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Convertito in legge Decreto Genova - Legge 16 novembre 2018 n. 130

Pubblico
Martedì, 20 Novembre, 2018 - 18:15

LEGGE 16 novembre 2018, n. 130 
 
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze. (18G00157) 
(GU n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)
  Vigente al: 20-11-2018   
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 novembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                      28 SETTEMBRE 2018, N. 109 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole:  «di  seguito  Commissario  straordinario»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  seguito  nel  presente  capo:
"Commissario straordinario"»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «delle  infrastrutture»  sono
inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al  doppio  di»
sono sostituite dalla seguente: «a»; 
      al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unita'  di  personale
non dirigenziale e una unita' di personale  dirigenziale  di  livello
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una  unita'  di
livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita' di
livello dirigenziale non generale e la restante quota  di  unita'  di
personale non dirigenziale»; 
      al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che resta a carico della medesima»; 
      i periodi quinto e sesto  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Al
dirigente di  livello  dirigenziale  generale  sono  riconosciute  la
retribuzione di posizione in  misura  equivalente  a  quella  massima
attribuita ai coordinatori di uffici interni  ai  Dipartimenti  della
Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'   un'indennita'
sostitutiva  della  retribuzione  di   risultato,   determinata   con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore
al 50 per cento della retribuzione  di  posizione.  Ai  dirigenti  di
livello dirigenziale non generale della struttura  sono  riconosciute
la  retribuzione  di  posizione  in  misura  equivalente  ai   valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti  di  livello  non  generale
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nonche'  un'indennita'
sostitutiva  della  retribuzione  di   risultato,   determinata   con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore
al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli  oneri  relativi
al trattamento economico accessorio sono  a  carico  esclusivo  della
contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario   straordinario.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale
possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti  o
consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei   alla   pubblica
amministrazione e anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dall'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso  e'
definito  con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   La
struttura  cessa  alla   scadenza   dell'incarico   del   Commissario
straordinario»; 
    al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    al comma 5: 
      il  primo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   «Per   la
demolizione, la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in
discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la  progettazione,
l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il  ripristino
del connesso sistema viario, il Commissario  straordinario  opera  in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme»; 
      al terzo periodo, le parole  da:  «Anche  nelle  more  di  tali
attivita'» fino a: «delle imprese» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo  periodo,
il  Commissario  straordinario  dispone  l'immediata  immissione  nel
possesso  delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e  perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando  ove  necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»; 
    al comma 6: 
      dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «Nella
determinazione  di  detto  importo,  il   Commissario   straordinario
comprende  tutti  gli  oneri  che  risultano  necessari  al  predetto
ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»; 
      al secondo periodo, le parole: «a quello di  riferimento  della
Banca centrale europea maggiorato  di  tre  punti  percentuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «al tasso  di  rendimento  dei  buoni  del
tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»; 
      l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    al comma 7, primo periodo,  le  parole:  «propedeutiche  e»  sono
soppresse e le parole da: «che  non  abbiano  alcuna  partecipazione»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «diversi
dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da
societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati  o,  comunque,  ad
esso collegati, anche  al  fine  di  evitare  un  ulteriore  indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni  autostradali  e,
comunque, giacche' non puo' escludersi che detto  concessionario  sia
responsabile, in relazione all'evento,  di  grave  inadempimento  del
rapporto concessorio»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni
attribuite dal presente decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'  stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione  civile,  di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8-ter. Agli atti del Commissario straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1-bis (Misure per la tutela del diritto all'abitazione). - 1.
Al   fine   di   accelerare   le    operazioni    di    ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento,  che  costituisce
opera di  pubblica  utilita',  il  Commissario  straordinario,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari  e
con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con  gli  effetti  di
cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto  tale  termine,  provvede  alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di  esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e  procede
all'immediata redazione del verbale  di  immissione  in  possesso  ai
sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.   Il   Commissario
straordinario  non  subentra  nei  rapporti  passivi   gravanti   sui
proprietari a favore di istituti  finanziari,  ne'  acquisisce  alcun
gravame sull'unita' immobiliare ceduta. 
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli  atti  di  cessione
sono corrisposte, nel termine di  trenta  giorni  dalla  trascrizione
degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro  2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale  dell'immobile,
delle spese per  l'acquisto  degli  arredi  e  di  ogni  altra  spesa
accessoria per la ricollocazione  abitativa,  nonche',  per  ciascuna
unita' immobiliare, l'indennita' di  cui  alla  legge  della  regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi  regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000,  e  l'indennita'
per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000. 
  3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita'  di  cui  al  medesimo  comma  2  calcolata
utilizzando  i  coefficienti  di  cui  al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  20  dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre  2017,  con  corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. 
  4. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione. 
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 
  6.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso. 
