Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

NEW: IN G.U. IL DECRETO LEGGE SICUREZZA

Pubblico
Venerdì, 5 Ottobre, 2018 - 10:28

 
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'   organizzata.
(18G00140) 
(GU n.231 del 4-10-2018)
  Vigente al: 5-10-2018   
Titolo I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE 
Capo I 
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all'immigrazione illegale
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
individuare i casi  in  cui  sono  rilasciati  speciali  permessi  di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche' di
garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di
espulsione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di
revoca dello  status  di  protezione  internazionale  in  conseguenza
dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme  idonee
a scongiurare il  ricorso  strumentale  alla  domanda  di  protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di  protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori  stranieri
non  accompagnati,  nonche'  di  disposizioni  intese  ad  assicurare
l'adeguato   svolgimento   dei   procedimenti   di   concessione    e
riconoscimento della cittadinanza; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
norme  per  rafforzare  i  dispositivi  a  garanzia  della  sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo  e
della criminalita' organizzata di tipo mafioso, al miglioramento  del
circuito  informativo  tra  le  Forze  di   polizia   e   l'Autorita'
giudiziaria e alla prevenzione e  al  contrasto  delle  infiltrazioni
criminali  negli  enti  locali,  nonche'  mirate  ad  assicurare   la
funzionalita' del Ministero dell'interno; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre strumenti  finalizzati  a  migliorare  l'efficienza  e  la
funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, attraverso il rafforzamento  della  sua  organizzazione,
nell'intento  di  potenziare   le   attivita'   di   contrasto   alle
organizzazioni criminali; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale e altre  disposizioni.  Delega  al  Governo  per  la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
  e disciplina di casi speciali di permessi di  soggiorno  temporanei
  per esigenze di carattere umanitario 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo,  le  parole  «per
richiesta  di  asilo,  per   protezione   sussidiaria,   per   motivi
umanitari,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   protezione
sussidiaria, per i motivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) al comma 2-ter,  al  secondo  periodo,  le  parole  «per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche  nonche'
dei permessi di soggiorno di cui agli articoli  18,  18-bis,  20-bis,
22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25»; 
  2) il comma 6, e' sostituito dal seguente:  «6.  Il  rifiuto  o  la
revoca del permesso di soggiorno  possono  essere  altresi'  adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni  di  soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti.»; 
  3) al comma 8.2, lettera e), le parole  «o  per  motivi  umanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,  e  del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22,  comma  12-quater,  e  42-bis  nonche'  del  permesso  di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»; 
  d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo  5,
comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e  nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»; 
  e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»; 
  f) all'articolo 18-bis: 
  1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma  6,»  sono
soppresse; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a  norma  del  presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno  e
consente l'accesso ai servizi assistenziali  e  allo  studio  nonche'
l'iscrizione nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  o  lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla  scadenza,  il
permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno ovvero in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»; 
  g) all'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
  «d-bis) degli stranieri che versano  in  condizioni  di  salute  di
eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione,  tali
da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli  stessi,
in caso di rientro nel Paese di origine o  di  provenienza.  In  tali
ipotesi, il questore rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per  cure
mediche, per  il  tempo  attestato  dalla  certificazione  sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono  le
condizioni di salute di eccezionale gravita' debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale.»; 
  h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno  per  calamita').  -  1.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il  quale  lo
straniero  dovrebbe  fare  ritorno  versa  in   una   situazione   di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in  condizioni  di  sicurezza,  il  questore  rilascia  un
permesso di soggiorno per calamita'. 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei mesi,  e'  valido  solo  nel  territorio
nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa,  ma  non  puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»; 
    i) all'articolo 22: 
  1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5,  comma
6» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente: 
  «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai  commi  12-quater  e
12-quinquies  reca  la  dicitura   "casi   speciali",   consente   lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo'  essere  convertito,  alla
scadenza,  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro   subordinato   o
autonomo.»; 
  l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole  «o  per
motivi umanitari;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le  parole  «o  per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure  mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  n) all'articolo 29, comma 10: 
  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «di  cui  all'articolo20»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»; 
  2) la lettera c) e' abrogata; 
  o) all'articolo 34, comma 1,  lettera  b),  le  parole  «per  asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo, per protezione sussidiaria,»; 
  p) all'articolo 39: 
  1) al comma 5, le  parole  «per  motivi  umanitari,  o  per  motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i  motivi  di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  2) al comma 5-quinquies,  lettera  a),  le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche'  del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
    q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare  valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2  gennaio
1958, n. 13, il  Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  prefetto
competente,  autorizza  il  rilascio  di  uno  speciale  permesso  di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che  lo  straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello  Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis.  In  tali  casi,  il  questore
rilascia un permesso di soggiorno  per  atti  di  particolare  valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente  l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa  e  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  autonomo  o
subordinato.». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda  di   protezione
internazionale e ricorrano i  presupposti  di  cui  all'articolo  19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la
Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale  che  reca  la  dicitura
"protezione speciale",  salvo  che  possa  disporsi  l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.  Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere  della  Commissione  territoriale,  e  consente  di   svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro.»; 
    b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo  le  parole  «articolo  35»
sono inserite le seguenti:  «anche  per  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3,». 
  3. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) alla lettera c) le parole «in materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi  ad  oggetto  l'impugnazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
anche relative al  mancato  riconoscimento  dei  presupposti  per  la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,  del  medesimo
decreto legislativo»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di  rilascio,
diniego di  rinnovo  e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
      3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di  rilascio,  di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui  agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; 
  b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Dopo l'articolo 19-bis  del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o  di  revoca  dei
permessi  di  soggiorno  temporanei   per   esigenze   di   carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere d) e d-bis), del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 
  3.  Il  tribunale  giudica  in  composizione  collegiale.  Per   la
trattazione della controversia  e'  designato  dal  presidente  della
sezione specializzata un componente del collegio. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione della  sottoscrizione  e  l'inoltro  alla  autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 
  5.  Quando  e'  presentata  l'istanza  di   cui   all'articolo   5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio  non  e'  appellabile.  Il
termine per proporre ricorso per cassazione e'  di  giorni  trenta  e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della  cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della  parte  non  costituita.  La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura
medesima.  In  caso  di  rigetto,  la  Corte  di  cassazione   decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
  7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  14  e   15
dell'articolo 35-bis del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.
25.». 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata; 
  b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo  che  ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse; 
  c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole  «,  per  motivi
umanitari» sono soppresse; 
  d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata. 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  2015,  n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene  che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse. 
  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno  per  motivi   umanitari   gia'   riconosciuto   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  rilasciato,  alla  scadenza,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto,  previa
valutazione   della   competente   Commissione   territoriale   sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi  1  e  1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, per i quali  la  Commissione  territoriale  non  ha
accolto  la  domanda  di  protezione  internazionale  e  ha  ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario  allo  straniero  e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  recante  la  dicitura  «casi
speciali» ai sensi del presente comma,  della  durata  di  due  anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
                               Art. 2 
 
