberazioni da esso assunte in tale seduta, reso noto con nota prot. n. -OMISSIS- del 10/09/2024 del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Area Coordinamento A1.1 Ufficio Relazioni con Pubblico trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui il MTB ha modificato il precedente verbale della riunione del 06/05/2024, già impugnato con il ricorso introduttivo, e, deliberando sul punto 1 dell’ordine del giorno relativo a “Rilascio pareri sui centri candidati ad entrare a far parte della rete dei laboratori autorizzati ad effettuare genetica oncologica”, “ha espresso motivato parere per la non inclusione nella rete già esistente delle sottoelencate strutture: - di L.C. -OMISSIS- di -OMISSIS-… ” rinviando per la motivazione all’allegato 3 al verbale del 06/05/2024 così come modificato e approvato nella seduta del 05/06/2024, rimasto ignoto alle ricorrenti;

- del parere reso dal Molecular Tumor Board Regionale e delle deliberazioni negative da questo assunte all’esito della seduta del 06/05/2024 per come modificati e approvati nella seduta del MTB del 05/06/2024, con riferimento alla istanza presentata da -OMISSIS- ed L.C. -OMISSIS- quale Laboratorio Centralizzato di -OMISSIS-, nella parte in cui l’MTB ha ritenuto la carenza dei requisiti per l’inserimento nella rete dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana di cui al D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022;

- del parere reso dal Molecular Tumor Board Regionale e delle deliberazioni negative da questo assunte all’esito della seduta del 05/06/2024, con riferimento alla istanza presentata da -OMISSIS- ed L.C. -OMISSIS- quale Laboratorio Centralizzato di -OMISSIS-, nella parte in cui l’MTB ha ritenuto la carenza dei requisiti per l’inserimento nella rete dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana di cui al D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022;

- del provvedimento pronunciato all’esito del riesame di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 11/06/2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, del Dirigente del Servizio 4 del predetto Dipartimento, nonché del Funzionario Direttivo, ove sia stato emesso in conformità delle deliberazioni assunte e/o del parere negativo reso dal Molecular Tumor Board Regionale il 06/05/2024 così modificati ed approvati nella seduta del 05/06/2024 o, comunque, delle deliberazioni assunte e/o del parere negativo dal MTB reso all’esito della riunione del 05/06/2024;

- del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS-del 17/07/2024 pubblicato nella G.U.R.S. parte I n. 36 del 09/08/2024 - già impugnato - nella parte in cui il “L.C. -OMISSIS- di Avola” non è stato ammesso nella rete dei centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana di cui al D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022 e, quindi, inserito tra i centri di cui agli artt. 1 e 2 del D.A. -OMISSIS-, per i motivi ivi indicati, incluse le risultanze della riunione del Molecular Tumor Board Regionale del 06/05/2024 ed il parere negativo ratificato dal MTB nella riunione del 06/05/2024 modificati ed approvati nella seduta del 05/06/2024, nonché le risultanze e/o le deliberazioni assunte e/o il parere negativo reso all’esito della riunione del 05/06/2024 dal MTB, nonché nella parte in cui, all’art. 4, ha abrogato l’art. 2 del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS- del 02/03/2022 (nel prosieguo D.A. n. -OMISSIS-/2022) e l’art. 4 del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. -OMISSIS- del 13/07/2023 (nel prosieguo D.A. n. -OMISSIS-/2023), ed ha previsto che: “le nuove istanze di ulteriori strutture pubbliche e/o private accreditate potranno essere prese in considerazione esclusivamente in presenza di un documentato fabbisogno”;

- nonché, per quanto di interesse, di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, attuativo, esecutivo ed integrativo, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, comunque lesivo della posizione delle ricorrenti, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo puntualmente sottoelencati tra cui il D.A. n. -OMISSIS- del 02/03/2022, il D.D.G. n. -OMISSIS- del 13/02/2023 e il D.A. n. -OMISSIS- del 13/07/2023 per come censurati in parte motiva;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;

quanto al secondo ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. depositato il 28 gennaio 2025

