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Martedì, 28 Luglio, 2015 - 02:00

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2015 
Modalita' di emissione e caratteristiche  dello  speciale  ordine  di
pagamento informatico rivolto al tesoriere per il pagamento di  somme
dovute in esecuzione  di  provvedimenti  giurisdizionali  e  di  lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva. (15A05686) 
(GU n.172 del 27-7-2015)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31  dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, come modificato dall'art. 147 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e dall'art. 44 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che demanda ad un decreto del Ministro del tesoro  la  determinazione
delle  modalita'  di  emissione,  nonche'  le  caratteristiche  dello
speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di
somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva; 
  Visti il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  che
ha approvato il relativo regolamento; 
  Vista la  legge  17  agosto  1960,  n.  908,  sull'estensione  alle
amministrazioni  periferiche  dello  Stato  della   possibilita'   di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'amministrazione centrale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, di emanazione  del  regolamento  recante  la  semplificazione  e
l'accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e   contabili   e,   in
particolare, l'art. 1 secondo il quale i pagamenti dello  Stato  sono
effettuati, di regola, con titoli informatici; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il protocollo d'intesa quadro per  lo  sviluppo  del  Sistema
informatizzato dei pagamenti della pubblica  amministrazione  (SIPA),
sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica  amministrazione,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  2002,
n. 275, e recante  modalita'  di  emissione  nonche'  caratteristiche
dello speciale ordine  di  pagamento  rivolto  al  tesoriere  per  il
pagamento  di  somme  dovute   in   applicazione   di   provvedimenti
giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Viste le istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate
con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  supplemento  ordinario  n.
160 del 16 luglio 2007; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituente  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la
riforma dei controlli di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa; 
  Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che stabilisce che le operazioni di  pagamento  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici,  con  l'obbligo  per  le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
  Considerata  la  necessita'  di   semplificare   e   informatizzare
l'emissione dello speciale ordine di  pagamento,  dematerializzandone
il titolo e le relative procedure; 
  Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che  gestisce  il
servizio di tesoreria statale. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, le  modalita'
e  le  procedure  di  emissione,  di  controllo,  di  pagamento,   di
sistemazione e di rendicontazione dello speciale ordine di pagamento,
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, mediante sistemi informatici. 
  2. Ai fini dell'attuazione del  presente  decreto  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia  provvedono
con  un  protocollo  d'intesa  a  definire  le  regole  tecniche,  le
modalita' di trasmissione  dei  flussi  telematici  e  le  specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
dello speciale ordine di pagamento informatico. 
  3. La presente disciplina si applica alle amministrazioni  centrali
e periferiche dello Stato nonche' ai funzionari delegati dell'Agenzia
delle entrate, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, relativamente ai  capitoli  del  bilancio  dello  Stato
gestiti dalle medesime Agenzie. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
  a) «amministrazione»: amministrazione  o  ufficio  legittimati,  al
ricorrere dei  presupposti  previsti  dalla  legge,  ad  emettere  lo
speciale ordine di pagamento informatico; 
  b) «CIG»: codice identificativo di gara, previsto dall'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  c) «CUP»: codice unico progetto,  contemplato  dall'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  d) «funzionario delegato»: ordinatore secondario di spesa; 
  e) «I.GE.P.A.»: Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, unita' organizzativa di livello generale nell'ambito
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  f) «I.S.T.»: Istruzioni  sul  Servizio  di  Tesoreria  dello  Stato
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  29
maggio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   supplemento
ordinario n. 160 del 16 luglio 2007; 
  g) «registro SOP  informatici»:  archivio  costituito  sui  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato
contenente i dati degli speciali ordini di pagamento emessi  mediante
sistemi informatici nonche'  le  informazioni  di  rendicontazione  e
quelle relative alla sistemazione contabile; 
  h) «RGS»: il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato
incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze; 
  i) «RTS»: Ragioneria territoriale o Ragionerie  territoriali  dello
Stato, uffici periferici della RGS; 
  l) «SICOGE»: Sistema per la gestione integrata  della  contabilita'
economica e finanziaria, gestito dalla RGS; 
  m) «sistema delle ragionerie»: rete costituita,  nell'ambito  della
RGS, dall'insieme degli Uffici centrali del bilancio e delle RTS; 
  n) «sistema per  la  gestione  delle  spese»:  sistema  informativo
utilizzato dagli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie; 
  o) «SOP informatico»: speciale ordine di pagamento emesso  mediante
sistemi informatici; 
  p) «UCB»: Ufficio centrale o Uffici centrali del  bilancio,  uffici
di controllo presso le amministrazioni centrali dello Stato e facenti
capo alla RGS; 
  q) «ufficio di controllo»: ufficio appartenente  al  sistema  delle
ragionerie. 
                               Art. 3 
 
