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Legge Delega Appalti

Pubblico
Sabato, 30 Gennaio, 2016 - 01:00

LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 
Deleghe al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(16G00013) 
(GU n.23 del 29-1-2016)
  Vigente al: 13-2-2016   
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016,  un
decreto legislativo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione  dei  contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, di seguito  denominato  «decreto  di
recepimento delle direttive», nonche', entro il 31  luglio  2016,  un
decreto legislativo per  il  riordino  complessivo  della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  seguito  denominato  «decreto  di  riordino»,   ferma
restando la facolta' per il Governo di adottare entro  il  18  aprile
2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui  al  presente
alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei  seguenti
principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle  migliori
pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea: 
    a) divieto di  introduzione  o  di  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come
definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
    b) con il  decreto  di  riordino,  adozione  di  un  unico  testo
normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli  appalti
di lavori, servizi  e  forniture  denominato  «codice  degli  appalti
pubblici e dei contratti di  concessione»,  recante  le  disposizioni
legislative in materia di procedure di affidamento di gestione  e  di
esecuzione degli appalti pubblici  e  dei  contratti  di  concessione
disciplinate dalle tre  direttive,  che  sostituisce  il  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in  ogni  caso
l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la  previgente
e  la  nuova  disciplina,  anche  in  riferimento,  tra  l'altro,  al
coordinamento con le disposizioni in materia di protezione  e  tutela
ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti  ambientali,
di tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di  trasparenza  e
anticorruzione, al  fine  di  evitare  incertezze  interpretative  ed
applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
    c)   previsione   di   specifiche   tecniche   nei   criteri   di
aggiudicazione di un appalto,  nelle  condizioni  di  esecuzione  del
medesimo  nonche'  nei  criteri  per  la  scelta   delle   tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   tali   da   assicurare
l'accessibilita' delle persone con  disabilita',  conformemente  agli
standard europei; 
    d) ricognizione e riordino del  quadro  normativo  vigente  nelle
materie degli appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  al
fine di conseguire una drastica  riduzione  e  razionalizzazione  del
complesso   delle   disposizioni   legislative,    regolamentari    e
amministrative vigenti e un piu'  elevato  livello  di  certezza  del
diritto e di semplificazione  dei  procedimenti,  tenendo  in  debita
considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di
attivita' e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei
servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto  disposto  dalla
lettera r); 
    e) semplificazione e riordino del quadro normativo  vigente  allo
scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti
pubblici  e  i  contratti  di  concessione  e   di   conseguire   una
significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle  procedure
di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche; 
    f) recepimento degli strumenti di  flessibilita'  previsti  dalle
tre direttive; 
    g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori,
servizi e  forniture  in  economia  ispirate  a  criteri  di  massima
semplificazione  e  rapidita'  dei  procedimenti,  salvaguardando   i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara; 
    h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei  contratti
nei settori speciali, delle disposizioni ad essi  applicabili,  anche
al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura  e
contendibilita' dei relativi mercati; 
    i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione
delle procedure in materia di affidamento degli  appalti  pubblici  e
dei contratti di concessione, attraverso  la  promozione  di  reti  e
sistemi informatici, anche al  fine  di  facilitare  l'accesso  delle
micro, piccole e medie imprese mediante una  maggiore  diffusione  di
informazioni e un'adeguata  tempistica,  e  di  soluzioni  innovative
nelle materie disciplinate, con particolare  riguardo  allo  sviluppo
delle infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  strategici  di
preminente interesse nazionale, nonche' all'innovazione tecnologica e
digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione; 
    l)  previsione  di  disposizioni  concernenti  le  procedure   di
acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione
di emergenze di  protezione  civile,  che  coniughino  la  necessaria
tempestivita'  d'azione  con  adeguati  meccanismi  di  controllo   e
pubblicita'  successiva,  con   conseguente   espresso   divieto   di
affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto  a
quelle ordinarie, ad eccezione  di  singole  fattispecie  connesse  a
particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali; 
    m)  previsione  di  una  specifica  disciplina  per  i  contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo
tali  affidamenti  al  controllo  della  Corte  dei  conti,  con   la
previsione dell'affidamento del controllo  preventivo  a  un  ufficio
della Corte  organizzato  in  modo  da  assicurare  la  tutela  delle
esigenze di riservatezza,  prevedendo  che  essa  si  pronunci  sulla
legittimita'  e  sulla  regolarita'  dei  medesimi,   nonche'   sulla
regolarita',  sulla  correttezza  e  sull'efficacia  della  gestione,
individuando le  circostanze  che  giustificano  il  ricorso  a  tali
contratti e, ove possibile, le relative modalita'  di  realizzazione,
assicurando nelle procedure di affidamento la  partecipazione  di  un
numero minimo di operatori economici, nonche'  prevedendo  l'adeguata
motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire  la  procedura
