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Strade uso pubblico

Pubblico
Sabato, 21 Ottobre, 2017 - 10:07

Il TAR Campania, con la sentenza n. 4233 del 4 settembre 2017 interviene sulla questione dell’uso pubblico di una strada e sui requisiti necessari.

Di Marco Morelli*

Il TAR Campania, con sentenza n.4233 del 4 settembre scorso, ha trattato un tema di sicuro interesse pratico per le pubbliche amministrazioni ed i cittadini: quello delle strade di uso pubblico.

Ricorda, in particolare, il Giudicante che per giurisprudenza consolidata per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo; a tale riguardo fa l’esempio del raggiungimento di chiese o di edifici pubblici.

Per potersi dire esistente un uso pubblico deve, quindi, essere verificato il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con una via pubblica, esigenze di interesse generale ed un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico. Quest’ultimo, ricordano i Giudici campani, può identificarsi anche nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (vengono richiamate le sentenze: Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, nn. 20405/2010 e 7718/1991).

Posta la massima predetta, non è configurabile l'assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa sia adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322): occorrono, per il TAR campano, elementi oggettivi in grado di connotare l’uso pubblico di una strada, in assenza dei quali non può dirsi che privata la strada.

Il caso è di diffusione assai frequente per le amministrazioni pubbliche ed i privati cittadini: ora gli uni ora gli altri, infatti, spessissimo si trovano costretti a discutere su chi debbano porsi tutta una serie di oneri e responsabilità che comporta una strada.

Il principio, invero, rintracciato anche dal codice della strada, è che gravano sul proprietario, per esempio, gli oneri di manutenzione, sistemazione e conservazione di una strada; dunque anche nel caso di strada privata gravata da uso pubblico, a rigore, dovrebbe aversi la responsabilità ed i relativi oneri in capo al privato, piuttosto che in capo al Comune.

Quest’ultimo, però, è un altro tema rispetto a quello indicato in sentenza dal TAR Campania che, invece, è utile per la discussione sulla titolarità del bene.

A tal riguardo, non si confonda la proprietà pubblica di una strada (derivata solo e soltanto da un titolo legittimo, quale un decreto di esproprio, un atto di acquisizione coattiva ex art.42-bis, una compravendita, una sentenza di usucapione, un atto di cessione volontaria) con l’uso pubblico della stessa.

  • Avvocato Cassazionista del Foro di Roma.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), sentenza n.4233 del 4 settembre 2017, sull’uso pubblico di una strada

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2016, proposto da:

T.C. e A.P. rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Barra e Renato Licciardi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Fruscio in Napoli, via dei Fiorentini, n. 21;

contro

Comune di Teano - non costituito in giudizio;

nei confronti di

A.R. e D.R., rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Fumo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio De Miro in Napoli, via Scarlatti, n. 126;

V.M. - non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 19 aprile 2016, notificato in data 20 aprile 2016 con nota prot. n. (...) in pari data, con il quale il Comune di Teano ha disposto l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016 presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R. e di D.R.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

T.C. e A.P. espongono in fatto di essere proprietari, come emergerebbe dagli atti notarili di derivazione, di un'area edificabile, sulla quale sorge una strada privata, quale sintesi della cd. collatione privatorum agrorum, ossia come messa a disposizione di parte di terreno operata da C.T., mediante distaccamento di superficie utile dalla particella (...)/C (oggi particella (...)) di cui è proprietario, e da P., dalla particella (...)/A (oggi particella (...)) di cui è proprietario, al fine di una migliore utilizzabilità dello stesso, nella estensione riportata nell'allegata relazione tecnica asseverata e descrittiva dello stato dei luoghi.