 
                    Emissione del SOP informatico 
 
  1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato  un  provvedimento
giurisdizionale  o  un  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza
di disponibilita' finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  provvedono
alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un  SOP  informatico
firmato digitalmente. 
  2. Il SOP  informatico  e'  individuale.  Per  l'esecuzione  di  un
medesimo provvedimento giurisdizionale  avente  efficacia  esecutiva,
possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici. 
  3. L'ordinatore primario  di  spesa,  il  funzionario  delegato  di
contabilita' ordinaria o  il  funzionario  delegato  di  contabilita'
speciale,  a  seconda  dei  casi,  emettono   il   SOP   informatico,
utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il  commissario  ad
acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita. 
  4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati: 
  a) amministrazione emittente; 
  b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e  ufficio
di controllo; 
  c) esercizio finanziario; 
  d) capitolo di bilancio e piano gestionale; 
  e) codice  del  funzionario  delegato,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale; 
  f) numero  di  contabilita'  speciale,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' speciale; 
  g) importo; 
  h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il
relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA; 
  i)   oggetto   della   spesa,   riferimenti    del    provvedimento
giurisdizionale o  del  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
nonche', secondo la normativa vigente, del CIG; 
  l) data emissione; 
  m) firma digitale; 
  n) modalita' di estinzione e relativi elementi; 
  o) codice gestionale  della  spesa  e  CUP,  secondo  la  normativa
vigente; 
  p)  ulteriori  elementi  eventualmente  previsti   dal   protocollo
d'intesa di cui all'art. 1, comma 2. 
  5. Il SOP informatico e'  contabilizzato  in  conto  sospeso  dalla
Banca d'Italia. L'emissione del SOP  informatico  e'  automaticamente
annotata sull'apposito registro SOP informatici. 
  6.  L'amministrazione,  emesso  il  SOP  informatico,  ne   informa
contestualmente la RGS,  al  fine  di  consentire  il  reintegro  del
capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle  disponibilita'  sul
Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art.  26  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 4 
 
 
                              Controllo 
 
  1. Il SOP informatico e'  inviato  dall'amministrazione  emittente,
con flusso  telematico,  all'UCB  o  alla  RTS  competente,  al  fine
dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art.
5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  2.   L'ufficio   di   controllo,   riscontrata    la    regolarita'
amministrativa e contabile del SOP  informatico,  provvede  alla  sua
validazione, firmandolo digitalmente. 
  3. La RGS, in qualita' di soggetto  erogatore  e  responsabile  del
SICOGE,  assicura  la   provenienza   dei   SOP   informatici   dalle
amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca  d'Italia
dei relativi flussi  telematici,  secondo  modalita'  che  assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli  di  natura  informatica  atti  a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di
cui all'art. 1, comma 2. 
                               Art. 5 
 
 
                              Pagamento 
 
  1. La Banca d'Italia effettua il pagamento del  SOP  informatico  a
favore del beneficiario con le tempistiche  previste  nel  protocollo
d'intesa di cui all'art.  1,  comma  2,  in  relazione  alle  diverse
modalita' di estinzione. 
  2. I SOP informatici sono estinti: 
  a) in via ordinaria, mediante  accreditamento  sui  conti  correnti
bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; 
  b) per quelli da pagare in contanti, con la riscossione,  entro  il
secondo mese successivo  a  quello  di  esigibilita',  da  parte  dei
beneficiari presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati; 
  c) a mezzo commutazione in vaglia cambiario non trasferibile  della
Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo; 
  d) a mezzo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale o
su capitoli di entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Il sistema  SICOGE,  intervenuto  il  pagamento,  acquisisce  la
rendicontazione e aggiorna il registro SOP informatici. 
                               Art. 6 
 
