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Convertito in legge il decreto sicurezza - Legge 132 del 1 dicembre 2018

Pubblico
Mercoledì, 5 Dicembre, 2018 - 17:07

   
 

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4  ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia  di  protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata. Delega al Governo in materia di  riordino  dei  ruoli  e
delle carriere del personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze
armate. (18G00161) 

(GU n.281 del 3-12-2018)

 Vigente al: 4-12-2018  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,  recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: 
  a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni  integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94; 
  b) uno o piu' ulteriori decreti  legislativi  recanti  disposizioni
integrative in materia di revisione dei  ruoli  del  personale  delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b),  fermo
restando  il  mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono  adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia,  ivi  prevista,  e'  attuata  in  ragione  delle  aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali  autorizzate
e non esercitate alla medesima data. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5,  della  legge  7  agosto
2015, n. 124. 
  5.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'adozione  dei   decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei  limiti  delle  risorse
del fondo di cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
      alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole:
« eccezionale gravita',  accertate  mediante  idonea  documentazione,
tali da determinare un irreparabile » sono sostituite dalle seguenti:
« particolare  gravita',  accertate  mediante  idonea  documentazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato  con  il  Servizio   sanitario   nazionale,   tali   da
determinare  un  rilevante »  e,  al  secondo  periodo,  la   parola:
« eccezionale » e' sostituita dalla seguente: « particolare »; 
      alla lettera h),  capoverso  Art.  20-bis,  comma  2,  dopo  le
parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le seguenti: « ed
e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono  le
condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso »; 
      dopo la lettera n) e' inserita la seguente: 
    «n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi »; 
      alla lettera o), dopo le  parole:  « protezione  sussidiaria, »
sono aggiunte  le  seguenti:  « per  casi  speciali,  per  protezione
speciale, per cure  mediche  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,
lettera d-bis), ». 
    All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Nell'ambito  delle  procedure  di  cui   al   comma   2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC)  svolge  l'attivita'  di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3,  lettera
h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  2-bis
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di  cui  al
medesimo comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
    2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e
11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  dei  centri
previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri  di
cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese   di   gestione,
effettuata  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   materia,
successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet
delle prefetture territorialmente competenti attraverso  un  link  di
collegamento al sito internet o  al  portale  digitale  del  soggetto
gestore ». 
    All'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' presso  i  locali
di cui all'articolo  6,  comma  3-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142," ». 
    All'articolo  4,  comma  1,  le  parole:  « o  in  quelli »  sono
soppresse e dopo le parole: « di convalida. » e' aggiunto il seguente
periodo: « Le strutture ed i locali  di  cui  ai  periodi  precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino  il  rispetto
della dignita' della persona. ». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art.  5-bis  (Disposizioni   in   materia   di   convalida   del
respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di
informazione Schengen). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al  comma  2  si
applicano le  procedure  di  convalida  e  le  disposizioni  previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 
    2-ter.   Lo   straniero   destinatario   del   provvedimento   di
respingimento di cui al comma 2 non  puo'  rientrare  nel  territorio
dello  Stato  senza  una   speciale   autorizzazione   del   Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con  la
reclusione da uno a quattro anni ed e'  espulso  con  accompagnamento
immediato alla frontiera. Si applicano altresi'  le  disposizioni  di
cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. 
    2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui
al comma 2-ter ed espulso,  abbia  fatto  reingresso  nel  territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
    2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e  2-quater  e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi  di
flagranza e si procede con rito direttissimo. 
    2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per  un  periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata
e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze  concernenti  il
singolo caso"; 
      b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Il divieto di cui al comma  2-ter  e'  inserito,  a  cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza,  nel  sistema  di  informazione
Schengen di cui al  regolamento  (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il  divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si  applica  l'acquis  di
Schengen" ». 
    Nel capo I del  titolo  I,  dopo  l'articolo  6  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del
personale di  rappresentanze  diplomatico-consolari  straniere  e  di
organizzazioni internazionali). - 1. Gli  stranieri  notificati  come
familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri  del  personale
amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati  consolari  o  di
funzionari internazionali possono,  previa  comunicazione  tramite  i
canali diplomatici,  svolgere  attivita'  lavorativa  nel  territorio
della Repubblica, a condizioni di  reciprocita'  e  limitatamente  al
periodo in cui  possiedano  in  Italia  la  condizione  di  familiare
convivente  ai  sensi  dell'articolo  37,  paragrafi  1  e  2,  della
Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile
1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle  relazioni  consolari,
fatta a Vienna il 24 aprile 1963,  o  delle  pertinenti  disposizioni
degli accordi di sede con organizzazioni internazionali. 
    2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono  compresi  il
coniuge non legalmente separato di eta'  non  inferiore  ai  diciotto
anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,  i
figli minori, anche del coniuge, o nati  fuori  dal  matrimonio,  non
coniugati, a condizione  che  l'altro  genitore,  qualora  esistente,
abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai  venticinque
anni qualora a carico, i figli con disabilita'  a  prescindere  dalla
loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2,  secondo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  adottati  o
affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  accerta  l'equivalenza  tra   le
situazioni regolate da ordinamenti stranieri e  quelle  di  cui  alla
legge 20 maggio 2016, n. 76. 
    3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia
fiscale,  previdenziale  e  di  lavoro  e  fatte  salve  le   diverse
disposizioni previste dagli accordi internazionali,  i  familiari  di
cui  al   presente   articolo   non   godono   dell'immunita'   dalla
giurisdizione civile e amministrativa,  se  prevista,  per  gli  atti
compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa. 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». 
    All'articolo 7, comma 1: 
      alla  lettera  a),   le   parole:   « 624-bis,   primo   comma,
nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo  comma,  numero
3) » sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma »; 
      alla  lettera  b),   le   parole:   « 624-bis,   primo   comma,
nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero  3) »
sono sostituite dalle seguenti: « 624-bis, primo comma ». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e
manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale). -
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    "Art. 2-bis (Paesi di origine  sicuri).  -  1.  Con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia,  e'  adottato
l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
comma  2.  L'elenco  dei  Paesi  di  origine  sicuri  e'   aggiornato
periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea. 
    2. Uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  puo'  essere
considerato  Paese  di  origine  sicuro  se,  sulla  base   del   suo
ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge  all'interno  di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si  puo'
dimostrare che, in via generale e costante, non  sussistono  atti  di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
19 novembre 2007, n. 251,  ne'  tortura  o  altre  forme  di  pena  o
trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a  causa  di  violenza
indiscriminata  in  situazioni  di   conflitto   armato   interno   o
internazionale. La designazione di un Paese di  origine  sicuro  puo'
essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o  di  categorie
di persone. 