per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità

del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L. n. 241/1990 sull’istanza del 15/11/2024 di accesso civico sia semplice, sia generalizzato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 e L.R. n. 07/2019 avanzata alle Amministrazioni odierne resistenti avente ad oggetto i documenti ivi indicati, a cui ci si riporta per esigenze di sinteticità e, comunque, elencati integralmente in seno alla conclusioni del ricorso, tra cui le copie dei verbali integrali, comprensivi degli allegati, delle riunioni del Molecular Tumor Board della Regione Siciliana del 04/03/2024, del 17/04/2024, del 06/05/2024 nella sua versione originaria ante modifiche deliberate nella seduta successiva del 05/06/2024 e del 05/06/2024, delle note di convocazione di tali sedute, nonché delle valutazioni, delle deliberazioni e dei pareri resi nel corso di tali sedute, nonché dell’istanza, dei documenti prodotti a corredo, delle ulteriori note, controdeduzioni e documenti prodotti dai Centri Autorizzati alle esecuzione delle indagini di genetica somatica oncologica su prescrizione del servizio sanitario, condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo sul territorio regionale ivi incluso l’AOU Policlinico di Messina iscritto al CRQ n. -OMISSIS-, nonché delle dichiarazioni rese riguardo i volumi di attività dell’anno 2023 e delle certificazioni di qualità conseguite nell’anno 2023 dai Centri già identificati per la diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica con D.A. n. -OMISSIS-/2023 citate nel D.A. n. -OMISSIS- dell’Assessore per la Salute;

e per l’accertamento

del diritto delle odierne ricorrenti L.C. -OMISSIS- e -OMISSIS- all’accesso dei documenti indicati nell’istanza ostensiva del 15/11/2024;

e la conseguente condanna e/o emanazione dell’ordine

nei confronti dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona del legale rappresentante pro tempore, all’esibizione in giudizio e/o all'ostensione mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato e/o del Dipartimento e/o del Servizio 4 sezione Amministrazione Trasparente, di tutta la documentazione richiesta, non ancora ostesa;

quanto al terzo ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. depositato il 4 marzo 2025

dei provvedimenti di diniego implicito ed espresso di cui alla prot. n. A.I. 2/6203 del 30/01/2025 dell’Area Dipartimentale 2 - Affari Giuridici del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e alla ivi richiamata nota prot. n. 39751 del 05/09/2024 del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - conosciuta in virtù del deposito effettuato dalle resistenti il 31/01/2025 nel fascicolo telematico del presente giudizio Reg. Ric. 1288/2024 - con le quali è stata, espressamente ed implicitamente, rigettata l’istanza del 15/11/2024 di accesso civico sia semplice, sia generalizzato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 e L.R. n. 07/2019;

e per l’accertamento

del diritto delle odierne ricorrenti L.C. -OMISSIS- e -OMISSIS- all’accesso dei documenti indicati nell’istanza ostensiva del 15/11/2024;

e la conseguente condanna e/o emanazione dell’ordine

nei confronti dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e del Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, all’esibizione in giudizio e/o all'ostensione mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato e/o del Dipartimento e/o del Servizio 4 sezione Amministrazione Trasparente, di tutta la documentazione richiesta, non ancora ostesa.

 

Visto il ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., depositato il 28 gennaio 2025, e visti i relativi allegati;

Vista la documentazione depositata dalla resistente Amministrazione regionale;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm., depositato il 4 marzo 2025, e visti i relativi allegati;

Vista la documentazione depositata dalla resistente Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

 

Premesso che:

- con il primo ricorso in esame, notificato il 14 gennaio 2025 e depositato il 28 gennaio 2025, promosso ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm. (quale secondo ricorso per motivi aggiunti), la parte odierna istante ha impugnato il silenzio sull’istanza di accesso del 15 novembre 2024 inoltrata all’Assessorato Regionale della Salute;

- espone, per quanto qui di specifico interesse, di avere presentato istanza per il formale riconoscimento quale centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica nella Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2 del D.A. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022, la quale non è stata accolta in base ai pareri negativi del Molecular Tumor Board (MTB) Regionale;

- di avere altresì presentato il 28 giugno 2024 una prima dettagliata e motivata istanza di accesso all’Assessorato al fine di prendere visione ed estrarre copia, tra gli altri documenti: dei pareri del MTB relativi alle candidature di tutte le strutture autorizzate all’esecuzione di indagini di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica, e di quelli riguardanti la candidatura promossa dalla parte ricorrente; dei verbali delle sedute del MTB Regionale nel corso delle riunioni del 5 ottobre 2022, del 12 febbraio 2024 e del 6 maggio 2024, all’esecuzione delle suddette indagini, dei curricula di tutti i membri, passati e presenti del MTB, delle relative dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità; e, inoltre, delle istanze e della documentazione prodotta (incluse le integrazioni successive) di tutte le strutture autorizzate;