  Art. 1-ter (Interventi di  messa  in  sicurezza  e  gestione  delle
tratte autostradali). - 1. Per l'esecuzione delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, il  Commissario  straordinario  individua  i  tronchi
autostradali  funzionalmente  connessi  al  viadotto  del   Polcevera
dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce  la  realizzazione
degli interventi  di  ricostruzione  dell'infrastruttura  conseguente
all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7  e  A10
sono immediatamente  consegnate  dal  concessionario  al  Commissario
straordinario. 
  2. Le concessionarie  autostradali  provvedono,  con  carattere  di
priorita'  rispetto  ad  ogni  altro   intervento   programmato,   ad
intraprendere  le  occorrenti  attivita'  di  verifica  e  messa   in
sicurezza  di  tutte  le  infrastrutture  viarie  oggetto   di   atti
convenzionali,  con  particolare  riguardo  ai  ponti,   viadotti   e
cavalcavia. 
  3. Fermo restando l'obbligo, per  le  concessionarie,  di  adottare
ogni occorrente iniziativa a  tutela  della  pubblica  incolumita'  e
della  sicurezza  delle  infrastrutture,  ivi  comprese   misure   di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle  concessionarie  sotto  la  vigilanza   dell'Agenzia   di   cui
all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle  concessionarie
stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali  e
senza   alcuna   corrispondente   revisione   del   piano   economico
finanziario». 
 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le
seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole: «Comune
di Genova» sono inserite le  seguenti:  «e  le  societa'  controllate
dalle predette amministrazioni  territoriali  nonche'  la  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova»,  dopo  le
parole: «con ordinanza» sono inserite  le  seguenti:  «del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile»  e  le  parole:  «fino  a  250
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unita'»; 
    al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «il  Commissario»  e'
inserita la seguente: «delegato»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di  sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad  assumere,  per
gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro  a  tempo  determinato,
venti unita' di  personale  con  funzioni  di  supporto  operativo  e
logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a  valere
sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per
l'anno 2019»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di
cui al presente articolo possono essere utilizzate,  ad  integrazione
del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita'
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita'  di  recupero
dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero  adottate  a
seguito dell'evento». 
 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  «dall'anno  d'imposta
in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in  vigore
del presente decreto»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo  48,  comma
2, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere  esenzioni  dal  pagamento  delle  forniture   di   energia
elettrica, gas,  acqua  e  telefonia,  comprensive  sia  degli  oneri
generali di sistema che  degli  eventuali  consumi,  per  il  periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero  e  la  revoca  delle  medesime,  individuando  anche  le
modalita'  per  la  copertura  delle  esenzioni   stesse   attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo». 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  4  (Sostegno  a  favore  delle  imprese   danneggiate   in
conseguenza  dell'evento).  -   1.   Alle   imprese   e   ai   liberi
professionisti  aventi  sede   operativa   all'interno   della   zona
delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova  n.  282
del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del  30  agosto
2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e  con  provvedimento  ricognitivo
del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018,
che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al
valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017,  e'
riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto
decremento, nel limite massimo di  euro  200.000.  Il  decremento  di
fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
accompagnata  dall'estratto  autentico  delle  pertinenti   scritture
contabili attinenti ai periodi di riferimento. 
  2. I criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  delle  somme,  nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539  del  20  agosto
2018,  che  provvede  a  valere  sulle  risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per
la somma di euro 5 milioni, con le  risorse  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  4-bis  (Sostegno  a   favore   degli   operatori   economici
danneggiati in conseguenza dell'evento). - 1. Al fine  di  accelerare
le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito
dell'evento e  per  ristorare  i  danni  subiti  dagli  immobili  che
ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona  delimitata  con
l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del  7  settembre
2018  e  destinatarie  di  ordinanze  sindacali   di   sgombero,   il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  puo'
stipulare con i proprietari delle predette  unita'  immobiliari,  con
gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,
l'atto  di  cessione  della  proprieta'.  Scaduto  tale  termine,  il
Commissario provvede alle  conseguenti  espropriazioni.  A  tal  fine
emana il decreto di  esproprio  sulla  base  delle  risultanze  della
documentazione  catastale  e  procede  all'immediata  redazione   del
verbale di immissione in  possesso  ai  sensi  dell'articolo  24  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Il Commissario non  subentra  nei  rapporti  passivi
gravanti  sui  proprietari  a  favore  di  istituti  finanziari,  ne'
acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta. 
  2. Ai proprietari che hanno  stipulato  gli  atti  di  cessione  e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni  dalla  trascrizione  degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte,  che
tiene conto del valore venale dell'immobile. 
  3. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione. 
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 
  5.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso. 