    3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2  si  tiene  conto,
tra l'altro, della misura in cui  e'  offerta  protezione  contro  le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: 
      a) le pertinenti disposizioni legislative e  regolamentari  del
Paese ed il modo in cui sono applicate; 
      b) il rispetto dei diritti e  delle  liberta'  stabiliti  nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel  Patto  internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici, aperto alla firma  il  19  dicembre  1966,
ratificato ai sensi della legge 25 ottobre  1977,  n.  881,  e  nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la  tortura  del  10  dicembre
1984, in particolare dei diritti ai quali  non  si  puo'  derogare  a
norma dell'articolo  15,  paragrafo  2,  della  predetta  Convenzione
europea; 
      c) il rispetto del  principio  di  cui  all'articolo  33  della
Convenzione di Ginevra; 
      d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali
diritti e liberta'. 
    4.  La  valutazione  volta  ad  accertare  che  uno   Stato   non
appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa
sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto
di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal  centro  di
documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti
di informazione, comprese in  particolare  quelle  fornite  da  altri
Stati  membri  dell'Unione  europea,   dall'EASO,   dall'UNHCR,   dal
Consiglio  d'Europa  e   da   altre   organizzazioni   internazionali
competenti. 
    5. Un Paese designato di origine sicuro  ai  sensi  del  presente
articolo puo' essere considerato  Paese  di  origine  sicuro  per  il
richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o  e'  un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in  quel  Paese  e
non ha invocato gravi motivi per  ritenere  che  quel  Paese  non  e'
sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente  si
trova"; 
      b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. La decisione con cui e' rigettata la  domanda  presentata
dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando
atto  esclusivamente  che  il  richiedente  non  ha   dimostrato   la
sussistenza  di  gravi  motivi  per  ritenere  non  sicuro  il  Paese
designato di origine sicuro in relazione alla situazione  particolare
del richiedente stesso"; 
      c) all'articolo 10: 
        1) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente  da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la
domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis"; 
        2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi
dell'articolo 2-bis"; 
      d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta
la seguente: 
      "c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente  proveniente
da un Paese  designato  di  origine  sicuro  ai  sensi  dell'articolo
2-bis"; 
      e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      "a) il  richiedente  rientra  in  una  delle  ipotesi  previste
dall'articolo 28-ter"; 
      f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
    "Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La  domanda
e' considerata manifestamente infondata, ai sensi  dell'articolo  32,
comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: 
      a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non
hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento  della
protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19
novembre 2007, n. 251; 
      b) il richiedente proviene da un  Paese  designato  di  origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; 
      c)  il  richiedente  ha  rilasciato  dichiarazioni  palesemente
incoerenti e contraddittorie o palesemente false,  che  contraddicono
informazioni verificate sul Paese di origine; 
      d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando
informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni  o  documenti
riguardanti la sua identita'  o  cittadinanza  che  avrebbero  potuto
influenzare  la  decisione  negativamente,  ovvero   ha   dolosamente
distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio  che
avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; 
      e)  il  richiedente  e'  entrato  illegalmente  nel  territorio
nazionale, o vi ha prolungato  illegalmente  il  soggiorno,  e  senza
giustificato motivo non  ha  presentato  la  domanda  tempestivamente
rispetto alle circostanze del suo ingresso; 
      f) il richiedente ha rifiutato  di  adempiere  all'obbligo  del
rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n.  603/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
      g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo
6, commi 2, lettere a), b) e c), e  3,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142"; 
      g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),  le  parole:  "nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter" ». 
    All'articolo 8: 
      al  comma  1,  capoverso  2-ter,  le  parole:  « ,   salva   la
valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti:  « ,
ove non giustificato da gravi e comprovati motivi »; 
      al  comma  2,  capoverso  2-ter,  le  parole:  « ,   salva   la
valutazione del caso concreto. » sono sostituite dalle seguenti:  « ,
ove non giustificato da gravi e comprovati motivi ». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: 
    "b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda  di  protezione
internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una  decisione
definitiva su una domanda  precedente,  anche  nel  caso  in  cui  il
richiedente  abbia  esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai   sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale  abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento  o  di  rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2" »; 
      al comma 1, lettera b), numero 1): 
        al capoverso 1-bis,  dopo  le  parole:  « Nel  caso  previsto
dall'articolo » sono inserite le seguenti:  « 28,  comma  1,  lettera
c-ter), e dall'articolo »; 
        al capoverso 1-ter, dopo le parole: « i relativi  controlli »
sono inserite le seguenti: « , e nei casi  di  cui  all'articolo  28,
comma 1, lettera c-ter) »; 
      al comma 2, le parole: « 465.228,75 euro per  l'anno  2018  e »
sono soppresse; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis.  Al  fine  di  velocizzare  l'esame  delle   domande   di
protezione  internazionale  pendenti,  con   decreto   del   Ministro
dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata
massima  di  otto   mesi,   ulteriori   sezioni   delle   Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio  2008,  n.  25,
fino ad un numero massimo di dieci. 
    2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e'  autorizzata  la
spesa di 2.481.220  euro  per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 39 ». 
    All'articolo 10, comma 1: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo 32,  comma  1,  dopo  la  lettera  b-bis)  e'
aggiunta la seguente: 
      "b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio  del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di  temere  di
essere perseguitato o non corre  rischi  effettivi  di  subire  danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi  ammesso  e  si
puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca" »; 
      alla lettera  a),  capoverso  1-bis,  primo  periodo,  dopo  le
parole: « il questore » sono inserite le seguenti: « , salvo  che  la
domanda sia  gia'  stata  rigettata  dalla  Commissione  territoriale
competente, » e dopo le parole: « adotta contestuale decisione » sono
aggiunte le seguenti: « , valutando l'accoglimento della domanda,  la
sospensione del procedimento o il rigetto della domanda »; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  all'articolo  35-bis,  comma  5,  le  parole:  "ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  b)"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  nonche'
del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale
ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.
Quando, nel  corso  del  procedimento  giurisdizionale  regolato  dal
presente articolo, sopravvengono  i  casi  e  le  condizioni  di  cui
all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione  del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3" ». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per  la  presentazione  da  parte  degli  enti
locali  delle  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  e  la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo  1-septies,  il  Ministro  dell'interno,   con   proprio
decreto,  provvede  all'ammissione  al  finanziamento  dei   progetti
presentati dagli enti locali"; 
      a-ter) il comma 3 e' abrogato »; 
      al comma 2: 
        alla lettera d), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
    «1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "previo parere dell'ente" »; 
      dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
      «h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico  del
Comune  interessato  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non
accompagnati" »; 
      la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      «m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola:  "richiedenti"
e' sostituita dalle seguenti: "titolari di" »; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
della maggiore eta' rimangono nel Sistema di  protezione  di  cui  al
comma  4  fino  alla  definizione   della   domanda   di   protezione
internazionale ». 