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello  straniero
  nei Centri di permanenza per il rimpatrio  e  disposizioni  per  la
  realizzazione dei medesimi Centri 
 
  1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta»; 
  b) al  sesto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta». 
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento  e  la  ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore  a  tre  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo  63  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,    l'invito    contenente
l'indicazione dei criteri di  aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 3 
 
Trattenimento per la determinazione o la  verifica  dell'identita'  e
              della cittadinanza dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente  necessario,  e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso  le
strutture  di  cui  all'articolo  10-ter,  comma   1,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o  la
verifica dell'identita' o  della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o  la  cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui  all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con  le  modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»; 
  b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; 
  c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole  «alla  misura  del
trattenimento» sono inserite le  seguenti  «nelle  strutture  di  cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
ovvero»; 
  b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole  «e'  stato
disposto  il  trattenimento»  sono  inserite  le   seguenti:   «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286 ovvero»; 
  c)  all'articolo  35-bis,  comma  3,  lettera  a),  le  parole   da
«provvedimento  di  trattenimento»  fino  alla  fine  della  medesima
lettera   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «provvedimento   di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286;». 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
                Disposizioni in materia di modalita' 
                    di esecuzione dell'espulsione 
 
  1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri  disponibili»  sono  inseriti  i
seguenti periodi: «,  ovvero  salvo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli
ubicati nel circondario del  Tribunale  competente.  In  tale  ultima
ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
di  fissazione  dell'udienza  di  convalida,  puo'   autorizzare   la
temporanea permanenza dello  straniero,  sino  alla  definizione  del
procedimento  di  convalida  in  strutture  diverse  e  idonee  nella
disponibilita'  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza.  Qualora  le
condizioni  di  cui  al  periodo  precedente  permangono  anche  dopo
l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in
locali  idonei  presso  l'ufficio  di  frontiera  interessato,   sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre  le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  primo  e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono  ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si  provvede  a
valere sulle risorse  del  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI),  cofinanziato  dall'Unione  europea   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020. 
                               Art. 5 
 
          Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
 
  1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento  (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso  e  soggiorno  nel  territorio
degli Stati membri della Unione  europea,  nonche'  degli  Stati  non
membri cui si applica l'acquis di Schengen.». 
                               Art. 6 
 
                 Disposizioni in materia di rimpatri 
 
  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per  il  2018,  di  1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;». 
Capo II 
Disposizioni in materia di protezione internazionale
 
                               Art. 7 
 
             Disposizioni in materia di diniego e revoca 
                   della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole  «del  codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del  codice  di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell'ipotesi aggravata di  cui  all'articolo  625,  primo  comma,
numero 3), e 624-bis, primo  comma,  nell'ipotesi  aggravata  di  cui
all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate»; 
  b) all'articolo 16, al comma  1,  lettera  d-bis)  le  parole  «del
codice di procedura penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,  583,  583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi  aggravata  di
cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate.». 
                               Art. 8 
 
                Disposizioni in materia di cessazione 
                   della protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'  rilevante
ogni rientro nel Paese di origine,  salva  la  valutazione  del  caso
concreto.». 
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante  ogni  rientro  nel
Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.». 
                               Art. 9 
 
            Disposizioni in materia di domanda reiterata 
               e di domanda presentata alla frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
  a) debbono essere estradati verso un altro Stato  in  virtu'  degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
  b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale  penale
internazionale; 
  c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato   dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; 
  d) hanno presentato una prima domanda reiterata al  solo  scopo  di
ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di   una   decisione   che   ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; 
  e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma  1,  o  dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda  reiterata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la
questura   provvede   senza   ritardo   alla    trasmissione    della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
decisione entro cinque giorni. 
  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso  in
cui il richiedente presenti la domanda di  protezione  internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
1-quater, dopo essere stato fermato per  avere  eluso  o  tentato  di
eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura  puo'  essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o  di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
  2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
  3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i  controlli  di  frontiera  ovvero»
sono soppresse; 
  c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
  «Art. 29-bis  (Domanda  reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui  lo  straniero
abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
di un provvedimento che ne comporterebbe  l'imminente  allontanamento
dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile  in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire  l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»; 
    e) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  28-bis,
commi 1-ter e 2,»; 
  2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  e'  autorizzata
la spesa di 465.228,75 euro  per  l'anno  2018  e  1.860.915  euro  a
decorrere dall'anno 2019. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
                               Art. 10 
 
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale  per  il
  riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a  procedimento  penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per  uno  dei  predetti  reati,  il  questore  ne  da'
tempestiva comunicazione alla  Commissione  territoriale  competente,
che  provvede  nell'immediatezza  all'audizione  dell'interessato   e
adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma  3,  in
caso di rigetto  della  domanda,  il  richiedente  ha  in  ogni  caso
l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in  pendenza  di
ricorso avverso  la  decisione  della  Commissione.  A  tal  fine  si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi  3,  4  e  5,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b)  all'articolo  35-bis,  comma   5,   le   parole   «ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  b).»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  nonche'
del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.». 
                               Art. 11 
 
             Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 
 
  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e  le  sue  articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate,  fino  ad  un
numero massimo di tre, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  2. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di  cui  all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
l'autorita' di  cui  al  comma  1  e'  costituita  dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso  le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  che  ha  adottato   il
provvedimento impugnato.». 
                               Art. 12 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
                        dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche  i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma  2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora  non  accedano  a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»; 
  b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di  cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei  richiedenti  asilo,
dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con  permesso  umanitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per  minori
stranieri non accompagnati». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 2, le parole  «agli  articoli  6,  9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 
  2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
  b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo  16,»
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 16.»; 
  c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato; 
  d) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9  e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui  all'articolo
9,»; 
  2) al comma 3, le parole «nelle strutture di  cui  all'articolo  9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei  centri
di cui all'articolo 9»; 
  e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:  «strutture  di
cui agli articoli 9 e 11.»; 
  f) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla  fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle  misure  di  accoglienza  di  cui  al   presente   decreto,   il
richiedente, al momento della presentazione della  domanda,  dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 
  4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi  del  comma  1»
sono soppresse; 
  5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»; 
    g) all'articolo 15: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»; 
    h) all'articolo 17: 
  1) il comma 4 e' abrogato; 
  2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
    i) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Ferme  restando»  fino  a   «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»; 
  2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»; 
  l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato; 
  m)  all'articolo  22-bis,  al  comma  3,  il  secondo  periodo   e'
soppresso; 
  n) all'articolo 23: 
  1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 
  2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». 
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema  di  protezione  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
  b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  18  agosto
2015, n. 142,». 
  4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati»  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento,  si  intendono  sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione  per  titolari  di  protezione
internazionale e  per  minori  stranieri  non  accompagnati»  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. 
  5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  rimangono  in
accoglienza  fino  alla  scadenza  del  progetto   in   corso,   gia'
finanziato. 
  6. I titolari di protezione  umanitaria  presenti  nel  Sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
rimangono in accoglienza fino alla  scadenza  del  periodo  temporale
previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la  scadenza  del
progetto di accoglienza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 13 
 
          Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
permesso di soggiorno  costituisce  documento  di  riconoscimento  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  costituisce
titolo  per  l'iscrizione  anagrafica  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e  dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole  «un  luogo  di  residenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 
Capo III 
Disposizioni in materia di cittadinanza
 
                               Art. 14 
 
               Disposizioni in materia di acquisizione 
                     e revoca della cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari  a  200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; 
  c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli  articoli  5  e  9  e'  di  quarantotto  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda. 
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti
di   riconoscimento   della   cittadinanza   avviati   dall'autorita'
diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»; 
    d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - 1. La  cittadinanza  italiana  acquisita  ai  sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata  in  caso  di  condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata,  entro  tre  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per i  reati  di  cui  al  primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si  applicano  ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione  e  revoca
della cittadinanza italiana;». 
Capo IV 
Disposizioni in materia di giustizia
 
                               Art. 15 
 
                Disposizioni in materia di giustizia 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo  IV  della  parte  III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: 
  «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione  dei  compensi  al
difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1.
Nel processo civile, quando  l'impugnazione,  anche  incidentale,  e'
dichiarata  inammissibile,  al  difensore  non  e'  liquidato   alcun
compenso. 
  2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per  le
consulenze  tecniche  di  parte  che,   all'atto   del   conferimento
dell'incarico, apparivano  irrilevanti  o  superflue  ai  fini  della
prova.». 
Titolo II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA 
Capo I 
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del
terrorismo
 
                               Art. 16 
 
Controllo,     anche     attraverso     dispositivi      elettronici,
  dell'ottemperanza al provvedimento  di  allontanamento  dalla  casa
  familiare 
 
  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola «571,» e' inserita  la  seguente:  «572,»  e  dopo  le
parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 17 
 
          Prescrizioni in materia di contratto di noleggio 
     di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
dicembre 2001,  n.  481,  comunicano,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il  noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e'  effettuata  contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio  e  comunque  con  un  congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. 
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico  dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in  esso  conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite,  a  norma  delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui  dal  raffronto  emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al  comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle  Forze  di  polizia  per  le  conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo  4,  primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono  conservati  per  un
periodo di tempo non  superiore  a  sette  giorni.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti  attraverso  i  quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal  comma  l,  nonche'  di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali,  il  quale  esprime  il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 18 
 
        Disposizioni in materia di accesso al CED interforze 
           da parte del personale della polizia municipale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16-quater  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede   al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori  di
polizia  municipale  che   ciascun   comune   puo'   abilitare   alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 39. 
                               Art. 19 
 
            Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici 
                  da parte delle Polizie municipali 
 
  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato  in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito  in  sede  di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad  impulso  elettrico,  quale
dotazione di reparto, in via sperimentale,  per  il  periodo  di  sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica  di  agente  di
pubblica sicurezza, individuato fra gli  appartenenti  ai  dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale. 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono,  nel
rispetto   dei   principi   di   precauzione   e   di    salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le  modalita'  della  sperimentazione  che
deve essere effettuata previo un periodo  di  adeguato  addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le  aziende  sanitarie
locali competenti  per  territorio,  realizzando  altresi'  forme  di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale. 
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in  dotazione  effettiva
di  reparto  l'arma  comune  ad   impulsi   elettrici   positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 
  4. I comuni e le regioni provvedono,  rispettivamente,  agli  oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente  articolo  e  alla
formazione del personale delle polizie  municipali  interessato,  nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22  agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n. 146, le parole «della pistola  elettrica  Taser»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici». 
                               Art. 20 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  ai
  luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui  al
presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.». 
                               Art. 21 
 
