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Sgombero immobili confiscati

Pubblico
Sabato, 3 Ottobre, 2020 - 12:00

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), sentenza n. 8763 del 27 Luglio 2020, sullo sgombero di immobili confiscati.

MASSIMA

La confisca costituisce, in generale, un modo di acquisto a favore dello Stato che opera a titolo originario e che, in quanto tale, rende inopponibili allo Stato medesimo eventuali diritti vantati da terzi sul bene oggetto di confisca.

Pertanto, viene richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, divenuto definitivo il provvedimento di confisca, l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 24/04/2020 n. 4187; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 11/04/2017, n. 4430; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 22/01/2016, n. 777).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1499 del 4/03/2019, ha infatti precisato che “…una volta divenuto definitivo un provvedimento di confisca, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato.”

Il “potere-dovere” dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare, ma distinta, da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 3890/2019; Cons. Stato, Sez. III , n. 3324/2016).

SENTENZA

N. 08763/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03419/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Sgrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Masina 9;

contro

Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalita' organizzata - Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, emessa dalla Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, notificata in data 20 febbraio 2020, priva di data e numero di protocollo, avente ad oggetto “terreno ubicato in Roma, -OMISSIS-, della superficie di are 18,26, compresa la mezzeria di una strada interpoderale confinante con la ferrovia dello Stato, censita al N.C.T. alla partita 15963, foglio 1014, particelle 199 e 623, con sovrastante casa civile di abitazione censita al N.C.E.U. alla partita 471669, foglio 1014, particella 199, cat. A7/, classe 4 vani 16; terreno ubicato in Roma, -OMISSIS-, della superficie di are 9,00, compresa la mezzeria di una strada interpoderale della larghezza di metri lineari 3, distinto al N.C.T. al foglio 1014, particella 613”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata - Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del GIP presso il Tribunale di Roma del 4/5 settembre 2003, reso nell’ambito del procedimento penale n. 13901/2003 R.G. Gip, è stato disposto, ai danni di -OMISSIS-, nata a Roma il 15 maggio 1955, il sequestro di svariati beni, tra i quali anche i cespiti immobili individuati come segue:

“terreno ubicato in Roma, -OMISSIS-, della superficie di are 18,26, compresa la mezzeria di una strada interpoderale confinante con la ferrovia dello Stato, censita al N.C.T. alla partita 15963, foglio 1014, particelle 199 e 623, con sovrastante casa civile di abitazione censita al N.C.E.U. alla partita 471669, foglio 1014, particella 199, cat. A7/, classe 4 vani 16; terreno ubicato in Roma, -OMISSIS-, della superficie di are 9,00, compresa la mezzeria di una strada interpoderale della larghezza di metri lineari 3, distinto al N.C.T. al foglio 1014, particella 613”.

2. Con sentenza n. 10609/2012, del 30 maggio 2012, il GIP di Roma ha disposto la confisca dei medesimi beni, e tale misura è stata confermata con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3713 del 5 maggio 2014 e quindi con sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2015, resa nell’ambito del procedimento n. 24917/2015 R.G. Corte di Cassazione.

3. Con l’ordinanza in epigrafe indicata l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, accertato che il compendio immobiliare sopra indicato risulta attualmente occupato dalla singnor -OMISSIS-, nonché da -OMISSIS-, ha ordinato ai medesimi di sgomberare gli immobili entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso -OMISSIS-, che ha dedotto:

I) violazione degli artt. 7 e 21 octies della L. 241/90, dell’art. 53 del D.P.R. n. 44/2000, ed eccesso di potere, in relazione alla circostanza che l’Agenzia non ha notificato alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e che ove essa fosse stata ritualmente convocata nel procedimento avrebbe potuto rappresentare e far valere circostanze dirimenti.

II) violazione dell’art. 47 del D. L.vo 159/2011, dell’art. 12 sexies del D. L. n. 306/1992, convertito nella L. n. 356/1992, dell’art. 823 c.c.; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche.

Secondo la ricorrente non sussistono i presupposti necessari perché l’Agenzia possa ordinare lo sgombero dell’immobile, avuto riguardo: (i) all’inesistenza di un provvedimento di confisca definitivo, atteso che la ricorrente in data 4 gennaio 2020 ha chiesto la revoca della confisca, con ricorso per incidente di esecuzione proposto ai sensi degli artt. 606 e 666 c.p.p.; (ii) alla assenza di un provvedimento di destinazione del bene; (iii) alla insussistenza, in capo all’Agenzia, di un potere autoritativo di tutela del bene azionabile anche nei confronti dei terzi estranei al titolo che ha disposto la confisca, in questo caso nei confronti di -OMISSIS-; (iv) alla mancata corretta ponderazione degli interessi coinvolti, con particolare riguardo alla non ancora intervenuta destinazione del bene ed alla insussistenza di un interesse pubblico alla immediata liberazione del bene.

