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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. 151 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma del

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Lunedì, 27 Ottobre, 2014 - 01:00

 

 

       

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. 151  Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (14G00165) (GU Serie Generale n.248 del 24-10-2014)

 IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  Visto, in particolare l'articolo 2, commi 3  e  4,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno

2009, n. 69, secondo cui sono individuati i  termini  entro  i  quali

devono concludersi i procedimenti amministrativi;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive

modificazioni recante  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172  di  istituzione  del

Ministero della salute;

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18  novembre  1998,  n.

514 con il quale e' stato adottato il regolamento  recante  norme  di

attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione

normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo  per

l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.

108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della

salute,  nonche'  il  decreto  ministeriale  12  settembre  2003   di

individuazione degli uffici dirigenziali di livello non  generale,  e

successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11

febbraio 2014, n.  59,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della salute, e in particolare l'articolo 19, che fa  salve

le strutture organizzative di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle  procedure  di

conferimento degli incarichi dirigenziali di prima  fascia,  relativi

alla nuova organizzazione del Ministero,  da  concludersi  entro  sei

mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011,

registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011,  reg.  11,

foglio  257,  concernente  la  disciplina  transitoria   dell'assetto

organizzativo del Ministero della salute;

  Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,

comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive

modificazioni  per  le  quali  i  termini  per  la  conclusione   dei

procedimenti  amministrativi  possono  essere  superiori  a   novanta

giorni;

  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli

atti normativi, n. 1512/2014 espresso  nell'Adunanza  del  17  aprile

2014;

  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 31 luglio 2014;

  Sulla proposta del Ministro della salute  e  del  Ministro  per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

       Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

  1. I termini superiori  a  novanta  giorni  e  fino  a  centottanta

giorni,   entro   i   quali   devono   concludersi   i   procedimenti

amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della  salute

che  conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziative  di  parte  ovvero

debbano essere promossi  d'ufficio,  sono  individuati  nell'allegata

Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della

salute verifica lo stato di attuazione della  normativa  e  promuove,

nelle forme previste dalle  vigenti  disposizioni,  le  modificazioni

ritenute necessarie.

          Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

          n, 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della

          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e   successive

          modificazioni reca:

                                   "Art. 17.

                                 (Regolamenti)

              (Omissis).

              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati

          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di

          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere

          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati

          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente

          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

              La  legge  7  agosto  1990,   n.   241   e   successive

          modificazioni reca: "Nuove norme in materia di procedimenti

          amministrativi  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti

          amministrativi".

              I commi 3 e 4 dell'articolo  2  della  legge  7  agosto

          1990, n. 241 recano:

                                   "Art. 2.

                        (Conclusione del procedimento)

              (Omissis).

              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio

          dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,

          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei

          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la

          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la

          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non

          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi

          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri

          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro

          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria

          competenza.

              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'

          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione

          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici

          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,

          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per

          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle

          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i

          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche

          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e

          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa

          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi

          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta

          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto

          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti

          l'immigrazione.".

              L'articolo  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.   69

          (Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la

          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di

          processo civile) reca:

                                   "Art. 7.

             (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

              1. Alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive

          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all' articolo 1:

                  1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia»  sono

          inserite le seguenti: «, di imparzialita'»;

                  2) al comma 1-ter, dopo le  parole:  «il  rispetto»

          sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

                b) l' articolo 2 e' sostituito dal seguente:

                                   "Art. 2.

                        (Conclusione del procedimento)

              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad

          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le

          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo

          mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i

          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un

          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di

          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti

          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di

          trenta giorni.

              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio

          dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,

          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei

          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la

          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la

          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non

          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi

          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri

          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro

          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria

          competenza.

              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'

          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione

          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici

          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,

          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per

          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle

          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i

          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche

          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e

          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa

          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi

          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta

          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto

          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti

          l'immigrazione.

              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche

          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di

          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri

          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di

          rispettiva competenza.

              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento

          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal

          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad

          iniziativa di parte.

              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i

          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo

          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo

          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di

          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o

          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso

          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili

          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le

          disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini

          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il

          silenzio  dell'amministrazione,  ai  sensi  dell'  articolo

          21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  puo'  essere

          proposto    anche    senza    necessita'     di     diffida

          all'amministrazione  inadempiente,  fintanto  che   perdura

          l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza

          dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il

          giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza

          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'

          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i

          presupposti.