         Estensione dell'ambito di applicazione del divieto 
                di accesso in specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «su cui insistono»  sono  inserite  le  seguenti:
«presidi sanitari,»; 
  b) dopo le parole «flussi turistici,» sono  inserite  le  seguenti:
«aree  destinate  allo  svolgimento  di  fiere,   mercati,   pubblici
spettacoli,». 
                               Art. 22 
 
             Potenziamento di apparati tecnico-logistici 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per
l'acquisto  e  il  potenziamento  dei  sistemi  informativi  per   il
contrasto   del   terrorismo   internazionale,   ivi   compreso    il
rafforzamento                       dei                        nuclei
«Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico»  (NBCR)  del   suddetto
Corpo,  nonche'  per  il  finanziamento  di  interventi  diversi   di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva
di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025, da destinare: 
  a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato; 
  b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
39. 
                               Art. 23 
 
             Disposizioni in materia di blocco stradale 
 
  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «in  una  strada  ordinaria  o  ferrata  o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»; 
  b) l'articolo 1-bis e' abrogato. 
  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  dall'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.». 
Capo II 
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita'
mafiosa
 
                               Art. 24 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e'  inserito  il  seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,  la  corte  di
appello  pone  a  carico  della  parte  privata   che   ha   proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
  b) all'articolo 17, al  comma  3-bis  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione»  e'  inserita  la
seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione  comporta
l'inammissibilita' della proposta» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il procuratore nei dieci giorni  successivi  comunica  all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza  di  pregiudizi  per  le  indagini
preliminari in corso. In  tali  casi,  il  procuratore  concorda  con
l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della
proposta.»; 
  2) la lettera d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti:  «di  cui
al primo periodo»; 
  d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole  «comma  3-bis,  del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e
all'articolo 640-bis del codice penale». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 25 
 
             Sanzioni in materia di subappalti illeciti 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno  e
con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da  uno
a cinque anni e con la multa»; 
  b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei  mesi  ad  un
anno  e  dell'ammenda»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «della
reclusione da uno a cinque anni e della multa.». 
                               Art. 26 
 
                      Monitoraggio dei cantieri 
 
  1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole  «provinciale  del  lavoro»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' al prefetto». 
                               Art. 27 
 
       Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa 
 
  1. L'articolo 160 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale  di  reati  e
per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17,  comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  le  cancellerie
dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere
ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo  delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore  della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al
direttore della Direzione investigativa  antimafia.  Analogo  obbligo
sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito
delle  rispettive  attribuzioni,   alle   questure   competenti   per
territorio e alla Direzione investigativa antimafia.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 28 
 
                     Modifiche all'articolo 143 
           del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. All'articolo 143 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.». 
                               Art. 29 
 
Modifiche in materia  di  attivita'  svolte  negli  enti  locali  dal
  personale sovraordinato ai  sensi  dell'articolo  145  del  decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  706,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  essere  incrementate,  nel  rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo  di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti   agli   enti   locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
Capo III 
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
 
                               Art. 30 
 
            Modifiche all'articolo 633 del codice penale 
 
  1. All'articolo 633 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e'
inserito il seguente: «Nelle ipotesi di  cui  al  secondo  comma,  si
applica la pena della reclusione fino a quattro  anni  congiuntamente
alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti  dei  promotori  e
organizzatori dell'invasione, nonche' di coloro che hanno compiuto il
fatto armati.». 
                               Art. 31 
 
                     Modifiche all'articolo 266 
                   del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo  266,  comma  1,  lettera  f-ter),  del  codice  di
procedura penale, le parole «516 e  517-quater  del  codice  penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo  comma,
del codice penale;». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
Titolo III 
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHE'
SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 
Capo I 
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno
 
                               Art. 32 
 
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile  del
                       Ministero dell'interno 
 
