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Revoca concessione alloggio di servizio

Privato
Sabato, 14 Novembre, 2020 - 09:45

sulla revoca della concessione di alloggio di servizio.

MASSIMA

In tema di alloggi di servizio assegnati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, lo strumento concessorio determina in capo al privato-dipendente pubblico l’insorgere di una situazione giuridica di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione, che conserva un margine di discrezionalità inversamente proporzionale al grado di regolamentazione primaria e secondaria concernente i presupposti e le condizioni del rapporto concessorio.

La concessione dell’alloggio (cd. “di servizio”) non può peraltro prescindere dall’esistenza di peculiari condizioni di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, che determinano la necessità, in un’ottica eminentemente pubblicistica, di agevolare l'espletamento delle mansioni e di assicurare il miglior funzionamento dell'ufficio cui il dipendente è addetto, coerentemente con quella preminente esigenza di buon andamento imposta dall’art. 97 della Costituzione.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell'alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'Amministrazione, sicché l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell'alloggio. Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2010, n.4662).

sulla revoca della concessione di alloggio di servizio.

MASSIMA

In tema di alloggi di servizio assegnati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, lo strumento concessorio determina in capo al privato-dipendente pubblico l’insorgere di una situazione giuridica di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione, che conserva un margine di discrezionalità inversamente proporzionale al grado di regolamentazione primaria e secondaria concernente i presupposti e le condizioni del rapporto concessorio.

La concessione dell’alloggio (cd. “di servizio”) non può peraltro prescindere dall’esistenza di peculiari condizioni di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, che determinano la necessità, in un’ottica eminentemente pubblicistica, di agevolare l'espletamento delle mansioni e di assicurare il miglior funzionamento dell'ufficio cui il dipendente è addetto, coerentemente con quella preminente esigenza di buon andamento imposta dall’art. 97 della Costituzione.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell'alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'Amministrazione, sicché l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell'alloggio. Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2010, n.4662).

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