  6.  Per  assicurare  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   in
condizioni di sicurezza per i lavoratori,  alle  imprese  di  cui  al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la  perdita  delle
attrezzature, dei macchinari e  dei  materiali  aziendali  ovvero  la
spesa per il loro  recupero  e  trasferimento  all'interno  dell'area
metropolitana  di  Genova   o,   per   motivate   ragioni   tecniche,
organizzative   o   produttive,   nelle   province   limitrofe.    Il
concessionario,  ovvero   il   Commissario   straordinario   in   via
sostitutiva,  provvede  al  pagamento  dell'indennita'  entro  trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto  conto  dei  valori  residui  di
ammortamento. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo sono  riconosciute  al
netto dell'indennizzo assicurativo  o  del  risarcimento  erogato  da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle  altre  agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato  per  le  medesime
finalita' del presente articolo. 
  8.  Il  Commissario  straordinario  provvede  all'attuazione  degli
interventi di cui al  presente  articolo  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di cui al comma 9. 
  9. La contabilita' speciale di cui  all'articolo  1,  comma  8,  e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede: 
    a) quanto a 25 milioni di euro per il  pagamento  dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da  parte  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  alla
predetta contabilita' speciale di  quota  parte  delle  risorse  gia'
programmate  nel  bilancio  2018  dello  stesso   Istituto   per   il
finanziamento di progetti  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018); 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio  del  pagamento  delle
indennita' di  cui  ai  commi  2  e  3,  nelle  more  della  puntuale
quantificazione  del  fabbisogno,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 45. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. E'  concessa,
ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale, con la relativa contribuzione  figurativa,  a
decorrere dal 14 agosto 2018, per  un  massimo  di  dodici  mesi,  in
favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello  agricolo,
impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita'  lavorativa,  in
tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi,  dipendenti
da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle  aree
del territorio della citta' metropolitana di Genova  individuate  con
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria  e
il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e
per i quali non  trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o
che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato. 
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno  2019.  La
regione, insieme al  decreto  di  concessione,  invia  la  lista  dei
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),
che  provvede  all'erogazione  delle  indennita'.  Le  domande   sono
presentate  alla  regione,  che   le   istruisce   secondo   l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  stesse.  L'INPS  provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  fornendo  i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla regione Liguria. 
  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a  11  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto
a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2». 
 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, con priorita' per i mezzi a propulsione elettrica,  ibrida
e a idrogeno»; 
    al comma 3: 
      al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «percorrenza  di  tratti
autostradali» sono inserite le  seguenti:  «e  stradali»  e  dopo  le
parole: «e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2018» sono aggiunte le seguenti: «, che sono trasferiti  direttamente
alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato»; 
      al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della  normativa
europea sugli aiuti "de minimis"» sono soppresse; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del  comune
di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di  opere  viarie  di
collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel
piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al  comune
di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per
l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter.  Al  fine  di  garantire  idonee  misure  a  sostegno  della
mobilita' sostenibile,  anche  attraverso  l'individuazione  di  aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo'  essere  concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di  Genova,  l'area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come "fascia di rispetto  di  Pra'".  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
    al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono  inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui  al»  e  dopo  le
parole:  «18  aprile  2016,  n.  50,»  sono  inserite  le   seguenti:
«all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163,  e  alle  corrispondenti  disposizioni  previgenti  ove
applicabili,». 
 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole:  «Per  la  realizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite  le
seguenti: «delle capitanerie di porto»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi»  e'  inserita
la seguente: «oneri». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare  la  capacita'  ricettiva
del bacino portuale e aeroportuale  di  Genova  e  di  ottimizzare  i
relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro  a  tempo
indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unita'  di  personale  da
inquadrare nella prima fascia  retributiva  della  terza  area  e  20
unita' di personale da  inquadrare  nella  terza  fascia  retributiva
della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo,  anche  per
consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di  apertura  degli
uffici doganali ai sensi del comma 4. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle
graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  e  di
altre amministrazioni, per profili professionali compatibili  con  le
esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora  nelle  suddette  graduatorie
non risulti individuabile personale compatibile  con  tali  esigenze,
l'Agenzia puo' procedere all'assunzione  previa  selezione  pubblica,
per  titoli  ed  esami,  sulla  base  di  criteri   di   pubblicita',
trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche  in  deroga  a
quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001,  n.  165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate  dall'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli  a  valere  sulle  ordinarie  capacita'
assunzionali connesse  alle  cessazioni  registrate  nell'anno  2018.
L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale  di  cui
al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. 
  4. Per lo svolgimento dei controlli  e  delle  formalita'  inerenti
alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese,
e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di  sistema  portuale  del
Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente  direttore
regionale delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'estensione  dell'orario
ordinario di apertura  degli  uffici  doganali  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono  inserite  le
seguenti: «Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite
dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvede
all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati  al  comma
1»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di sostenere il  trasferimento  di  una  quota  del
trasporto di merci su strada ad altre modalita'  di  trasporto,  alle
imprese che hanno sede nell'ambito dello  Spazio  economico  europeo,
costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa'
cooperative, e agli utenti di servizi di  trasporto  ferroviario  che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con  treni  completi  in
arrivo e in partenza dal nodo  logistico  e  portuale  di  Genova  e'
concesso, per l'anno 2018, il contributo  previsto  dall'articolo  1,
commi 648 e 649, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  fino  alla
misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  14
luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di  5  milioni  di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2-ter.  Al  fine  di  garantire   l'operativita'   portuale   anche
attraverso l'organizzazione di  servizi  ferroviari  di  navettamento
ovvero di treni completi, alternativi  al  trasporto  interamente  su
strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e'  previsto,  per
la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  a  compensazione  dei  maggiori
oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo
nel limite massimo di euro 4 per  treno/chilometro  in  favore  delle
imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del  trasporto
combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h)  del
comma 1 dell'articolo  1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.