 
                  Pagamento non andato a buon fine 
 
  1. Le somme restituite a  fronte  di  bonifici  bancari  e  postali
nonche' di vaglia cambiari non  andati  a  buon  fine  per  qualsiasi
motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso
la Tesoreria centrale  intestato  all'I.GE.P.A.,  per  consentire  il
rinnovo del pagamento a favore del creditore. 
  2. Gli uffici pagatori di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lett.  b),
restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di  bonifico,  gli
importi dei SOP informatici non riscossi alla  scadenza  del  termine
indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto
corrente indicato al comma 1. 
  3. Le informazioni relative al  singolo  SOP  informatico,  il  cui
importo e' stato accreditato sul conto corrente di cui  al  comma  1,
sono fornite dalla  Banca  d'Italia  con  flusso  telematico  e  rese
disponibili sul SICOGE. 
  4. Il rinnovo del pagamento e' disposto dall'I.GE.P.A.  con  ordine
di prelevamento  dal  conto  corrente  di  cui  al  comma  1,  dietro
richiesta del competente ufficio  di  controllo  e  previa  rimozione
delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario. 
  5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto
presso  la  Tesoreria  centrale,  intestato  all'I.GE.P.A.,  fino  al
termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo
stesso conto.  Scaduto  detto  termine,  ai  sensi  del  comma  2-bis
dell'art. 96  delle  I.S.T.,  le  somme  riferite  ai  pagamenti  non
rinnovati sono versate: 
  a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di  cui  agli
articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per
i pagamenti originariamente disposti dalla stessa; 
  b) sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati per
i pagamenti originariamente disposti dagli stessi; 
  c) all'entrata del bilancio dello Stato, negli altri casi. 
                               Art. 7 
 
 
                      Sistemazione del sospeso 
 
  1. L'ordinatore primario di spesa  o  il  funzionario  delegato  di
contabilita' ordinaria, a seconda dei casi, provvede ad emettere  sul
SICOGE  un  titolo  di  spesa  associato  al  SOP  informatico,   con
l'indicazione  della  partita  da  ripianare.  Il   SICOGE   aggiorna
automaticamente  il  registro  SOP   informatici.   A   ciascun   SOP
informatico  puo'  essere  associato  un  solo  titolo  di  spesa   a
sistemazione. 
  2. Il funzionario delegato di contabilita' speciale regolarizza  il
sospeso con l'emissione di un  ordinativo  di  pagamento  informatico
associato al SOP informatico e,  nelle  more  del  completamento  del
processo  di  dematerializzazione  dei   titoli   di   pagamento   di
contabilita' speciale, con un ordinativo in forma cartacea. 
  3.  La  sistemazione  contabile  del  sospeso   e'   ordinariamente
perfezionata  entro  sei  mesi  dall'emissione   del   relativo   SOP
informatico, compatibilmente con le risorse disponibili. 
  4. I funzionari  delegati  di  contabilita'  ordinaria  e  speciale
allegano  ai   rispettivi   rendiconti   la   idonea   documentazione
giustificativa del titolo di spesa emesso per la sistemazione del SOP
informatico. 
                               Art. 8 
 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. La Banca  d'Italia  giornalmente  trasmette  alla  RGS  per  via
telematica flussi informativi  firmati  digitalmente,  contenenti  la
rendicontazione dei SOP informatici estinti, con l'indicazione  della
partita  del  sospeso  da  ripianare,  e  dei  titoli  di  pagamento,
ugualmente estinti, emessi a sistemazione dei SOP informatici. 
  2. Il sistema per la  gestione  delle  spese,  sulla  scorta  della
rendicontazione ricevuta dalla Banca d'Italia, provvede ad aggiornare
il registro SOP informatici in evidenza agli uffici  appartenenti  al
sistema delle ragionerie. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. La RGS e la Banca  d'Italia  fissano  la  data  di  avvio  della
procedura di  emissione  dei  SOP  informatici  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. I SOP emessi prima della data di cui al comma  1  devono  essere
estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale  periodo  la  Banca
d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di  pagamento
emessi su  supporto  cartaceo,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e
restituira' i titoli all'Amministrazione emittente. 
  3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali  ordini
di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad  applicarsi  la
disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° ottobre 2002. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si  applicano,  per  quanto
compatibili,  anche  alle  amministrazioni  dello  Stato  dotate   di
autonomia amministrativa e contabile per  le  quali  vigono  appositi
regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
2112 
 

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