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Piano infrastrutturale veicoli alimentati da energia elettrica in GU

Pubblico
Giovedì, 4 Dicembre, 2014 - 01:00

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014 
Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica,
ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83. (14A09267) 
(GU n.280 del 2-12-2014)
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                         sulla proposta del 
 
 
                    MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge del 7  agosto  2012,  n.  134,  di  conversione  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  urgenti  per  la
crescita del Paese,  che  ha  introdotto,  con  il  Capo  IV-bis,  le
disposizioni per favorire lo  sviluppo  della  mobilita'  sostenibile
mediante veicoli a  basse  emissioni  complessive  attraverso  misure
volte a favorire la realizzazione di  reti  infrastrutturali  per  la
ricarica  di  veicoli  alimentati   ad   energia   elettrica   e   la
sperimentazione e la diffusione di  flotte  pubbliche  e  private  di
veicoli a basse emissioni complessive, con  particolare  riguardo  al
contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o
ibrida; 
  Visto l'articolo 17-septies introdotto dalla  richiamata  legge  n.
134/2012, concernente il  Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la
ricarica dei  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica,  il  quale
prevede, al fine di garantire in  tutto  il  territorio  nazionale  i
livelli minimi uniformi di accessibilita' al servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, l'approvazione, su  proposta
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del   Piano
nazionale infrastrutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti
infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli   stessi,   nonche'
interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio  finalizzati  allo
sviluppo delle reti medesime; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato articolo  17-septies  il
quale stabilisce che tale Piano deve essere approvato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  previa  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta  del
17  ottobre  2013,  recante  l'approvazione   del   Piano   nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica (repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013); 
  Vista la delibera del CIPE 14 febbraio 2014, n.13 - registrata alla
Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801
- con la quale  il  Comitato  ha  approvato  il  suddetto  Piano  che
costituisce parte integrante della delibera medesima; 
  Considerato che nella  detta  delibera  sono  riportati  i  profili
finanziari aggiornati delle risorse da destinare  all'attuazione  del
Piano, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  di  aggiornamento  e  di
monitoraggio del Piano medesimo; 
  Considerato che il Piano definisce le linee guida per garantire  lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia elettrica nel territorio  nazionale  sulla  base  di  criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente  nelle
diverse realta' territoriali, valutato  sulla  base  dei  concorrenti
profili  della  congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della  rete
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
13 del 14 febbraio 2014 richiamata  in  premessa  -  registrata  alla
Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801
- e della quale costituisce parte integrante. 
                               Art. 2 
 
  L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli  interventi  nei
singoli contesti territoriali in funzione delle  effettive  esigenze,
verra' realizzata  attraverso  la  stipula  di  appositi  accordi  di
programma che saranno approvati - ai sensi dell'articolo  17-septies,
comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 - con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del  CIPE,
a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
  Il presente decreto, dopo la registrazione da  parte  degli  organi
competenti,  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana unitamente alla richiamata delibera del  CIPE  n.
13/2014 e al Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica ad essa allegato. 
    Roma, 26 settembre 2014 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Renzi           
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
               Lupi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 2787 
                                                             Allegato 
 
                     COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la  ricarica   dei   veicoli
  alimentati  ad   energia   elettrica   (articolo   17-septies   del
  decreto-legge n. 83/2012,  convertito  dalla  legge  n.  134/2012).