Il contributo non e' cumulabile  con  altri  contributi  di  sostegno
all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre  norme  vigenti.  Le
modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di
manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie  portuali,
dall'incremento  del  numero  dei  treni  completi  con   origine   e
destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e'  riconosciuto  al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un contributo nel limite  massimo  di  200  euro  per  ogni  tradotta
giornaliera  movimentata  oltre  le  10  unita'.  Le   modalita'   di
rendicontazione e di attribuzione del contributo  sono  definite  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  2-ter,  pari  a  euro
800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno  2019,  e  agli
oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro  200.000  per  l'anno
2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del bilancio  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
Ligure occidentale. Il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  1
milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2019. 
  2-sexies. I contributi di cui al presente  articolo  sono  concessi
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato». 
 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, dopo le parole: «una  zona  franca»  e'  inserita  la
seguente: «urbana»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «valore  mediano  del  corrispondente
periodo del triennio 2015-2017» e le  parole:  «dell'attivita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle proprie attivita'»; 
      alla lettera d), la parola: «urbana» e' soppressa; 
    al comma  5,  le  parole:  «20  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «10 milioni». 
 
  All'articolo 9: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  all'Autorita'
di sistema portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  assegnato  un
contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del  bilancio
dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle  somme  destinate  agli
interventi di cui agli articoli 1,  2,  3,  4  e  5  della  legge  23
dicembre 1997, n. 454, non  utilizzate  al  termine  del  periodo  di
operativita' delle misure agevolative e giacenti sui  conti  correnti
bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la  Banca  nazionale  del
lavoro S.p.a.»; 
    alla  rubrica,  le  parole:  «ricompresi   nell'Autorita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorita'». 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  9-bis  (Semplificazione  delle   procedure   di   intervento
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). -  1.
Il Commissario straordinario adotta, entro il 15  gennaio  2019,  con
propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema  portuale
del  Mar  Ligure   occidentale,   un   programma   straordinario   di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto  e  delle
relative infrastrutture  di  accessibilita'  e  per  il  collegamento
intermodale  dell'aeroporto  Cristoforo  Colombo  con  la  citta'  di
Genova, da realizzare  a  cura  della  stessa  Autorita'  di  sistema
portuale  entro  trentasei  mesi   dalla   data   di   adozione   del
provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di  cui
all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo,  ivi
comprese le risorse previste nel bilancio della citata  Autorita'  di
sistema portuale e da altri soggetti. 
  Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).
- 1. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali  presso  il  porto  di  Genova,
compromessa  dall'evento,  l'autorizzazione  attualmente  in   corso,
rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, e' prorogata per cinque anni. 
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema  portuale
del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto
fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno
2017 riconducibili alle mutate condizioni  economiche  del  porto  di
Genova conseguenti  all'evento.  Tale  contributo  e'  erogato  dalla
stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  a  fronte   di   avviamenti
integrativi e straordinari da attivare  in  sostituzione  di  mancati
avviamenti nei terminal, da valorizzare  secondo  il  criterio  della
tariffa  media  per  avviamento  applicata  dalla   Compagnia   unica
lavoratori merci  varie  del  porto  di  Genova  nel  primo  semestre
dell'anno 2018. 
  3.  Le  eventuali  minori  giornate  di  lavoro  indennizzate   dal
contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto
operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28  gennaio  1994,  n.
84, ai fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA)». 
 
  All'articolo 10: 
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  alla
competenza  funzionale  inderogabile  del  tribunale   amministrativo
regionale della Liguria»; 
    al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del»  sono  inserite
le seguenti: «testo unico di cui al». 
 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 5)». 
 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, di cui una, con  competenze  riferite  in  particolare  ai
settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente  sede  a
Genova»; 
    al comma 2: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «le  relative  risorse»  sono
sostituite dalle seguenti: «le risorse»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia»  sono  inserite
le seguenti: «e' dotata di personalita' giuridica e»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «,  vigilanza   e   controllo
strategico» sono sostituite dalle seguenti: «e vigilanza»; 
    al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» sono  inserite
le seguenti: «comma 1,» e dopo le parole: «direttiva 2004/49/CE» sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004,»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo  8  marzo
2006, n. 139, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti  all'Agenzia
le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi  1  e
2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,  al  fine  di
garantire  la  sicurezza  delle   gallerie   situate   sulle   strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e
i poteri di cui al periodo precedente  sono  esercitati  dall'Agenzia
anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
non appartenenti alla rete stradale  transeuropea.  Con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate  sulle  strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea,  gli  obblighi  dei
soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i  profili  tariffari  a
carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo
del servizio. 