- nelle more l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha esibito la nota assessoriale prot. n. 24358 del 20 maggio 2024 e il relativo riscontro di cui alla nota prot. n. 7676 del 21 maggio 2024 (nonché la precedente nota del 28 novembre 2023), con cui ha riconosciuto che da anni la ricorrente si aggiudica l’affidamento dei “servizi di espletamento di esami di citogenetica e biologia molecolare necessari per esigenze diagnostiche del campo di diagnosi prenatale e medicina fetale”, citando le relative procedure di gara;

- il D.A. n. -OMISSIS-del 17 luglio 2024, recependo acriticamente i pareri del MTB del 12 aprile 2024 e del 6 maggio 2024, non ha incluso la ricorrente tra i Centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica che possono eseguire indagini di genetica somatica oncologica su prescrizione del servizio sanitario condotte con metodologia di sequenziamento massivo parallelo NGS sul territorio regionale; con conseguente ricorso davanti a questo T.A.R. per l’annullamento di tale D.A., nonché del provvedimento adottato in data 11 giugno 2024 all’esito del riesame, e del D.A. n. -OMISSIS-/2022 in parte qua in uno ai presupposti pareri del MTB;

- inoltre, avverso il parziale riscontro sull’istanza di accesso del 28 giugno 2024, l’odierna istante ha proposto ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm., accolto parzialmente da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 3536/2024, alla quale le resistenti Amministrazioni non hanno integralmente ottemperato;

- all’esito della parziale ostensione la ricorrente ha appreso dell’esistenza di ulteriori atti e documenti di interesse e, pertanto – oltre a proporre motivi aggiunti – ha presentato un’ulteriore istanza di accesso del 15 novembre 2024 al fine di estrarre copia di tali documenti, nonché di quelli indicati per la prima volta nel D.A. n. -OMISSIS-;

- di non avere ricevuto alcun riscontro; sicché, dolendosi di tale inerzia, ha dedotto le censure di:

- C - V - Violazione di legge: degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 6 C.E.D.U., dell’art. 47 Carta di Nizza, degli artt. 3, 22, 24, commi 2, 3 e 7 e 25 L. n. 241/1990, nonché della L. R. n. 7/2019 - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, arbitrio, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento - Ingiustizia e irragionevolezza manifeste;

- C - VI Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2, 3, 5 e 5 bis D.Lgs. n. 33/2013 - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, arbitrio e sviamento - Ingiustizia manifesta;

- parte ricorrente ha, quindi, chiesto: a) l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 15 novembre 2024, sia ai sensi della l. n. 241/1990, sia quale accesso civico ai sensi del d. lgs. n. 33/2013; b) l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti indicati nell’istanza, con conseguente ordine all’Assessorato regionale della Salute (anche per mezzo delle sue articolazioni) di esibizione di tutta la documentazione richiesta, mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato, o del Dipartimento, Servizio 4; c) ha contestualmente richiesto l’oscuramento dei dati;

- dopo la notifica di tale ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. – avendo ricevuto dall’Assessorato la nota del 30 gennaio 2025 di sostanziale riscontro negativo all’istanza di accesso – con un terzo ricorso per motivi aggiunti (sull’istanza ex art. 116 co. 2), notificato il 3 marzo 2025 e depositato il giorno successivo, la parte ricorrente, precisato che le Amministrazioni avrebbero solo parzialmente adempiuto all’ordinanza n. 3536/2024 riservandosi di agire per l’ottemperanza, ha censurato tale sostanziale diniego deducendo le censure di:

- C - VII - Violazione di legge: degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dell’art. 6 C.E.D.U., dell’art. 47 Carta di Nizza, degli artt. 3, 22, 24, commi 2, 3 e 7 e 25 L. n. 241/1990, nonché della L. R. n. 7/2019 - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, arbitrio, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento - Ingiustizia e irragionevolezza manifeste;

- C - VIII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., degli artt. 2, 3, 5 e 5 bis D.Lgs. n. 33/2013 - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, arbitrio e sviamento - Ingiustizia manifesta;

