Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Acquisizione sanante fognatura

Pubblico
Mercoledì, 9 Marzo, 2022 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 2108 del 23 febbraio 2022, su acquisizione sanante fognatura

N. 02108/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10579/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10579 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cantalice, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera c.c. n.18 del 28 luglio 2021, di acquisizione al Comune del diritto di servitù del sottosuolo dell’area in catasto al foglio 16, particelle 412, 413, 635 per il passaggio della fogna comunale, col riconoscimento in favore del privato della somma di €250,00 a titolo di indennizzo, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno per i pregiudizi patrimoniale, non patrimoniale e da occupazione senza titolo, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Insistendo sul fondo di proprietà del Sig. OMISSIS , in posizione interrata, una condotta fognaria abusiva risalente agli anni ‘80/’90, l’interessato il 17 dicembre 2019 inoltrava al Comune di Cantalice una diffida volta alla remissione in pristino dei luoghi o all’acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, fatti salvi gli indennizzi per i danni occorsi.

L’istante, a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, presentava ricorso (RG3722/2020) per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Soggetto pubblico.

Il Comune con delibera c.c. n.23 del 12 ottobre 2020 deliberava di attivare la procedura di cui all’art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001; con successiva nota del 13 ottobre 2020 veniva comunicato l’avvio del relativo procedimento.

Con sentenza TAR Lazio, II bis n.11377 del 2020 veniva accolto il gravame, in assenza del provvedimento formale di definizione del procedimento, con riserva di nomina di un commissario ad acta.

Il 1° aprile 2020, perpetrandosi l’inerzia, l’interessato richiedeva la nomina del commissario ad acta.

Con ordinanza TAR Lazio, II bis, n.5838 del 2021, veniva differita la trattazione della suddetta domanda, tenuto conto che il procedimento in questione era in fase di espletamento a cura dell’Amministrazione.

Con delibera c.c. n.18 del 28 luglio 2021 veniva al fine disposta l’acquisizione al Comune del diritto di servitù del sottosuolo dell’area in catasto al foglio 16, particelle 412, 413, 635 per il passaggio della fogna comunale, col riconoscimento in favore del privato della somma di €250,00 a titolo di indennizzo.

Il Sig.OMISSIS presentava allora un nuovo ricorso, volto annullamento della suddetta delibera nonché alla condanna del Comune al risarcimento del danno per i pregiudizi patrimoniale, non patrimoniale e da occupazione senza titolo, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001.

L’interessato deduceva a tal fine la violazione degli artt.1, comma 2 bis, 3, 21 octies, comma 1 della Legge n.241 del 1990, dell’art.42 bis, commi 3, 6 del D.P.R. n.327 del 2001 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il tracciato sotterraneo della condotta fognaria era stato rilevato in modo approssimativo, con mancato picchettamento della relativa area, assenza di un elaborato tecnico, rappresentazione grafica dell’UTC elementare e scarsamente circostanziata, e in definitiva con l’oggetto dell’atto di acquisizione che rimaneva in sostanza indeterminato.

Veniva quindi contestato l’importo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, essendo tra l’altro impedita la piantumazione di alto fusto nella fascia di rispetto di m.4 rispetto alla condotta fognaria, di percorso tuttavia non ben definito.

Era in ultimo segnalata la mancata liquidazione dell’importo corrispondente al periodo di occupazione senza titolo.

Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 17 dicembre 2021 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

L’impugnativa appare fondata e dunque da accogliere, con conseguente annullamento della delibera c.c. n.18 del 28 luglio 2021, nella parte in qui dispone l’acquisizione del diritto di servitù dell’area di proprietà del privato in capo al Comune.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, come riportato dal ricorrente, la delibera di acquisizione è supportata da una fase istruttoria approssimativa, non risultando un apposito elaborato tecnico, con una rappresentazione grafica del tracciato della condotta elementare e scarsamente circostanziata, in assenza di un picchettamento della relativa fascia di rispetto (cfr. doc. 14 al ricorso).

Ne consegue che il tracciato sotterraneo della condotta fognaria appare non ben definito e quindi l’oggetto dell’atto di acquisizione non pienamente determinato.

Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione sul punto.

Va di contro dichiarata inammissibile la richiesta di condanna del Comune al risarcimento del danno, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Occorre infatti rilevare a riguardo che la cognizione della predetta domanda rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, ex art.133, comma 1g c.p.a., atteso che le componenti del pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e da occupazione senza titolo dedotte, di cui all’art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, hanno natura indennitaria (cfr., in ultimo, Corte Cass., SS.UU., n.20691 del 2021).

Ne discende che la definizione della suddetta lite in parte qua va devoluta alla cognizione del Giudice ordinario (cfr. art.11 c.p.a., art.59 Legge n.69 del 2009, Corte Cost. n.77 del 2007).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.10579/2021 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato nella parte indicata in motivazione.

Dichiara inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvio Lomazzi

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.