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VALUTAZIONI PERFORMANCE PA

Pubblico
Domenica, 22 Gennaio, 2017 - 15:18

In GU n. 14 del 18 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto 2 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla valutazione performance delle PA. Di seguito il testo:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 2 dicembre 2016 Istituzione dell'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  Organismi
indipendenti di valutazione della performance. (17A00313) (GU n.14 del 18-1-2017) 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n.
105,  recante  «Regolamento  di   disciplina   delle   funzioni   del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  in  materia  di  misurazione   e   valutazione   della
performance  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 4;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  on.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile  2014,  recante  «Delega  di  funzioni   al   Ministro   senza
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Istituzione dell'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  organismi
  indipendenti di valutazione della performance
  1. In attuazione  dell'art.  6,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  2016,  n.  105,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  (di  seguito  «Dipartimento»)  e'  istituito  l'Elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di  valutazione
della performance, di seguito Elenco nazionale.
  2. L'iscrizione all'Elenco nazionale e' condizione  necessaria  per
la  partecipazione  alle  procedure  comparative  di   nomina   degli
organismi indipendenti di valutazione della performance  (di  seguito
«OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150,  presso  amministrazioni,  agenzie  ed  enti
statali, anche ad ordinamento autonomo.
  3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al
Dipartimento con le modalita' di cui all'art. 3.
  4. I soggetti  iscritti  all'Elenco  nazionale  sono  collocati  in
sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto  disciplinato
dal presente decreto.
  5. L'Elenco nazionale e' gestito attraverso una piattaforma  online
e pubblicato in una sezione dedicata del sito  internet  del  Portale
della performance del Dipartimento con effetti di pubblicita'  legale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.                                Art. 2
 
          Requisiti di competenza, esperienza e integrita'
 
  1.  L'iscrizione  nell'Elenco   nazionale   puo'   essere   chiesta
esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) generali:
      1. essere cittadino  italiano  o  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione europea;
      2. godere dei diritti civili e politici;
      3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti giudiziari iscritti nel  casellario  giudiziale.  Le
cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel  caso
in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della  pena  su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
    b) di competenza ed esperienza:
      1.  essere  in  possesso  di   diploma   di   laurea   (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
      2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di
almeno cinque  anni,  maturata  presso  pubbliche  amministrazioni  o
aziende private, nella misurazione e  valutazione  della  performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel  controllo  di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e  nel  risk
management;
    c) di integrita':
      1. non essere stati condannati, anche con sentenza non  passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal  libro  secondo,  titolo
II, capo I del codice penale;
      2. non aver riportato condanna nei giudizi  di  responsabilita'
contabile e amministrativa per danno erariale;
      3. non essere  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di
componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
      4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici,  di
una sanzione disciplinare superiore alla censura.                                Art. 3
 
            Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale
 
  1.  I  soggetti  presentano  domanda  di   iscrizione   nell'Elenco
nazionale al  Dipartimento,  tramite  il  Portale  della  performance
(https://performance.gov.it),   inserendo   tutte   le   informazioni
richieste e le dichiarazioni relative al possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2 e compilando il curriculum  vitae  secondo  il  format
standard. Le domande  di  iscrizione  possono  essere  presentate  in
qualsiasi momento dell'anno.
  2.  L'effettiva  iscrizione  nell'Elenco  nazionale  decorre  dalla
comunicazione da  parte  del  Dipartimento  della  completezza  delle
informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui  all'art.
2 e dell'avvenuta collocazione in una delle  fasce  professionali  di
cui all'art. 5.
  3. Gli iscritti  nell'Elenco  nazionale  sono  tenuti  a  segnalare
immediatamente eventuali modifiche delle  condizioni  soggettive  che
incidono sul possesso dei requisiti.
  4.  Il  Dipartimento  effettua  i  controlli,  anche  a   campione,
sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute  nelle  domande
di iscrizione o di rinnovo. La  verifica  di  non  veridicita'  della
dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata
iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero  a  seguito  di
segnalazioni o di informazioni comunque  acquisite,  il  Dipartimento
invia all'interessato  una  comunicazione  in  cui  sono  esposte  le
eventuali contestazioni relative al possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 fissando un termine, non superiore a  trenta  giorni,  per
osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata  l'assenza
dei requisiti di cui all'art. 2,  procede  alla  cancellazione  degli
iscritti dall'Elenco nazionale.
  6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale puo', a seguito del
venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione,  presentare
una nuova richiesta motivata di iscrizione.
  7. Con le medesime  modalita'  i  soggetti  interessati  presentano
domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.                                Art. 4
 
                   Obblighi dei soggetti iscritti
                        all'Elenco nazionale
 
  1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
    a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto
all'art. 6;
    b) al tempestivo aggiornamento dei propri  dati  con  particolare
riguardo ai requisiti di  cui  all'art.  2,  agli  incarichi  di  OIV
ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
    c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco  nazionale,
attraverso il Portale della performance.                                Art. 5
 
