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La riforma delle banche di credito cooperativo

Pubblico
Martedì, 16 Febbraio, 2016 - 01:00

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 
Misure  urgenti  concernenti  la  riforma  delle  banche  di  credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il
regime fiscale  relativo  alle  procedure  di  crisi  e  la  gestione
collettiva del risparmio. (16G00025) 
(GU n.37 del 15-2-2016)
 
  Vigente al: 16-2-2016   
 
Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  avviare  il
processo di riforma del settore  bancario  cooperativo,  al  fine  di
rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso  e  consentire
il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo; 
  Ritenuta l'urgenza di concedere, a  titolo  oneroso,  una  garanzia
dello Stato sulle passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di  definire  il  regime  fiscale
della  cessione  di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  L'adesione  a  un  gruppo  bancario   cooperativo   e'
condizione  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 
      1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis."; 
    b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. La nomina dei membri  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  spetta  ai  competenti  organi  sociali  fatte  salve   le
previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.". 
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  "duecento"  e'  sostituita  dalla
seguente: "cinquecento"; 
    b) al comma 4, la parola:  "cinquantamila"  e'  sostituita  dalla
seguente: "centomila"; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  Lo  statuto  puo'  prevedere,  tra  i  requisiti   per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o  l'acquisto  di  un  numero
minimo di azioni.". 
  3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385,  dopo  le  parole:  "competenza  territoriale,",  sono
introdotte le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo
ai sensi dell'articolo 37-bis,". 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Fusioni   e
trasformazioni"; 
    b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari
o"; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis.  In  caso  di  esclusione   da   un   gruppo   bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni  di  cui  all'articolo  37-bis,  previa
autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo  riguardo  alla
sana e prudente gestione della  banca,  puo'  deliberare  la  propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2,  3  e
4.". 
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono introdotti i seguenti: 
 
                            "Art. 37-bis 
                     Gruppo Bancario Cooperativo 
 
    1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
      a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa'  per
azioni e autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  il  cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di  credito
cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che  esercita  attivita'   di
direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di  un
contratto conforme  a  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Il  medesimo  contratto  assicura   l'esistenza   di   una
situazione  di  controllo  come  definito  dai   principi   contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito  minimo  di
patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro; 
      b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto
e hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
      c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali  controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59. 
    2. Lo statuto della capogruppo indica  il  numero  massimo  delle
azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun
socio, direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo  22,
comma 1. 
    3. Il contratto di coesione che  disciplina  la  direzione  e  il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
      a) la banca capogruppo, cui e' attribuita  la  direzione  e  il
coordinamento del gruppo; 
      b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle  finalita'
mutualistiche, includono: 
        1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici
ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri  necessari
per l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  proporzionati  alla
rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi  i  controlli  ed  i
poteri di influenza sulle banche  aderenti  volti  ad  assicurare  il
rispetto dei requisiti prudenziali  e  delle  altre  disposizioni  in
materia bancaria e  finanziaria  applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
componenti; 
        2) i casi,  comunque  motivati  ed  eccezionali,  in  cui  la
capogruppo puo', rispettivamente, nominare,  opporsi  alla  nomina  o
revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza,
degli organi di amministrazione e controllo delle  societa'  aderenti
al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri; 
        3) l'esclusione di una banca dal  gruppo  in  caso  di  gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e  le  altre  misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione; 
      c)  i   criteri   di   compensazione   e   l'equilibrio   nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
      d)  i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,   di   diniego
all'adesione nonche' di esclusione dal gruppo,  secondo  criteri  non
discriminatori in linea con  il  principio  di  solidarieta'  tra  le
banche cooperative a mutualita'  prevalente.  Non  e'  in  ogni  caso
ammesso il recesso. 
    4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia  in  solido
delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche
aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. 
    5.  L'adesione,  il  rigetto  delle  richieste  di   adesione   e
l'esclusione di una banca di  credito  cooperativo  sono  autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana  e  prudente  gestione
del gruppo e della singola banca. 
    6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si
applicano   gli   articoli   2359-bis,   2359-ter,   2359-quater    e
2359-quinquies del codice civile. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, con proprio decreto stabilisce: 
      a) le caratteristiche della garanzia di  cui  al  comma  4,  il
procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo; 
      b)  i  requisiti  minimi  organizzativi   e   operativi   della
capogruppo, tali da  assicurare  la  sana  e  prudente  gestione,  la
competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto  delle
finalita' mutualistiche; 
      c) il numero minimo di banche  di  credito  cooperativo  di  un
gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali, la diversificazione  e  il  frazionamento  dei
rischi. 
    8.  Al  gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. 
 