              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini

          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'

          dirigenziale»;

              c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

              «Art.   2-bis.   -   (Conseguenze   per   il    ritardo

          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -

          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui

          all'articolo 1, comma 1-ter, sono  tenuti  al  risarcimento

          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza

          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di

          conclusione del procedimento.

              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del

          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione

          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al

          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";

                d) il comma 5 dell' articolo  20  e'  sostituito  dal

          seguente:

                «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei

          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei

          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della

          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro

          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di

          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,

          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente

          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza

          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per

          ciascun procedimento.

              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,

          gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'

          articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  come  da

          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente

          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata

          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni

          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della

          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta

          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di

          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine

          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le

          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in

          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non

          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei

          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato

          articolo 2 della legge n. 241 del  1990  si  applica  dallo

          scadere del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in

          vigore della presente legge. Le regioni e gli  enti  locali

          si adeguano ai termini di cui ai commi 3  e  4  del  citato

          articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno  dalla

          data di entrata in vigore della presente legge.

              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi

          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,

          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i

          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del

          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,

          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di

          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono

          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis

          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente

          sostituito e introdotto dal presente articolo.".

              Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e

          successive modificazioni reca: "Riforma dell'organizzazione

          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo

          1997, n. 59.

              L'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 reca:

                                   "Art. 11.

              1. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  entro  il  31

          gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del

          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il

          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,

          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento

          autonomo;

                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in

          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le

          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,

          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che

          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno

          pubblico al sistema produttivo nazionale;

                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli

          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei

          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle

          amministrazioni pubbliche;

                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti

          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca

          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti

          nel settore stesso.

              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere

          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro

          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.

          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere

          comunque emanati.

              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti

          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli

          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime

          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in

          vigore.

              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del

          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive

          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge

          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti

          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,

          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto

          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive

          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre

          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei

          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli

          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi

          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,

          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e

          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e

          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,

          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli

          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del

          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la

          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle

          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti

          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di

          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti

          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,

          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,

          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.

          29;

                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui

          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico

          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei

          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria

          specificita' tecnica;

                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure

          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare

          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche

          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza

          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della

          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche

          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai

          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva

          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la

          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa

          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie

          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza

          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto

          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive

          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta

          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano

          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti

          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di

          ricerca;

                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche

          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa

          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna

          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di

          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,

          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,

          possano costituire un comitato di settore;

                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva

          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione

          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,

          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con

          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui

          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e

          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'

          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un

          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna

          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del

          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il

          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si

          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il

          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere

          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano

          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di

          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi

          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il

          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato

          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce

          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in

          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire

          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere

          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data

          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice

          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera

          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro

          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'

          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi

          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:

          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere

          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al

          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di

          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale

          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo

          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali

          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al

          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e

          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime

          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione

          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti

          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli

          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto

          di lavoro;

                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza

          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione

          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della

          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la

          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,

          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte

          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la

          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di

          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei

          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi

          con il Dipartimento della funzione pubblica.

              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono

          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari

          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro

          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi

          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono

          essere comunque emanati.

              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della

          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31

          luglio 1997.

              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti

          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le

          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le

          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,

          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera

          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono

          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei

          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia

          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree

          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano

          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la

          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:

          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le

          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto

          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i

          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'

          pubblicato il bando di concorso.".

              La legge 13 novembre 2009, n,  172  reca:  "Istituzione

          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero

          complessivo dei Sottosegretari di Stato".

              Il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998,

          n. 514 concerne: "Regolamento recante norme  di  attuazione

          degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,

          concernente  nuove  norme  in   materia   di   procedimento

          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti

          amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza

          del Ministero della sanita'.".

              Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione

          e  l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la

          semplificazione  normativa  del  12  gennaio   2010   reca:

          "Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione

          dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  11  marzo

          2011, n. 108 concerne: "Regolamento di  organizzazione  del

          Ministero della salute".

              Il  decreto  ministeriale  12  settembre   2003   reca:

          "Individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non

          generale" e successive modificazioni.

              L'articolo 19 del citato  decreto  del  Presidente  del

          Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 reca:

                                   "Art. 19.

                      (Disposizioni transitorie e finali)

              1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo

          2011, n. 108, recante  regolamento  di  organizzazione  del

          Ministero della salute, e' abrogato.

