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Patto di stabilità: certificazione rispetto 2014

Pubblico
Lunedì, 30 Marzo, 2015 - 02:00

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2015 
Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno degli enti locali per l'anno 2014. (15A02381) 
(GU n.73 del 28-3-2015)
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1,  comma  539,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che,
ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno 2014, prevede che  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del  saldo
finanziario  in  termini  di  competenza  mista  conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  dello  stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; 
  Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539,  lettera
c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il  quale
precisa che la trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice  dell'Amministrazione
Digitale»; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione  di  elementi  informativi
utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente   alla   loro
situazione  debitoria,  le  province  e  i  comuni  con   popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto  di  stabilita'  interno,  le   informazioni   riguardanti   le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
semestrale del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014,  in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011; 
  Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31,  comma  26,  della  legge  n.  183  del  2011  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato  rispetto  del  patto  di   stabilita'   interno,   nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto, in particolare, l'art. 31,  comma  26,  lettera  a),  ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  Siciliana  e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma  26,
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che prevede che le disposizioni vigenti in materia  di  sanzioni  che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio  o  i  trasferimenti
erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione
Sardegna si intendono riferite al  fondo  di  solidarieta'  comunale,
istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima  legge  n.  228  del
2012; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come
modificato dall'art. 10, comma 12-vicies semel, del decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, che prevede che per gli anni 2014  e  2015,  ai
comuni  assegnatari  di  contributi  pluriennali  stanziati  per   le
finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre  1984,  n.  798,
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di  stabilita'  interno
non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),  dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di  cui  al  comma  26,
lettera a), del citato art. 31,  si  applica  nel  senso  che  l'ente
medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo  di  solidarieta'
comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per  un  importo
non superiore al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate
nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli
enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 20,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  16  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  68  del  2014,  come
modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del  decreto-legge  n.  192
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del  2015,
che prevede che con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014,
nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano  le  misure  di
cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  ne'  le
ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo  del  18  agosto
2000,  n.  267  (T.U.EE.LL.)  che  prevede  che,  a   seguito   della
dichiarazione di dissesto,  e  sino  all'emanazione  del  decreto  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente   riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio; 
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente; 
  Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183  del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione,  sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione  di  cui  al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa  al  divieto  di
assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011 che dispone che, decorsi sessanta giorni dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della  certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
certificazione entro i  successivi  trenta  giorni.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o  trasferimenti
spettanti; 
  Visto l'art. 31,  comma  20-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del  2012,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
all'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti  nell'ambito
del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale»,  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo; 
  Visto l'art. 31, comma 32,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190 (legge di  stabilita'  2015),  che  prevede  la  possibilita'  di
modificare, con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
qualora intervengano modifiche legislative alla relativa  disciplina,
i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali  relativi  al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province
e le citta' metropolitane trasmettono, entro  il  termine  perentorio
del 31 marzo  2015,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel   sito    web    «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,    una
certificazione, firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal  rappresentante  legale,
dal  responsabile  del  servizio   finanziario   e   dai   componenti
dell'organo   di    revisione    economico-finanziaria    validamente
costituito,  relativa  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  per  l'anno  2014,  secondo  il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  al  presente  decreto,  che   ne
costituisce parte integrante.  La  trasmissione  per  via  telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai  quali,  in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui  all'art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui  al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2014, comunicano,  con  il  prospetto
«Certif.2014/A» e secondo le  modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo e'  stato  determinato  dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 
  3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita' interno  che,  nell'anno  2014,  hanno  acquisito
spazi  finanziari  nell'ambito  del  Patto  di   stabilita'   interno
«orizzontale nazionale», ai  sensi  dell'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con  la  certificazione
di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  che  i
suddetti   maggiori   spazi   finanziari   sono   stati    utilizzati
esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte  capitale
o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia
di armonizzazione dei sistemi  contabili,  di  cui  all'art.  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  anche  per  effettuare
pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al  31  dicembre
2013, con  imputazione  all'esercizio  2014  e  relativi  alle  quote
vincolate del risultato di amministrazione al 31  dicembre  2013.  In
assenza di tale certificazione,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori
spazi  finanziari  acquisiti  nel  2014,  mentre  restano  validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014  mediante  il  Patto  di
stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art.  4-ter
del decreto-legge n. 16  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  non  utilizzati  per  effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  o,  per
gli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche  per  effettuare  pagamenti
per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre  2013,  con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, vengono  recuperati
attraverso   una   modifica   peggiorativa   del   saldo    obiettivo
programmatico dell'anno 2014, per un importo pari ai  predetti  spazi
non utilizzati. Restano comunque validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che  richiamano
il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti  erariali  in
favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si
intendono riferite  al  fondo  di  solidarieta'  comunale,  istituito
dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012. 
