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Accesso atti - MASSIMATA - Tar Campania, 17 gennaio 2019

Pubblico
Venerdì, 18 Gennaio, 2019 - 09:45

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Sesta), sentenza n. 252 del 17 gennaio 2019, sul diritto di accesso ai documenti 
 
MASSIMA 
 
L’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
 
Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
 
Ai fini del diritto di accesso non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, n. 5111 del 2015, già cit.), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi “titolare” di “poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).
 
SENTENZA 
 
 
N. 00252/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02685/2018 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2018, proposto da 
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Perone, Paola Cipullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Perone in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/8; 
contro
Comune di Capua, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
del diniego tacito di accesso agli atti su istanza del 14 maggio 2018;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere proprietario di terreno in agro di Capua, originariamente riportato in catasto al foglio 22, p.lla 56 di originarie are 22,65; per effetto del frazionamento dell’8.11.2010 (prot. n. CE0518085) si è prodotta la soppressione della particella 56, da cui sono state generate la p.lla 5022 di are 20,87 e la p.lla 5023 di are 1,78; con decreto n. 14540 del 16 settembre 2011 il Comune di Capua ha proceduto all’esproprio della p.lla 5023 del foglio 22 di are 1,78, al dichiarato fine della realizzazione della strada 1 Traversa di Via Marra; la porzione di terreno in questione, dalla data di adozione del decreto di esproprio, non è mai stata materialmente occupata, nemmeno in parte, dal Comune di Capua, rimanendo ininterrottamente nella disponibilità dell'istante.
Il ricorrente, quindi, avendo interesse a riacquistare la piena titolarità giuridica della particella di terreno de qua, mediante retrocessione (stante la materiale impossibilità per il Comune di Capua di eseguire l'opera, anche in considerazione del fatto che l'intervento in questione non è contemplato dal piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019, né nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020) e/o mediante conseguimento di risarcimento in forma specifica, al fine pertanto di valutare le opportune iniziative giudiziarie da attivare a tutela della sua proprietà, ha chiesto di acquisire la seguente documentazione: a) delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2011; b) provvedimenti recanti la dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio, nonché l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della 1 Traversa Via Marra; c) verbale di immissione in possesso; d) delibere (di giunta comunale e di consiglio comunale) recanti la approvazione del Piano Triennale delle OO.PP. per i trienni 2017/2019 e 2018/2020; e) delibere e atti, ove esistenti, relativi alla liquidazione e alla corresponsione dell’indennità di esproprio in favore dell’istante; f) ogni altro atto e/o provvedimento relativo alla realizzazione dell'opera de qua, compresi, ove esistenti, eventuali accordi bonari e/o istanze volontarie per la cessione delle aree.
Rispetto alla detta istanza, essendosi formato il silenzio rigetto, viene proposto ricorso deducendo il ricorrente la violazione degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, e chiedendo che venga accertato il suo diritto ad avere copia della documentazione richiesta.
Non risulta costituito in giudizio il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto nei termini di seguito meglio specificati.
Il ricorrente con l’istanza di accesso proposta in data 14 maggio 2018 ha chiesto di visionare a) la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2011; b) i provvedimenti recanti la dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio, nonché l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della 1 Traversa Via Marra; c) il verbale di immissione in possesso; d) le delibere (di giunta comunale e di consiglio comunale) recanti la approvazione del Piano Triennale delle OO.PP. per i trienni 2017/2019 e 2018/2020; e) le delibere e atti, ove esistenti, relativi alla liquidazione e alla corresponsione dell’indennità di esproprio in favore dell’istante; f) ogni altro atto e/o provvedimento relativo alla realizzazione dell'opera de qua, compresi, ove esistenti, eventuali accordi bonari e/o istanze volontarie per la cessione delle aree.
Va ricordato che con riguardo al diritto del ricorrente a conoscere i documenti individuati con l’istanza prodotta, l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Alla luce di tale contesto normativo, è stato osservato che “il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
Va, ancora ricordato che l’art. 22, co. 2, della legge n. 241 del 1990, (come novellato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela”, con la conseguenza che “non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa” (cfr. Cons. Stato, n. 5111 del 2015, già cit.), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi “titolare” di “poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).
Alla luce del dato normativo e giurisprudenziale richiamato non sussistono dubbi in ordine alla titolarità in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione di cui all’istanza di accesso inoltrata al Comune e sopra esplicitata, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono fissate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Capua a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e C.A.P., come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

 

 

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