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 12-bis (Monitoraggio dei flussi migratori). - 1.  Entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, il Ministro dell'interno effettua  un  monitoraggio
dell'andamento  dei  flussi  migratori  al  fine  della   progressiva
chiusura  delle  strutture  di  cui  all'articolo  11   del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
    Art. 12-ter (Obblighi di trasparenza per le  cooperative  sociali
che svolgono attivita' in favore di stranieri). -  1.  Al  comma  125
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,  n.  124,  dopo  il  primo
periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le  cooperative  sociali  sono
altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli  stranieri
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  a  pubblicare
trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali  l'elenco
dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento  di  servizi
finalizzati ad attivita' di  integrazione,  assistenza  e  protezione
sociale" ». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    "Art. 9.1. - 1. La concessione  della  cittadinanza  italiana  ai
sensi degli articoli 5 e 9  e'  subordinata  al  possesso,  da  parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di  riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
non  abbiano  sottoscritto   l'accordo   di   integrazione   di   cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
luglio 1998, n.  286,  o  che  non  siano  titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo  9
del medesimo testo unico,  sono  tenuti,  all'atto  di  presentazione
dell'istanza, ad  attestare  il  possesso  di  un  titolo  di  studio
rilasciato  da  un  istituto  di  istruzione  pubblico  o   paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ovvero a produrre apposita  certificazione  rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" »; 
      al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter,  il  comma  2  e'
soppresso; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Il  termine  per  il  rilascio  degli  estratti  e   dei
certificati di stato civile occorrenti  ai  fini  del  riconoscimento
della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta da parte  di  persone  in  possesso  di
cittadinanza straniera ». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Le funzioni di agente  del  Governo  a  difesa  dello  Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che  puo'  delegare  un  avvocato
dello Stato »; 
      al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L): 
      nella  rubrica,  le  parole:  « nei  processi   civili »   sono
soppresse; 
      al comma 1, le parole: « Nel  processo  civile,  quando »  sono
sostituite dalla seguente: « Quando »; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 7, comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2016,  n.  197,  le  parole:  "e  sino  al  1°  gennaio  2019"   sono
soppresse ». 
    Nel capo IV del titolo I, dopo  l'articolo  15  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 15-bis (Obblighi  di  comunicazione  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Dopo l'articolo
11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: 
    "Art.  11-bis  (Comunicazioni  al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti  penitenziari
e gli istituti a custodia attenuata per  detenute  madri  trasmettono
semestralmente al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti  i  minori
collocati presso di loro, con l'indicazione specifica,  per  ciascuno
di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti  con
la famiglia e delle condizioni psicofisiche  del  minore  stesso.  Il
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  per  i  minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con  ricorso
motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza. 
    2. Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
istituti indicati, ai fini di  cui  al  comma  1.  Puo'  procedere  a
ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
    3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico  servizio,
gli esercenti un servizio  di  pubblica  necessita'  che  entrano  in
contatto con il minore di cui al comma 1  debbono  riferire  al  piu'
presto  al  direttore  dell'istituto   su   condotte   del   genitore
pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da'
immediata comunicazione al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni". 
    2. Al codice di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) dopo l'articolo 387 e' inserito il seguente: 
    "Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso  di
arresto o  di  fermo  di  madre  di  prole  di  minore  eta').  -  1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta',
la polizia giudiziaria che lo ha  eseguito,  senza  ritardo,  ne  da'
notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  del
luogo dell'arresto o del fermo"; 
      b) all'articolo 293, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e'  comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni
del luogo di esecuzione della misura"; 
      c) all'articolo 656, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a  pena
detentiva  nei  confronti  di  madre  di  prole  di  minore  eta'  e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza". 
    Art.  15-ter  (Funzioni  del  personale  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria in materia di sicurezza). - 1. Al capo II del titolo  I
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 4-ter (Nucleo di polizia  penitenziaria  a  supporto  delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia).  -  1.  Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
con   specifico   riferimento   all'acquisizione,   all'analisi    ed
all'elaborazione  dei   dati   e   delle   informazioni   provenienti
dall'ambiente penitenziario, il  procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a  un
massimo  di  venti  unita',  nell'ambito   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  e  composto   da   personale   del   medesimo   Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo  non  determina  l'attribuzione  di
emolumenti aggiuntivi" ». 
    All'articolo 17, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  « Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  comma  i
contratti  di  noleggio  di  autoveicoli  per  servizi  di  mobilita'
condivisa,  e  in  particolare  il  car  sharing,  al  fine  di   non
comprometterne la facilita' di utilizzo ». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  « La
presente disposizione si applica  progressivamente,  nell'anno  2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia. »; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  determinati   i   parametri   connessi   alla   classe
demografica, al rapporto numerico  tra  il  personale  della  polizia
municipale assunto a tempo indeterminato  e  il  numero  di  abitanti
residenti, al numero delle  infrazioni  alle  norme  sulla  sicurezza
stradale  rilevate  nello   svolgimento   delle   funzioni   di   cui
all'articolo  12  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  in  relazione  ai  quali  le
disposizioni di  cui  al  comma  1  trovano  applicazione  anche  con
riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1 »; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di
150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per  l'anno  2019.  Ai
relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai  sensi  dell'articolo
39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel
limite  di  euro  25.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44 ». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, le parole: « Conferenza Unificata » sono sostituite
dalle seguenti: « Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »,  dopo  le  parole:  « i
comuni » sono inserite le seguenti: « capoluogo di provincia, nonche'
quelli » e le parole: « polizia municipale »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « polizia locale »; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono determinati i parametri  connessi  alle  caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica,  all'afflusso  turistico  e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali  le  disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per  comuni  diversi  da
quelli di cui al medesimo comma »; 
      al comma 2, le parole: « polizia municipale »  sono  sostituite
dalle seguenti: « polizia locale »; 
      al comma 4, le parole: « polizie municipali »  sono  sostituite
dalle seguenti: « polizie locali »; 
      alla rubrica, le parole: « Polizie municipali » sono sostituite
dalle seguenti: « polizie locali ». 
    Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
    « Art. 19-bis (Interpretazione autentica  dell'articolo  109  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. L'articolo 109 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso
previsti si applicano anche con riguardo ai  locatori  o  sublocatori
che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore
a trenta giorni. 
    Art. 19-ter (Dotazioni della polizia municipale.  Interpretazione
autentica dell'articolo 5, comma 5,  primo  periodo,  della  legge  7
marzo 1986, n. 65). - 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo,  della
legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica  di
agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le  armi
di cui possono essere dotati in relazione al  tipo  di  servizio  nei
termini  e  nelle  modalita'  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,
nonche' nei casi di operazioni esterne di polizia,  d'iniziativa  dei
singoli durante  il  servizio,  anche  al  di  fuori  del  territorio
dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessita' dovuto
alla   flagranza   dell'illecito   commesso   nel    territorio    di
appartenenza ». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Contributo delle societa' sportive agli oneri per i
servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni  sportive).
- 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio  2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,  n.
41, le parole: "Una  quota  non  inferiore  all'1  per  cento  e  non
superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una  quota
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" ». 
    All'articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 10,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48, le  parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dodici mesi". 
    1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente: 
    "Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini  negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dei casi di cui  all'articolo  13,  il  questore  puo'  disporre  per
ragioni di sicurezza, nei  confronti  delle  persone  condannate  con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso  degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
avvenuti  in  pubblici  esercizi  ovvero  in   locali   di   pubblico
trattenimento, per  delitti  non  colposi  contro  la  persona  e  il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad  esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
    2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore  a  sei  mesi  ne'
superiore a due anni.  Il  divieto  e'  disposto,  con  provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
    3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere  disposto  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
    4. Il questore  puo'  prescrivere  alle  persone  alle  quali  e'
notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente
una o piu' volte, negli orari indicati,  nell'ufficio  o  comando  di
polizia competente in relazione al luogo di residenza  dell'obbligato
o in quello specificamente indicato. 