con un numero  minimo  di  partecipanti  ovvero  i  casi  in  cui  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia incompatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza; 
    n)  individuazione   dei   contratti   esclusi   dall'ambito   di
applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto
di  riordino  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
    o)  riordino  e  semplificazione  della  normativa  specifica  in
materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di
sponsorizzazione, anche tenendo conto  della  particolare  natura  di
quei beni e delle  peculiarita'  delle  tipologie  degli  interventi,
prevedendo altresi' modalita' innovative per le procedure di  appalto
relative a lavori, servizi e forniture e di concessione  di  servizi,
comunque nel rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  previste  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e  la
pubblicita' degli atti; 
    p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilita'  energetica  e  ambientale  nell'affidamento  degli
appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  facendo  ricorso
anche al criterio di aggiudicazione basato sui  costi  del  ciclo  di
vita e stabilendo un maggiore punteggio per i  beni,  i  lavori  e  i
servizi  che  presentano   un   minore   impatto   sulla   salute   e
sull'ambiente; 
    q)  armonizzazione  delle  norme  in  materia   di   trasparenza,
pubblicita', durata e tracciabilita' delle procedure di gara e  delle
fasi ad essa prodromiche e successive, anche al  fine  di  concorrere
alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse  e  di
favorire la trasparenza nel settore  degli  appalti  pubblici  e  dei
contratti di concessione: 
      1)  individuando  espressamente  i  casi  nei  quali,  in   via
eccezionale, e' possibile ricorrere alla  procedura  negoziata  senza
precedente pubblicazione di un bando di gara; 
      2) disciplinando le suddette procedure di gara  e  le  relative
fasi  e  durata,  sia  mediante  l'unificazione  delle  banche   dati
esistenti nel settore  presso  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
(ANAC), con esclusione della banca dati  centralizzata  di  cui  alla
lettera z),  sia  con  la  definizione  di  idonee  misure  quali  la
previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle
norme in materia di appalti pubblici e di contratti  di  concessione,
con particolare riguardo alla fase di esecuzione  della  prestazione,
finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse  ed  a
favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle
procedure stesse, in funzione della loro tracciabilita'; 
      3)  assicurando  comunque  la  trasparenza  degli  atti  ed  il
rispetto  della  regolarita'  contributiva,  fiscale  e  patrimoniale
dell'impresa appaltatrice; 
      4) imponendo  il  ricorso  a  conti  dedicati  per  le  imprese
aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare  tutti
i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera  e
di lavoro e verso tutte le imprese che  entrano  a  vario  titolo  in
rapporto con  l'impresa  aggiudicataria  in  relazione  agli  appalti
assegnati; 
      5) prevedendo un  sistema  amministrativo,  regolato  sotto  la
direzione dell'ANAC, di  penalita'  e  premialita'  per  la  denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle
imprese  titolari  di   appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di  materiali,  opere  e
servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime  sanzionatorio  nei
casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del  codice
la   cui   violazione   determina   la   comminazione   di   sanzioni
amministrative da parte dell'ANAC; 
      6) attribuendo piena accessibilita', visibilita' e trasparenza,
anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al  fine
di consentire un'adeguata  ponderazione  dell'offerta  da  parte  dei
concorrenti; 
    r) definizione dei requisiti di capacita'  economico-finanziaria,
tecnica,  ivi  compresa  quella   organizzativa,   e   professionale,
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori
economici devono possedere per partecipare alle  procedure  di  gara,
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu'  ampio  numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di  trasparenza
e rotazione, nonche' a  favorire  l'accesso  da  parte  delle  micro,
piccole e medie imprese; 
    s) revisione della disciplina in  materia  di  pubblicita'  degli
avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso  a  strumenti  di
pubblicita' di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da
parte del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  d'intesa
con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita' prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica
piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara; 
    t) attribuzione all'ANAC di piu'  ampie  funzioni  di  promozione
dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle  migliori  pratiche,
di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti
e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti  di
concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,
intervento cautelare,  di  deterrenza  e  sanzionatorio,  nonche'  di
adozione  di  atti  di  indirizzo  quali  linee  guida,   bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri  strumenti  di  regolamentazione  flessibile,
anche dotati di efficacia vincolante e fatta  salva  l'impugnabilita'
di tutte le  decisioni  e  gli  atti  assunti  dall'ANAC  innanzi  ai
competenti organi di giustizia amministrativa; 
    u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli  atti  di
indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro
adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni; 
    v) previsione  delle  modalita'  e  dei  soggetti  preposti  alla
rilevazione e alla determinazione annuale  dei  costi  standardizzati
per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura; 
    z) riduzione degli oneri documentali ed economici  a  carico  dei
soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi  della  piena
possibilita' di integrazione documentale  non  onerosa  di  qualsiasi
elemento di natura formale della domanda, purche'  non  attenga  agli
elementi  oggetto  di  valutazioni   sul   merito   dell'offerta,   e