  (Delibera n. 13/2014). 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
    Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
    Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti  e
a basso consumo energetico  nel  trasporto  su  strada,  che  mira  a
ridurre le emissioni di  gas  a  effetto  serra  e  a  migliorare  la
qualita' dell'aria,  in  particolare  nelle  citta',  imponendo  alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori  e  a  taluni
operatori di tener  conto  dell'impatto  energetico  dei  veicoli  al
momento del loro acquisto; 
    Visto il regolamento (CE)  n.443/2009  del  23  aprile  2009  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  definisce  i  livelli  di
prestazione  in  materia  di  emissioni   delle   autovetture   nuove
nell'ambito  dell'approccio  comunitario  integrato   finalizzato   a
ridurre le  emissioni  di  CO2  dei  veicoli  leggeri,  fissando  tra
l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello
medio di emissioni per il nuovo parco auto; 
    Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  2020
del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 -  Una  strategia  per  una
crescita intelligente, sostenibile e  inclusiva»  che,  relativamente
all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente
sotto il profilo delle risorse  e  a  basse  emissioni  di  carbonio,
individua tra le misure per la  modernizzazione  e  decarbonizzazione
del settore dei trasporti anche la realizzazione  di  «infrastrutture
grid» di mobilita' elettrica e  la  promozione  di  «veicoli  verdi»,
incentivando la ricerca,  definendo  standard  comuni  e  sviluppando
l'infrastruttura necessaria; 
    Vista la comunicazione della Commissione europea COM  (2010)  186
del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al  Comitato
economico e sociale europeo intitolata «Una strategia europea  per  i
veicoli  puliti  ed  efficienti  sul  piano   energetico»,   tesa   a
contribuire, nel lungo termine, al  processo  di  «decarbonizzazione»
del settore dei trasporti e nella quale la Commissione  propone,  tra
l'altro, una serie di azioni  specifiche  per  favorire  lo  sviluppo
della mobilita' elettrica; 
    Visto il libro bianco COM(2011)144 «Tabella di marcia  verso  uno
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica  dei  trasporti
competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea  il  28
marzo 2011, che prevede tra l'altro il superamento  della  dipendenza
dal petrolio nel settore trasporti a fronte  del  quale  la  medesima
Commissione si e' impegnata ad elaborare  una  strategia  sostenibile
per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando
un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni  di  gas
serra nel settore trasporti - da conseguire entro il 2050 -  rispetto
ai livelli del 1990,  sviluppando  e  diffondendo  eco-tecnologie  ed
incentivando l'uso di mezzi «puliti»; 
    Vista  la  relazione  del  «gruppo  di  alto  livello  CARS   21»
presentata alla Commissione europea il 6  giugno  2012,  nella  quale
viene posto in evidenza che la mancanza di  un'infrastruttura  per  i
combustibili alternativi armonizzata a livello  dell'Unione  ostacola
l'introduzione  sul  mercato   di   veicoli   alimentati   con   tali
combustibili e ne ritarda i benefici per l'ambiente; 
    Vista la comunicazione della Commissione europea COM  (2012)  636
dell'8 novembre 2012  dal  titolo  «Cars  2020:  piano  d'azione  per
un'industria automobilistica competitiva e  sostenibile  in  Europa»,
con la quale la stessa Commissione ha  fatto  proprie  le  principali
raccomandazioni del «Gruppo di alto livello CARS 21» e ha  presentato
un piano d'azione basato su queste ultime; 
    Vista la  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  di  conversione  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  urgenti  per  la
crescita  del  Paese,  che  ha  introdotto,  al   Capo   IV-bis,   le
disposizioni  per  favorire  lo  sviluppo  della  mobilita'  mediante
veicoli a basse  emissioni  complessive  attraverso  misure  volte  a
favorire la realizzazione di reti infrastrutturali  per  la  ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni
complessive, con particolare riguardo  al  contesto  urbano,  nonche'
l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 
    Visto l'articolo 17-septies del citato decreto-legge  n.  83/2012
che, al fine di garantire in tutto il  territorio  nazionale  livelli
minimi uniformi di accessibilita' al servizio di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, prevede che debba essere  approvato,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Piano nazionale infrastrutturale avente ad oggetto  la  realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi,  nonche'
interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio  finalizzati  allo
sviluppo delle reti medesime; 
    Visto in particolare il comma 1 del citato  articolo  17-septies,
che stabilisce che detto Piano deve essere approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28   agosto   1997,   n.   281   e   successive
modificazioni; 
    Considerato che il citato Piano deve inoltre  definire  le  linee
guida per garantire lo sviluppo unitario  del  servizio  di  ricarica
sulla base di criteri  oggettivi  che  tengano  conto  dell'effettivo
fabbisogno presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,  valutato
sulla base dei concorrenti profili  della  congestione  del  traffico
veicolare privato, della criticita' dell'inquinamento  atmosferico  e
dello  sviluppo  della  rete  urbana  ed  extraurbana  e  di   quella
autostradale; 
    Vista la comunicazione della Commissione europea  COM  (2013)  17
del 24 gennaio 2013, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,  concernente
l'«Energia pulita per i trasporti: una strategia europea  in  materia
di combustibili alternativi», nella quale  sono  prese  in  esame  le
principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, al fine di
contribuire anche alla riduzione delle emissioni  di  gas  serra  nel
settore dei trasporti, e in cui viene  altresi'  proposto  un  elenco
organico di misure indicando anche l'elettricita' tra  le  principali
opzioni  energetiche  in  materia  di  combustibili  alternativi   al
petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo; 
    Vista la proposta di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  COM  (2013)  18  del  24  gennaio  2013   concernente   la
realizzazione di un'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi,
che stabilisce un quadro comune di misure  per  la  realizzazione  di
tale infrastruttura al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio nel
settore dei trasporti e che definisce i requisiti minimi per  la  sua
realizzazione e specifiche tecniche comuni, anche in materia di punti
di ricarica per i veicoli elettrici; 
    Visto inoltre l'articolo 3 della suddetta proposta con  la  quale
la Commissione europea chiede agli Stati membri  di  definire  quadri
strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili  alternativi  e
della relativa infrastruttura, al fine di  promuovere  la  diffusione
sul mercato dei combustibili alternativi  e  creare  l'infrastruttura
minima necessaria per tali combustibili; 
    Vista la proposta  n.  25156  del  2  agosto  2013  del  Capo  di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  la
quale, d'ordine del Ministro, e' stato trasmesso il  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica  (PNIRE),  unitamente  alla  relazione  istruttoria   della
competente Direzione generale per  lo  sviluppo  del  territorio,  la
programmazione ed i progetti  internazionali,  Piano  successivamente
trasmesso dal Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
della politica economica (DIPE), in  data  20  settembre  2013,  alla
Conferenza unificata per l'acquisizione della prescritta intesa; 
    Vista l'intesa sancita dalla Conferenza  unificata  nella  seduta
del 17 ottobre 2013 - repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013  -
trasmessa  con  nota  n.  4585  del  23  ottobre   2013   e   recante
l'approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per  la  ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica presentato dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella versione che recepisce sia
le integrazioni proposte dalle Regioni nella riunione tecnica del  10
ottobre 2013, sia la richiesta formulata dall'ANCI e  diramata  dalla
Conferenza con  nota  n.  CSR4483  del  16  ottobre  2013,  volta  ad
integrare il capitolo 7 del Piano; 
    Vista la nota della Conferenza unificata n. 4542 del  21  ottobre
2013 con la quale sono state trasmesse al DIPE  le  precisazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto - di cui alla nota
n. 23841 del 17 ottobre 2013 - concernenti lo stanziamento del  Fondo
di cui all'articolo 17-septies del citato  decreto-legge  n.  83/2012
per il finanziamento del Piano  nazionale  infrastrutturale  (PNIRE),
nonche' quello destinato alle agevolazioni per l'acquisto di  veicoli
a basse emissioni complessive, di cui  all'articolo  17-undecies  del
medesimo  decreto-legge,  oggetto  di  riduzioni  in  attuazione   di
provvedimenti legislativi; 