    5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3
e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
    6. La violazione del divieto  di  cui  al  presente  articolo  e'
punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e  con  la  multa  da
5.000 a 20.000 euro". 
    1-quater. All'articolo 8, comma  4,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo  le  parole:  "sottoposte  a  misure  di
prevenzione o di sicurezza,"  sono  inserite  le  seguenti:  "di  non
accedere  agli  esercizi   pubblici   e   ai   locali   di   pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie," ». 
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 21-bis (Misure per la sicurezza nei pubblici  esercizi).  -
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di  atti  illegali  o  di
situazioni  di  pericolo  per  l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica
all'interno e nelle  immediate  vicinanze  degli  esercizi  pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente   rappresentative   degli   esercenti   possono   essere
individuate  specifiche   misure   di   prevenzione,   basate   sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia,  cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita'  previste  dagli
stessi accordi. 
    2. Gli accordi di cui al comma 1  sono  adottati  localmente  nel
rispetto delle linee  guida  nazionali  approvate,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, d'intesa con  le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali. 
    3. L'adesione agli accordi  sottoscritti  territorialmente  e  il
loro puntuale  e  integrale  rispetto  da  parte  dei  gestori  degli
esercizi  pubblici  sono  valutati  dal  questore   anche   ai   fini
dell'adozione dei provvedimenti  di  competenza  in  caso  di  eventi
rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo  100  del
citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
    Art. 21-ter (Sanzioni in caso di  inottemperanza  al  divieto  di
accesso  in  specifiche  aree  urbane).  -  1.  All'articolo  10  del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
contravventore al divieto di cui al  presente  comma  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi ad un anno"; 
      b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Il contravventore al divieto emesso in  relazione  ai  casi  di  cui
presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni". 
    Art. 21-quater (Introduzione del  delitto  di  esercizio  molesto
dell'accattonaggio). - 1. Dopo l'articolo 669 del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che
il  fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque   esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie  o  simulando  deformita'  o
malattie o attraverso il ricorso  a  mezzi  fraudolenti  per  destare
l'altrui pieta', e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi
e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.  E'  sempre  disposto  il
sequestro delle cose che  sono  servite  o  sono  state  destinate  a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento". 
    Art. 21-quinquies (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).
- 1. All'articolo 600-octies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Chiunque organizzi  l'altrui  accattonaggio,  se  ne  avvalga  o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la  reclusione
da uno a tre anni"; 
      b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di  minori
nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio". 
    Art.  21-sexies  (Disposizioni  in  materia   di   parcheggiatori
abusivi). - 1. Il comma  15-bis  dell'articolo  7  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e'
sostituito dal seguente: 
    "15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone,
ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  771  ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un  anno  e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre  disposta  la  confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate  al  titolo  VI,
capo I, sezione II" ». 
    Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
    «Art. 22-bis (Misure per il potenziamento e  la  sicurezza  delle
strutture  penitenziarie).  -  1.  Al  fine  di  favorire  la   piena
operativita' del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'incremento
degli  standard  di  sicurezza  e   funzionalita'   delle   strutture
penitenziarie, e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare  ad
interventi urgenti connessi al potenziamento,  all'implementazione  e
all'aggiornamento dei beni strumentali, nonche' alla ristrutturazione
e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento  dei  sistemi  di
sicurezza. 
    2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di  polizia  penitenziaria
connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario,  e'
autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 ». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, alla lettera a), dopo  le  parole:  « ingombra  una
strada  ordinaria  o  ferrata, »  sono  aggiunte  le  seguenti:  « ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, »; 
      al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la  libera  circolazione  su
strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai  promotori  ed
agli organizzatori" »; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  « del  decreto  legislativo  22
gennaio 1948, n. 66 », sono aggiunte le seguenti: « , e dall'articolo
24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ». 
    Nel capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  23  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 23-bis (Modifiche al codice della strada). - 1.  Al  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il  presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca  amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede  al  sequestro
del veicolo o delle altre cose  oggetto  della  violazione  facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato  in
solido, e' sempre nominato custode con  l'obbligo  di  depositare  il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,
provvedendo  al  trasporto  in  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale. Il documento  di  circolazione  e'  trattenuto
presso l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che  ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel  regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. 
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il  soggetto  che  ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le  spese  di
custodia sono anticipate  dall'amministrazione  di  appartenenza.  La
liquidazione  delle  somme  dovute  alla  depositeria   spetta   alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto  definitivo  il
provvedimento di  confisca,  la  liquidazione  degli  importi  spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di  trasmissione  del
provvedimento. 
    4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi  in
cui questo sia stato adoperato per commettere un  reato,  diverso  da
quelli previsti nel presente codice,  sia  che  il  reato  sia  stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso  da
un conducente minorenne. 
    5. All'autore della violazione o  ad  uno  dei  soggetti  con  il
medesimo solidalmente obbligati  che  rifiutino  ovvero  omettano  di
trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi  ne
fa le veci o a persona  maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
pagamento delle spese di trasporto  e  custodia.  Quando  i  soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla,  l'organo  di  polizia  dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta  menzione  nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo  e'  trasferito
in proprieta' al soggetto  a  cui  e'  consegnato,  senza  oneri  per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la  custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  Del  deposito  del
veicolo  e'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel   sito
internet  istituzionale  della  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un  autonomo  conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad  oggetto  la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'  restituita
all'avente diritto. 
    6. Fuori dei casi indicati al comma  5,  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e  in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto  termine,  il  trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese
del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di   quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di  reato.  Le  cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal   sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di  concerto  fra  il  Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 
    7. Avverso il provvedimento di sequestro e'  ammesso  ricorso  al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza
dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati  al  comma  5,  la
restituzione  della  somma  ricavata  dall'alienazione.   Quando   ne
ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto  dispone  la  confisca   con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con  distinta
ordinanza, stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie  prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  dispone  la  confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
somma ricavata.  Il  provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo
esecutivo anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di
custodia del veicolo. 
    8. Il soggetto che ha assunto la custodia il  quale,  durante  il
periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a  euro  7.953.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario. 