semplificazione delle procedure di verifica da parte  delle  stazioni
appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento  dei  requisiti
generali  di  qualificazione,  costantemente  aggiornati,  attraverso
l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione
dell'attuale    sistema    AVCpass,    garantendo    a    tal    fine
l'interoperabilita'  tra  i  Ministeri  e  gli   organismi   pubblici
coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in  caso
di rifiuto all'interoperabilita'; 
    aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri  documentali,  i
partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara  unico
europeo (DGUE) o analogo documento predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per autocertificare  il  possesso  dei
requisiti; 
    bb)  razionalizzazione  delle  procedure  di   spesa   attraverso
l'applicazione    di     criteri     di     qualita',     efficienza,
professionalizzazione  delle  stazioni  appaltanti,   prevedendo   la
riorganizzazione  delle  funzioni  delle  stazioni  appaltanti,   con
particolare riferimento alle  fasi  di  programmazione  e  controllo,
nonche' prevedendo l'introduzione di  un  apposito  sistema,  gestito
dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso
a valutarne l'effettiva capacita' tecnica e organizzativa, sulla base
di parametri obiettivi; 
    cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli
accordi  quadro,  delle  convenzioni  e  in  genere  delle  procedure
utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa, dai  soggetti  aggregatori  e
dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare  la  qualita'
degli  approvvigionamenti  e  a  ridurre  i  costi  e  i   tempi   di
espletamento delle gare promuovendo  anche  un  sistema  di  reti  di
committenza volto a determinare un piu' ampio  ricorso  alle  gare  e
agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 
    dd) contenimento dei tempi e  piena  verificabilita'  dei  flussi
finanziari  anche  attraverso  la  previsione  dell'obbligo  per   le
stazioni appaltanti  di  pubblicare  nel  proprio  sito  internet  il
resoconto  finanziario  al  termine  dell'esecuzione  del  contratto,
nonche'  attraverso  adeguate   forme   di   centralizzazione   delle
committenze e di riduzione  del  numero  delle  stazioni  appaltanti,
effettuate sulla base del  sistema  di  qualificazione  di  cui  alla
lettera bb), con possibilita', a seconda del grado di  qualificazione
conseguito,  di   gestire   contratti   di   maggiore   complessita',
salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in  lotti  nel
rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea,   e   fatto   salvo
l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia,  di  ricorrere  a
forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello
di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad  altro  soggetto
aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo  la  tutela  dei
diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione
e dalle disposizioni vigenti; 
    ee) introduzione  di  misure  volte  a  contenere  il  ricorso  a
variazioni  progettuali  in  corso  d'opera,  distinguendo  in   modo
dettagliato  tra  variazioni  sostanziali  e  non   sostanziali,   in
particolare nella fase esecutiva e  con  specifico  riferimento  agli
insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture  strategiche
private  di  preminente  interesse  nazionale  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e  successive
modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera  debba
essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni
impreviste e imprevedibili e, comunque, sia  debitamente  autorizzata
dal responsabile unico del  procedimento,  con  particolare  riguardo
all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque  denominati  e
assicurando   sempre   la   possibilita',    per    l'amministrazione
committente, di procedere alla risoluzione del  contratto  quando  le
variazioni   superino   determinate   soglie   rispetto   all'importo
originario, garantendo al  contempo  la  qualita'  progettuale  e  la
responsabilita' del progettista in caso di errori di progettazione  e
prevedendo,  altresi',  l'applicazione  di   uno   specifico   regime
sanzionatorio in capo alle  stazioni  appaltanti  per  la  mancata  o
tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera  per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; 
    ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di  trasparenza,  di  non
discriminazione e di parita'  di  trattamento,  per  l'aggiudicazione
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione,  del  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo  un  approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di  vita  e  includendo  il
«miglior rapporto qualita'/prezzo»  valutato  con  criteri  oggettivi
sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o  sociali  connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o  del  contratto  di  concessione;
regolazione espressa dei criteri, delle  caratteristiche  tecniche  e
prestazionali e delle soglie di importo entro le  quali  le  stazioni
appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo
ribasso d'asta, nonche' indicazione delle modalita' di individuazione
e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili
i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta  anomala,  con
particolare riguardo ad appalti di valore inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria; 
    gg) aggiudicazione dei contratti  pubblici  relativi  ai  servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
nonche' a  quelli  di  servizi  ad  alta  intensita'  di  manodopera,
definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari
almeno  al  50  per  cento   dell'importo   totale   del   contratto,
esclusivamente sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni
caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o
del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo
ribasso d'asta; 
    hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo  nazionale  obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti  pubblici  e
contratti di concessione, prevedendo,  tenuto  conto,  a  seguito  di
