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Emergenza Rifiuti e art. 42-bis

Pubblico
Martedì, 13 Febbraio, 2018 - 09:33

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 832 del 8 febbraio 2018, su occupazioni illegittime emergenza rifiuti 
 
Massima 
 
Risulta ormai pacifico, anche in relazione alla successiva evoluzione giurisprudenziale, che per effetto della devoluzione delle competenze relative alla gestione commissariale dell’emergenza rifiuti, la competenza all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante spetta alle Città Metropolitane. 
 
“Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge”;
- l’art. 135, comma 1, lett. e, del c.p.a. devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma: “e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992”;
- della questione dedotta in giudizio è già stato investito, a seguito di declinatoria della competenza funzionale di questo Tribunale, il T.a.r. del Lazio – sede di Roma con sentenza n. 4581 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4095 del 5.10.2016.
 
N. 00832/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03167/2017 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3167 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
 
 
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Antonio Carleo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;
 
 
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Perillo, Giuseppe Cristiano, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti 1; 
Presidenza del Consiglio Ministri – Dipartimento Protezione civile - Unità Tecnica Amministrativa ex art 15 o.P.C.M. n. 3920/2011, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz n. 11; 
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio – inadempimento formatosi per effetto dell’inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa (di cui all’art. 15 dell’o.P.C.M. 3920/11) e della Città Metropolitana di Napoli sulla istanza presentata dai ricorrenti in data 13-19 gennaio 2017 e diretta a verificare la sussistenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato e, per l’effetto, a disporre o la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, o l’acquisizione sanante del terreno occupato;
per l'annullamento (a seguito della presentazione di ricorso per motivi aggiunti) dei seguenti atti:
a) della nota pec della PCM- Unità Tecnica Amministrativa- prot. UTA 1740/2017 del 30.08.2017, con la quale, in riscontro alla diffida di parte ricorrente è dedotto che “….unicamente l'Amministrazione Provinciale…è tenuta ad acquisire il bene e a regolare i rapporti con il privato” ;
b) della nota del 5.9.2017 n. 1794, con cui la P.C.M. - Unità Tecnica Amministrativa dichiara che al fine di “consentire l'esecuzione della sentenza n. 4581/2015 del Tar Lazio sez. I” è avanzata richiesta di “documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene” dei sigg.ri OMISSIS;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli e della Presidenza Consiglio Ministri - Unità Tecnico-Amministrativa (ex art. 15 o.P.C.M. n. 3920/2011);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 
I ricorrenti premettono quanto segue:
- i OMISSIS sono comproprietari pro indiviso (nuda proprietà) di un’area sita in Giugliano in Campania, località masseria Annunziata, contraddistinta in catasto al fg. 26, p.lla 38, coltivata a frutteto, della quale la Sig.ra OMISSIS è usufruttuaria;
- con ordinanza n. 84 del 5 marzo 2002, il Vice-Commissario del Governo, ricorrendo l’emergenza ambientale rifiuti della Regione Campania, disponeva l’occupazione d’urgenza di tale area per cinque anni, per la realizzazione di un impianto di produzione di c.d.r. da parte della società FIBE s.p.a., concessionario del ciclo rifiuti del Commissariato Emergenza Rifiuti;
- i ricorrenti proponevano innanzi al T.a.r. Campania – sede di Napoli ricorso (r.g. n. 698/2002) per richiedere l’annullamento del suindicato provvedimento in uno al verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto il 3 giugno 2002 dalla società FIBE s.p.a.; il T.a.r. Campania, con sentenza n. 6113/2011, dichiarava rispetto alla controversia dedotta in giudizio la competenza funzionale del T.a.r. Lazio – sede di Roma;
- i ricorrenti riassumevano quindi il giudizio innanzi al T.a.r Lazio - Roma, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati, rilevando la violazione dell’art. 7 della legge 241/90, la mancata fissazione dei termini di ultimazione dell’opera e la mancanza del verbale redatto in contraddittorio di immissione in possesso, senza alcuna valida giustificazione atta a consentire le pur previste deroghe alla vigente legislazione.