- parte ricorrente ha, quindi, chiesto: a) l’annullamento del diniego del 30 gennaio 2025 sull’istanza di accesso del 15 novembre 2024; b) l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti indicati nell’istanza, con conseguente ordine all’Assessorato regionale della Salute (anche per mezzo delle sue articolazioni) di esibizione di tutta la documentazione richiesta, mediante consegna di copia e/o mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato, o del Dipartimento, Servizio 4; c) ha contestualmente richiesto l’oscuramento dei dati;

- il resistente Assessorato ha depositato documentazione; e la ricorrente, con memoria in vista della camera di consiglio, ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dell’istanza di accesso del 15 novembre 2024, in quanto avanzata dopo due fatti nuovi (il D.A. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2024; la parziale ostensione documentale del 10 settembre 2024), e avente ad oggetto documenti diversi rispetto alla precedente istanza ostensiva; insistendo per l’accoglimento;

- alla camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione;

Ritenuto che il ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. è fondato nei sensi e nei limiti che saranno subito precisati;

Ritenuto di dovere premettere che:

- l’istanza di accesso formulata dalla parte ricorrente il 15 novembre 2024 presenta un contenuto ancipite, in quanto è stata formulata sia ai sensi della l. n. 241/1990, sia come istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013; circostanza che rileva, come si preciserà in seguito, con riferimento alle dichiarazioni rese riguardo i volumi di attività dell’anno 2023 e le certificazioni di qualità conseguite nell’anno 2023 dai Centri già identificati per la diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica;

Ritenuto di dovere esaminare tale istanza e il primo motivo del complessivo ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. in relazione all’istanza presentata ai sensi della l. n. 241/1990, quale tradizionale accesso difensivo;

Ritenuto che:

- la nota del 30 gennaio 2025 dell’Assessorato – seppure si configuri quale relazione interna inviata dal Dipartimento regionale all’Avvocatura Distrettuale – tenuto conto del chiaro contenuto negativo sull’istanza di accesso ex l. n. 241/1990, consente a questo Giudicante di decidere sulla fondatezza dell’istanza di accesso;

- il giudice deve, in particolare, pronunciarsi con un giudizio esteso anche al rapporto, sull’eventuale fondatezza della pretesa ostensiva, sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificarne il diniego, ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull’istanza; dovendo tuttavia effettuare un attento vaglio sul nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che si intende tutelare (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2024, n. 7549; 1° marzo 2021, n. 1717);

Rilevato, quanto al contenuto dell’istanza ostensiva, che parte ricorrente con l’istanza del 15 novembre 2024 ha chiesto la seguente documentazione:

a) i pareri e le risultanze delle sedute del MTB regionale citati per la prima volta nei documenti ostesi il 10 settembre 2024 o nel D.A. -OMISSIS- emanato successivamente alla prima istanza ostensiva (verbali delle sedute delle riunioni del MTB della Regione Siciliana del 12 febbraio 2024, del 4 marzo 2024, del 17 aprile 2024, del 6 maggio 2024 nella sua versione originaria ante modifiche deliberate nella seduta successiva del 5 giugno 2024 e del 5 giugno 2024, comprese le note di convocazione di tali sedute di cui ai prott. nn. 4823 del 12 febbraio 2024 e 20415 del 30 aprile 2024, anche a fini della verifica dell’ordine del giorno indicato);

b) le dichiarazioni rese riguardo i volumi di attività dell’anno 2023 e le certificazioni di qualità conseguite nell’anno 2023 dai Centri già identificati per la diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica citate nel D.A. n. -OMISSIS- dell’Assessore per la Salute;

c) con riferimento all’AOU Policlinico di Messina iscritto al CRQ n. -OMISSIS-, l’istanza presentata, compresa la check-list, e tutta la documentazione prodotta al fine di comprovare il possesso dei requisisti normativamente prescritti (ad esempio certificazioni di qualità regionali ed EQM assimilabili a test somatici), nonché la certificazione da parte della Direzione Sanitaria della destinazione d’uso dei locali ad attività funzionale di genomica secondo i criteri SIGUCERT ed il D.A. n. -OMISSIS-/2022 citato; l’elenco dotazione di attrezzature e software di interpretazione per analisi germinale e somatica; il numero di pubblicazioni nel campo specifico della oncogenetica per ogni operatore della struttura, oltre che l'elenco delle competenze, i curricula vitae, il numero relazioni a congressi in tema della diagnostica oncogenetica; tipologia e numero di test e pannelli genomici effettuati esclusivamente in sede e non in outsourcing specificando il numero di test eseguiti in sede ed il numero di test eseguiti in outsourcing (vedasi istanza di accesso);