apposite verifiche,  delle  precedenti  attivita'  professionali  dei
componenti e  dell'eventuale  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitti
d'interesse: 
      1) ai fini  dell'iscrizione  all'albo  specifici  requisiti  di
moralita',  di  competenza  e  di  professionalita'  nello  specifico
settore  cui  si  riferisce  il  contratto,  nonche'  le   cause   di
incompatibilita' e di cancellazione dal medesimo albo; 
      2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni  giudicatrici
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati  indicati  alle
stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
      3) che l'ANAC adotti con propria determinazione  la  disciplina
generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il  suo
aggiornamento; 
    ii) garanzia di adeguati livelli  di  pubblicita'  e  trasparenza
delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di
concessione sotto la soglia di  rilevanza  comunitaria,  assicurando,
anche nelle forme  semplificate  di  aggiudicazione,  la  valutazione
comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere  invitati
a  presentare  offerta  almeno  cinque   operatori   economici,   ove
esistenti, nonche' un'adeguata rotazione, ferma restando la  facolta'
per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui  alla  direttiva
2014/25/UE  di  applicare  la  disciplina  stabilita  nei  rispettivi
regolamenti, adottati in conformita' ai principi dettati dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza; 
    ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e
di  controllo  della  stazione   appaltante   sull'esecuzione   delle
prestazioni,  attraverso  verifiche   effettive   e   non   meramente
documentali,  con  particolare  riguardo  ai  poteri  di  verifica  e
intervento del  responsabile  del  procedimento,  del  direttore  dei
lavori nei contratti di lavori e del  direttore  dell'esecuzione  del
contratto nei contratti  di  servizi  e  forniture,  nonche'  per  le
verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza  a  tutte
le misure mitigative e compensative e alle  prescrizioni  in  materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e  di
tutela della salute umana, impartite dagli  enti  e  dagli  organismi
competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi  di
controlli lacunosi ovvero di  omessa  vigilanza.  E'  vietata,  negli
appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del  contraente
generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore  dei
lavori allo stesso contraente generale o soggetto  collegato,  ed  e'
previsto  che  i  soggetti  che  realizzano  insediamenti  produttivi
strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, fermo restando  quanto  previsto  dalla  lettera
sss), debbano adottare forme di contabilita' esecutiva e di  collaudo
analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori; 
    mm) creazione, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono
ricoprire rispettivamente i ruoli  di  responsabile  dei  lavori,  di
direttore dei lavori e di  collaudatore  negli  appalti  pubblici  di
lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo
specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita'
e la  loro  nomina  nelle  procedure  di  appalto  mediante  pubblico
sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti
in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire  e  prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste  a  carico  dei
soggetti interessati; 
    nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi  di
collaudo  a  dipendenti  appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto
di affidamento  dell'incarico  di  collaudo  per  appalti  di  lavori
pubblici di importo superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria,
ubicati nella regione sede dell'amministrazione  di  appartenenza,  e
disponendo un limite all'importo dei corrispettivi; 
    oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti  pubblici
e nei contratti di concessione di  lavori,  promuovendo  la  qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, anche  attraverso  lo  strumento
dei concorsi di progettazione  e  il  progressivo  uso  di  metodi  e
strumenti  elettronici  specifici,  quali  quelli   di   modellazione
elettronica  e  informativa  per  l'edilizia  e  le   infrastrutture,
limitando radicalmente  il  ricorso  all'appalto  integrato,  tenendo
conto in particolare del contenuto  innovativo  o  tecnologico  delle
opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al  valore
complessivo dei lavori e prevedendo di norma  la  messa  a  gara  del
progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base
della  sola  progettazione  di  livello  preliminare,  nonche',   con
riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e  architettura
e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo  criterio
di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso  come  criterio  del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta; 
    pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto  di  beni,
in linea con quanto sancito  dall'articolo  42,  paragrafo  2,  della
direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle
gare da espletare,  soprattutto  in  relazione  a  beni  e  strumenti
informatici e componenti tecnologici,  che  garantiscano  parita'  di
accesso agli  operatori  e  non  costituiscano  ostacolo  alla  piena
attuazione del principio di concorrenza; 
    qq)  riassetto,  revisione  e  semplificazione  dei  sistemi   di
garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli  appalti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli  proporzionati  e
adeguati alla natura delle prestazioni oggetto  del  contratto  e  al
grado di rischio ad esso connesso, nonche' al fine  di  salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi
e  nei  modi  programmati  anche  in  caso  di  fatti  imprevisti  ed
imprevedibili  e  non  imputabili   alla   stazione   appaltante,   e
assicurando comunque  l'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati  con
gli istituti bancari e assicurativi che  devono  assumersi  i  rischi
d'impresa; 
    rr) revisione e semplificazione della disciplina vigente  per  il
sistema della validazione  dei  progetti,  stabilendo  la  soglia  di