    9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 
    10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta  la  confisca
del veicolo e' comunicato dal prefetto al  P.R.A.  per  l'annotazione
nei propri registri"; 
      b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle  ipotesi
in  cui  il  presente  codice  prevede  che  all'accertamento   della
violazione consegua  l'applicazione  della  sanzione  accessoria  del
fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato  custode,
o, in sua assenza,  il  conducente  o  altro  soggetto  obbligato  in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla  collocazione  del
veicolo in  un  luogo  di  cui  abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non  sottoposto  a  pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo,  secondo  le
modalita' e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo  di  fermo  amministrativo,  e'
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la  violazione  ovvero  di  uno  degli  organi  di  polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il   documento   di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,  con  menzione
nel verbale di contestazione. All'autore della violazione  o  ad  uno
dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato  che  rifiuti  di
trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a  euro  3.111,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia  che  procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto  in  un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi  delle  disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed  il  recupero  delle  spese  di
custodia. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia
all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne  appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
    3.  Se  l'autore  della  violazione  e'   persona   diversa   dal
proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita',
e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione
e'  avvenuta  contro  la  volonta'   di   costui,   il   veicolo   e'
immediatamente restituito all'avente titolo.  Della  restituzione  e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 
    4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo  del  veicolo
e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203. 
    5. Salvo  che  il  veicolo  non  sia  gia'  stato  trasferito  in
proprieta', quando il ricorso  sia  accolto  e  l'accertamento  della
violazione dichiarato  infondato  l'ordinanza  estingue  la  sanzione
accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall'organo  di
polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata  dall'alienazione  e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. 
    6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo  il  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 
    7. E' sempre disposto il fermo  amministrativo  del  veicolo  per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le  forme  per
eseguire detta sanzione accessoria. 
    8. Il soggetto che ha assunto la custodia il  quale,  durante  il
periodo  in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto   al   fermo,   circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.  Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone  l'immediata  rimozione  del
veicolo  e  il  suo  trasporto  presso  uno  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 214-bis. Il  veicolo  e'  trasferito  in  proprieta'  al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario"; 
      c) all'articolo  214-bis,  commi  1  e  2,  le  parole:  "comma
2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5"; 
      d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente: 
    "Art.  215-bis  (Censimento  dei  veicoli  sequestrati,  fermati,
rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti,  con  cadenza
semestrale,  provvedono  a  censire,   sentiti   anche   gli   organi
accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
mesi presso le depositerie di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  571,  a  seguito
dell'applicazione,  ai  sensi  del  presente  codice,  di  misure  di
sequestro   e   fermo,   nonche'   per   effetto   di   provvedimenti
amministrativi di confisca non ancora definitivi e  di  dissequestro.
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il  numero
di targa o di telaio, indipendentemente  dalla  documentazione  dello
stato di conservazione, e' formato apposito  elenco,  pubblicato  nel
sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo,  sono
riportati altresi' i dati identificativi del proprietario  risultanti
al pubblico registro automobilistico. 
    2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di
cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri  soggetti  indicati
all'articolo 196 puo' assumere la custodia del  veicolo,  provvedendo
contestualmente   alla   liquidazione   delle   somme   dovute   alla
depositeria, con  conseguente  estinzione  del  debito  maturato  nei
confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale  facolta'  e'  data
comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
con l'avviso che in caso  di  mancata  assunzione  della  custodia  i
veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da  ritenersi
abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora  definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati.  Di  tale  confisca  e'
data  comunicazione  a  cura  del  prefetto  al   pubblico   registro
automobilistico   per   l'annotazione   nei   propri   registri.   La
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  informa  dell'inutile
decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio,  che  provvede  a
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel  caso
di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure  e  le
modalita' dettate dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001,  n.  189.  La  liquidazione  delle
relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere  dalla  data
di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente. 
    3. La somma ricavata dall'alienazione e'  depositata,  sino  alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato  disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha  a  oggetto  la
somma  depositata;  in  ogni  altro  caso  la  somma  depositata   e'
restituita all'avente diritto. 
    4.  Con  decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra  il  Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo" ». 
    All'articolo 24, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83,  comma  3-bis,  e  91,
comma 1-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2019 ». 
    All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonche' al prefetto » sono
sostituite  dalle  seguenti:  « nonche',  limitatamente   ai   lavori
pubblici, al prefetto ». 
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
    «Art. 26-bis (Piano di emergenza  interno  per  gli  impianti  di
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I gestori di impianti  di
stoccaggio e  di  lavorazione  dei  rifiuti,  esistenti  o  di  nuova
costruzione, hanno l'obbligo di predisporre  un  piano  di  emergenza
interna allo scopo di: 
      a)  controllare  e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
      b) mettere in atto  le  misure  necessarie  per  proteggere  la
salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
      c)  informare  adeguatamente  i  lavoratori  e  i  servizi   di
emergenza e le autorita' locali competenti; 
      d) provvedere al ripristino e al disinquinamento  dell'ambiente
dopo un incidente rilevante. 
    2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato  e,
se necessario,  aggiornato  dal  gestore,  previa  consultazione  del
personale che lavora nell'impianto,  ivi  compreso  il  personale  di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da
adottare in caso di incidente rilevante. 
    3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza  interna  di
cui al comma 1 e' predisposto entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    4. Il gestore trasmette al  prefetto  competente  per  territorio
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza
esterna, di cui al comma 5. 
    5. Per gli impianti di  cui  ai  commi  precedenti,  al  fine  di
limitare gli effetti dannosi derivanti  da  incidenti  rilevanti,  il
prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali  interessati,
predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e  ne  coordina
l'attuazione. 
    6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di: 
      a)  controllare  e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
      b) mettere in atto  le  misure  necessarie  per  proteggere  la
salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di  incidenti  rilevanti,
in   particolare   mediante   la    cooperazione    rafforzata    con
l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; 
      c)  informare  adeguatamente  la  popolazione,  i  servizi   di
emergenza e le autorita' locali competenti; 
      d)  provvedere  sulla  base  delle  disposizioni   vigenti   al
ripristino e  al  disinquinamento  dell'ambiente  dopo  un  incidente
rilevante. 
    7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro  dodici
mesi dal ricevimento  delle  informazioni  necessarie  da  parte  del
gestore, ai sensi del comma 4. 
    8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e,  se
necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle
nuove conoscenze in  merito  alle  misure  da  adottare  in  caso  di
incidenti rilevanti. 
    9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti  la
prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede   di
Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa
informazione alla popolazione. 
    10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 
    All'articolo 28, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fatta  salva  ogni   altra   misura   interdittiva   ed   accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento  europeo
nonche'   alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in relazione ai  due  turni  elettorali  successivi
allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia
dichiarata con provvedimento definitivo" ». 
    Nel capo II del titolo II, dopo  l'articolo  29  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 29-bis (Modifiche al codice della  strada,  in  materia  di
circolazione di veicoli immatricolati all'estero).  -  1.  Al  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 93: 
        1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a  chi
ha stabilito  la  residenza  in  Italia  da  oltre  sessanta  giorni,
circolare con un veicolo immatricolato all'estero. 
    1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione
senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro  Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva,
nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto
residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di
collaborazione con un'impresa costituita in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva,
nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale
comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un  documento,
sottoscritto  dall'intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
mancanza  di  tale  documento,  la  disponibilita'  del  veicolo   si
considera in capo al conducente. 
