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News: avvocati enti pubblici

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Sabato, 14 Maggio, 2016 - 02:00

NON COSTITUISCE DANNO GRAVE ED IRREPABILE DELLA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA AVVOCATI ENTI PUBBLICI LA TIMBRATURA CARTELLINO: IL TAR LAZIO ACCOGLIE ECCEZIONI, IN FASE CAUTELARE, DELL'AVV. MARCO MORELLI 

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), ordinanza n.2486 del 12 maggio 2016 
 
N. 02486/2016 REG.PROV.CAU.
 
N. 03891/2016 REG.RIC.           
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Bis)
 
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 3891 del 2016, proposto da:
 
Ma_____, Dom_____, Sil_____, rappresentati e difesi dall'avv. Rob___I___a, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, n.189;
 
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Roma, Via G.Vitelleschi, n. 26; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del "Codice di comportamento del Comune di Civitavecchia" e dell'allegata "Relazione illustrativa del codice di comportamento del Comune di Civitavecchia", entrambi approvati cori deliberazione G.C. n° 241 del 23/12/2015, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia dal 23/12/2015 al 07/01/2016.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla tardività dell’impugnazione nonché alla sua ammissibilità, la domanda cautelare proposta non appare supportata dal necessario requisito del periculum in mora, considerato che la previsione di cui all’art. 13 comma 7 del Codice di comportamento, laddove obbliga i ricorrenti a timbrare il proprio badge in occasione delle uscite dalla sede di lavoro per ragioni di servizio nonché a darne mera comunicazione al proprio responsabile, non appare un incombente tale da determinare un pregiudizio grave e irreparabile, pur tenendo conto della specificità della posizione ricoperta dai ricorrenti, quali avvocati dell’ente pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi,Presidente
Antonella Mangia,Consigliere
Valentina Santina Mameli,Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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