                             Art. 37-ter 
            Costituzione del gruppo bancario cooperativo 
 
    1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  1,  lettera  a),  trasmette  alla  Banca
d'Italia: 
      a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 37-bis; 
      b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle  altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 
    2. La Banca d'Italia  accerta  la  sussistenza  delle  condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e  l'idoneita'  del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 
    3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di
credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui  all'articolo
37-bis e provvedono alle necessarie modifiche  statutarie,  che  sono
approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1. 
    4. Il contratto e' trasmesso alla Banca  d'Italia,  che  provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.  Successivamente,  si
da'  corso  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai   sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.". 
  6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Alle banche di credito  cooperativo  non  si  applicano  le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo  comma,  2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,  secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e  terzo  comma,  2528,  terzo  e
quarto comma, 2530 secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma,  2540,  secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies."; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco  e  scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per  azioni,
restano fermi gli effetti di  devoluzione  del  patrimonio  stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Tali  effetti
non si producono se la banca di credito cooperativo che  effettua  le
operazioni di cui  al  periodo  precedente  ha  un  patrimonio  netto
superiore a duecento milioni di euro. In tal caso,  le  riserve  sono
affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al
venti per cento della loro consistenza.". 
  7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
      "01. Le  banche  di  credito  cooperativo  emettono  le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti dal presente articolo."; 
    b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70,  comma  1,
lettera b)," e le parole:  "ed  in  deroga  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 150-bis, comma 1," sono soppresse; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. L'emissione delle azioni di cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei  sistemi  di
garanzia istituiti tra banche di  credito  cooperativo  e  dei  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  cooperazione,  di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 4."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e  all'articolo  34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo  statuto,  ma  ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno  o  piu'  componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo."; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. I sottoscrittori  delle  azioni  di  finanziamento  possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del  sovrapprezzo.  L'organo  amministrativo,  sentito  l'organo  che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo  riguardo  alla  situazione  di  liquidita',   finanziaria   e
patrimoniale  attuale  e   prospettica   della   banca   di   credito
cooperativo.  L'efficacia  della  delibera   e'   condizionata   alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia."; 
    f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere  sottoscritte
altresi' dalla capogruppo  del  gruppo  bancario  cooperativo  a  cui
appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita  anche
fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i  commi  3  e  4  e
l'autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4  ha
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della  singola  banca  di  credito  cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. 
      4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere
cedute  con  effetto  verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma,  secondo  periodo,  2543,  terzo  comma,
2544, secondo  comma,  primo  periodo,  e  terzo  comma,  del  codice
civile.". 
                               Art. 2 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dalla
presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata  in  vigore
delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo  37-bis,  comma  7,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Il  contratto  e'
concluso entro 90  giorni  dall'accertamento  previsto  dall'articolo
37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.
Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie
all'assunzione del  ruolo  di  banca  capogruppo  e  a  quelle  delle
societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere  a)  e  g),
ne' l'articolo 2497-quater,  primo  comma,  lettera  c),  del  codice
civile. 
  2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro  delle  imprese  di
cui al comma  4  dell'articolo  37-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  una  banca  di  credito  cooperativo  puo'
chiedere di aderire a un gruppo  costituito  ai  sensi  dell'articolo
37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti  originari.
L'organo  amministrativo  della  capogruppo,  sentito   l'organo   di
controllo, comunica alla richiedente la deliberazione  assunta  entro
30 giorni dal ricevimento della  domanda  di  adesione.  In  caso  di
mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha  per  accolta.
In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis,  comma  3,  lettera
d), poste a base della delibera,  sono  comunicate  dalla  capogruppo
alla   banca   richiedente   e   alla   Banca   d'Italia   ai    fini
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  37-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei  casi  di  cui  al
presente comma,  la  richiesta  di  adesione  a  un  gruppo  bancario
cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo
abbia in precedenza fatto parte  di  un  accordo  di  responsabilita'
contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed,  in  particolare,
garantisca la loro liquidita' e solvibilita'. 
  3. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni emanate ai  sensi  dell'articolo
37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
che non aderiscono a un  gruppo  bancario  cooperativo,  assumono  le
deliberazioni previste dall'articolo 36 del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del
presente decreto, o  deliberano  la  liquidazione  entro  il  termine
indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
come modificato dal presente decreto. 
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca
d'Italia   assume   le   iniziative   necessarie   per   la    revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria. 
  5. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto
dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
Capo II
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)
                               Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  autorizzato
a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle   passivita'   emesse
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo  1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da  parte
di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi
i crediti  derivanti  da  contratti  di  leasing,  classificati  come
sofferenze, nel  rispetto  dei  criteri  e  condizioni  indicati  nel
presente Capo. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo  di
ulteriori  diciotto  mesi,  previa  approvazione   da   parte   della
Commissione europea. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di
concessione della garanzia dello Stato di cui  al  comma  1,  nomina,
previa  approvazione  di  quest'ultima,   un   soggetto   qualificato
indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della
garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione  della
Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede,
nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019, a valere sulle risorse della contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 12. 
                               Art. 4 
 
         Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, le operazioni di  cartolarizzazioni  di  cui  al
presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: 
    a) i crediti oggetto di cessione sono  trasferiti  alla  societa'
cessionaria per un importo non superiore  al  loro  valore  netto  di
bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche); 
    b)  l'operazione  di  cartolarizzazione  prevede  l'emissione  di
titoli (i "Titoli") di almeno due  classi  diverse,  in  ragione  del
grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; 
    c) la  classe  di  Titoli  maggiormente  subordinata,  denominata
"junior", non ha diritto a ricevere  il  rimborso  del  capitale,  il
pagamento degli interessi o altra  forma  di  remunerazione  fino  al
completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; 
    d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli,  denominate
"mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione  degli  interessi,
sono postergate  alla  corresponsione  degli  interessi  dovuti  alla
classe di Titoli denominata "senior"  e  antergate  al  rimborso  del
capitale dei Titoli senior; 
    e) puo' essere prevista la  stipula  di  contratti  di  copertura
finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il  rischio
derivante  da  asimmetrie  fra  i  tassi  d'interesse  applicati   su
attivita' e passivita'; 
    f) puo' essere  prevista,  al  fine  di  gestire  il  rischio  di
eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e  dai
recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti  e
i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli,  l'attivazione
di una linea di credito per un ammontare sufficiente a  mantenere  il
livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di
credito dei Titoli senior. 
                               Art. 5 
 
                               Rating 
 
  1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior
devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato  da
una agenzia esterna di  valutazione  del  merito  di  credito  (ECAI)
accettata dalla Banca  Centrale  Europea  al  1°  gennaio  2016,  non
inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di
credito  investment  grade.  Qualora   ai   sensi   della   normativa
applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni  del  merito
di credito, la seconda valutazione sul medesimo  Titolo  senior  puo'
essere rilasciata da una ECAI registrata  ai  sensi  del  Regolamento
(UE) 1060/2009 e  anch'essa  non  puo'  essere  inferiore  all'ultimo
gradino della scala di valutazione del merito di  credito  investment
grade. 
  2. La valutazione del merito di  credito,  comunque  non  inferiore
all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito  di  credito
investment grade, puo', in alternativa, essere  privata  e  destinata
esclusivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   da
intendersi  come  committente   ed   unico   destinatario   ai   fini
dell'articolo 2 del  Regolamento  (UE)  1060/2009.  In  questo  caso,
l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale
Europea al 1° gennaio  2016,  e  proposta  dalla  banca  cedente,  e'
approvata  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Il
corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a  carico  della  banca
cedente o della societa' cessionaria. 
  3. La societa' cessionaria si impegna a non  richiedere  la  revoca
del rating da parte delle ECAI coinvolte fino  al  completo  rimborso
del capitale dei Titoli senior. 
  4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) e'  diverso
dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso  gruppo  bancario.
L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di  cambiare  il  NPLs
Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del  Titolo
senior da parte dell'ECAI. 
                               Art. 6 
 
      Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine 
 
  1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano  le
seguenti caratteristiche: 
    a) la remunerazione e' a tasso variabile; 
    b) il rimborso del capitale  prima  della  data  di  scadenza  e'
parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi
realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti,  al  netto
di tutti i costi relativi all'attivita' di  recupero  e  incasso  dei
crediti ceduti; 
    c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via  posticipata
a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore
nominale residuo del titolo all'inizio del periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei  Titoli  mezzanine
possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni  ovvero
sia condizionata a  obiettivi  di  performance  nella  riscossione  o
recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti. 
                               Art. 7 
 
                  Ordine di priorita' dei pagamenti 
 
  1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi  realizzati  in
relazione  al  portafoglio  dei  crediti  ceduti,  dai  contratti  di
copertura finanziaria stipulati  e  dagli  utilizzi  della  linea  di
credito, al netto delle somme trattenute dal  NPLs  Servicer  per  la
propria attivita' di gestione secondo  i  termini  convenuti  con  la
societa' cessionaria, sono impiegati, nel  pagamento  delle  seguenti
voci, secondo il seguente ordine di priorita': 
    1) eventuali oneri fiscali; 
    2) somme dovute ai prestatori di servizi; 
    3)  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  interessi   e
commissioni in relazione all'attivazione della linea  di  credito  di
cui all'articolo 4, lettera f); 
    4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione  della
garanzia dello Stato sui Titoli senior; 
    5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti  di
copertura finanziaria; 
    6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui  Titoli
senior; 
    7)  ripristino  della  disponibilita'  della  linea  di  credito,
qualora utilizzata; 
    8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui  Titoli
mezzanine (se emessi); 
    9) rimborso del capitale  dei  Titoli  senior  fino  al  completo
rimborso degli stessi; 
    10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino  al  completo
rimborso degli stessi; 
    11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra
forma di remunerazione sui Titoli junior. 
                               Art. 8 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo'  essere  concessa  solo
sui Titoli senior e  essa  diviene  efficace  solo  quando  la  banca
cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50%  piu'  1  dei
Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e,  ove
emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta  l'eliminazione  contabile
dei  crediti  oggetto  dell'operazione  di  cartolarizzazione   dalla
contabilita'  della  banca  e,  a  livello  consolidato,  del  gruppo
bancario cedente, in base ai principi  contabili  di  riferimento  in
vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione. 
  2. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo
senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti,  per
interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la
loro intera durata. 
  3.  Lo  Stato,  le  amministrazioni   pubbliche   e   le   societa'
direttamente  o   indirettamente   controllate   da   amministrazioni
pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine. 
                               Art. 9 
 
              Corrispettivo della garanzia dello Stato 
 
  1. Ai fini della determinazione del  corrispettivo  della  garanzia
dello Stato si fa riferimento a tre  Panieri  CDS  definiti  come  il
paniere di contratti swap sul default  di  singole  societa'  (credit
default swap - CDS ) riferiti a singoli  emittenti  italiani  la  cui
valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o
Moody's, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sia
pari a: 
    i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L; 
    ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o  BBB-/Baa3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
    iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H. 
  2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano  stati  rilasciati  piu'
rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'
basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al
presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno
degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo  tale  da  non
ricadere piu' nei rating sopra indicati,  l'emittente  sara'  escluso
dal Paniere CDS. 
  3. La garanzia e' concessa  a  fronte  di  un  corrispettivo  annuo
determinato  a  condizioni  di  mercato  sulla  base  della  seguente
metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2  al
presente decreto: 
    a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS  incluso  nel
Paniere CDS  di  riferimento,  definito  come  la  media  dei  prezzi
giornalieri a meta' mercato (c.d. mid price),  o,  in  assenza,  alla
media  dei  prezzi  giornalieri  denaro  e  lettera,  dei  sei   mesi
precedenti la  data  di  richiesta  di  concessione  della  garanzia,
calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,
utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra); 
    b) si determina la media semplice  dei  prezzi  dei  singoli  CDS
inclusi nel Paniere CDS di riferimento,  calcolati  come  specificato
nella precedente lettera a); 
    c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul  valore
residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di  pagamento  degli
interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli  interessi  dei
Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  c),  ed  e'
pari: 
      i) per i primi tre anni, alla media  semplice  dei  prezzi  dei
singoli CDS a tre anni calcolati come  specificato  nelle  precedenti
lettere a) e b); 
      ii) per i successivi due anni, alla media semplice  dei  prezzi
dei singoli CDS  a  cinque  anni  calcolati  come  specificato  nelle
precedenti lettere a) e b); 
      iii) per gli anni successivi, alla media  semplice  dei  prezzi
dei singoli  CDS  a  sette  anni  calcolati  come  specificato  nelle
precedenti lettere a) e b); 
    d) il corrispettivo annuo della garanzia deve  essere  maggiorato
di una componente aggiuntiva pari a: 
      i) 2,70 volte la differenza tra la media di  cui  alla  lettera
c), punto ii) e quella di cui alla lettera c, punto i), per il quarto
e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior  non  siano  stati
completamente rimborsati entro la fine del terzo anno; 
      ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui  alla  lettera
c), punto iii) e quella di cui alla lettera  c,  punto  ii),  per  il
sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior  non  siano
stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  decreto,  puo'
variare i  criteri  di  calcolo,  la  misura  delle  commissioni  del
presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3,  lettera  a),
in  conformita'  delle  decisioni  della  Commissione   europea.   Le
variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
                               Art. 10 
 