- con successiva ordinanza n. 22 dell’1 febbraio 2005, l’Amministrazione disponeva la proroga di due anni dei termini previsti per l’emanazione del decreto di esproprio; con successiva ordinanza del 5 luglio 2007 n. 224, il Commissariato di Governo provvedeva alla ulteriore proroga sino a tutto il 31 agosto 2008; avverso detti nuovi provvedimenti i ricorrenti presentavano innanzi al Tar Lazio - Roma ulteriore ricorso (r.g. n. 11028 del 2007); successivamente, i ricorrenti proponevano altresì ulteriori doglianze, con ricorso r.g. n. 672/2012, argomentando la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e la connessa occupazione d’urgenza per decorso dei termini di occupazione legittima, svolgendo altresì domanda restitutoria e risarcitoria (i ricorrenti deducevano che l’impianto di CDR era stato completato sin dal 2005/2006, senza che però fosse mai stato emanato il decreto di esproprio e, pertanto, domandavano - previa richiesta di riunione dei proposti gravami - la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, e il risarcimento dei danni per l’occupazione ab origine illegittima ovvero, in via gradata, per l’occupazione protrattasi oltre i termini di legge);
- con sentenza n. 4581 del 2015, il Tar Lazio – Roma, sez. I, dichiarava improcedibile la domanda restitutoria avanzata permanendo “il completamento delle attività amministrative, contabili e legali” di cui alle pregresse gestioni commissariali in capo all’U.T.A. istituita presso la P.C.M.;
- con sentenza n. 4095 del 5.10.2016, il Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria di improcedibilità della domanda di restituzione dell’immobile “ …in assenza di un formale pronunciamento dell’Amministrazione, all’esito della verifica della sussistenza o meno di un attuale interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato…” disponendo che “L’Amministrazione…dovrà comunque provvedere, nei confronti dei proprietari dei fondi oggetto dell’occupazione illegittima, determinandosi sul se procedere alla restituzione dei beni, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, oppure se procedere all’acquisizione sanante…”.
Tanto premesso, i ricorrenti evidenziano di aver notificato in data 13-19 gennaio 2017 alla Città Metropolitana di Napoli, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Unità Tecnica Amministrativa una istanza affinché le amministrazioni intimate provvedano - attesa l’inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità e della dichiarazione d’urgenza ed essendo stata realizzata l’opera senza che sia mai intervenuto il decreto di esproprio - a verificare la sussistenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato, e per l’effetto, a disporre o la restituzione dell’area previa riduzione in pristino delle opere realizzate o l’acquisizione sanante del terreno in parola.
I ricorrenti si dolgono della inerzia delle amministrazioni intimate e chiedono che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato - per quanto di rispettiva competenza- dalla P.C.M. – Unità Tecnica Amministrativa e dalla Città Metropolitana di Napoli e, per l’effetto, vengano condannate le predette Amministrazioni - per quanto di rispettiva competenza- ad emanare i provvedimenti dovuti.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità tecnico amministrativa evidenziando:
- in via preliminare, che, dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare negativamente l'istanza dei ricorrenti, con nota prot. UTA/U/1740/2017 del 30/08/2017, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'Avv. Abbamonte, quale domiciliatario degli istanti; di qui la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- nel merito della pretesa, ha evidenziato che è la Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana) l'Amministrazione tenuta a effettuare la valutazione in merito all'acquisizione e a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti nei confronti del privato.
Si è costituita in giudizio anche la Città Metropolitana di Napoli, che, dopo aver richiamato l’intera fattispecie dedotta in giudizio, ha fatto rilevare che il d.l. 90/08, all’art. 6 bis, pur affermando il rientro nelle competenze delle Province della Regione Campania, specifica che le Province sarebbero rimaste estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 17/06/2008 n. 107.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18 ottobre 2017, i ricorrenti hanno impugnato:
- la nota pec della PCM - Unità Tecnica Amministrativa- prot. UTA 1740/2017 del 30.08.2017 con la quale è dedotto che “….unicamente l’Amministrazione Provinciale…è tenuta ad acquisire il bene e a regolare i rapporti con il privato” ;