    Considerato  che,  nella  seduta  dell'8  novembre  2013,  questo
Comitato ha deciso di rinviare ad  altra  seduta  l'esame  del  Piano
nazionale infrastrutturale per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici
iscritto al relativo ordine del giorno; 
    Vista la nota n. 44075 del 23 dicembre 2013 con la quale il  Capo
di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha
richiesto di iscrivere all'ordine del giorno  del  CIPE  l'esame  del
Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la  ricarica   dei   veicoli
alimentati ad energia elettrica, per la conseguente approvazione; 
    Vista la  successiva  nota  n.  7621  del  30  gennaio  2014  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, con la quale  sono  state  segnalate
ulteriori riduzioni degli stanziamenti  dei  pertinenti  capitoli  di
bilancio a seguito di recenti provvedimenti legislativi; 
    Tenuto  conto  che,  a  seguito  di   tutti   gli   aggiornamenti
intervenuti, le disponibilita' del capitolo 7119/MIT risultano pari a
euro 18.417.176 per il 2013, a euro 14.297.133 per il 2014 e  a  euro
14.915.000  per  il  2015,  mentre  le  disponibilita'  del  capitolo
7322/MISE risultano pari a  euro  36.385.329  per  il  2013,  a  euro
31.363.943 per il 2014 e a euro 40.392.276 per il 2015; 
    Tenuto conto delle valutazioni congiunte del Tavolo tecnico del 4
febbraio 2014, istituito in esito all'esame del  Piano  nella  seduta
preparatoria del CIPE del 28 gennaio 2014, cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti dei Ministeri  delle  infrastrutture,  dello  sviluppo
economico,  dell'ambiente  e  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri - DIPE, riportate rispettivamente nelle note n. 250/SG del 7
febbraio  2014  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare -  Segretariato  generale  e  n.  3603  del  13
febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto; 
    Vista inoltre la nota n. 5101 del 6 febbraio 2014 con la quale il
Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
ha nuovamente chiesto di inserire all'ordine del giorno della  seduta
preparatoria del CIPE in  pari  data,  l'esame  del  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica per la sua approvazione nella successiva seduta  di  questo
Comitato; 
    Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  del
vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera  13
maggio 2010, n. 58); 
    Vista l'odierna nota n.  693-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del  Comitato,  contenente  le  osservazioni  e  le  prescrizioni  da
recepire nella presente delibera; 
 
                              Delibera: 
 
    E' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la  ricarica
dei veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  di  cui  all'articolo
17-septies del decreto-legge n. 83/2012, convertito  dalla  legge  n.
134/2012, presentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante. 
1. Modalita' attuative del Piano 
    1.1 Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  il
tramite della Direzione generale per lo sviluppo del  territorio,  la
programmazione  ed  i  progetti  internazionali  e  della   Direzione
generale per la  motorizzazione,  promuove  la  stipula  di  appositi
accordi di programma, al  fine  di  concentrare  gli  interventi  nei
singoli contesti territoriali in funzione delle  effettive  esigenze,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti  pubblici  e
privati, ivi  comprese  le  societa'  di  distribuzione  dell'energia
elettrica. 
    1.2 Tali accordi  di  programma,  ai  sensi  dell'art.17-septies,
comma 5, saranno approvati con decreto del Presidente  del  consiglio
dei Ministri, previa delibera di questo Comitato a seguito di  intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  e  successive  modificazioni.
Decorsi novanta giorni senza che  sia  stata  raggiunta  la  predetta
intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. 
2. Istituzione del Tavolo tecnico (MISTEG) 
    2.1 In tempo utile per il primo aggiornamento del  Piano  fissato
al 30 giugno 2014  dall'articolo  17-septies,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n.  83/2012  andra'  costituito,  presso  la  Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  un  apposito  Tavolo  tecnico  (MISTEG)  tra   il   detto
Ministero, il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas, esteso al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'ANCI,  all'UPI  e  alla
Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome,  anche  ai  fini
dell'aggiornamento del Piano medesimo. 