Riferiscono che tale area è ubicata in Teano, Frazione S. Marco e, di fatto, è un tratto viario che, intersezionandosi con via A. M., al lato destro di quest'ultima via, altro non sarebbe che un vicolo cieco in quanto termina il suo percorso a ridosso dell'abitazione del P.. Essa non avrebbe, pertanto, alcuna funzione di collegamento, con sviluppo di raccordo o sbocco, su pubbliche vie, e sarebbe solo ed esclusivamente asservita ad essi ricorrenti, nonché a M.V. che vanterebbe su di esso solo una servitù di passaggio, costituita nello stesso atto notarile comprovante la titolarità del diritto di proprietà dei ricorrenti.

Aggiungono che, in data 4 febbraio 2016, presentavano la SCIA assunta al protocollo comunale n. (...), per l'installazione di una barriera automatica, da ubicarsi in prossimità dell'intersezione con la via A. M., e, comunque, abbondantemente all'interno della loro privata proprietà; ciò al fine di circoscriverne l'accesso solo ed esclusivamente ad essi ricorrenti, attuali proprietari, nonché al M., in quanto titolare di una servitù di passaggio per accedere alla propria abitazione; quest'ultimo era stato preventivamente informato dell'iniziativa assunta, gli era stato comunicato che sarebbe stato munito del telecomando di apertura della sbarra, onde non ledere l'esercizio del suo diritto di passaggio per giungere alla propria abitazione.

A seguito delle osservazioni presentate in riscontro all'invio, in data 4 marzo 2016, della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della suddetta SCIA, con sospensione dei relativi lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica provvedeva a richiedere due pareri, al Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune e al Comando di Polizia Municipale.

Espongono infine che, nonostante gli elementi acquisiti nel corso del procedimento deponessero nel senso della natura privata del suolo interessato, il Comune di Teano adottava il provvedimento del 19 aprile 2016 con cui disponeva l'annullamento della scia.

T.C. e A.P. hanno, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato in data 15 giugno 2016 e depositato in data 12 luglio 2016, con il quale hanno chiesto l'annullamento del suddetto provvedimento del 19 aprile 2016, notificato in data 20 aprile 2016 con nota prot. n. (...) in pari data, con il quale il Comune di Teano ha disposto nei loro confronti l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016, da essi presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi.

A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, omessa considerazione di elementi di risolutivo rilievo, provvedimento immotivato, contraddittorio ed illogico, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 841 e ss. c.c..

C. e P. hanno chiesto altresì la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni, chiedendone la determinazione in via equitativa.

Si sono costituiti a resistere in giudizio A.R. e D.R., deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Il Comune di Teano, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2157 del 22 dicembre 2016 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione "CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che non si ravvisano elementi certi circa la sussistenza dell'uso pubblico della strada su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2016, n. 5810)".

Con la medesima ordinanza è stata fissata l'udienza pubblica del 5 luglio 2017 per la discussione del ricorso nel merito.

Il ricorrente ed i controinteressati hanno prodotto documentazione. I R. in data 21 giugno 2017 hanno depositato una memoria di replica per l'udienza di discussione.

All'udienza di discussione del 5 luglio 2017 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di replica di parte controinteressata depositata in data 21 giugno 2017. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.

Il Collegio deve innanzitutto rilevare, in rito, stante anche l'eccezione sul punto sollevata all'udienza di discussione dal difensore di parte ricorrente, la tardività del deposito della memoria di replica depositata in data 21 giugno 2017 da parte controinteressata, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., essendo stata prodotta oltre il termine perentorio previsto di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione, celebrata il 5 luglio 2017.

A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto essi sono posti a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio, ma anche del corretto svolgimento del processo a garanzia dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 16 ottobre 2014 n. 1584), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2017, n. 450).

La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha altresì puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) siano perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il deposito tardivo di memorie e documenti deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013), circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, non avendo i R. fornito tale prova.

Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto.

A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, omessa considerazione di elementi di risolutivo rilievo, provvedimento immotivato, contraddittorio ed illogico, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 841 e ss. c.c..