d) la nota di notifica all’AOU Policlinico di Messina del parere reso dal MTB regionale all’esito della seduta del 12 febbraio 2024 in merito all’istanza da questi presentata, le successive controdeduzioni di tale struttura di cui alla nota prot. n. 9168 del 27 marzo 2024 assunte al prot. n. 14881 del 28 marzo 2024 delle resistenti, comprensive di tutta la documentazione allegata e della correlata, presupposta, citate nel D.A. n. -OMISSIS- e, quindi, entrate a far parte del procedimento;

Ritenuto che – rispetto alla documentazione di cui ai punti a), c) e d), contrariamente a quanto asserito dall’Assessorato nel censurato provvedimento di sostanziale diniego di accesso, coglie nel segno parte ricorrente nell’evidenziare che:

- i documenti richiesti con la seconda istanza – fatta eccezione per il verbale del 12 febbraio 2024 e dei pareri resi all’esito di tale seduta, già richiesti con la prima istanza di accesso – sono diversi e ulteriori rispetto a quelli richiesti con la prima istanza, la cui conoscenza è sorta dall’esame dei documenti ricevuti o dall’esame del D.A. n. -OMISSIS- (di data successiva alla prima istanza di accesso);

- pertanto, l’istanza del 15 novembre 2024 – escluso il verbale del 12 febbraio 2024 e i relativi pareri, che rientrano nell’ostensione disposta con l’ordinanza n. 3536/2024 – non costituisce una mera reiterazione della prima istanza; e il diniego di accesso non può più basarsi sul rinvio alla motivazione della nota del 5 settembre 2024, in quanto annullata in parte da questa Sezione con la citata ordinanza n. 3536/2024, alla cui motivazione si rinvia per esigenze di sintesi, nella quale la Sezione ha chiarito sia il riferimento alla presunta insussistenza di una procedura concorsuale, sia al (presunto) controllo generalizzato sull’attività della p.a.;

Ritenuto, pertanto, quanto all’accesso tradizionale ai sensi della l. n. 241/1990, che:

- i documenti di cui ai superiori punti a), c) e d), con i limiti appena rilevati, devono essere esibiti nella versione integrale, ferma restando, naturalmente, la possibilità per l’Assessorato di oscurare eventuali parti di tali note contenenti dati coperti da riservatezza;

- all’accoglimento per tale parte del complessivo ricorso (per motivi aggiunti ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.) consegue l’obbligo dell’Assessorato di provvedere all’ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione se anteriore – della presente ordinanza;

Ritenuto invece, per quanto attiene alla richiesta di parte ricorrente in ordine al punto b) dell’istanza – le dichiarazioni rese riguardo i volumi di attività dell’anno 2023; le certificazioni di qualità conseguite nell’anno 2023 dai Centri già identificati per la diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica – per tale parte l’istanza di accesso difensivo non può trovare accoglimento, in quanto:

- sebbene il giudice dell’accesso non debba verificare la fondatezza nel merito della pretesa principale rispetto all’accesso difensivo, deve tuttavia effettuare un attento vaglio sul nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che si intende tutelare;

- con riguardo a tale parte dell’istanza ostensiva, sia per le certificazioni conseguite nell’anno 2023, sia per quanto attiene ai volumi di attività dei centri autorizzati per la stessa annualità, vengono in rilievo dati relativi a strutture già autorizzate ai fini della conferma del loro inserimento quali centri autorizzati: manca, pertanto, quel necessario collegamento tra il documento e l’esigenza difensiva, relativa alla presunta illegittimità del diniego di autorizzazione alla struttura ricorrente (quale Centro per la diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica), rispetto al quale l’eventuale conferma dell’autorizzazione alle altre strutture non presenta alcun elemento di collegamento;