  6. Gli enti di cui al comma 1 che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione  con  le  modalita'  precedentemente   indicate   sono
considerati inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  2014,  ai
sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, e  sono  assoggettati  alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre  2011,
n. 183. 
  7. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa  al
divieto di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo  disposta
dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,  n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo  attesti
il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  si  applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011. 
  8. Decorsi sessanta giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a    trasmettere
telematicamente,  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale,  la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino  alla  data  di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di  risorse  o  i
trasferimenti spettanti. 
  9. Qualora la certificazione trasmessa  dal  commissario  ad  acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, trovano applicazione solo le sanzioni di
cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011. 
  10. In caso di accertamento successivo della violazione  del  patto
di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, gli enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione del patto di stabilita' interno  entro  trenta  giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente  il  suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i  successivi  trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del  predetto  adempimento  e  a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa  sottoscrizione  con
firma digitale, la nuova certificazione. 
  11.   Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2015 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco 
                                                             Allegato 
A. Certificazione e prospetti allegati. 
    Le informazioni relative alle  risultanze  al  31  dicembre  2014
utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del  patto  di
stabilita' interno, sono quelle previste nel  prospetto  allegato  al
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729  del  15
luglio 2014, concernente il  monitoraggio  semestrale  del  patto  di
stabilita'  interno  per  l'anno  2014   (modello   MONIT/14),   come
successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'articolo  1  del
medesimo decreto. 
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio dell'intero anno 2014 che gli enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita' interno comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze utilizzando il sistema web appositamente  previsto  per
il      patto      di      stabilita'      interno      all'indirizzo
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita'
interno per l'anno 2014, e' stata prevista una apposita procedura web
che consente all'ente di acquisire direttamente  il  modello  per  la
certificazione ai fini del successivo invio telematico  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il  modello  «Certif.  2014»  risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni  inserite,  in  fase  di
monitoraggio 2014, direttamente dagli enti  nel  sistema  web  e  con
l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. 
    Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, comma
26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano  non  rispettosi
delle  regole  del   patto   di   stabilita'   interno,   trasmettono
telematicamente un ulteriore prospetto  (Certif.  2014/A)  utile  per
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente.  Tale  prospetto  consente  l'individuazione
degli enti ai quali non si applica la sanzione  di  cui  all'articolo
31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011  inerente  alla
riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni, del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  per   le   province   e   le   citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e  dei  trasferimenti
erariali per le province della  Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna. 
    Infine, secondo quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 6, del
decreto-legge n. 16 del 2012, i comuni  che,  nell'anno  2014,  hanno
acquisito  spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di  stabilita'
interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la  compilazione
del  prospetto  «Certif.  2014/B»,  che  i  suddetti  maggiori  spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente  per  effettuare  nel
2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  o,
per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili,  di  cui  all'articolo  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  anche  per  effettuare
pagamenti a fronte di impegni in conto capitale gia'  assunti  al  31
dicembre 2013, con imputazione all'esercizio  2014  e  relativi  alle
quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013.
L'importo dei pagamenti  effettuati,  peraltro,  risultera'  indicato
automaticamente sulla base  dell'importo  inserito  da  ciascun  ente
interessato in  corrispondenza  della  voce  "Pag  Res"  del  modello
MONIT/14 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2014. 
    Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza  di  tale
attestazione, nell'anno  di  riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano   validi   i
peggioramenti dei saldi  obiettivi  del  biennio  successivo.  A  tal
proposito, si ritiene che la norma  sia  correttamente  applicata  se
l'importo  dei  pagamenti  di  residui  passivi  in  conto   capitale
effettuati nell'anno 2014 - o, per gli  enti  che  hanno  partecipato
alla sperimentazione, anche di impegni in conto capitale gia' assunti
al 31  dicembre  del  2013,  con  imputazione  all'esercizio  2014  e
relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al  31
dicembre 2013 - a valere sugli spazi finanziari  acquisiti  nel  2014
mediante il  patto  di  stabilita'  interno  "orizzontale  nazionale"
(quantificato nel prospetto del  monitoraggio  del  secondo  semestre
nella voce  "Pag  Res")  non  risulti  inferiore  ai  predetti  spazi
finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non  utilizzati  per  le
finalita' sopra indicate, non potendo  essere  utilizzati  per  altre
finalita', sono recuperati mediante un  peggioramento  dell'obiettivo
dell'anno 2014  mentre  restano  validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi  del  biennio  successivo.  Il  predetto   recupero   viene
effettuato in sede di certificazione del patto di stabilita'  interno
2014 (modello «Certif.  2014»)  attraverso  la  rideterminazione  del
"saldo  obiettivo  2014  finale"  per  un  importo  pari  agli  spazi
finanziari acquisiti nell'ambito del  "patto  orizzontale  nazionale"
2014 e non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma.   
B.  Istruzioni   per   l'invio   telematico   dei   prospetti   della
certificazione. 
    L'articolo 1, comma 539,  della  legge  di  stabilita'  2014,  ha
disposto, a  partire  dal  2014,  la  sostituzione  dell'invio  della
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno
in forma cartacea (a  mezzo  raccomandata)  con  l'invio  telematico,
prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma   digitale   ai   sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante
"Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa
in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma  1,
del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il  medesimo  valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato
Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le province e  i  comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono  tenuti  ad  inviare,
entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   2015,   utilizzando
esclusivamente il Sistema web appositamente previsto per il patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,   le   risultanze   al   31
dicembre 2014 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20,
della legge 12  novembre  2011,  n.  183).  Le  citta'  metropolitane
subentrate dal  1°  gennaio  2015  alle  province  omonime  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014,  sono  tenute,
con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine, all'invio della
certificazione del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  2014
delle province omonime. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  Decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  febbraio  2013  recante
"Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere all'applicazione web  del  patto  di  stabilita'  interno  e
richiamare, dal  Menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della
maschera principale dell'applicativo, la  funzione  di  "Acquisizione
modello" relativa alla certificazione del  rispetto  degli  obiettivi
2014 che prospettera' in sola  visualizzazione  il  modello  "Certif.
2014" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo  semestre
del proprio ente. 
    In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,  al
fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge
n. 183 del 2011 (riduzione del fondo di  solidarieta'  comunale,  del
fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  nonche'   dei   trasferimenti
erariali per le province della  Regione  Siciliana  e  della  regione
Sardegna) il  sistema  web  generera'  automaticamente  il  prospetto
«Certif.  2014/A»  che   dovra'   essere   opportunamente   compilato
dall'utente. 
    Infine,  per  i  comuni  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari
nell'anno  2014  nell'ambito  del   patto   di   stabilita'   interno
"orizzontale nazionale",  il  sistema  generera'  automaticamente  il
prospetto «Certif.  2014/B»,  al  fine  di  acquisire  l'attestazione
inerente all'utilizzo dei predetti  spazi  finanziari  ai  sensi  del
richiamato comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge  n.  16  del
2012. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione con firma digitale  del/i  documento/i  da  parte  del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei  componenti  dell'organo   di   revisione   economico-finanziaria
validamente costituito ai  sensi  dell'articolo  237,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A tal fine,  occorre  utilizzare
la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download  del
documento tramite l'apposito tasto  "Scarica  Documento";  una  volta
scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra
indicati utilizzando i kit di firma in proprio  possesso;  quindi  e'
necessario  accedere   nuovamente   alla   funzione   "Certificazione
digitale"  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite
l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua  una
serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul  documento
tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari,  bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Infine, occorre inviare il  documento  tramite  l'apposito  tasto  di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo       disponibile       sul       sistema        web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica  ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica
    Si  ribadisce  che  la  predetta  certificazione,  il   prospetto
«Certif. 2014/A» (in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno) ed il prospetto «Certif. 2014/B»  (in  caso  di  comuni  che
hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'
interno "orizzontale nazionale" 2014) devono obbligatoriamente essere
firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile  del
servizio  finanziario  e  dai  componenti  dell'organo  di  revisione
economico-finanziario validamente costituito. 
    Si invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione  della
certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che
i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2014,  inseriti
ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso  contrario,  devono
essere rettificati entro la  data  del  31  marzo  2015  mediante  la
funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del
"Monitoraggio". 