I ricorrenti lamentano che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il tratto di strada per cui è causa sarebbe una traversa privata di proprietà di essi ricorrenti e non potrebbe qualificarsi strada di uso pubblico per l'assoluta carenza e/o inesistenza di quegli indici rilevatori richiesti dalla consolidato orientamento giurisprudenziale al fine di ritenere che un determinato bene abbia o meno destinazione e/o vocazione pubblica. Inoltre il tratto di strada altro non sarebbe che un cosiddetto "vicolo cieco" asservito esclusivamente ad essi proprietari nonché al sig. M., che vanterebbe solo una servitù di passaggio per accedere alla propria abitazione familiare. I ricorrenti lamentano infine il difetto assoluto di motivazione in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbero state esposte le ragioni che avrebbero indotto l'organo promanante il provvedimento a non tenere conto dei due pareri dallo stesso richiesti.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che il provvedimento del 19 aprile 2016, oggetto di impugnazione, con il quale il Comune di Teano ha disposto nei confronti di T.C. e A.P. l'annullamento della scia prot. n. (...) del 4 febbraio 2016 da essi presentata per la realizzazione di lavori di "installazione di una barriera automatica su proprietà privata" e contestualmente ha inibito la prosecuzione dei lavori e disposto la riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi, è fondato sulle seguenti argomentazioni:

"1) Richiamato il verbale di sopralluogo n. 2136 del dell'08.10.2014 del locale Comando di Polizia Municipale, dal quale si rileva "omissis ...si evidenzia pure che l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 28, nuovo codice della strada al comma uno, al fine dell'applicazione delle norme in esso contenute definisce -strada- l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali. Alla luce di detta definizione si ritiene che lo stradone di cui trattasi vada classificato come area ad uso pubblico e rientri tra le strade urbane come quella riportata al comma quattro dello stesso art. 2 denominata - strada di servizio -. Da quanto sopra appare chiaro che il Comune possa invocare de iure l'acquisito diritto di uso pubblico come servitù incontestata";

2) che tale strada, già inserita nella cartografia del vigente Programma di fabbricazione in zona B2, risulta essere di proprietà anche di altri soggetti che non hanno avanzato simile richiesta né hanno prestato consenso, conditio sine qua non per il rilascio di titolo su area comune;

3) che la medesima strada è dotata di infrastrutture e servizi comunali (Pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica) e che la P.A. percepisce diritti per un passo carrabile ivi esistente.".

Il Collegio, posto che il Comune, come peraltro ammesso dal Comune stesso nel provvedimento impugnato, non vanta alcun titolo di proprietà del terreno su cui insiste la strada per cui è causa, deve verificare se tale strada possa essere qualificata area ad uso pubblico, come sostenuto nel medesimo provvedimento.

Ed invero, per la giurisprudenza consolidata, per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici). Deve quindi essere verificato: il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons. di Stato, IV, n. 1155/2001; V, n. 5692/2000; n. 1250/1998; n. 29/1997; T.A.R. Toscana, Sez. III; n. 1385/2003; TAR Sicilia Catania, n. 2124/1996; Cass. civ. II, nn. 20405/2010 e 7718/1991). Non è pertanto configurabile l'assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa sia adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322).

Ed ancora la giurisprudenza ha osservato che, affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su una strada occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).

Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della richiamata giurisprudenza, occorre innanzitutto rilevare che il provvedimento deve ritenersi carente di motivazione, in quanto non indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, come prescrive l'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Ciò in quanto nella fase istruttoria l'organo che ha adottato il provvedimento aveva richiesto i rispettivi pareri al Corpo di Polizia Municipale e all'Area "AA.GG., Legale e URP" di Teano ma, immotivatamente, nel provvedimento decisorio se n'è discostato ponendo a fondamento del provvedimento stesso unicamente il parere precedentemente dato (nel 2014) dal suddetto Corpo di Polizia Municipale.