                      Ammissione alla garanzia 
 
  1. La garanzia e' concessa con decreto del Ministro dell'economia e
finanze su istanza documentata  della  banca  cedente  presentata  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 11 
 
                      Escussione della garanzia 
 
  1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore  entro
i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel  caso  di
mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale  o
interessi nel rispetto dei termini perentori  previsti  dal  presente
articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per  sessanta
giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i  detentori  dei
Titoli  senior,  in  concerto  e  tramite  il  rappresentante   degli
obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta
per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto  e  non  pagato;
decorsi trenta giorni ed entro sei mesi  dalla  data  di  ricevimento
della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa
abbia provveduto al pagamento, i  detentori  dei  Titoli  senior,  in
concerto e tramite il  rappresentante  degli  obbligazionisti  (RON),
possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della  documentata
richiesta di escussione della  garanzia  dello  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze   provvede   alla   corresponsione
dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e
per  l'ammontare  originariamente   previsti   dalla   documentazione
dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di  interessi  o
spese. 
  3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
surrogato nei diritti dei detentori dei  Titoli  senior  e  provvede,
ferme  restando  le  limitazioni   contrattualmente   stabilite   per
l'esercizio di tali diritti, al recupero della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio  legale  maturati  a  decorrere  dal  giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46  e  successive  modificazioni.  Tali  somme  sono  versate   sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 10. 
                               Art. 12 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  Capo  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2016. Tale fondo e'  ulteriormente  alimentato  con  i  corrispettivi
annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo.
Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale  vincolata
al  pagamento  dell'eventuale  escussione  delle  predette  garanzie,
nonche' agli ulteriori oneri  connessi  all'attuazione  del  presente
Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo  13,  comma
1. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
                               Art. 13 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  avvalersi,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, di una societa' a capitale interamente pubblico per  la  gestione
dell'intervento. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare, da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla
data di conversione del presente decreto, possono essere  dettate  le
disposizioni di attuazione del presente Capo. 
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
                               Art. 14 
 
Irrilevanza fiscale dei contributi volontari  percepiti  da  soggetti
                   sottoposti a procedure di crisi 
 
  1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:   "3-bis.   Non
costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i  contributi
percepiti a  titolo  di  liberalita'  dai  soggetti  sottoposti  alle
procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge
18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero  alle  procedure  di  crisi  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180
nonche'  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  di  cui
all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da  societa'  controllate
dall'impresa  o  controllate  dalla  stessa  societa'  che  controlla
l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano  anche
ai  contributi  percepiti  nei  ventiquattro  mesi  successivi   alla
chiusura delle predette procedure.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Limitatamente  ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al  comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come modificato  dal  comma  1,  e'  riconosciuta  mediante  una
deduzione  dal  reddito  ripartita  in  cinque  quote   costanti   da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta   successivi,   sempre   che   tali   proventi   concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui  sono  stati
incassati. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto per  i  periodi  d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe  determinata  in  assenza  delle  disposizioni  del  presente
articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022  e  in  2
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 15 
 