    2.2  Al  fine  di  migliorare  la  realizzazione  dei   programmi
integrati di promozione dell'adeguamento  tecnologico  degli  edifici
esistenti e di favorire la  possibile  associazione  tra  province  e
comuni (ex comma 6 del richiamato articolo 17-septies), e' necessario
individuare per la  selezione  di  tali  programmi,  nell'ambito  del
citato Tavolo tecnico  (MISTEG),  idonei  criteri  generali  modulati
anche in funzione del livello di cooperazione inter-istituzionale. 
3. Copertura finanziaria 
    3.1 Ai fini del finanziamento del  Piano  nazionale,  le  risorse
sono quelle individuate nell'apposito fondo istituito nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
capitolo 7119, con una dotazione che,  allo  stato,  risulta  pari  a
complessivi euro 47.629.309, di cui euro 18.417.176 per l'anno  2013,
euro 14.297.133 per l'anno 2014 ed euro 14.915.000 per l'anno 2015. 
    3.2 A valere  sulle  risorse  di  cui  al  punto  precedente,  il
Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino  ad
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute  per  l'acquisto  e
per l'installazione degli impianti,  dei  progetti  presentati  dalle
Regioni e dagli  Enti  locali,  relativi  allo  sviluppo  delle  reti
infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli,  nell'ambito  degli
accordi di programma di cui al precedente punto 1.1. 
    3.3 Ai sensi dell'art. 2 comma 1  del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla  legge  7  dicembre
2012, n. 213 - una quota pari  all'80  per  cento  dei  trasferimenti
erariali a favore di ciascuna regione sara' erogata a condizione  che
la regione stessa abbia adottato apposite  misure  di  riduzione  dei
costi della politica. 
    3.4 Le agevolazioni relative  all'acquisto  di  veicoli  a  basse
emissioni complessive, previste al punto  8.5  del  Piano  nazionale,
trovano copertura a carico degli stanziamenti iscritti  sul  capitolo
7322  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che,  allo  stato,
ammontano a complessivi euro 108.141.548, di cui euro 36.385.329  per
il 2013, euro 31.363.943 per il 2014 e euro 40.392.276 per il 2015. 
    3.5 Il Piano, nelle varie fasi della  sua  realizzazione,  dovra'
essere ricondotto nel limite delle effettive disponibilita'  iscritte
sui pertinenti capitoli di bilancio indicati ai punti 3.1 e 3.4. 
4. Attivita' di monitoraggio 
    4.1 Nel quadro delle attivita'  del  Tavolo  tecnico  di  cui  al
precedente punto 2.1, al  fine  di  migliorare  la  base  conoscitiva
funzionale ad una  programmazione  maggiormente  mirata  ed  efficace
della  relativa  strategia  di  intervento,   si   rende   necessario
effettuare, nell'ambito delle risorse disponibili, anche: 
    a) il monitoraggio degli adempimenti posti in capo alle Regioni e
ai Comuni in termini di adeguamento  delle  normative  di  rispettiva
competenza (articolo 17-ter, comma 1;  articolo  17-quinquies,  commi
1-ter e 1-quater; articolo 17-sexies, commi 2 e 3  del  decreto-legge
n. 83/2012); 
    b)  l'acquisizione  e  l'aggiornamento  dei  dati  concernenti  i
parametri  individuati  come  significativi  per  l'assegnazione  del
relativo livello di priorita' a ciascuna delle  aree  candidate  agli
interventi di infrastrutturazione; 
    c) la  realizzazione  di  un  sistema  informativo  in  grado  di
monitorare  i  progressi  del  Piano  nazionale   e   le   criticita'
riscontrate  in  corso  di  realizzazione,  anche   ai   fini   delle
comunicazioni dello Stato italiano alla Commissione europea, in linea
con la proposta di direttiva COM(2013)18; 
    d) al fine  di  assicurare  maggiore  efficienza  al  sistema  di
monitoraggio, e' opportuno che il Tavolo tecnico  (MISTEG)  individui
anche  idonei   meccanismi   premiali   per   i   soggetti   virtuosi
nell'alimentare il flusso  informativo  verso  la  Piattaforma  unica
nazionale (PUN) prevista al capitolo  6.3  del  Piano  e,  viceversa,
sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti. 