- anche per quanto attiene alle dichiarazioni su volumi di attività dei centri autorizzati per l’anno 2023, non convince la ricorrente nella parte in cui, nella memoria del 24 aprile 2025, precisa che tali dati avrebbero indotto l’Assessorato a modificare l’art. 2 del D.A. n. -OMISSIS-/2022, limitando in sostanza l’accesso a nuove strutture, in quanto la verifica sul volume di attività attiene ancora una volta al mantenimento di un certo standard annuale da parte dei centri già autorizzati, tanto ciò è vero che il D.A. n. -OMISSIS-/2022 fa riferimento ad una garanzia di volume minimo di test pari ad almeno 250 test molecolari in ambito oncologico per anno;

- per tale parte, pertanto, mancano in radice i presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241/1990;

Ritenuto, tuttavia, che tale parte dell’istanza debba essere esaminata quale istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013, e che il secondo motivo del complessivo ricorso sia fondato;

Ritenuto di dovere richiamare:

- l’art. 5, commi 2, 3 prima parte, 5 e 6, del d. lgs. n. 33/2013, il quale stabilisce che:

“2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione;

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione;

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”;

Ritenuto, peraltro, di dovere riqualificare il ricorso quale azione ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., in quanto il resistente Assessorato, a fronte di un’istanza di accesso “ancipite”, non risulta aver fornito alcun riscontro a tale istanza presentata anche ai sensi del su citato d. lgs. n. 33/2013; laddove l’art. 5, co. 7, del d. lgs. n. 33/2013 prevede il ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. solo a fronte di una decisione espressa della competente amministrazione;

- a tal fine, la Sezione aderisce al consolidato orientamento secondo cui, a fronte del silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato, l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 cod. proc. amm. prevista per contestare il diniego (anche tacito) di accesso, ma deve agire ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. al fine di fare accertare l’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso;

- sussistendone i presupposti formali e sostanziali, deve quindi procedersi alla conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2, cod. proc. amm., riqualificando la domanda spiegata quale azione avverso il silenzio su un’istanza di accesso civico, ai sensi degli articoli 31, commi 1 e 2, e 117 cod. proc. amm. (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5995; Sez. III, 2 marzo 2022, n.1482);

- dall’applicazione del rito sul silenzio consegue che – a differenza del rito ex art. 116 cod. proc. amm., nel quale il giudice si pronuncia con un giudizio esteso anche al rapporto, sull’eventuale fondatezza della pretesa ostensiva – nel giudizio avverso il silenzio, venendo in rilievo poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza se non nei casi in cui si tratti di attività vincolata o quanto non sono necessari adempimenti istruttori (v. art. 31, co. 3); e, per quanto attiene all’accesso civico generalizzato, tali condizioni non sussistono, in quanto tale accesso passa attraverso l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza di eventuali limiti, ai sensi dell’art. 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 (v. Cons. Stato n. 5995/2024 cit.);

Ritenuto, pertanto, che, preso atto del silenzio serbato dall’Assessorato su tale istanza così formulata, per quanto attiene ai documenti di cui al superiore punto b):

- va dichiarata l’illegittimità del silenzio e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Assessorato di adottare un provvedimento espresso sui suddetti documenti, con contestuale assegnazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

- va riservata la nomina del Commissario ad acta al caso di perdurante inerzia dell’Assessorato, e previa istanza della ricorrente;

Ritenuto conclusivamente che:

- il complessivo ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. deve essere accolto nei sensi e nei limiti secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato di cui alla nota del 30 gennaio 2025, con conseguente obbligo dell’Assessorato di ostendere i documenti richiesti con le modalità e i termini su indicati;

- quanto all’istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013 – previa conversione dell’azione, ai sensi dell’art. 32, co. 2, cod. proc. amm., quale ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. – va dichiarata l’illegittimità del silenzio e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Assessorato di adottare un provvedimento espresso, con contestuale assegnazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

- avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima:

- accoglie il complessivo ricorso ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. nei limiti e secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla nei corrispondenti limiti il diniego di accesso;

- ordina all’Assessorato della Salute della Regione Siciliana di ostendere i documenti richiesti secondo quanto precisato nella stessa parte motiva;

- previa conversione dell’azione proposta ai sensi dell’art. 32, co. 2, cod. proc. amm., accoglie l’azione ex art. 117 cod. proc. amm. secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Assessorato regionale della Salute di determinarsi in modo espresso sull’istanza di accesso civico con le modalità e i termini indicati nella stessa parte motiva;

- spese della fase compensate.

Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Cappellano

Salvatore Veneziano

 

IL SEGRETARIO

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