  1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione
della  spesa  previsti  dalla  legislazione  vigente,  il   Ministero
dell'interno applica  la  riduzione  percentuale  del  20  per  cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti  di  livello
dirigenziale generale, attraverso: 
  a) la riduzione di otto  posti  di  livello  dirigenziale  generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre  2001,  n.  398,  con  conseguente  rideterminazione  della
dotazione organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
  b) la  soppressione  di  ventuno  posti  di  prefetto  collocati  a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa  vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate: 
  1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di  due  oltre
quelli dei posti del ruolo organico»; 
  2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 5 per cento»; 
  3)  all'articolo  12,  comma  2-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 
  2. Restano ferme le dotazioni  organiche  dei  viceprefetti  e  dei
viceprefetti aggiunti, del  personale  appartenente  alle  qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale  non
dirigenziale  appartenente  alle  aree   prima,   seconda   e   terza
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  alla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  18
settembre 2015. 
  3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 
  4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46, il  relativo  regolamento  di  organizzazione.
Entro  il  medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con  conseguente  riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle  riduzioni
di cui ai commi 1 e 2. 
                               Art. 33 
 
             Norme in materia di pagamento dei compensi 
           per lavoro straordinario delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018,  per
il pagamento dei compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui  all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli  stanziamenti  di  bilancio,  la  spesa  per  un
ulteriore importo di 38.091.560 euro  in  deroga  al  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. 
  2.  Il  pagamento  dei   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo  comma,  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e' autorizzato  entro  i  limiti  massimi  fissati  dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente. 
                               Art. 34 
 
              Incremento richiami personale volontario 
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono
incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. 
  2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  20.952.678  euro  per
l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
                               Art. 35 
 
Ulteriori disposizioni in materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
  carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  normativi  in  materia  di
riordino dei ruoli e delle carriere  del  personale  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie  di  porto,
volti a correggere ed integrare  il  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le  risorse  di
cui all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo  periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350,   con
riferimento alle risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge  7
agosto 2015, n.  124,  alle  quali  si  aggiunge  una  quota  pari  a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa  di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
Capo II 
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
 
                               Art. 36 
 
            Razionalizzazione delle procedure di gestione 
                 e destinazione dei beni confiscati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «comunque  non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione  degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,». 
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
  1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,»  sono  inserite
le seguenti: «che puo' essere»; 
  2) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  sia
diverso  dall'amministratore  giudiziario,  il  coadiutore   nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra  gli  iscritti,  rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'attuazione  del
presente comma, si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  3. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
  1)  alla  lettera  b)  le  parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; 
  2) alla  lettera  c)  le  parole  «al  patrimonio  del  comune  ove
l'immobile e' sito, ovvero al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»; 
  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d)  trasferiti  prioritariamente   al   patrimonio   indisponibile
dell'ente  locale  o  della  regione  ove  l'immobile  e'  sito,   se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di  cui  all'articolo  129
dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica.  Se  entro  un
anno  l'ente  territoriale  destinatario  non  ha   provveduto   alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
  b) al comma 4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole  «,
nonche',  per  una  quota  non  superiore  al  30  per   cento,   per
incrementare i fondi per la  contrattazione  integrativa  anche  allo
scopo di valorizzare  l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale   al   potenziamento   dell'efficacia   ed    efficienza
dell'azione dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua  destinata
all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  viene
definita con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  dell'Agenzia  e
l'incremento  non  puo'  essere  superiore  al  15  per  cento  della
componente variabile della retribuzione accessoria  in  godimento  da
parte del predetto personale»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermi restando i  vincoli  connessi  al  trasferimento  nel
patrimonio indisponibile dell'ente  destinatario,  nell'ambito  delle
finalita' istituzionali di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a  soggetti
in particolare  condizione  di  disagio  economico  e  sociale  anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»; 
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia  possibile  effettuare
la destinazione o il  trasferimento  per  le  finalita'  di  pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si
trovi nelle condizioni previste  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la  relativa
domanda entro centoventi  giorni  dal  perfezionamento  dell'atto  di
vendita.  L'avviso  di  vendita  e'  pubblicato  nel  sito   internet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia  nel  sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e'  effettuata  per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al  precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non  puo',  comunque,  essere
determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore  della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del  presente
articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al  miglior  offerente,   con
esclusione  del  proposto  o  di  colui  che  risultava  proprietario
all'atto dell'adozione della  misura  penale  o  di  prevenzione,  se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del  codice  penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione  civile,  parenti  e
affini entro il terzo grado, nonche'  persone  con  essi  conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta  persona,
da soggetti esclusi ai sensi del  periodo  che  precede,  o  comunque
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata,  ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in  quanto  compatibile,  il
comma 15. I beni immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione  del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191.  I  beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo  le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
  6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
  a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze  armate
o delle Forze di polizia; 
  b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'  istituzionali,
anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; 
  c) le associazioni di categoria  che  assicurano,  nello  specifico
progetto,  maggiori  garanzie  e  utilita'   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico; 
  d) le fondazioni bancarie; 
  e) gli enti territoriali. 
  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di  decadenza,  nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico  di  cui  al  comma  5,  salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta  non  sia  ritenuta  di
interesse.»; 
    e) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca,  l'Agenzia  o  il  partecipante
alla  comunione   promuove   incidente   di   esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,
disposti i  necessari  accertamenti  tecnici,  adotta  gli  opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora  il  bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede  possono  chiedere
l'assegnazione   dell'immobile   oggetto   di    divisione,    previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi  diritto,
in  conformita'  al  valore  determinato  dal  perito  nominato   dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta  da  piu'  partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in  favore  del  partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se  questi  la   chiedono   congiuntamente.   Se   non   e'   chiesta
l'assegnazione, si fa luogo  alla  vendita,  a  cura  dell'Agenzia  e
osservate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
3, e  gli  altri  partecipanti  alla  comunione  hanno  diritto  alla
corresponsione di una somma equivalente  al  valore  determinato  dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari.  In  caso  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa  quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai  sensi
del primo comma dell'articolo 45.»; 
    f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma  5,  al  netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo Unico  Giustizia  per  essere  riassegnate,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  quaranta  per
cento al  Ministero  dell'interno,  per  la  tutela  della  sicurezza
pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura  del  quaranta  per
cento al Ministero della giustizia, per assicurare  il  funzionamento
ed il potenziamento degli uffici giudiziari  e  degli  altri  servizi
istituzionali, e, nella misura del venti per cento  all'Agenzia,  per
assicurare lo sviluppo  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  in
coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»; 
    g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: 
  «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,  possono  essere  destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per  un  periodo  non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto  previsto  dal  comma  5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
    h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «15-quater. I beni di cui  al  comma  5  che  rimangono  invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono  mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 37 
 