Occorre premettere che il Corpo di Polizia Municipale di Teano, nel verbale di sopralluogo prot. n. 2136/PM dell'8 ottobre 2014, aveva concluso che la strada per cui è causa potesse essere classificata come area ad uso pubblico sulla base delle seguenti motivazioni: la stessa pavimentazione della strada principale, la stessa illuminazione pubblica, la mancanza di scritta o struttura o altro segno che inibisce a chicchessia la sosta o il transito e/o la circolazione dei pedoni, la circostanza che il C., con regolare licenza, avesse gestito per più di vent'anni un pubblico servizio che aveva unico ingresso ed accesso da detto stradone, l'autorizzazione di un passo carrabile rilasciata in favore di M.V..

Ed invero, nel parere n. 30 del 31 marzo 2016, il Responsabile dell'Area AA.GG., Legale e URP aveva rappresentato, andando in contrario avviso rispetto alle conclusioni del Corpo di Polizia Municipale del 2014, di "convergere, sostanzialmente, sulle ricerche fatte dagli avvocati dei tecnici di parte", dando atto che dalla lettura del rispettivo parere prot. n. (...) del 29 marzo 2016 anche il Comando di PM, seppur ribadendo l'impostazione del precedente parere dell'8 ottobre 2014, "apre a soluzione alternative". Ciò in quanto il Responsabile della suddetto Comando pur "confermando tutto quanto in essa" - dell'8 ottobre 2014 - "dedotto ed affermato" ha concluso rappresentando che "Appare chiaro che il diritto di uso pubblico diventa acquisito de iure allor quando il Comune invochi, avochi ed imponga la servitù incontestata con apposito atto amministrativo. A tutt'oggi niente vieta al Comune di non invocare come necessario e come pretesa tale diritto, (che comporrebbe tra l'altro ulteriori spese di manutenzione), riconoscendo al legittimo proprietario la piena fruibilità, senza vincolo dei propri beni.".

Il Responsabile dell'Area Legale, dal canto suo, ha concluso dicendo di essere "del parere che - manchino o sono insufficienti - gli elementi fondamentali per ipotizzare una servitù pubblica di passaggio sulla strada privata nel Borgo di S. Marco, come individuata dagli istanti, sul doppio presupposto che: 1)- gli attuali proprietari abbiano dimostrato, con atti tra vivi o mortis causa, che essa sia privata; 2)- che il palo venga immediatamente disattivato dalla pubblica illuminazione e che i proprietari paghino una somma forfetaria - calcolata dall'Ufficio Tecnico - a ristoro della fornitura di energia dalla sua messa in opera fino all'interruzione della fornitura.".

Peraltro, in riferimento a detto palo, già con nota prot. n. (...) del 23 febbraio 2016 la stessa Responsabile dell'Area Tecnica, firmataria del provvedimento oggetto di impugnazione, aveva accolto la richiesta di eliminazione del punto luce ubicato nella zona interessata, rappresentando di aver dato inizio alle procedure amministrative propedeutiche alla rimozione dello stesso.

Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell'ordinanza n. 2157 del 22 dicembre 2016, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, e concordando con quanto rappresentato nel parere n. 30 del 31 marzo 2016 dal Responsabile dell'Area AA.GG., Legale e URP del Comune di Teano, ritiene che non si ravvisino elementi certi circa la sussistenza dell'uso pubblico della strada su cui insistono le opere oggetto del provvedimento impugnato (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2016, n. 5810).

Ed invero, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, non può ritenersi provato il requisito principale del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale da tempo immemorabile, non potendo ritenersi tale circostanza fondata unicamente sulla presenza, nel passato, di un esercizio commerciale di cui era titolare uno dei ricorrenti. Ciò in quanto la condivisibile giurisprudenza ritiene che, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, come risulta dalle certificazioni del Comune di Teano prodotte in giudizio da parte ricorrente, l'esercizio del potere di autotutela è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada da parte dell'amministrazione, il quale deve essere condotto mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (cfr. (T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1322 cit., T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). E', infatti necessario, in mancanza di un atto valido a dimostrare la sussistenza del diritto di uso pubblico, che il fatto della protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, quale titolo parimenti idoneo a sorreggere l'affermazione di tale diritto, venga rigorosamente provato da parte dell'Amministrazione, su cui incombe il relativo onere (TAR Marche, Ancona, Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 48).