importo al di sotto della quale  la  validazione  e'  competenza  del
responsabile unico del procedimento nonche' il divieto,  al  fine  di
evitare  conflitti  di  interesse,  dello  svolgimento  contemporaneo
dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; al fine di
incentivare  l'efficienza  e  l'efficacia  nel  perseguimento   della
realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei  tempi  previsti
dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in  corso  d'opera,  e'
destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a
base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici
relativamente alla programmazione della spesa per investimenti,  alla
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di  esecuzione
dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e  ai  collaudi,  con
particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi,  escludendo
l'applicazione degli incentivi alla progettazione; 
    ss) razionalizzazione ed estensione delle forme  di  partenariato
pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e
alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita',
incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti  di
carattere finanziario innovativi e specifici ed il  supporto  tecnico
alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la  pubblicita'
degli atti; 
    tt) al fine di agevolare e ridurre i  tempi  delle  procedure  di
partenariato   pubblico   privato,   previsione   espressa,    previa
indicazione dell'amministrazione competente, delle modalita' e  delle
tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilita' che consentano di porre a gara  progetti  con  accertata
copertura  finanziaria  derivante  dalla  verifica  dei  livelli   di
bancabilita',  garantendo  altresi'  l'acquisizione   di   tutte   le
necessarie  autorizzazioni,  pareri  e  atti  di   assenso   comunque
denominati entro la fase di aggiudicazione; 
    uu)  revisione  del  vigente  sistema  di  qualificazione   degli
operatori economici in base a criteri di omogeneita',  trasparenza  e
verifica formale e sostanziale delle  capacita'  realizzative,  delle
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le  risorse  umane,
organiche  all'impresa,  nonche'   delle   attivita'   effettivamente
eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialita',  regolate  da
un'apposita  disciplina  generale  fissata  dall'ANAC   con   propria
determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri
oggettivi e misurabili e su accertamenti  definitivi  concernenti  il
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  la
gestione dei contenziosi, nonche' assicurando gli opportuni  raccordi
con la normativa vigente in materia di rating di legalita'; 
    vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione
delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
      1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC; 
      2) previsione che il curatore del fallimento possa  partecipare
alle procedure di affidamento delle concessioni e  degli  appalti  di
lavori,  forniture  e  servizi,  che  possa  essere  affidatario   di
subappalti  e  che  possa  stipulare  i  relativi  contratti   quando
l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed  e'
stato autorizzato l'esercizio provvisorio; 
      3) previsione che il curatore del fallimento, quando  e'  stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti  gia'
stipulati dall'impresa fallita; 
      4)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con
continuita' aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e  servizi,  o
essere affidataria di subappalti e stipulare  i  relativi  contratti,
senza necessita' di avvalersi  dei  requisiti  di  altro  soggetto  o
dell'attestazione SOA di altro soggetto; 
      5)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con
continuita' aziendale o con cessione di  beni  o  che  ha  presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo  161,  sesto  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti  gia'
stipulati dall'impresa stessa; 
      6) disciplina dei casi in cui l'ANAC puo', nelle fattispecie di
cui ai numeri 2), 3), 4) e  5),  sentito  il  giudice  delegato  alla
procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere
del  curatore  o   del   commissario   giudiziale,   subordinare   la
partecipazione, l'affidamento di subappalti  e  la  stipulazione  dei
relativi contratti alla necessita' che il  curatore  o  l'impresa  in
concordato si  avvalgano  di  un  altro  operatore  in  possesso  dei
requisiti di carattere generale, di capacita'  finanziaria,  tecnica,
economica, nonche' di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in  cui  questa  nel  corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non  sia  per
qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare   regolare   esecuzione
all'appalto o alla concessione; 
    zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli  desumibili
dalla giurisprudenza amministrativa  in  materia,  imponendo  che  il
contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e  i  mezzi
prestati, con particolare  riguardo  ai  casi  in  cui  l'oggetto  di
avvalimento  sia  costituito  da   certificazioni   di   qualita'   o
certificati  attestanti  il  possesso  di   adeguata   organizzazione
imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando
gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti  e
delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria
nonche'   circa   l'effettivo   impiego   delle   risorse    medesime
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilita' di
ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non  possa  essere
oggetto  di  avvalimento   il   possesso   della   qualificazione   e
dell'esperienza tecnica e professionale necessarie  per  eseguire  le
prestazioni da affidare; 
    aaa)  razionalizzazione   dei   metodi   di   risoluzione   delle
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle  procedure
arbitrali al fine di escludere il  ricorso  a  procedure  diverse  da
quelle  amministrate,  garantire  la  trasparenza,  la  celerita'   e
l'economicita' e assicurare il possesso dei requisiti di  integrita',
imparzialita' e  responsabilita'  degli  arbitri  e  degli  eventuali
ausiliari; al fine di garantire l'efficacia  e  la  speditezza  delle
procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti  relativi  ad
appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto  della  pienezza
della tutela giurisdizionale, che,  gia'  nella  fase  cautelare,  il
giudice debba tener conto del disposto dell'articolo  121,  comma  1,
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle  ipotesi
di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,
debba valutare se il rispetto di esigenze imperative  connesse  a  un
interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta; 
    bbb) revisione e razionalizzazione  del  rito  abbreviato  per  i
giudizi di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  119  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,   n.   104,   anche   mediante
l'introduzione di  un  rito  speciale  in  camera  di  consiglio  che
consente   l'immediata   risoluzione   del    contenzioso    relativo
all'impugnazione dei provvedimenti di  esclusione  dalla  gara  o  di
ammissione alla gara per carenza  dei  requisiti  di  partecipazione;
previsione della preclusione della contestazione  di  vizi  attinenti
alla fase di  esclusione  dalla  gara  o  ammissione  alla  gara  nel
successivo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  in  sede   di
impugnazione  dei  successivi  provvedimenti  di  valutazione   delle
offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva; 
    ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al  mercato  degli
appalti  pubblici  e  dei  contratti  di   concessione,   anche   con
riferimento ai servizi di architettura  e  ingegneria  e  agli  altri
servizi  professionali  dell'area  tecnica,  per  i  piccoli  e  medi
operatori economici, per i  giovani  professionisti,  per  le  micro,
piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche
attraverso il divieto di aggregazione  artificiosa  degli  appalti  e
l'obbligo  di  motivazione  della  mancata  suddivisione  in   lotti,
prevedendo in particolare che  la  dimensione  degli  appalti  ed  il
conseguente valore delle gare e dei lotti  in  cui  queste  risultino
eventualmente  suddivise  siano  adeguati  al   fine   di   garantire
l'effettiva possibilita' di  partecipazione  da  parte  delle  micro,
piccole e medie imprese nonche' introducendo misure premiali per  gli
appaltatori e i concessionari che  coinvolgano  i  predetti  soggetti
nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti; 
    ddd) valorizzazione delle esigenze sociali  e  di  sostenibilita'
ambientale, mediante introduzione di criteri e modalita' premiali  di
valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di
aggiudicazione,  si  impegnino,  per  l'esecuzione  dell'appalto,   a
utilizzare anche in parte manodopera o  personale  a  livello  locale
ovvero in via prioritaria gli addetti  gia'  impiegati  nel  medesimo
appalto, in ottemperanza ai principi  di  economicita'  dell'appalto,
promozione   della    continuita'    dei    livelli    occupazionali,
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,  piccole
e medie imprese, tenendo anche in considerazione  gli  aspetti  della
territorialita' e della filiera corta e attribuendo un peso specifico
anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure  di  accesso
al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea; 
    eee) garanzia di adeguati livelli di  pubblicita'  e  trasparenza
delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di
concessione tra enti nell'ambito  del  settore  pubblico,  cosiddetti
affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di
pubblicazione   di   tutti   gli   atti   connessi   all'affidamento,
assicurando,  anche  nelle  forme  di  aggiudicazione   diretta,   la
valutazione sulla congruita' economica delle offerte, avuto  riguardo
all'oggetto   e   al   valore   della   prestazione,   e   prevedendo
l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di  enti  aggiudicatori
di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o
di collegamento rispetto  ad  altri  enti,  tali  da  consentire  gli
affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti.  La  domanda  di
iscrizione  consente  all'ente  aggiudicatore,   sotto   la   propria
responsabilita', di conferire all'ente con affidamento  in  house,  o
soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento,  appalti
o concessioni mediante affidamento diretto; 
    fff) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti
pubblici di servizi, diversi da quelli aventi  natura  intellettuale,
con particolare riguardo a quelli ad alta intensita'  di  manodopera,
definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,  prevedendo
l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prendendo a  riferimento,  per
ciascun comparto merceologico o di attivita', il contratto collettivo
nazionale di  lavoro  che  presenta  le  migliori  condizioni  per  i
lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di
aggiudicazione del prezzo o  del  costo,  inteso  come  criterio  del
prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto
del diritto dell'Unione europea; 
    ggg) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti
pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali  volte  a
promuovere la stabilita'  occupazionale  del  personale  impiegato  e
stabilisca che i contratti collettivi  nazionale  e  territoriale  in
vigore per il settore e per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente; 
    hhh)  disciplina  organica  della  materia   dei   contratti   di
concessione mediante  l'armonizzazione  e  la  semplificazione  delle
disposizioni  vigenti,  nonche'  la  previsione  di  criteri  per  le
concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo  I  della
direttiva  2014/23/UE,  nel  rispetto   dell'esito   del   referendum
abrogativo del 12-13 giugno  2011  per  le  concessioni  nel  settore
idrico,  introducendo  altresi'  criteri   volti   a   vincolare   la
concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto
dei  tempi  previsti  dallo  stesso  per   la   realizzazione   degli
investimenti in opere pubbliche,  nonche'  al  rischio  operativo  ai
sensi della  predetta  direttiva  2014/23/UE,  e  a  disciplinare  le
procedure di fine concessione e le modalita' di indennizzo in caso di
subentro; previsione di criteri volti  a  promuovere  le  concessioni
relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico
da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 
    iii) obbligo per i  soggetti  pubblici  e  privati,  titolari  di
concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova
aggiudicazione, di affidare una  quota  pari  all'80  per  cento  dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
importo superiore a  150.000  euro  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da
societa'  in  house  per  i  soggetti  pubblici  ovvero  da  societa'
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i  soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante  procedure  ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonche'  modalita'  di
verifica del rispetto di tali  previsioni  affidate  anche  all'ANAC,
introducendo  clausole  sociali  per  la  stabilita'  del   personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalita' e  prevedendo,
per  le  concessioni  gia'  in  essere,  un  periodo  transitorio  di
adeguamento non superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  escludendo  dal
predetto obbligo unicamente le  concessioni  in  essere  o  di  nuova
aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le
concessioni  in  essere  o  di  nuova  aggiudicazione  affidate   con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea  per  le  quali  continuano   comunque   ad   applicarsi   le
disposizioni in  materia  di  affidamento  di  contratti  di  appalto
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; 
    lll) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
delle nuove concessioni autostradali non meno  di  ventiquattro  mesi
prima della scadenza di quelle in essere, con revisione  del  sistema
delle   concessioni   autostradali,   con   particolare   riferimento
all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,
in conformita'  alla  nuova  disciplina  generale  dei  contratti  di
concessione; 
    mmm) previsione di una  particolare  disciplina  transitoria  per
l'affidamento  delle  concessioni  autostradali  che,  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di recepimento delle  direttive,  siano
scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto
del principio dell'evidenza pubblica, nonche', per le concessioni per
le quali  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
esercita sul concessionario un controllo analogo  a  quello  da  esso
esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili  dall'articolo
17 della direttiva 2014/23/UE; 
    nnn) individuazione, in tema  di  procedure  di  affidamento,  di
modalita' volte a garantire i livelli  minimi  di  concorrenzialita',
trasparenza, rotazione  e  parita'  di  trattamento  richiesti  dalla
normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure  e
sistemi informatici gia' adoperati per aste telematiche; 
    ooo)  promozione  di  modalita'  e  strumenti  telematici  e   di
procedure   interamente   telematiche   d'acquisto,   garantendo   il
soddisfacimento dell'obiettivo del miglior  rapporto  qualita'/prezzo
piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto; 
    ppp) trasparenza nella partecipazione dei  portatori  qualificati
di interessi nell'ambito dei processi  decisionali  finalizzati  alla
programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici  e  contratti
di concessione nonche' nella fase di esecuzione del contratto; 
    qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle  comunita'
locali  dei  territori  interessati  dalla  realizzazione  di  grandi
progetti infrastrutturali e  di  architettura  di  rilevanza  sociale
aventi  impatto  sull'ambiente,  la   citta'   o   sull'assetto   del
territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e  degli
esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede
di consultazione  pubblica  entrano  nella  valutazione  in  sede  di
predisposizione del progetto definitivo; 
    rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di
una  disciplina  specifica   per   il   subappalto,   prevedendo   in
particolare: l'obbligo per il concorrente  di  indicare  in  sede  di
offerta le parti del contratto che intende  subappaltare;  l'espressa
individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di  indicare,
in sede di offerta, una terna di  nominativi  di  subappaltatori  per
ogni tipologia  di  attivita'  prevista  in  progetto;  l'obbligo  di
dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi  di
esclusione e di sostituire i subappaltatori  relativamente  ai  quali
apposita verifica  abbia  dimostrato  la  sussistenza  di  motivi  di
esclusione; l'obbligo per la  stazione  appaltante  di  procedere  al
pagamento diretto dei subappaltatori  in  caso  di  inadempimento  da
parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore  e  se
la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o  i
lavori forniti; ove il subappaltatore  sia  una  microimpresa  o  una
piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie  in  cui
la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta  salva  la
facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei  rispettivi  statuti  e  delle
relative norme di attuazione e nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori  casi
di pagamento diretto dei subappaltatori; 
    sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento  e  la  revisione
del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2001,  pubblicato  nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16
luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse  alle
opere in base ai criteri individuati  nel  Documento  pluriennale  di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  228,   e   successive   modificazioni,   nonche'
l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e
di valutazione di impatto ambientale di cui alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia
contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento  delle
opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie
per gli interventi per  i  quali  vi  siano  obbligazioni  giuridiche
vincolanti e definizione delle  funzioni  e  dell'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento
alle disposizioni del capo IV del  titolo  III  della  parte  II  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni. 