              2. Le strutture  organizzative  previste  dal  predetto

          decreto del Presidente della Repubblica  n.  108  del  2011

          sono fatte salve fino alla definizione delle  procedure  di

          conferimento degli incarichi dirigenziali di  prima  fascia

          relativi  alla  nuova  organizzazione  del  Ministero,   da

          concludersi  entro  il  termine   massimo   di   sei   mesi

          dall'entrata in vigore del presente decreto.

              3. Fino all'adozione dei decreti  di  cui  all'articolo

          17,  e  alla  definizione  delle  relative   procedure   di

          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   di   seconda

          fascia,  ciascun  nuovo  ufficio  di  livello  dirigenziale

          generale si avvale dei  preesistenti  uffici  dirigenziali,

          individuati con provvedimento  del  Ministro  in  relazione

          alle competenze prevalenti degli stessi.

              4. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito

          con  i  decreti  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  con

          successivo provvedimento del Ministro saranno  individuati,

          ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  30

          dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  gli

          incarichi di direzione di  struttura  semplice,  di  natura

          professionale e le funzioni ispettive,  di  verifica  e  di

          controllo conferibili ai dirigenti  delle  professionalita'

          sanitarie del Ministero della salute.

              5. Fino all'adeguamento  delle  disposizioni  contenute

          nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,

          n.  44,  all'assetto  organizzativo  di  cui  al   presente

          decreto,  il  segretario  generale,  o  un  suo   delegato,

          sostituisce i capi dipartimento  nella  composizione  degli

          organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti  contenuti

          nella normativa vigente ai dipartimenti  e  alle  direzioni

          generali di cui al precedente  assetto  organizzativo,  ove

          non  diversamente  previsto,  si  intendono   riferiti   al

          segretariato generale o alle direzioni generali  competenti

          per materia in base a un criterio di prevalenza.

              6. Dall'attuazione del presente regolamento non  devono

          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

          pubblica.".

              Il decreto del Ministro  della  salute  2  agosto  2011

          reca: "Disciplina  transitoria  dell'assetto  organizzativo

          del Ministero della salute".

              Art. 2

                             Abrogazioni

  1. Sono abrogate le tabelle allegate  al  decreto  ministeriale  18

novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e

4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 31 luglio 2014

              Il Presidente del Consiglio dei ministri

                                Renzi

                      Il Ministro della salute

                              Lorenzin

                 Il Ministro per la semplificazione

                    e la pubblica amministrazione

                                Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, foglio n. 4660

          Note all'art. 2:

              Per i riferimenti al decreto ministeriale  18  novembre

          1998, n. 514, modificato dal presente decreto, vedasi nelle

          note alle premesse.

              Gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241

          recano:

                                   "Art. 2.

                        (Conclusione del procedimento)

              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad

          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le

          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo

          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se

          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',

          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche

          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un

          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la

          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento

          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i

          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un

          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di

          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti

          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di

          trenta giorni.

              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio

          dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,

          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei

          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la

          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la

          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non

          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi

          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri

          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro

          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria

          competenza.

              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'

          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione

          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici

          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,

          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per

          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle

          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i

          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche

          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e

          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa

          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi

          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta

          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto

          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti

          l'immigrazione.

              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche

          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di

          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri

          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di

          rispettiva competenza.

              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento

          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal

          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad

          iniziativa di parte.

              7. Fatto salvo quanto previsto  dall'  articolo  17,  i

          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo

          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo

          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di

          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o

          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso

          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili

          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le

          disposizioni dell' articolo 14, comma 2.

              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio

          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del

          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2

          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che

          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio

          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via

          telematica, alla Corte dei conti.

              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento

          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance

          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e

          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario

          inadempiente.

              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle

          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui

          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.

          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo

          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in

          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza

          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente

          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito

          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,

          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella

          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il

          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai

          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in

          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del

          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del

          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del

          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di

          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle

          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima

          responsabilita' oltre a quella propria.

              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la

          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al

          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui

          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di

          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento

          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un

          commissario.

              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del

          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica

          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per

          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali

          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto

          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni

          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le

          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico

          della finanza pubblica.

              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su

          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine

          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello

          effettivamente impiegato."

                                   "Art. 4.

             (Unita' organizzativa responsabile del procedimento)

              1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge  o

          per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a

          determinare per ciascun tipo di  procedimento  relativo  ad

          atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile

          della   istruttoria   e   di   ogni    altro    adempimento

          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento

          finale.

          2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono  rese

          pubbliche   secondo    quanto    previsto    dai    singoli

          ordinamenti.".

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