Inoltre dalla documentazione anche fotografica, prodotta in atti, emerge che tale strada è cieca e consente unicamente l'accesso alla strada principale (via A. M.), ma non si rinviene l'oggettiva idoneità della strada stessa all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici); né risultano effettuati lavori di manutenzione della strada stessa da parte dell'amministrazione comunale.

Considerato che l'ordinanza oggetto di impugnazione è un atto plurimotivato, in quanto è sostanzialmente basata su due motivazioni - uso pubblico della strada e proprietà non esclusiva in capo a parte ricorrente - ognuna avente valore autonomo, occorre verificare la legittimità o meno anche del secondo capo di motivazione.

Costituisce, infatti, ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 25 luglio 2016, n. 3854, 29 maggio 2015, n. 2791).

Quanto all'asserita "proprietà anche di altri soggetti che non hanno avanzato simile richiesta né hanno prestato consenso" ritenuta "conditio sine qua non per il rilascio di titolo su area comune", occorre precisare che nella relazione tecnica allegata alla scia i ricorrenti hanno dato atto di essere proprietari esclusivi, menzionando il relativo titolo (atto notarile del 13 settembre 1971, versato in atti); inoltre nelle osservazioni prodotte dal difensore di parte ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, assunte al protocollo comunale n. (...) del 17 marzo 2016, è stato rappresentato che l'area in questione "è esclusivamente asservita ai proprietari C. e P., giusti titoli legittimati, per raggiungere le rispettive abitazioni, nonché al sig. M. che sulla stessa esercita una servitù privata di passaggio con esclusiva finalità di accesso al proprio fabbricato, in quanto il menzionato tratto di strada altro non è che un c.d. "vicolo cieco" teologicamente finalizzato a consentire agli accessi testé riportati".

I ricorrenti hanno altresì depositato in giudizio la missiva, datata 8 febbraio 2016, con la quale hanno comunicato al predetto M., in qualità di titolare della servitù di passaggio, il loro intento di procedere alla installazione in loco di una sbarra telecomandata ed hanno rappresentato che, a installazione completata, gli avrebbero rilasciato un telecomando al fine di poter accedere liberamente alla sua abitazione.

Al riguardo occorre evidenziare che il Comune di Teano, pur potendo depositare documentazione senza costituirsi in giudizio, non ha prodotto elementi utili (accertamenti tecnici ecc.), ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., neppure a seguito della pronuncia di concessione della misura cautelare, volti a provare quanto affermato nel provvedimento impugnato relativamente al titolo di proprietà di terzi, tenuto conto che i ricorrenti hanno prodotto elementi probatori circa il loro titolo esclusivo di proprietà (planimetrie e atto notarile).

Inoltre il M., al quale il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e non ha fornito elementi atti a confutare quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla sua titolarità di un mero diritto di servitù di passaggio sulla strada per cui è causa e A.R. e D.R. hanno contestato unicamente l'uso pubblico della strada stessa.

Alla luce di quanto sopra si presenta illegittimo anche il secondo autonomo capo di motivazione, in quanto la strada deve ritenersi costituita mediante il conferimento di parte di terreno facente parte della particella n. (...) di proprietà di C. e di parte di terreno facente parte della particella n. (...) di proprietà di P. e, pertanto, deve ritenersi di proprietà esclusiva degli odierni ricorrenti.