              Disposizioni in materia di organizzazione 
                     e di organico dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e'  posta
sotto  la  vigilanza  del  Ministro  dell'interno,  ha   personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti  delle
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
  2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione  a  particolari  esigenze,  fino  a  un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono  presenti  in
quantita'  significativa   beni   sequestrati   e   confiscati   alla
criminalita'  organizzata,  nei   limiti   delle   risorse   di   cui
all'articolo 110, comma 1;»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  approva  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; 
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa. 
  3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le  parole  «si  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Per  la  copertura  delle  ulteriori  settanta  unita'  di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure  selettive  pubbliche,  in  conformita'  alla  legislazione
vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni.  Per   l'espletamento   delle   suddette   procedure
concorsuali,  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con  l'Agenzia.  Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali  sono  a  carico
dell'Agenzia.»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata   l'indennita'   di   amministrazione   spettante    agli
appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in  misura  pari   a   quella
corrisposta al personale  della  corrispondente  area  del  Ministero
della giustizia. 
  4-ter.  Oltre  al  personale  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a  100  unita'
di   personale   non   dirigenziale   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea  e  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15  maggio  1997,  n.  127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.». 
  4. Per l'attuazione del comma 3,  lettera  b),  e'  autorizzata  la
spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
39. 
                               Art. 38 
 
           Deroga alle regole sul contenimento della spesa 
            degli enti pubblici e disposizioni abrogative 
 
  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di assicurare la piena  ed  efficace  realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui  all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  non  trovano  applicazione  nei  confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  fino  al
terzo  esercizio   finanziario   successivo   all'adeguamento   della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni,  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono  stabiliti  i  criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate  sulla  base  delle
spese sostenute nel triennio.». 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di  66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7  e  8
dell'articolo 52 sono abrogati. 
  4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
e' abrogato. 
Titolo IV 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
 
                               Art. 39 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari
a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019,
a 59.477.109 euro per ciascuno degli  anni  dal  2020  al  2025  e  a
10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 
  a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a  5.000.000  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno; 
  b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2018,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
  c) quanto a 531.423 euro per l'anno  2018,  a  2.497.109  euro  per
l'anno 2019, a 5.327.109  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 40 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.