- la nota pec del 5.9.2017 con cui la PCM - Unità Tecnica Amministrativa ha dichiarato che al fine di “consentire l’esecuzione della sentenza n. 4581/2015 del Tar Lazio sez. I” è avanzata richiesta di “documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene” dei sigg.ri OMISSIS.
Con memoria depositata in data 6 novembre 2017, l’Unità amministrativa tecnica ha contestato la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti evidenziando che:
- risulta ormai pacifico, anche in relazione alla successiva evoluzione giurisprudenziale, che per effetto della devoluzione delle competenze relative alla gestione commissariale dell’emergenza rifiuti, la competenza all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante spetta alle Città Metropolitane;
- le sentenze invocate dai ricorrenti non contengono alcun accertamento in merito al titolo di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che è perfettamente lecita la richiesta dell’Unità Amministrativa Tecnica di produzione da parte dei ricorrenti della documentazione attestante il titolo di proprietà.
All’udienza camerale del 7 novembre 2017, il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare (presentata nel ricorso per motivi aggiunti); il Collegio ha rappresentato alle parti costituite – ai sensi dell’art. 73, comma 2, del c.p.a. - dubbi in merito alla competenza funzionale del Tribunale adito, dovendo la domanda giudiziale essere qualificata come domanda di esecuzione del giudicato in relazione al giudizio svoltosi davanti al T.a.r. Lazio; il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto rinvio per poter formulare le proprie controdeduzioni.
Con memoria depositata in data 5 gennaio 2018, le parti ricorrenti hanno contestato la fondatezza dell’eccepita competenza del T.a.r. Lazio, richiamando una sentenza di quest’ultimo Tribunale (n. 169/2016).
All’udienza camerale dell’11 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre premettere che:
- l’art. 14, comma 1, del c.p.a. dispone testualmente: “Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge”;
- l’art. 135, comma 1, lett. e, del c.p.a. devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma: “e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992”;
- della questione dedotta in giudizio è già stato investito, a seguito di declinatoria della competenza funzionale di questo Tribunale, il T.a.r. del Lazio – sede di Roma con sentenza n. 4581 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4095 del 5.10.2016.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda introdotta nel presente giudizio (diretta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio - inadempimento asseritamente formatosi per effetto della inerzia delle amministrazioni intimate sulla istanza dei ricorrenti diretta ad ottenere la restituzione dell’area occupata dalle predette amministrazioni, previa riduzione nel pristino stato, o, in alternativa, l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. rientri nella competenza funzionale inderogabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e) c.p.a., anche in considerazione del fatto che lo scrutinio della domanda formulata dai ricorrenti implica anche la individuazione degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza del T.a.r. Lazio – sede di Roma n. 4581 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4095 del 5.10.2016.
Né a diverse conclusioni si può pervenire in relazione alla giurisprudenza richiamata dalle parti ricorrenti. A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che l’estratto della sentenza del T.a.r. Lazio – sede di Roma n. 169/2016 (richiamato dalle parti ricorrenti) si riferisce ad un’eccezione dell’amministrazione intimata espressamente disattesa dal predetto T.a.r., che ha invece confermato la propria competenza funzionale.
Ritiene conclusivamente il Collegio che rispetto alle domande azionate dagli odierni ricorrenti debba dichiararsi l’incompetenza del Tribunale adito a favore della competenza territoriale inderogabile del T.a.r. del Lazio – sede di Roma, innanzi al quale le parti potranno riassumere la causa nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ove non intendano proporre regolamento di competenza.
In considerazione del carattere meramente processuale della decisione de qua, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) dichiara – ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), del c.p.a. - l’incompetenza del Tribunale adito a favore della competenza del T.a.r. del Lazio - sede di Roma, innanzi al quale le parti potranno riassumere la causa nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Marotta Santino Scudeller
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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