Conclusivamente, alla luce dei su illustrati motivi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna al risarcimento del danno, pure proposta con il gravame in esame, in quanto genericamente formulata e non provata quanto al pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, ma con la rifusione ai ricorrenti del contributo unificato nella misura versata, con onere a carico del Comune di Teano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

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- dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web dirittoamministrazioni.it, acquisiti nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che non sono raccolti per essere associati a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Per qualsiasi accesso al sito, quindi, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), sistema operativo (es. Linux, Windows, iOS, ecc.), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito suddetto.
La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it utilizza il servizio di hosting GDPR Compliant “Aruba S.p.A.”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni all’indirizzo: https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx
La informiamo, inoltre, che la funzionalità di iscrizione alla Newsletter utilizza il servizio GDPR Compliant offerto dalla società francese “Brevo SAS”. Per approfondimenti, La invitiamo a visionare tutte le informazioni agli indirizzi: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy e https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001005510-Data-storage-location.
Per quanto inerente alle disposizioni relative ai cookie, La informiamo che il sito web dirittoamministrazioni.it installa cookie tecnici e cookie analitici di terze parti (Matomo Analytics con IP anonimizzato negli ultimi due ottetti, server in UE: https://matomo.org/gdpr-analytics) al fine di visualizzare, in modo aggregato, le visite eseguite sulle pagine del sito web suddetto. Eventuali cookie di profilazione di terze parti, vengono installati solo dopo il consenso esplicito ed informato dell’utente. La invitiamo, tuttavia, ad approfondire l'argomento leggendo attentamente le specifiche Cookie Policy pubblicata online sull’indirizzo web https://www.dirittoamministrazioni.it/cookie-policy.html.

2. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A) Per le seguenti Finalità di Servizio:

  1. elaborare preventivi o quotazioni in relazione ai Servizi del Titolare;
  2. avviare contatti telefonici e/o via email finalizzati alla eventuale conclusione di rapporti contrattuali e/o collaborativi con l'azienda Diritto Amministrazioni s.r.l.s. nell'ambito dei servizi da questa offerti e per i quali è stata contattata tramite telefono, email e finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. acquisizione di informazioni precontrattuali per dare esecuzione ai servizi richiesti).
  3. concludere contratti per i Servizi del Titolare ed offrire servizi informativi e divulgativi in materia giuridica agli utenti iscritti sul sito web dirittoamministrazioni.it; tramite registrazione al sito web dirittoamministrazioni.it o iscrizione online alla newsletter;
  4. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
  5. visionare curriculum vitae spontaneamente inviati al fine di selezionare, in caso di posizioni aperte, eventuali figure professionali per l'avvio di rapporti di lavoro e/o collaborazioni;
  6. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine delle Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio) o Organi di vigilanza;
  7. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, i diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova le sue basi legali di trattamento, per i punti da I a VII, nella gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali o nella gestione di obblighi di natura legale.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Marketing:

  1. marketing diretto: inviarLe, via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali, auguri in occasione di ricorrenze e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera B) non è obbligatorio per usufruire dei servizi del Titolare e trova la sua base legale di trattamento nel consenso libero ed informato conferito dall'interessato.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
In relazione alle indicate finalità, i dati da Lei forniti per mezzo di supporti cartacei e/o telefonicamente e/o telematicamente (anche mediante la compilazione dei moduli/webform predisposte online), saranno oggetto di trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati avverrà sempre in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati solo da operatori autorizzati, precedentemente nominati in qualità di incaricati al trattamento, che vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell'utente.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti in occasione della stipula di contratti o l'avvio di rapporti di servizio con i clienti, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere le finalità relative e, comunque, per un tempo non superiore alle tempistiche connesse agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili (attualmente stabiliti in n. 10 anni).
I dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, saranno trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I dati personali raccolti e trattati ai fini di elaborare preventivi, offerte o proposte commerciali che non abbiano condotto all'instaurazione di un rapporto contrattuale o di servizio, saranno conservati per un periodo max di 12 mesi dall'invio dell'ultima proposta o revisione dell'offerta.
I curriculum vitae ricevuti, via posta o via email, sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletazione delle eventuali procedure di selezione. I CV spontaneamente ricevuti in periodi nei quali non sono aperte procedure di selezione, non verranno ne' visionati, ne' archiviati, ne' conservati in alcun modo ma cancellati o distrutti immediatamente dopo la loro ricezione.
Come riportato dall’Informativa Privacy di Aruba S.p.A., provider del sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo che i dati acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web suddetto “saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. I Dati necessari per assolvere ad obblighi fiscali e contabili sono conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale (art. 2220 c.c.). I Dati relativi alle richieste di ordini non pagati o annullati o non conclusi sono conservati per 3 mesi. In caso di Servizi di Posta o Connettività i dati di traffico telematico sono conservati per 6 anni. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati sono cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.” (Fonte: www.aruba.it/documents/tc-files/it/11_it_privacy_policy_aruba_spa.aspx).
Come riportato dall’Informativa Privacy della società “Brevo SAS”, provider del servizio di newsletter presente sul sito web dirittoamministrazioni.it, La informiamo, che “i dati personali raccolti da Brevo riguardanti le informazioni di identità e contatto dei suoi Utenti sono archiviati per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale per i clienti Utenti, o dopo la loro raccolta da parte del responsabile del trattamento o dall’ultimo contatto dell’Utente prospect per i dati relativi a questi ultimi. La cessazione del rapporto contrattuale si intende come la risoluzione espressa da parte dell’Utente o il non utilizzo del servizio Brevo per un periodo di cinque anni.” (Fonte: https://www.brevo.com/it/legal/privacypolicy).

5. ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all'art. 2, anche a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ecc.), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento con i quali il Titolare conferma di aver stipulato apposito contratti che regolamentano l’utilizzo, la protezione e la riservatezza dei dati personali trasferiti.

6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché, a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati personali sono conservati su supporti cartacei e/o elettronici presso la sede del Titolare situata in Rieti, Via Strampelli, 4.
I dati tecnici raccolti attraverso il sito web dirittoamministrazioni.it, sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del registrar Aruba S.p.A. che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
I dati tecnici raccolti attraverso ile servizio di newsletter sono conservati, presso i server collocati su territorio europeo del provider Brevo SAS che garantisce l’adozione di adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative sulla base di quanto previsto dal Reg. EU 679/16.
La società Diritto Amministrazioni s.r.l.s. non trasferisce dati personali in Paesi extra-UE.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di servizio di cui all'art. 2. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'azienda.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing diretto di cui all'art. 2. B) è, invece, facoltativo. 
Può, pertanto, decidere di non conferire alcun dato o di negare, successivamente, la possibilità di trattare dati già forniti, nel qual caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà, comunque, ad avere diritto ai servizi offerti dall'azienda.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la informiamo che ha i diritti di cui agli art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:

  • ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  • ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
  • ottenere: a) l'aggiornamento, la limitazione, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; c) sia tecnicamente fattibile;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per l’espletamento del servizio (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea);
  • proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i suoi diritti, inviando:

  • una raccomandata A/R all'indirizzo Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti;
  • una email all'indirizzo email info@dirittoamministrazioni.it o alla casella PEC: dirittoamministrazioni@pec.it.

Se ha domande o desidera semplicemente avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, può inviare una e-mail all’indirizzo info@dirittoamministrazioni.it.
Prima che la Diritto Amministrazioni s.r.l.s. possa fornirvi o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto e, comunque, non oltre 30gg dalla sua ricezione.

10. TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Diritto Amministrazioni s.r.l.s., con sede in Via Strampelli, 4 - 02100 Rieti, P.IVA/C.F.: 01213970575. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per conoscere la lista aggiornata, è possibile inviare, in qualunque momento, un’email alla casella info@dirittoamministrazioni.it.