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo  5  ottobre
2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni  e
le verifiche funzionali di cui all'articolo 11" sono soppresse. 
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni  ispettive  e  di
vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa  esercitate  dagli
uffici speciali trasporti a  impianti  fissi  (USTIF)  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9,  commi
5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
4 agosto 2014, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014.  A  tal  fine  l'Agenzia,  con
proprio   decreto,   disciplina   i   requisiti   per   il   rilascio
dell'autorizzazione di sicurezza relativa  al  sistema  di  trasporto
costituito  dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,  con  i
contenuti di cui agli articoli 14 e 15  del  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione
all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di  massa
di nuova  realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
  4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto  2002,  n.  166,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2019,  il  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle  competenti
Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei  concessionari
autostradali, degli interventi di verifica e di  messa  in  sicurezza
delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali"»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, le parole: «fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ferma  restando   l'applicazione
dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165»; 
      l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Il  collegio  dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403  del
codice civile, in quanto applicabile»; 
    al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    al comma 11, primo periodo, la parola: «CCNL» e' sostituita dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»; 
    al comma 17 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per  la
sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  di   cui
all'articolo 14»; 
    al comma 19, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 9  e  10»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»; 
    al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono  inserite
le seguenti: «testo unico di cui al». 
 
  All'articolo 13: 
    al comma 2, lettera d),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compresi i dati  relativi  al  controllo  strumentale  dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto legislativo n.
50  del  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50»; 
    al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite
dalle seguenti: «con la BDAP»; 
    al comma 5, primo periodo, le parole:  «intesa  della  Conferenza
unificata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «intesa  in  sede  di
Conferenza unificata»; 
    al comma 6, la parola: «operano» e'  sostituita  dalla  seguente:
«esercitano»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del  presente  articolo,
al comma  2  dell'articolo  50-ter  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
parole: "31  dicembre  2018"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "15
settembre 2019"»; 
    al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere  stesse
e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»; 
    al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni»
e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla
quale». 
 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole:  «a  quelle  infrastrutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e  che
presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»; 
      al secondo periodo, dopo le parole:  «condizioni  di  sicurezza
delle  infrastrutture  stesse»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «anche
utilizzando il Building Information Modeling - BIM»; 
    al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo,  nello  stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito  un
fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  da
destinare al finanziamento di  progetti  finalizzati  alla  sicurezza
delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di
Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte
di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in
sinergia con le amministrazioni centrali  e  locali  interessate.  Le
modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205». 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Assunzione di personale  presso  il  Ministero  della
giustizia). - 1. Per far fronte alla necessita' di coprire  le  gravi
scoperture organiche degli  uffici  giudiziari  del  distretto  della
corte  di  appello  di  Genova  nonche'  per  garantire  il  regolare
andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione  dell'incremento  dei
procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in  via  straordinaria,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel  biennio  2018-2019,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo
di  50  unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.  Il  personale
di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto  previsto
dagli articoli 30 e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui  all'articolo  4,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
mediante   lo   scorrimento   di    graduatorie    delle    pubbliche
amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  ovvero  mediante
selezioni pubbliche svolte su base  nazionale,  anche  con  modalita'
semplificate definite  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto  concerne,  in
particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento  delle  prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle  sottocommissioni.  Il
personale di cui e' autorizzata l'assunzione ai  sensi  del  presente
comma e' destinato  in  via  esclusiva  agli  uffici  giudiziari  del
distretto della corte di appello di Genova  e,  tra  questi,  in  via
prioritaria agli uffici giudiziari della citta' di Genova,  presso  i
quali deve prestare servizio per un periodo non  inferiore  a  cinque
anni ai sensi dell'articolo  35,  comma  5-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1  e'  autorizzata
la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776  annui
a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge  27
dicembre 2017, n. 205». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»; 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) all'articolo  37,  comma  6,  alinea,  le  parole:  "Alle
attivita' di cui al comma 3 del presente  articolo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio  delle  altre
competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,"; 
    a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo  e'
sostituito  dai  seguenti:  "mediante  un  contributo  versato  dagli
operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore  all'1  per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'Autorita' di regolazione dei trasporti  sono  assegnate
ulteriori trenta unita' di personale di ruolo.  L'Autorita'  provvede
al reclutamento del personale di  cui  al  presente  comma  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
anche   mediante   scorrimento    delle    graduatorie    concorsuali
dell'Autorita' ancora in  corso  di  validita',  nel  rispetto  delle
previsioni  di  legge  e  in  relazione  ai  profili   di   interesse
individuati  dall'Autorita'  nell'ambito  della   propria   autonomia
organizzativa,   acquisendo   le   occorrenti   risorse   ai    sensi
dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del  comma  1  del
presente articolo»; 
    al comma 2: 
      alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n.  147"  sono  aggiunte  le
seguenti: ",  nell'ambito  delle  risorse  non  impegnate  del  Fondo
medesimo"»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Il  medesimo
Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  programmazione  2014-2020,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2021
al 2025"». 
