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Azione di classe

Pubblico
Sabato, 20 Aprile, 2019 - 10:45

LEGGE 12 aprile 2019, n. 31 

Disposizioni in materia di azione di classe. (19G00038)

(GU n.92 del 18-4-2019)

 

Vigente al: 19-4-2020
 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto
del codice di procedura civile, in materia
di azione di classe

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
civile e' aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-bis (Ambito di applicazione). - I diritti individuali
omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo
le disposizioni del presente titolo.
A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti
diritti o ciascun componente della classe puo' agire nei confronti
dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della
responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la
legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre
l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni
e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il
Ministero della giustizia.
L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di imprese
ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilita', relativamente ad atti e comportamenti posti in
essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. Sono fatte
salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale,
salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.
Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi
intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti
ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la
prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in
giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un
difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al
primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il
tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta
comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti
aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.
Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). - La domanda
per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti
alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il
luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal
deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi
telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da
assicurare l'agevole reperibilita' delle informazioni in esso
contenute.
Il procedimento e' regolato dal rito sommario di cognizione di
cui agli articoli 702-bis e seguenti ed e' definito con sentenza,
resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale
della causa. Non puo' essere disposto il mutamento del rito. Entro il
termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con
ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
La domanda e' dichiarata inammissibile:
a) quando e' manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneita' dei diritti
individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di
interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare
adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in
giudizio.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura
della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi
telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla
pronuncia.
Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del quarto comma,
lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione di classe quando
si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte
nuove ragioni di fatto o di diritto.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione di classe
e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine
di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione,
se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di
consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso
introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilita'
della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale
adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le
ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al
tribunale.
Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che, in sede di
reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola
le spese.
Art. 840-quater (Pluralita' delle azioni di classe). - Decorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area
pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo
840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni
di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo
resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di
classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di
cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.
Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando
l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma
e' dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ne' quando la
medesima causa e' cancellata dal ruolo ovvero e' definita con
provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente
comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati
immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici
a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe e' proposta fuori dei casi di
cui al secondo comma, la causa e' cancellata dal ruolo e non e'
ammessa la riassunzione.
E' fatta salva la proponibilita' delle azioni di classe a tutela
dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di
cui al primo comma.
Art. 840-quinquies (Procedimento). - Con l'ordinanza con cui
ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio
non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta
giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei
servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per
l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di
diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto
dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in
quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la
qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e
a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti
di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati
secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies,
successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione
di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli
atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di
anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti
sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del
resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul
compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di
rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il
tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni
semplici.
Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di
fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte,
sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda, il giudice
puo' ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che
rientrano nella sua disponibilita'.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando
specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le
rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di
esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il
riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi
come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati,
l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta
l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e'
proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da fatti e
prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione
contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto
informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di
tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non
rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di
audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone
autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad
esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma
aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni
riservate i documenti che contengono informazioni riservate di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative
a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione ha
diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati
incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare
l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il
giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che
distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che
e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte
rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di
esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge
prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice,
valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al
quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con
sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale
dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma,
entro quindici giorni dal deposito.
Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). - Con la sentenza che
accoglie l'azione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie
proposte dal ricorrente, quando l'azione e' stata proposta da un
soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita
nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal
ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di
cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per
l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente
prodotta per fornire prova della titolarita' dei diritti individuali
omogenei di cui alla lettera b);
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine
perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a
centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte
dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla
lettera b) nonche' per l'eventuale integrazione degli atti e per il
compimento delle attivita' da parte di coloro che hanno aderito a
norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre
dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del
portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo
comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di
ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma
dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e
stabilisce le modalita' di versamento.
Il rappresentante comune degli aderenti e' pubblico ufficiale. Il
giudice delegato puo', dopo averlo sentito, revocare il
rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato puo' in ogni tempo disporre l'integrazione
delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo
spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione;
l'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio.
Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione di classe). -
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della
relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area
del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter,
secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilita',
deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di
classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il
servizio elettronico di recapito certificato qualificato
dell'aderente o del suo difensore;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda
di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilita'
penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei
documenti prodotti sono veritieri";
h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti,
gia' nominato o che sara' nominato dal giudice, del potere di
rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli
atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto
individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno
eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo
spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
L'aderente puo' produrre, con le modalita' di cui al secondo
comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad
un avvocato che attesta l'identita' del dichiarante secondo le
disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del
presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le
dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda e' presentata su un modulo conforme al modello
approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce
anche le istruzioni per la sua compilazione, ed e' presentata a norma
dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel
fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda
giudiziale e puo' essere presentata anche senza il ministero di un
difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di
rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo
comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile
d'ufficio. La revoca e' opponibile all'impresa o all'ente gestore di
servizi pubblici o di pubblica utilita' da quando e' inserita nel
fascicolo informatico.
Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma dell'articolo
840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere
i propri diritti entro i termini ivi previsti.
Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei degli
aderenti). - Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma,
lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue
difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a
fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti
dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel
termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il
progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando
per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto
e' comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune
puo' chiedere al tribunale di nominare uno o piu' esperti di
particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione
dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare
osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di
adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova
documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al
progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo
informatico.
Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in
tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al
pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo
di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce
titolo esecutivo ed e' comunicato al resistente, agli aderenti, al
rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies,
sesto e settimo comma.
A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso e' dovuto
un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia,
adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.
Art. 840-novies (Spese del procedimento). - Con il decreto di cui
all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna
altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante
comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in
considerazione del numero dei componenti la classe in misura
progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per
cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per
cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per
cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo
complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al
primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della
giustizia.
E' altresi' dovuto il rimborso delle spese sostenute e
documentate.
L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del
compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al
50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualita' dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si
applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice
delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente
all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della
sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto
alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di
restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso
premiale, e' liquidato a norma del primo comma. Tale compenso
premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento,
sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori
che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati
vittoriosi.
Art. 840-decies (Impugnazione della sentenza). - Gli atti di
impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i
provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono
pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di
cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica
l'articolo 325. La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti per
revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo
395 o quando la sentenza medesima e' l'effetto della collusione tra
le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione
decorre dalla scoperta della collusione.
Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). - Contro il decreto
di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, puo' essere proposta
opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del
tribunale.
Il ricorso puo' essere proposto dal resistente, dal
rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui
all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di
opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese
liquidati con il decreto impugnato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la
facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte
in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui
si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il
giudice delegato non puo' far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal
deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque
giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente
l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre
il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con
le modalita' per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver
potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il
tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento impugnato.
L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione che la
domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia
divenuto definitivo nei suoi confronti.
Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). - Quando il debitore
provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il
decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono
versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla
procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e
vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli
aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e
il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a
ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui
all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre
opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i
pagamenti effettuati.
Per il compimento dell'attivita' di cui al presente articolo, al
rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
Art. 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva). -
L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies,
quinto comma, e' promossa dal rappresentante comune degli aderenti,
che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi
quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non e' mai
ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di
soggetti diversi dal rappresentante comune.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal
giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti
definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui
all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante
comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e
settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune e' liquidato dal
giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata,
tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto
comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del
presente articolo nonche' quello liquidato a norma dell'articolo
840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del
75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non puo' stare in giudizio senza
l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti
promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
Art. 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva). - Il
tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove
possibile, avuto riguardo al valore della controversia e
all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,
una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice e'
inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui
all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e' comunicata all'indirizzo
di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di
recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti e'
inserito nell'area pubblica ed e' comunicato all'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito
certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale puo'
dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante
dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato
dal giudice.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies,
il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, puo'
predisporre con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o
di pubblica utilita' uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema e' inserito nell'area pubblica del portale dei servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e'
comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al
servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da
ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma,
ciascun aderente puo' inserire nel fascicolo informatico le proprie
motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli
aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma,
lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto
comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli
aderenti, puo' autorizzare il rappresentante comune a stipulare
l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato e' inserito nell'area
pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo
840-ter, secondo comma, ed e' comunicato all'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito
certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonche' al
ricorrente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma,
l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma
puo' privare il rappresentante comune della facolta' di stipulare
l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e
stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il
rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni
apposte all'accordo transattivo.
Il ricorrente puo' aderire all'accordo transattivo entro il
termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo
costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
anche in suo favore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche quando l'azione e' promossa da un'organizzazione o
un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis,
secondo comma, e l'accordo puo' avere riguardo anche al risarcimento
del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano
accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di adesione).
- La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal
rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei
medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non e'
possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese
degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che e' necessario
sostenere.
La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto
motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo
840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso
il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per
capitale e interessi.
Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). - Chiunque
abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e
comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralita' di
individui o enti, puo' agire per ottenere l'ordine di cessazione o il
divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le
organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi
statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla
condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione
qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo
comma.
L'azione puo' essere esperita nei confronti di imprese o di enti
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita' relativamente ad
atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro
rispettive attivita'.
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale,
regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili,
esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di
impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il
ricorso e' notificato al pubblico ministero.
Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
Il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni
semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o
commissiva, il tribunale puo', su istanza di parte, adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi
previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o
commissiva, il tribunale puo', su richiesta del pubblico ministero o
delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure
idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a
dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti
nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti
piu' appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva e' proposta congiuntamente
all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi
speciali».

Art. 2

Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile,
in materia di azione di classe

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in
materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a cura della
cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis
del libro quarto del codice sono eseguite con modalita' telematiche
all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato
dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di
comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della
giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o
certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e'
registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le
informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del
titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la
pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle azioni di
classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.
Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni
legittimate all'azione di classe). - Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono
stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la
sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni
iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del
mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e'
fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle
spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I
requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita'
programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti
omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni
e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di
finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di aggiornamento dell'elenco».
2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1
del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Applicabilita' della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma,
lettera g), del codice di procedura civile».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Abrogazioni

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto
del codice di procedura civile».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio
2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile».

Art. 7

Entrata in vigore

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di
predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per
permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in
vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata
in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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