                         Fasce professionali
 
  1.  Il  Dipartimento  colloca  i  soggetti   iscritti   nell'Elenco
nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo  conto
dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b).
  2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
    a) Fascia 1 - esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni
negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2;
    b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni  negli
ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre
come  componente  di  organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
    c) Fascia 3 - esperienza  professionale  di  almeno  dodici  anni
negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero  2,  di
cui tre come componente  di  organismo  indipendente  di  valutazione
della performance o nuclei di valutazione con  funzioni  analoghe  in
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
  3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce
professionali puo' essere  modificato  dal  Dipartimento  su  istanza
dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti  di  cui
al comma 2.                                Art. 6
 
                         Formazione continua
 
  1. Al fine di migliorare le competenze professionali  dei  soggetti
iscritti   nell'Elenco   nazionale   e   garantirne    l'allineamento
metodologico nell'esercizio delle  funzioni  di  OIV,  la  formazione
continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
  2. Ai  fini  della  permanenza  nell'Elenco  nazionale  i  soggetti
iscritti sono tenuti ad  acquisire  quaranta  crediti  formativi  nel
triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
  3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo  i  criteri
indicati  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.
  4.   Il   Dipartimento,   d'intesa   con   la   Scuola    nazionale
dell'amministrazione,  definisce  i  requisiti  per  l'accreditamento
delle  istituzioni  pubbliche  o  private  che   svolgono   attivita'
formative  e  procede  alla  verifica,  anche   a   campione,   della
sussistenza   dei   requisiti    stessi.    La    Scuola    nazionale
dell'amministrazione   provvede   alle   conseguenti   attivita'   di
accreditamento.
  5. Il Dipartimento,  in  collaborazione  con  la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione,  promuove  lo  svolgimento   della   formazione
continua  e  la  orienta  verso  le  nuove  aree  di  sviluppo  della
professione.
  6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola  inoltre
puo':
    a) stipulare convenzioni  con  universita'  per  definire  regole
comuni  per  il  riconoscimento  reciproco   di   crediti   formativi
professionali e universitari;
    b)  valutare  proposte  formative  su  base  individuale   aventi
caratteristiche di alta specializzazione.                                Art. 7
 
                   Nomina e durata dell'organismo
                     indipendente di valutazione
 
  1. I componenti dell'organismo  indipendente  di  valutazione  sono
nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di  tutti
i  requisiti  di   cui   all'art.   2,   dall'organo   di   indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente  o
in forma associata, per una durata coerente con il termine  triennale
di  validita'   dell'iscrizione   all'Elenco.   L'incarico   non   e'
prorogabile ed  e'  rinnovabile  una  sola  volta,  previa  procedura
comparativa.
  2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei  requisiti  di
cui  all'art.  2  ovvero  in  caso  di  decadenza   o   cancellazione
dall'Elenco   nazionale   ovvero   in   caso   di   mancato   rinnovo
dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
  3. I componenti degli  OIV  possono  essere  nominati  solo  tra  i
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
  4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in  forma  associata
in  relazione  alla  natura   delle   funzioni   svolte,   all'ambito
territoriale di competenza ovvero con  l'amministrazione  che  svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
  5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del  Portale
della performance gli avvisi di selezione comparativa  e  i  relativi
esiti.
  6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare  di  OIV  monocratico
puo' essere affidato esclusivamente:
    a) a  soggetti  iscritti  nella  fascia  professionale  3,  nelle
amministrazioni con piu' di duecentocinquanta dipendenti;
    b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali  2  e  3,  nelle
altre amministrazioni.
  7.  Le  amministrazioni,  nella  scelta  dei  componenti   dell'OIV
istituito   in   forma   collegiale,    favoriscono    il    rispetto
dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe  al  suddetto  principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
  8. La scadenza del componente dell'organo  politico  amministrativo
non comporta la  decadenza  dall'incarico  del  componente  dell'OIV.
L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV  prima  della
scadenza e' adeguatamente motivata.                                Art. 8
 
               Limiti relativi all'appartenenza a piu'
                organismi indipendenti di valutazione
 
  1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale  e  in  possesso
dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo  di
tre.
  2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  il  limite  di
cui al comma 1 e' pari ad uno.
  3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni  con  oltre  mille
dipendenti il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.                                Art. 9
 
              Verifica delle attivita' degli organismi
                     indipendenti di valutazione
 
  1.  Il  Dipartimento  indirizza  e  verifica  l'operato  degli  OIV
valutando la qualita' dei processi, i risultati e  i  prodotti  delle
relative attivita'.
  2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
    a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti
dal medesimo Dipartimento;
    b) la qualita' dei prodotti dell'attivita'  degli  OIV,  valutati
anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.                                Art. 10
 
                     Norme transitorie e finali
 
  1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017,  non  e'
richiesto  il  requisito  dei  sei  mesi  di  iscrizione  nell'Elenco
nazionale di cui all'art. 7, comma 3.
  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Roma, 2 dicembre 2016
 
                                                   Il Ministro: Madia Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 23                                                            Allegato A
 
           CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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