    1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma  1-bis  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede  al  competente
ufficio motorizzazione  civile,  previa  consegna  del  documento  di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di  condurre
il veicolo oltre i  transiti  di  confine.  L'ufficio  motorizzazione
civile provvede alla restituzione delle targhe  e  del  documento  di
circolazione  alle  competenti  autorita'  dello  Stato  che  li   ha
rilasciati"; 
        2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma  1-bis
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di
circolazione  all'ufficio  motorizzazione   civile   competente   per
territorio, ordina  l'immediata  cessazione  della  circolazione  del
veicolo e il suo  trasporto  e  deposito  in  luogo  non  soggetto  a
pubblico  passaggio.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  dell'articolo  213.  Qualora,  entro  il   termine   di
centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione  accessoria   della   confisca   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 213. 
    7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma  1-ter,
primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al  comma  1-ter
entro il termine di trenta giorni.  Il  veicolo  e'  sottoposto  alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le  disposizioni
dell'articolo 214, in  quanto  compatibili,  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti"; 
      b) all'articolo 132: 
        1) al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in
Italia, l'intestatario chiede al  competente  ufficio  motorizzazione
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle  targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e della  relativa  targa,  ai
sensi dell'articolo 99, al  fine  di  condurre  il  veicolo  oltre  i
transiti di confine. L'ufficio motorizzazione  civile  provvede  alla
restituzione delle  targhe  e  del  documento  di  circolazione  alle
competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati."; 
        2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5.  Fuori  dei  casi  indicati  all'articolo  93,  comma  1-ter,
chiunque viola le disposizioni di cui al comma  1  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro
2.848. L'organo accertatore trasmette il  documento  di  circolazione
all'ufficio motorizzazione civile competente per  territorio,  ordina
l'immediata cessazione  della  circolazione  del  veicolo  e  il  suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo  213.
Se entro il termine di  centottanta  giorni,  decorrenti  dalla  data
della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non  e'
richiesto il rilascio di un  foglio  di  via  per  condurlo  oltre  i
transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213"; 
      c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dai  seguenti:  "Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  84   risponde
solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo  94,  comma
4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo  del  veicolo.
Nei  casi  indicati  all'articolo  93,  commi  1-bis   e   1-ter,   e
all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente  la
persona  residente  in  Italia  che  ha,  a  qualunque   titolo,   la
disponibilita' del veicolo, se non  prova  che  la  circolazione  del
veicolo stesso e' avvenuta contro la sua volonta'." ». 
    L'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 30 (Modifica dell'articolo 633 del  codice  penale).  -  1.
L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 633 (Invasione di terreni o  edifici).  -  Chiunque  invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e'  punito,  a  querela
della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni  e  con  la
multa da euro 103 a euro 1032. 
    Si applica la pena della reclusione da due a quattro  anni  e  la
multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il  fatto  e'
commesso da piu' di cinque persone o  se  il  fatto  e'  commesso  da
persona palesemente armata. 
    Se il fatto e' commesso da due o piu'  persone,  la  pena  per  i
promotori o gli organizzatori e' aumentata" ». 
    All'articolo 31, comma 1, le parole: « 633,  terzo  comma »  sono
sostituite dalle seguenti: « 633, secondo comma ». 
    Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 31  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 31-bis (Modifica all'articolo 284 del codice  di  procedura
penale). - 1. All'articolo 284 del codice di procedura  penale,  dopo
il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. La misura cautelare degli arresti  domiciliari  non  puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente". 
    Art. 31-ter (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di
immobili). - 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20  febbraio  2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,  n.
48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica   in   seduta   allargata   ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  direttive  per  la  prevenzione  delle
occupazioni arbitrarie di immobili. 
    2. Quando e' richiesto  l'intervento  della  Forza  pubblica  per
l'esecuzione di un provvedimento di  rilascio  di  immobili  occupati
arbitrariamente da  cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per
l'ordine e la sicurezza  pubblica,  l'autorita'  o  l'organo  che  vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto. 
    3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse  componenti  della   Forza   pubblica   nell'esecuzione   del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai  rappresentanti  della
regione.   Il   prefetto   comunica   tempestivamente   all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio  l'intervenuta
esecuzione dello stesso. 
    3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita'  di  definire  un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di  fragilita'  che  non  sono  in  grado  di  reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine  di  novanta
giorni. Della cabina di regia fanno  parte,  oltre  a  rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della  regione  e  degli  enti
locali interessati, nonche'  degli  enti  competenti  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica. Ai  rappresentanti  della  cabina  di
regia non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 
    3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al  comma
3.1,  il  prefetto  riferisce  all'autorita'  giudiziaria  gli  esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia,  indicando  i  tempi  di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero  le  ragioni  che  ne
rendono   necessario   il   differimento.   L'autorita'   giudiziaria
competente  per  l'esecuzione,  tenuto   conto   delle   informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi  compreso  quello  di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato  di  occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare  di  altro  diritto  reale  di
godimento  sull'immobile  e'  liquidata  dal  prefetto  un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del  bene,  secondo  criteri
equitativi che tengono conto dello  stato  dell'immobile,  della  sua
destinazione, della  durata  dell'occupazione,  dell'eventuale  fatto
colposo  del  proprietario  nel  non  avere  impedito  l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza  del  termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non  e'  dovuta  se  l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa  con  dolo  o  colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso  il  provvedimento  che  ha
disposto   la   liquidazione    dell'indennita'    il    proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al  tribunale  del  luogo
ove  l'immobile  si  trova.  Il  ricorso  e'  proposto,  a  pena   di
inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   del
provvedimento  di  liquidazione  dell'indennita'.  Si  applicano  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide  in  composizione  monocratica.  Il  reclamo  si  propone   al
tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha
pronunciato il provvedimento. 
    3.3.  Il  differimento  dell'esecuzione  del   provvedimento   di
rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di  adozione
del relativo provvedimento. 
    3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma
3.2,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra'  essere  alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo  unico  giustizia  di  cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno. 
    3.5. Qualora al prefetto  sia  richiesto  l'ausilio  della  Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di  rilascio
da cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di  priorita'  che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti  territoriali  interessati,  dei  possibili  rischi  per
l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti  dei   soggetti
proprietari degli immobili, nonche'  dei  livelli  assistenziali  che
devono essere garantiti agli aventi diritto  dalle  regioni  e  dagli
enti  locali.   Il   programma   degli   interventi   e'   comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le  ordinanze  di  rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di  cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento,  dalla  data
individuata in base al programma degli interventi. 
    3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso  ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide  con  il  rito  di  cui
all'articolo 119 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo'  dar  luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo  per  l'amministrazione  di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la  cessazione  della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile". 
    2. Il rispetto della procedura  di  cui  ai  commi  da  3  a  3.6
dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.  14  del  2017,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo,  esonera  il  Ministero
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile
e amministrativa  per  la  mancata  esecuzione  di  provvedimenti  di
rilascio di immobili abusivamente occupati,  qualora  la  stessa  sia
dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure  emergenziali  di
cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla  necessita'  di
assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.  Nei
predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui  al  comma
3.2 del citato articolo 11. 