    La funzione di acquisizione della certificazione  e'  disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2014.  Pertanto,  gli  enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello
della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web   le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2014. 
    Infine, si segnala che i dati indicati nella  certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno  di  riferimento.  Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto  di  gestione,
modifichi i dati gia' trasmessi con  la  certificazione  mediante  il
sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato,  e'  tenuto  a
rettificare,  entro  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, i  dati  del  monitoraggio
del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare  la  nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate.  
C. Ritardato invio della certificazione e nomina del  commissario  ad
acta. 
    L'ente  che  non  provvede  a  trasmettere   telematicamente   la
certificazione  nei  tempi   previsti   dalla   legge   e'   ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno  ai  sensi  dell'articolo
31,  comma  20,  della  legge  n.  183  del  2011  e,  pertanto,   e'
assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  26,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
    Qualora la certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di  cui
al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011
(divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi  titolo).  Qualora,
invece, la certificazione,  trasmessa  in  ritardo,  non  attesti  il
rispetto del patto  di  stabilita'  interno  si  applicano  tutte  le
sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della  legge  n.  183
del 2011. 
    Con  riferimento  agli  enti  locali  per  i  quali,   ai   sensi
dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per
la deliberazione del bilancio, si ritiene che i sessanta  giorni  dal
termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,
previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge  n.  183  del  2011,
decorrano  dall'eventuale  nuovo  termine  per   l'approvazione   del
rendiconto  di  gestione  2014  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio  di  previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del T.U.EE.LL. 
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario  ad   acta,   provvede   ad   assicurare   l'assolvimento
dell'adempimento   e   a    trasmettere    telematicamente,    previa
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i
successivi trenta  giorni.  Sino  alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui  al
comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai  sensi  del
comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del
2011). 
    Qualora la certificazione trasmessa a  cura  del  commissario  ad
acta  attesti  il  rispetto  del   patto   di   stabilita',   trovano
applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e  seguenti  del
citato comma 26  dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011.
Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad  acta
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno,  trovano
applicazione  tutte  le  sanzioni  di  cui   al   citato   comma   26
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
    Fatta eccezione per le  fattispecie  previste  dal  comma  20-bis
dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011,  come  individuate  al
successivo punto  D,  non  possono  essere  trasmesse  certificazioni
successivamente alla scadenza del predetto termine di  trenta  giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. 
    Decorsi  90  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione,  trovano
applicazione le sanzioni di cui al comma 26  dell'articolo  31  della
citata legge n. 183 del 2011. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
D. Obbligo di invio di una nuova certificazione. 
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto  ad  inviare  una
nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). 
    Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento"  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
      a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  accertato  con
la precedente certificazione; 
      b. la nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; 
      c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita'  interno,  evidenzia  una  minore
differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato. 
    In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi  i  termini
sopra richiamati, gli enti locali che  sulla  base  della  precedente
certificazione risultano non aver rispettato il patto  di  stabilita'
interno, non possono inviare  certificazioni  rettificative  di  dati
trasmessi precedentemente. 
    Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione  del
patto di stabilita' interno, di cui  al  comma  28  dell'articolo  31
della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti  ad  inviare
la   nuova   certificazione   del   patto   entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente  il  suddetto
termine, il commissario  ad  acta  provvede,  nei  successivi  trenta
giorni,  ad  assicurare  la  trasmissione  telematica   della   nuova
certificazione. 
    Il rispetto dei termini di invio consente, inoltre,  l'attuazione
del disposto di  cui  all'articolo  1,  comma  122,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo  1,  comma  500,
della  legge  n.  190  del  2014,  che  prevede   che   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, definisce i criteri e le
modalita'  di  riduzione   degli   obiettivi   annuali   degli   enti
assoggettabili alla sanzione di cui alla  lettera  a)  del  comma  26
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,  operata,  in  caso  di
mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto   di   stabilita'
interno, a valere sul fondo di  solidarieta'  comunale  e  sul  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  nonche'  sui  trasferimenti  erariali
destinati alle province della Regione  siciliana  e  della  Sardegna.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e'  commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della  predetta
sanzione. Pertanto, anche al fine di operare la predetta riduzione di
cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei  tempi  utili
affinche'  la  stessa  possa  determinare  benefici  in  termini   di
programmazione finanziaria degli  enti,  il  limite  temporale  sopra
evidenziato e' ritenuto inderogabile. 

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