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e  passivita'  di
  un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte 
 
  1. La cessione di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte,  di  cui  all'articolo  43,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. I  beni  ricevuti  dall'ente  ponte  sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali  riconosciuti
in capo all'ente cedente. 
  2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente  ponte  subentra
nella posizione dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in  ordine  ai
diritti, attivita' o  passivita'  oggetto  di  cessione,  incluse  la
deduzione  o  la  tassazione  dei  componenti  di  reddito  dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla  data  della  cessione,  e  nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre  attivita'  immateriali  esercitate  dall'ente   sottoposto   a
risoluzione. Le perdite  di  cui  all'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  dell'ente
sottoposto a risoluzione sono  portate  in  diminuzione  del  reddito
dell'ente ponte. 
                               Art. 16 
 
Modifica  alla  disciplina  fiscale  dei  trasferimenti   immobiliari
                 nell'ambito di vendite giudiziarie 
 
  1. Gli atti  e  i  provvedimenti  recanti  il  trasferimento  della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito  di
una procedura giudiziaria di espropriazione  immobiliare  di  cui  al
libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero
di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  200  euro  ciascuna  a
condizione che l'acquirente dichiari che  intende  trasferirli  entro
due anni. 
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento  entro  il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione  amministrativa  del
30 per cento oltre agli interessi di mora  di  cui  all'articolo  55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. 
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti
emessi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  provvedimento
fino al 31 dicembre 2016. 
  4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati  in  220
milioni di euro per l'anno 2016. 
  5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come  modificata  dal  decreto-legge  4  dicembre   2015,   n.   191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
le parole: «2.100 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2.320 milioni di euro». 
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  gestione  collettiva  del  risparmio  per
                  favorire il credito alle imprese 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole:  «inclusi
quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a  favore  di  soggetti
diversi da consumatori,»; 
    b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito
il seguente: 
 
                         «Capo II-quinquies 
                           Oicr di credito 
 
                             Art. 46-bis 
       Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani 
 
    1. I FIA italiani possono investire  in  crediti,  a  valere  sul
proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori,  nel
rispetto  delle  norme  del  presente  decreto   e   delle   relative
disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e
39. 
 
                             Art. 46-ter 
     Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia 
 
    1. I FIA UE possono investire in crediti, a  valere  sul  proprio
patrimonio, a favore di soggetti diversi da  consumatori,  in  Italia
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) il FIA UE e'  autorizzato  dall'autorita'  competente  dello
stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati
a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine; 
      b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello
stesso,  in  particolare  per  quanto  riguarda   le   modalita'   di
partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in
crediti; 
      c) le norme del paese  d'origine  del  FIA  UE  in  materia  di
contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva
finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani
che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme  italiane
puo' essere verificata con riferimento anche alle  sole  disposizioni
statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione  che  l'autorita'
competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza. 
    2. I gestori che gestiscono FIA UE  che  intendono  investire  in
crediti a valere sul proprio patrimonio  in  Italia  comunicano  tale
intenzione alla Banca d'Italia.  Il  FIA  UE  non  puo'  iniziare  ad
operare   prima   che   siano   trascorsi   sessanta   giorni   dalla
comunicazione,  entro  i  quali  la  Banca  d'Italia   puo'   vietare
l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia. 
    3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia
puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al  comma  1  alla
centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che  la  partecipazione
avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo  di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385. 
    4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai  FIA  UE
sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni  altra  materia
non espressamente regolata dal presente articolo. 
    5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente
articolo. 
 