  Nel capo II, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  16-bis  (Modifica  all'articolo  1  del   decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014,  n.  164).  -  1.  Il  comma  9  dell'articolo  1  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8-bis  del  presente
articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse  ferroviario
AV/AC   Palermo-Catania-Messina,   nonche'   agli    interventi    di
manutenzione straordinaria  del  ponte  ferroviario  e  stradale  San
Michele sull'Adda di Paderno d'Adda"». 
  All'articolo 17: 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole:  «nella  misura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in misura» e  le  parole:  «n.  98  del  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
      al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018»; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  «piani  di  delocalizzazione  e
trasformazione urbana» sono inserite le seguenti: «, finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla
tutela paesaggistica». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
    «f-bis) coordina e realizza gli interventi di  demolizione  delle
costruzioni interessate da interventi edilizi; 
    f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico»; 
      dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) provvede  alle  attivita'  relative  all'assistenza  alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  sulla
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  di  cui
all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  476  del  29  agosto  2017,  che  vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
19». 
  All'articolo 20: 
    al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n.
651/2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione,». 
  All'articolo 21: 
    al comma 2: 
      alla lettera a), le parole:  «nella  Gazzetta  Ufficiale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nessun contributo puo' essere  concesso  per  gli  immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale»; 
    al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono  inserite
le seguenti: «testo unico di cui al»; 
    al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, lettera a), le parole:  «in  termini  di  resistenza»
sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza». 
  All'articolo 23: 
    al  comma  1,  le  parole:  «e  la  valutazione  economica»  sono
sostituite dalle seguenti: «e attesti la valutazione economica»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo  89  del»
sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
      alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50  del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori,  con
allegata documentazione relativa alla sua  selezione  e  attestazione
del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo»  e
le parole: «legge 23 novembre 2003, n.  326»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le istanze presentate ai  sensi  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1  sono  definite
previo  rilascio  del  parere  favorevole  da  parte   dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le  istanze
di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17
e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»; 
    al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le  autorita'  competenti
provvedono  al  rilascio  del  parere  di  cui  all'articolo  32  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; 
    al comma  3,  le  parole:  «di  cui  al  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta  per
la  parte  relativa  ad  eventuali  aumenti  di  volume  oggetto  del
condono». 
  All'articolo 26: 
    al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole:  «all'articolo  63,
comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
    al comma 7,  secondo  periodo,  la  parola:  «professionisti»  e'
sostituita dalle seguenti:  «soggetti  di  cui  all'articolo  46  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1: 
      alla lettera  b),  le  parole:  «Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i
beni e le attivita' culturali»; 
      alla lettera h), dopo le parole:  «all'articolo  35  del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «Camera  di  Commercio
agricoltura ed artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
    al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse. 
  All'articolo 29: 
    al comma 1, le parole: «di cui all'articolo  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Agli atti di competenza del  Commissario  straordinario  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del»  sono  inserite
le seguenti: «codice di cui al»; 
    al comma 4, le parole: «Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali»; 
    al comma 6, le parole: «decreto  legislativo  n.  50  del  2016»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui  al
decreto legislativo n. 50 del 2016» e, al primo periodo,  le  parole:
«cinque  professionisti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque
soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1,  dopo  la  parola:  «organizzative»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 7, lettera b), la parola:  «commisurata»  e'  sostituita
dalla seguente: «commisurato». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, le  parole:  «calcolo  ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «calcolo  dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente (ISEE)»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo  48,  comma
2, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere  esenzioni  dal  pagamento  delle  forniture   di   energia
elettrica, gas,  acqua  e  telefonia,  comprensive  sia  degli  oneri
generali di sistema che  degli  eventuali  consumi,  per  il  periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero  e  la  revoca  delle  medesime,  individuando  anche  le
modalita'  per  la  copertura  delle  esenzioni   stesse   attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo»; 
    al comma 3, le parole: «Commissario per  la  ricostruzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario»; 
    al comma 4,  le  parole:  «e  i  Comuni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «; i comuni»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, le parole:  "31  dicembre  2018"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2019"». 