  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma  1,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri coordina, di  concerto  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento
delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e
privati destinatari della nuova normativa. 
  3. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  corredati  della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  che  dia  conto
della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi  ovvero  dei  nuovi  o
maggiori oneri da essi derivanti,  sono  adottati,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del  Consiglio
di Stato e della Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  che  si  pronunciano   entro   venti   giorni   dalla
trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, che si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati  anche
in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni  parlamentari
indichi specificamente  talune  disposizioni  come  non  conformi  ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il  Governo,
con  le  proprie  osservazioni   e   con   eventuali   modificazioni,
ritrasmette il testo alle  Camere  per  il  parere  definitivo  delle
Commissioni parlamentari  competenti,  da  esprimere  entro  quindici
giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato. 
  4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone  l'abrogazione
delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate,
anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali. Il decreto di  riordino  dispone,  altresi',  l'abrogazione
delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  e  di  altre
disposizioni,  espressamente  indicate,  nonche'  prevede   opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie  e  finali.  Tale  decreto
legislativo comprende al suo interno  il  contenuto  del  decreto  di
recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni
correttive e integrative. 
  5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi', emanate linee
guida di  carattere  generale  proposte  dall'ANAC  e  approvate  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  che  sono
trasmesse   prima   dell'adozione   alle    competenti    Commissioni
parlamentari per il parere. 
  6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e' disciplinata dalle regioni a statuto  speciale  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi desumibili dalle  disposizioni  della  presente  legge  che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
  7. Gli organi costituzionali stabiliscono  nei  propri  ordinamenti
modalita' attuative dei principi e criteri direttivi  previsti  dalla
presente  legge  nell'ambito  delle  prerogative   costituzionalmente
riconosciute. 
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui  al  comma  1  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. 
  9. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati
a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  l'attribuzione  di  compiti  di  responsabile  o   di
direttore dei lavori allo stesso  contraente  generale.  Il  suddetto
divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite  alla
data di entrata in vigore della presente legge, incluse  quelle  gia'
espletate per le  quali  la  stazione  appaltante  non  abbia  ancora
proceduto  alla  stipulazione   del   contratto   con   il   soggetto
aggiudicatario. 
  10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto  con
il medesimo committente e per la medesima attivita' di  call  center,
il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo
le modalita'  e  le  condizioni  previste  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del  trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  assenza   di   specifica
disciplina nazionale collettiva, il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio   decreto   adottato   sentite   le
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, definisce i criteri generali  per  l'attuazione  del
presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o
private che intendono stipulare un contratto di appalto  per  servizi
di  call  center   devono   darne   comunicazione   preventiva   alle
rappresentanze sindacali  aziendali  e  alle  strutture  territoriali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. 
  11. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di
riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale
di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  riordino,  e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli
129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti  ai  quali  sarebbero
stati applicabili, nel periodo considerato, i  citati  articoli  129,
comma 3, e 176, comma 18, non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 113, comma 3, del predetto  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni.  Quanto
previsto dal presente comma si applica anche  alle  procedure  i  cui
bandi sono stati pubblicati anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, prevedendo comunque  la  riapertura  dei
termini per la presentazione delle offerte e  purche'  non  sia  gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria. 
  12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto  legislativo
per le materie di cui all'alinea del comma 1: 
    a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e' fissato  al  18
aprile 2016; 
    b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura  di  cui
al comma 3; 
    c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice
di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche
prevedendo opportune disposizioni  di  coordinamento,  transitorie  e
finali; 
    d) le linee guida di cui al comma  5  sono  adottate  sulla  base
dell'unico decreto legislativo; 
    e) le disposizioni integrative e correttive di  cui  al  comma  8
sono  adottate  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'unico decreto legislativo; 
    f) le disposizioni in materia  di  sistema  di  garanzia  globale
richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in  vigore
dell'unico  decreto  legislativo.  La  sospensione  dell'applicazione
della garanzia globale prevista dal medesimo  comma  11  e'  disposta
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data
di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. 
  13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di  cui
al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri
che non trovino compensazione al proprio interno,  i  decreti  stessi
sono emanati solo successivamente  o  contestualmente  alla  data  di
entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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