    3.  Le  disposizioni  di   cui   all'articolo   11   del   citato
decreto-legge n. 14  del  2017,  come  modificato  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano anche alle controversie per le  quali
non sia intervenuta sentenza alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto ». 
    Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per  la  composizione  delle
Commissioni straordinarie per la  gestione  degli  enti  sciolti  per
fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di  tipo  mafioso  o
similare). - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione  centrale  per  le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da  personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati  i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 
    2. Al nucleo di cui al comma 1 e'  assegnato,  nell'ambito  delle
risorse organiche  della  carriera  prefettizia,  un  contingente  di
personale  non  superiore  a  cinquanta  unita',  di  cui  dieci  con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
    3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del  nucleo  di
cui al comma  1  quali  componenti  della  commissione  straordinaria
nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18
agosto 2000,  n.  267,  possono  essere  collocate  in  posizione  di
disponibilita' in base alla  vigente  normativa,  per  l'esercizio  a
tempo pieno e in via  esclusiva  delle  funzioni  commissariali,  ove
l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. 
    4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   di   natura   non
regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri e  la  durata
di assegnazione al nucleo di cui al  comma  1,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
    5. Fermi restando i compensi spettanti per lo  svolgimento  delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione  al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita',  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. 
    Art. 32-ter (Nomina  del  presidente  della  Commissione  per  la
progressione  in  carriera  di  cui  all'articolo  17   del   decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1. All'articolo 17,  comma  1,
primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,  le
parole: "scelto tra quelli preposti alle  attivita'  di  controllo  e
valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,"
sono soppresse. 
    Art. 32-quater (Disposizioni in materia di tecnologia 5G).  -  1.
All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le
parole: ", avvalendosi degli organi della  polizia  postale  e  delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite  dalle  seguenti:
". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere  al  prefetto
l'ausilio della Forza pubblica". 
    Art. 32-quinquies  (Riorganizzazione  del  Servizio  centrale  di
protezione). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, al  primo  periodo,  le  parole:  "Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione   economica"   sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Servizio  centrale
di protezione  e'  articolato  in  almeno  due  divisioni  dotate  di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la
trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
dei testimoni di giustizia"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente". 
    Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi  del  Ministero
dell'interno). - 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale
e   professionale   del   personale    dell'Amministrazione    civile
dell'interno  e'  istituito  il  Centro  Alti  Studi  del   Ministero
dell'interno  nell'ambito  del  Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie che opera  presso  la  Sede  didattico-residenziale,  con
compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di  iniziative,
anche  di  carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio   e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi  attinenti
all'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  dell'Amministrazione
civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi  e  ricerche
sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 
    2.  Il  Centro  Alti  Studi  del  Ministero  dell'interno,  fermi
restando  la  dotazione  organica  e  il  contingente  dei   prefetti
collocati  a  disposizione  ai  sensi  della  normativa  vigente,  e'
presieduto da un prefetto,  con  funzioni  di  presidente,  ed  opera
attraverso un consiglio direttivo e un  comitato  scientifico  i  cui
componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile
dell'interno,  docenti  universitari   ed   esperti   in   discipline
amministrative,  storiche,  sociali   e   della   comunicazione.   Al
presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo  precedente
non  spetta  la  corresponsione  di  compensi,  rimborsi  di   spese,
emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro  Alti
Studi del Ministero dell'interno  non  costituisce  articolazione  di
livello dirigenziale del Ministero dell'interno. 
    3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione  di
iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione  di
studi e ricerche, e' autorizzata la spesa  di  50.000  euro  annui  a
decorrere  dal  2019.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  risorse  destinate  alle  spese   di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1. 
    4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ». 
    Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo  35  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 35-bis (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale della polizia municipale). - 1. Al fine di
rafforzare le attivita' connesse al controllo  del  territorio  e  di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza  urbana,  i  comuni
che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli
di  finanza  pubblica  possono,  nell'anno  2019,  in   deroga   alle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  228,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo  indeterminato  personale  di
polizia municipale,  nel  limite  della  spesa  sostenuta  per  detto
personale nell'anno 2016 e  fermo  restando  il  conseguimento  degli
equilibri di bilancio. Le  cessazioni  nell'anno  2018  del  predetto
personale  non  rilevano  ai  fini   del   calcolo   delle   facolta'
assunzionali del restante personale. 
    Art. 35-ter (Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. All'articolo 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al comma 7-bis, dopo le parole:  "anche  in  relazione  allo
svolgimento di specifici eventi," sono inserite le  seguenti:  "o  in
altre  aree  comunque  interessate  da   fenomeni   di   aggregazione
notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nonche'
limitazioni  degli  orari  di  vendita  degli  esercizi  del  settore
alimentare o misto, e delle attivita'  artigianali  di  produzione  e
vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato  e
di  erogazione  di  alimenti  e   bevande   attraverso   distributori
automatici"; 
      b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
    "7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal  Sindaco  ai
sensi del comma  7-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma  da  500  euro  a  5.000  euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte  in  un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n.  48,  anche  se  il
responsabile ha proceduto  al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.
689". 
    Art. 35-quater (Potenziamento  delle  iniziative  in  materia  di
sicurezza urbana da parte dei comuni).  -  1.  Per  il  potenziamento
delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte  dei  comuni
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno  un
apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno
2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020.  Le
risorse  del  suddetto  fondo  possono  essere  destinate  anche   ad
assunzioni a tempo determinato di personale di  polizia  locale,  nei
limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
      a)  quanto  a  euro  1  milione  per  l'anno   2018,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro  5  milioni
per l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
      c)  quanto  a  euro  5  milioni  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
    3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche  con
le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui  all'articolo
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  per  la  quota
spettante al Ministero dell'interno. 
    4. Le modalita' di presentazione delle  richieste  da  parte  dei
comuni interessati nonche' i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo di cui al comma 1 sono individuate,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
    Art. 35-quinquies (Videosorveglianza). - 1. Al fine di potenziare
gli interventi in materia di sicurezza urbana  per  la  realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione,
da   parte   dei   comuni,   di   sistemi    di    videosorveglianza,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma  2-ter,  del
citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 10 milioni  di
euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno  2020,  di  27
milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di  euro  per  l'anno
2022. 
    2.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1,  comma
140, lettere b)  ed  e),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica"  della  missione   "Ordine   pubblico   e
sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
    3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma  2  possono  essere
reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
da assegnare  al  Ministero  dell'interno  per  la  realizzazione  di
investimenti. 
    Art. 35-sexies (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto  da
parte delle Forze di polizia di cui  all'articolo  16,  primo  comma,
della legge 1°  aprile  1981,  n.  121).  -  1.  All'articolo  5  del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 aprile  2015,  n.  43,  il  primo  periodo  del  comma
3-sexies e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto  disposto
dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione  europea,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare,  sentito
l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle  Forze  di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati
'droni', ai fini  del  controllo  del  territorio  per  finalita'  di
pubblica sicurezza, con  particolare  riferimento  al  contrasto  del
terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma  1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della
guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68" ». 