  All'articolo 34: 
    al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  All'articolo 37: 
    al comma 1: 
      prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
    «0a) all'articolo 1, comma 5,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
"apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad  un
rappresentante dei comuni per  ciascuna  delle  regioni  interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento"»; 
      alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa  intesa
con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti"; 
      1-ter)  al  comma   4,   primo   periodo,   dopo   la   parola:
"progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella realizzazione"»; 
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis)   all'articolo   6,   comma   8,    dopo    la    parola:
"amministrative," sono inserite le seguenti: "nonche' le spese per le
attivita' professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente  costituiti  tra
proprietari per gestire interventi unitari,"; 
    b-ter) all'articolo 14, comma  4,  le  parole:  "dal  Commissario
straordinario d'intesa con i vice  commissari  nel"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "dal  Commissario  straordinario,  sentiti  i  vice
commissari nella"»; 
    alla lettera c), le parole: «e  importo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "gli   interventi"   sono
sostituite dalle seguenti: "i lavori",  la  parola:  "intervento"  e'
sostituita dalla seguente: "lavoro"  e  le  parole:  "ai  fini  della
selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse; 
      2)  le  parole:  "500.000  euro",   ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "600.000 euro"; 
    c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole:  "approva
i progetti esecutivi" sono sostituite dalle  seguenti:  "approva,  ai
sensi dell'articolo 27 del codice di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, i progetti"; 
    c-quater) all'articolo 34: 
      1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, puo' essere
altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella  misura  massima
del 2 per cento, per le attivita' professionali di  competenza  degli
amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei  consorzi
appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire   interventi
unitari"; 
      2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis. Ai tecnici e professionisti  incaricati  delle  prestazioni
tecniche  relative   agli   interventi   di   edilizia   privata   di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni  lievi  che  per  danni
gravi, spetta, alla  presentazione  dei  relativi  progetti,  secondo
quanto previsto dal presente decreto,  un'anticipazione  del  50  per
cento del compenso relativo alle  attivita'  professionali  poste  in
essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per
cento del compenso relativo alla redazione della relazione  geologica
e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione
del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con
miglioramento  sismico  o  demolizione  e  ricostruzione.   L'importo
residuo,  fino  al  raggiungimento  del  100  per  cento  dell'intera
parcella del professionista o studio tecnico professionale,  comprese
la relazione geologica e le indagini specialistiche,  e'  corrisposto
ai professionisti in concomitanza con gli stati  di  avanzamento  dei
lavori. Con ordinanza commissariale sono  definite  le  modalita'  di
pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo"»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis
al decreto-legge n. 189 del  2016"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza  da  quelli
di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,"». 
  All'articolo 39: 
    al comma 6, le parole: «all'entrata in  vigore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore». 
  Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 39-bis (Modifiche all'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  134).  -  1.  All'articolo  67-ter,  comma  5,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  il  terzo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   "In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate,  la
dotazione organica  dei  comuni  interessati  e'  incrementata  nella
misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018"; 
    b) il quarto periodo e' soppresso. 
  Art. 39-ter (Modifiche all'articolo 1-sexies del  decreto-legge  29
maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a  favore  delle
popolazioni dei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016). - 1.  All'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  29
maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei  comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto  2016  in
assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle  ipotesi  di
cui  al  comma  1-bis  del   presente   articolo,   il   proprietario
dell'immobile, pur  se  diverso  dal  responsabile  dell'abuso,  puo'
presentare,  anche  contestualmente  alla  domanda   di   contributo,
richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio  attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36,  comma  1,
37, comma 4, e 93 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato   nel   progetto   di   riparazione   o   ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento  della
presentazione  del  progetto.  E'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,  il
pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e  37,  comma
4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e  inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile  del  procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore  dell'immobile,  valutato
per  differenza  tra  il  valore  dello  stato  realizzato  e  quello
precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura  prevista  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile
1994, n. 701. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova  applicazione  anche
nei casi previsti dalle norme  regionali  attuative  dell'intesa,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
tra lo Stato, le regioni e gli  enti  locali,  sull'atto  concernente
misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia,
di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n.
21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica
e di edilizia. In tale caso il contributo non  spetta  per  la  parte
relativa all'incremento di volume. Il  presente  articolo  non  trova
applicazione nel caso in cui le costruzioni siano  state  interessate
da interventi edilizi totalmente  abusivi  per  i  quali  sono  stati
emessi i relativi ordini di demolizione"; 
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "unitamente" sono
inserite le seguenti: "al permesso di costruire o"; 
    d) al comma 6, quarto periodo, dopo le  parole:  "e'  rilasciata"
sono inserite le seguenti: "dal competente ufficio regionale o"». 
  La rubrica del  capo  IV  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Misure
urgenti per gli eventi sismici  verificatisi  in  Italia  negli  anni
2009, 2012, 2016 e 2017». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole:  «Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti:  «,  dal
Ministro per il Sud e dal Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie» e le parole: «Conferenza delle  Regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
      alla lettera a), dopo  le  parole:  «monitoraggio  delle  opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese  le  risultanze
del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3». 
  Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis (Interventi straordinari per il viadotto Sente). -  1.
Al solo fine di permettere la riapertura  al  traffico  del  viadotto
Sente e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2018.
Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 41, comma 1: 
    al primo periodo, le parole: «per i quali il  limite  e':  ≤1.000
(mg/kg  tal  quale)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   gli
idrocarburi     policiclici     aromatici     (IPA),      per      le
policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF),  per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio,  Arsenico,
Cromo totale e Cromo VI, per  i  quali  i  limiti  sono  i  seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli  IPA
elencati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg  SS),
PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng  WHO-TEQ/kg  SS),  PCB  ≤0,8  (mg/kg  SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio  ≤2  (mg/kg
SS), Arsenico 20 (mg/kg SS), Cromo totale 200 (mg/kg SS) e Cromo VI
2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF +  PCB  DL
viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»; 
    al secondo periodo, dopo le parole:  «della  Commissione  del  16
dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti:  «,  come  specificato  nel
parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 36565  del  5
luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni». 
  All'articolo 42: 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di garantire il  completo  utilizzo  delle  risorse
gia' destinate al piano straordinario di  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici, le  risorse  disponibili,  con  esclusione  delle
somme perente, di cui all'articolo  1,  comma  170,  della  legge  13
luglio  2015,  n.  107,  sono  accertate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  il
31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati  ad  altre
motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo  studio,  il
regolare svolgimento dell'attivita' didattica e  la  sicurezza  delle
strutture». 
  Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Scuole  innovative  e  poli  per  l'infanzia).  -  1.
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85
e' inserito il seguente: 
  "85-bis. Per gli interventi gia' individuati alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione sulla base del decreto  di  cui
al terzo periodo  del  comma  85,  l'intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   puo'   essere   raggiunta
successivamente   all'adozione   dello   stesso   decreto,    purche'
anteriormente  all'avvio  delle  procedure   di   affidamento   degli
interventi stessi". 
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle  scuole  innovative
di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e' autorizzata la spesa di euro 9 milioni  per  ciascuno  degli  anni
2018,  2019  e  2020.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata  al
pagamento dei  canoni  di  locazione  da  corrispondere  all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per la realizzazione delle scuole innovative. 
  3. Al fine di  promuovere  la  progettazione  dei  nuovi  poli  per
l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e' autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno
degli anni 2019 e  2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  3,  comma
5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei
canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per  la  realizzazione
dei nuovi poli per l'infanzia. 
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2  e  3  sono  anticipate
agli  enti  locali  per  stati  di   avanzamento   dei   livelli   di
progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto  della
quantificazione   dell'importo   dovuto   agli   enti   locali    per
l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione  non
puo' superare il valore dell'area stimato dall'INAIL. 
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, le parole: "da uno a  tre"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"gli"». 
  Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: 
  «Art. 43-bis (Esonero dal pagamento delle quote  di  accantonamento
del  trattamento  di  fine  rapporto  e  del   contributo,   previsto
dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per  le
societa' sottoposte a procedura  fallimentare  o  in  amministrazione
straordinaria). - 1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa' sottoposte
a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali
abbiano  usufruito  del   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria negli anni 2019 e  2020,  ai  sensi  dell'articolo  44,
previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono
esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto, relative alla retribuzione persa  a  seguito  della
riduzione oraria o  sospensione  dal  lavoro,  e  dal  pagamento  del
contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28  giugno
2012, n. 92. Tali benefici sono  riconosciuti  nel  limite  di  spesa
complessivo di 16 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e
2021. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai
fini del  monitoraggio  della  spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza
mensile i flussi di  spesa  e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,
effettuato anche in via prospettica,  emerga  che,  a  seguito  delle
domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma  1,  e'
stato raggiunto o sara' raggiunto il  limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande  e  pone  in  essere  ogni
adempimento di propria  competenza  per  ripristinare  in  capo  alle
predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui  al  comma  1,
dandone comunicazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze». 
  Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  44-bis  (Misure  urgenti  per  assicurare   la   continuita'
operativa del Dipartimento della protezione civile). - 1. Al  secondo
periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45,  le  parole:  "per  una  sola  volta"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per un massimo di due volte". 
  Art. 44-ter (Attivita' di valutazione dell'impatto e di  censimento
dei danni). - 1. All'articolo 13 del codice della protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il  comma  2
e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  i  comuni  e  i  commissari  delegati  di  cui
all'articolo 25, comma 7, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse  con  la
valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle  strutture  e
alle infrastrutture pubbliche e private, in  occasione  degli  eventi
emergenziali di  protezione  civile  di  cui  all'articolo  7,  anche
mediante accordi o convenzioni con i Consigli  nazionali  di  cui  al
comma 2 del presente  articolo,  anche  ove  costituiti  nelle  forme
associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al  medesimo
comma 2, che vi provvedono avvalendosi  dei  professionisti  iscritti
agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti"». 
  All'articolo 45, comma 1: 
    alla lettera a), le parole: «a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a
1.448.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 950.000 euro per l'anno
2021 e a 1.048.000»; 
    alla lettera f), le parole: «a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a
20.252.000» sono sostituite dalle seguenti: «a  20.850.000  euro  per
l'anno 2021, a 20.652.000». 

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