5. Aggiornamento del Piano 
    5.1 Ai sensi dell'articolo 17-septies, comma  2,  del  richiamato
decreto-legge n. 83/2012, il Piano nazionale in esame  sara'  oggetto
di aggiornamenti annuali, a partire sin dall'anno 2014, entro  il  30
giugno di ciascun anno. 
    5.2 Con riferimento  alle  ulteriori  linee  guida  previste  dal
Piano,  finalizzate  a   dettare   le   indicazioni   di   base   per
l'installazione delle infrastrutture di ricarica su  suolo  pubblico,
le  stesse  dovranno  essere  definite   in   occasione   del   primo
aggiornamento del Piano medesimo. 
    5.3 I dati quantitativi contenuti nel Piano, relativi  al  numero
di  infrastrutture  di  ricarica  da  realizzare   entro   il   2020,
costituiscono una stima non vincolante suscettibile di aggiornamenti.
Pertanto, gia' in occasione  della  prima  revisione  del  Piano  (30
giugno 2014), andranno rivisti gli obiettivi quantitativi relativi al
numero di infrastrutture di ricarica, alla luce di  quanto  emergera'
dalla direttiva comunitaria in corso di adozione sullo sviluppo delle
infrastrutture di rifornimento dei veicoli alternativi e in  coerenza
con il trend di sviluppo del parco veicoli elettrici  circolante  nel
nostro Paese, nonche' sulla base  di  altri  parametri  che  potranno
emergere dal Tavolo tecnico (MISTEG). 
    5.4 Per gli aspetti relativi  all'ambiente,  l'aggiornamento  del
Piano dovra' incentrarsi sui seguenti temi: 
      a) strategia al 2030 secondo i nuovi obiettivi  UE  concernenti
la riduzione dei gas  ad  effetto  serra,  l'incremento  delle  fonti
energetiche rinnovabili ed il miglioramento della qualita'  dell'aria
ambiente; 
      b) uso dell'energia  elettrica  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica con priorita' di provenienza da fonti
rinnovabili, attraverso una  corretta  modalita'  di  gestione  delle
reti; 
      c) progetti  di  finanziamento  del  Piano  con  priorita'  nei
confronti  degli  Enti  locali  che   hanno   sviluppato   interventi
finalizzati   all'efficienza   energetica,   all'uso   delle    fonti
rinnovabili e alla gestione  del  traffico  attraverso  la  mobilita'
sostenibile, a valere su finanziamenti gia'  concessi  dal  Ministero
dell'ambiente e dagli altri Ministeri competenti in materia; 
      d) fissazione dei criteri di valutazione dei progetti regionali
e dei punti di ricarica considerando,  tra  gli  altri,  lo  sviluppo
della rete di gas  naturale,  la  produzione  di  biometano  (decreto
interministeriale Ministeri sviluppo economico, ambiente e  politiche
agricole del 5 dicembre 2013)  e  la  situazione  del  territorio  in
termini di inquinamento atmosferico; 
      e) in considerazione del notevole impatto ambientale  correlato
allo smaltimento degli accumulatori con cui sono alimentati i veicoli
a trazione elettrica, e' necessario che il Tavolo tecnico (MISTEG) di
cui al punto 2.1 indichi un percorso temporale e metodologico per  la
creazione  di  un  Pubblico  Registro  degli  Accumulatori  tale   da
consentire la tracciabilita' degli stessi, sia  nella  fase  di  loro
utilizzo che in quella di smaltimento. 
      Roma, 14 febbraio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
Il segretario delegato: Girlanda 
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
1801 

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