                           Art. 46-quater 
                   Altre disposizioni applicabili 
 
    1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA  italiani  e  FIA
UE, a valere sul proprio patrimonio,  si  applicano  le  disposizioni
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con  i
clienti  di  cui  al  Titolo  VI,  Capi  I  e  III,  con   esclusione
dell'articolo   128-bis,   e   le   disposizioni    sulle    sanzioni
amministrative di cui al Titolo  VIII,  Capi  V  e  VI,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto. 
    2.  Al  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalle   disposizioni
indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA. ». 
  2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  prima  delle  parole:  «La
ritenuta di cui  al  comma  5»  sono  inserite  le  seguenti:  «Ferme
restando  le  disposizioni  in  tema  di  riserva  di  attivita'  per
l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
                               Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                     Renzi, Presidente del Consiglio  
                                        dei ministri                  
 
                                     Padoan, Ministro dell'economia e 
                                        delle finanze                 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                           Allegato 1 
    
 
PANIERI CDS
 
1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
 
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
ACEA SPA
TELECOM ITALIA SPA
FINMECCANICA SPA
MEDIOBANCA SPA
 
2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)
 
UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA
 
3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
 
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA
 
    
                                                           Allegato 2 
 
Formula di prezzo 
 
(1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3  anni.
Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni piu'  un
premio P3-5y . Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento  a
7 anni piu' un premio P5-7y . Negli anni successivi viene  pagato  il
CDS di riferimento a 7 anni. 
(2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base alle due seguenti
ipotesi: 
    a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita  diminuisce
linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni. 
    b. Il tasso di sconto applicabile e' 2%. 
(3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e'  calcolato  in  modo
tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino  all'anno
5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui
fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5
anni per tutti gli anni dall'1 al 5. 
Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo  tale  che  il
valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno  7  in  base
allo schema corrisponda al valore ipotetico nel  caso  in  cui  fosse
stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7  anni
per tutti gli anni dall'1 al 7. 
(4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati 
    a. Per gli anni 4 e 5: 
        P3-5y = 2.70 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3 anni) 
    b. Per gli anni 6 e 7: 
        P5-7y = 8.98 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5 anni) 
(5) I fattori 2.70 e  8.98  nelle  due  formule  di  cui  sopra  sono
costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle
ipotesi (a) e  (b)  fonnulate  nel  punto  (2).  Ne  e'  mostrata  la
derivazione matematica di seguito. 
(6) I flussi di  cassa  da  pagare  alla  fine  di  ogni  periodo  di
pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile
ciascun  anno  secondo  quanto  definito  nel  punto  (1),  applicato
all'ammontare  della  tranche   senior   effettivamente   in   essere
all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi. 
 
Derivazione 
(7) Secondo quanto al punto (3) di cui sopra, si  puo'  delineare  la
seguente equazione: 
 
  5 
 ∑   CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
  i=5 
 
               3 
            = ∑   CDS3y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) + 
               i=1 
 
               5 
              ∑   (CDS5y + P3-5y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
               i=4 
 
Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e
5 anni, F(ti )  corrisponde  alla  funzione  dei  recuperi  cumulati,
espressa in base all'ammontare in  essere  della  tranche  senior  al
tempo ti , DF(ti ) consiste nel  fattore  di  sconto  applicabile  al
tempo ti , e P3-5y corrisponde al premio applicabile negli anni  4  e
5. 
(8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per il valore del
premio P3-5y : 
 
                            3 
P3-5y = (CDS5y - CDS3y ) ∗ ∑   F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) / 
                            i=1 
  5 
 ∑   F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
  i=4 
 
(9) Lo  stesso  tipo  di  calcolo  puo'  essere  fatto  per  i  premi
applicabili negli anni 6 e 7: 
 
  7 
 ∑   CDS7y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
  i=1 
 
               5 
            = ∑   CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) + 
               i=1 
 
               7 
              ∑   (CDS7y + P5-7y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
               i=6 
 
                            5 
P5-7y = (CDS7y - CDS5y ) ∗ ∑   F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) / 
                            i=1 
  7 
 ∑   F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) 
  i=6 
 
(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle  funzioni
F(ti ) e DF(ti ) sono date da: 
 
F(ti ) = 7 - ti / 7 (decremento lineare su 7 anni) 
 
DF(ti ) = 1 / (1 + r)ti  (fattore di sconto al tasso r) 
 
(11) Sostituendo queste espressioni delle  funzioni  nelle  equazioni
del punto (8) e (9), e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando
un tasso di sconto al 2%, e' possibile calcolare i valori di P3-5y  e
P5-7y : 
 
P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) / 
 (7 + 4r) ∗ (CDS5y - CDS3y ) = 2.70 ∗ (CDS5y - CDS3y ) 
 
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) / 
 (3+2r) ∗ (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 ∗ (CDS7y - CDS5y ) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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