    All'articolo 36: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3.  Al  fine  di  consentire  la   prosecuzione   dell'attivita'
dell'impresa  sequestrata  o  confiscata,  dalla   data   di   nomina
dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di
dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa,  o
fino alla  data  di  destinazione  dell'azienda,  disposta  ai  sensi
dell'articolo  48,  sono  sospesi   gli   effetti   della   pregressa
documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure  pendenti
preordinate al conseguimento dei medesimi effetti" »; 
      al comma 2, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: "sequestro e"  sono  sostituite
dalla seguente: "sequestro," e dopo la parola:  "straordinaria"  sono
inserite le seguenti: "e  i  dati,  individuati  dal  regolamento  di
attuazione  previsto  dall'articolo  113,  comma   1,   lettera   c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali"; 
      2) al  secondo  periodo,  le  parole:  "inserendo  tutti"  sono
sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del  provvedimento
di confisca di secondo grado"; 
      3) il terzo periodo e' soppresso »; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  nell'alinea,  le  parole:  "sono  istituiti,
presso  le  prefetture-uffici  territoriali   del   Governo,   tavoli
provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
il compito di" sono sostituite  dalle  seguenti:  "il  prefetto  puo'
istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,  un
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente  il
compito di". 
    2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole:  "il  provvedimento  di  confisca  di
primo grado, entro sessanta  giorni  dal  deposito"  sono  sostituite
dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo  e  di  secondo
grado, entro sessanta giorni dal deposito di  ciascuno  dei  medesimi
provvedimenti"; 
      b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    "5-bis. Dopo il conferimento di cui  all'articolo  38,  comma  3,
l'Agenzia provvede  al  rendiconto  ai  sensi  dei  commi  precedenti
qualora la confisca venga revocata. In caso  di  confisca  definitiva
l'Agenzia   trasmette   al    giudice    delegato    una    relazione
sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e  riscosse,
le spese sostenute e il saldo finale, con  l'indicazione  dei  limiti
previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice  delegato,
all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti,  prende  atto  della
relazione". 
    2-quater. All'articolo 44 del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e  dei
natanti confiscati, l'Agenzia applica le  tariffe  stabilite  con  il
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal  periodo
precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa  amministrate
operanti nello specifico settore" »; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis) alla lettera c),  quartultimo  periodo,  le  parole:  "Se
entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni"; 
    2-ter) alla lettera c),  terzultimo  periodo,  le  parole:  "Alla
scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza
di un anno" »; 
        alla lettera a), numero 3), capoverso  d),  le  parole:  « Se
entro un anno »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  « Se  entro  due
anni »; 
        alla lettera e), le parole: « e' inserito il seguente »  sono
sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i  seguenti »  e  dopo  il
capoverso 7-ter e' aggiunto il seguente: 
    «7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione  di  cui
al comma 7-ter, ai sensi della quale, in  caso  di  acquisizione  del
bene al patrimonio dello Stato,  il  tribunale  ordina  il  pagamento
delle somme, ponendole a  carico  del  Fondo  unico  giustizia,  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia »; 
        alla lettera f), capoverso 10, le parole: « Le somme ricavate
dalla vendita di cui al comma 5 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:
« Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al  comma
5 »; 
        dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    « f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    "10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate  dalla  vendita  di
cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il  Ministero
dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e  straordinaria
dei beni di cui al comma 3, lettera c)" »; 
        dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse  di
natura  generale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  fini  del
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali" ». 
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
    «Art. 36-bis  (Iscrizione  di  provvedimenti  al  registro  delle
imprese). - 1. Nel capo IV del titolo III del  libro  I  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e'  inserito
il seguente: 
    "Art. 51-bis  (Iscrizione  di  provvedimenti  al  registro  delle
imprese). - 1. Il decreto di sequestro di  cui  all'articolo  20,  il
decreto di confisca di cui all'articolo 24, i  provvedimenti  di  cui
agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore  giudiziario
ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui  all'articolo  45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al  presente  decreto
comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote  delle
stesse, sono iscritti al registro delle  imprese,  su  istanza  della
cancelleria, entro il giorno successivo al deposito  in  cancelleria,
con  le  modalita'  individuate  dal  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580.
Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui  al   periodo
precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della  citata  legge
n. 580 del 1993" ». 
    Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
    «Art.  37-bis   (Disposizioni   in   materia   di   funzionamento
dell'Agenzia). -  1.  All'articolo  113  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia,
per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita'  istituzionali,
puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio  bilancio,
la  collaborazione  di  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ivi
comprese societa' e associazioni in house ad  esse  riconducibili  di
cui puo' avvalersi con le medesime  modalita'  delle  amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici" ». 
    Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo  38  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art.  38-bis  (Disposizioni  a  sostegno  delle  vittime   delle
attivita' di estorsione e dell'usura). - 1. Alla  legge  23  febbraio
1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Non possono far parte  dell'elenco  di  cui  al  comma  2
associazioni ed  organizzazioni  che,  al  momento  dell'accettazione
della  domanda  di  iscrizione,  non   siano   in   regola   con   la
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I  al  IV,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"; 
      b) all'articolo 13, comma 3,  le  parole:  "centoventi  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; 
      c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la
possibilita'  di  riattivare  in   maniera   efficiente   l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari,  da  parte  del  giudice  nel  corso  del  giudizio
relativo all'evento delittuoso posto  a  base  dell'istanza,  possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare"; 
      d) all'articolo 19, comma 1,  lettera  d),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "I membri  di  cui  alla  presente  lettera
devono  astenersi  da  prendere  parte  all'attivita'  del  Comitato,
incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati  ad  esprimersi  su
richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali  siano,
ovvero siano stati nei  dieci  anni  precedenti,  membri  delle  loro
associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto  in  sede  di  giudizio
dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione  di
quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla"; 
      e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. In un'apposita sezione del sito  internet  del  Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina  dei  componenti  di
cui al comma 1, lettera d)"; 
      f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione.  Non  sono  dovuti  interessi  di  mora  nel   frattempo
eventualmente maturati". 
    2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro" ». 
    All'articolo 39, comma 1: 
      nell'alinea, dopo la parola: « 18, » sono inserite le seguenti:
« comma 3, limitatamente all'anno 2018, », dopo la parola: « 22, » e'
inserita  la  seguente:  « 22-bis, »,  le   parole:   « 15.681.423 »,
« 57.547.109 » e « 59.477.109 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti:  « 21.851.194 »,  « 75.028.329 »  e  « 84.477.109 »  e   le
parole: « e a 10.327.109  euro  a  decorrere  dall'anno  2026 »  sono
sostituite dalle seguenti: « , a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e  a
10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027 »; 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) quanto a 4.635.000 euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
        a-ter)  quanto  a  2.000.000  di  euro  per  l'anno  2018,  a
15.000.000 di euro per  l'anno  2019  e  a  25.000.000  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »; 
      alla lettera c), le parole: « quanto a 531.423 euro per  l'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto  a  66.194  euro  per
l'anno 2018 » e le parole: « a 2.497.109 euro per l'anno 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « a 4.978.329 euro per l'anno 2019 ». 

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