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News: GO per il sindacato su risoluzione contratto di appalto

Pubblico
Venerdì, 13 Maggio, 2016 - 02:00

ACCOGLIENDO ECCEZIONI DELL'AVV. MARCO MORELLI, IL TAR LAZIO CONFERMA IL SINDACATO DEL GO SULLA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2016, proposto da: 
SF Se______ Sc______, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sara Pell_____, con domicilio eletto presso Sara Pell_______ in Roma, via Ot______ n. 42; 

contro

Comune di Valmontone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso Marco Morelli in Roma, via G.Vitelleschi n. 26; 

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1981 del 25 novembre 2015, notificata il 30 novembre 2015, con la quale è stato determinato di risolvere il contratto di appalto rep. n. 2152 del 27.04.12 stipulato con la società ricorrente ed avente ad oggetto "Lavori di completamento e di ammodernamento del plesso scolastico San Giovanni";

- di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 27 gennaio 2016 e depositato il successivo 23 febbraio 2016, la società ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1981 del 25 novembre 2015, con cui il Comune di Valmontone ha deliberato, tra l’altro, di “risolvere per grave ritardo nell’ultimazione dei lavori … il contratto di appalto rep. n. 2152 del 27.04.2012, registrato a Velletri il 04.05.2012 al n. 158 S.1, in forza del quale” la predetta “sta eseguendo i lavori di completamento e ammodernamento del plesso scolastico San Giovanni”, chiedendone l’annullamento;

- a tali fini la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, insistendo – in particolare – sull’insussistenza di un inadempimento colpevole della stessa, ossia affermando che, “pur volendo ritenere un ritardo da parte dell’impresa, tale ritardo è oltremodo giustificato da ragioni di regolarità urbanistica del fabbricato da realizzare e dalla necessità di riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato dalla sospensione” dei lavori “di quasi tre anni disposta dal Comune di Valmontone e dal D.L.”;

- con atto depositato in data 25 marzo 2016 si è costituito il Comune di Valmontone, il quale – nel contempo – ha “in via pregiudiziale” eccepito l’inammissibilità “del ricorso per evidente difetto di giurisdizione del G.A. adito” nonché l’irricevibilità di esso “per tardività del relativo deposito” e, ancora, sostenuto la correttezza del proprio operato;

- all’udienza pubblica del 13 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Rilevato che è meritevole di esame – in via preliminare – l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall’Amministrazione resistente;

Ritenuto che tale eccezione sia fondata, atteso che:

- secondo l’orientamento pressocchè unanime della giurisprudenza in materia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo statuita dall’art. 133 c.pr.amm. in materia di appalti è precipuamente inerente alle controversie relative alle procedure di affidamento e, dunque, non investe anche le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, la quali debbono essere riconosciute come devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, concernendo diritti ed obblighi derivanti dal contratto;

- per quanto riguarda specificamente le controversie vertenti – come quella in esame - sulla risoluzione di un contratto stipulato con l'impresa risultata aggiudicataria di un appalto per inadempimento agli obblighi assunti, risulta, peraltro, doveroso riconoscere che le decisioni adottate dall’Amministrazione costituiscono mero esercizio di un diritto potestativo della stazione appaltante e, dunque, risultano prive di carattere autoritativo, tenuto conto che la manifestazione di volontà della parte che si avvale della facoltà di risolvere il contratto non è altro che espressione di una volontà paritetica, assimilabile a quella di un privato, e ciò perfino nei casi in cui la forma dell'atto impugnato sia apparentemente quella dell'atto amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., n. 143 del 2015; C.d.S., Sez. I, 31.5.2011 n. 5751; TAR Piemonte, n. 404 del 2015; TAR Milano, n. 2099 del 2013);

- da ciò necessariamente consegue che la controversia di cui si discute, concernente la risoluzione del contratto disposta dal Comune di Valmontone in ragione del grave “ritardo” della ricorrente “nell’ultimazione dei lavori”, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr, ancora, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV 7.12.2011 n. 2932);

Ritenuto, poi, che – anche ove si volesse condividere la scelta della ricorrente di adire questo Tribunale, peraltro ampiamente sostenuta dal difensore di quest’ultima nel corso dell’udienza pubblica, ammettendo la giurisdizione del giudice amministrativo – non si potrebbe non convenire con l’eccezione di irricevibilità del ricorso “per tardività del relativo deposito”, del pari sollevata dall’Amministrazione resistente (seppure in via meramente subordinata a quella in precedenza trattata), atteso che l’atto introduttivo del presente giudizio – benché notificato in data 28 gennaio 2016 – risulta depositato soltanto in data 23 febbraio 2016, ossia ben oltre il termine di legge di 15 giorni, previsto dall’art. 119 c.pr.amm.;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, spettando la cognizione della presente controversia al giudice ordinario, a cui la ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.pr.amm.;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del Comune di Valmontone in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2144/2016, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Diritto Amministrativo » Commenti

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