5. L’Agenzia ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso.

6. In occasione della camera di consiglio dell’8 luglio 2020, ricorrendo i presupposti indicati dall’art. 60 c.p.a., per la definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

7. Il ricorso è palesemente infondato.

8. In relazione al primo motivo va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, divenuto definitivo il provvedimento di confisca, l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 24/04/2020 n. 4187; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 11/04/2017, n. 4430; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 22/01/2016, n. 777).

9. E’ infondato anche il secondo motivo.                                                                                                                                                

9.1. Il Collegio rileva che la Sezione (sentenze n. 2761 del 03/03/2020 e n. 2369 del 22/02/2019) ha già avuto modo di affermare che, divenuto non più impugnabile per le vie ordinarie il provvedimento che ha disposto la confisca, la pendenza di una richiesta di revoca della medesima è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza di sgombero adottata dalla Agenzia resistente. Infatti gli articoli 45 e 45 bis del D. L.vo 159/2011, laddove fanno riferimento al “provvedimento definitivo di confisca”, alludono al provvedimento di confisca che sia da ritenersi “definitivo” in base alle norme dell’Ordinamento italiano, vale a dire a quello in relazione al quale non possa essere esperito un rimedio impugnatorio interno. Nel caso di specie, il provvedimento di confisca è divenuto definitivo - per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione proposto dalla signora -OMISSIS-contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma -, sicché la revoca proposta dalla ricorrente non costituisce un rimedio impugnatorio.

9.1.1. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1499 del 4/03/2019, ha infatti precisato che “….l’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011, che ha introdotto la “Revocazione della confisca”, si ispira proprio al principio secondo cui una volta divenuto definitivo un provvedimento di confisca, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato. Dunque è priva di fondamento la doglianza per cui, la mera pendenza di una richiesta di revoca della confisca poteva inficiare la definitività e quindi l’esecutiva della decisione della Corte di Appello di Catanzaro, sancita dalla sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l’infondatezza del ricorso presentato dalle parti ricorrenti. Perciò la definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari (revisione e istituti similari) che si ritiene consentano una tutela risarcitoria, con esclusione della restituzione del bene, in particolare se definitivamente destinato a uso pubblico.”.

9.2. Con riferimento alla non intervenuta destinazione del bene, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il “potere-dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare - ma distinta - da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 3890/2019; Cons. Stato, Sez. III , n. 3324/2016).

9.3. Quanto all’asserita impossibilità dell’Agenzia di agire con poteri autoritativi nei confronti dei terzi, che si trovino nel godimento dell’immobile, si deve rammentare che la confisca costituisce, in generale, un modo di acquisto a favore dello Stato che opera a titolo originario e che, in quanto tale, rende inopponibili allo Stato medesimo eventuali diritti vantati da terzi sul bene oggetto di confisca.

9.3.1. Nel vigore della L. n. 575/1965 la tutela dei terzi, titolari di diritti di credito o di godimento sui beni oggetto di confisca, non aveva una precisa regolamentazione. Con il D. L. 159/2011, invece, è stata prevista una specifica disciplina per la tutela dei diritti dei terzi, che passa attraverso l’instaurazione di una procedura concorsuale, nell’ambito della quale i terzi debbono intervenire.

9.3.2. Per quanto riguarda, in particolare, i terzi che vantano diritti personali o reali di godimento sul bene oggetto di confisca, l’art. 52, comma 4, del D.L.vo 159/2011, stabilisce che “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.”. Il comma 5 prosegue stabilendo che i titolari di tali diritti possono ottenere dall’amministratore giudiziario un indennizzo commisurato alla durata residuale del diritto.: il Codice antimafia, dunque, realizza un contemperamento tra l’interesse pubblico sotteso alla confisca in prevenzione e quello dei titolari di diritti di credito lesi dalla confisca stessa, e tale contemperamento pare al Collegio equo e ragionevole, anche perché connesso al riconoscimento di un indennizzo sostitutivo di natura pecuniaria.

9.3.3. Segue, dalle considerazioni che precedono che, mentre il provvedimento di confisca deve considerarsi senz’altro opponibile alla ricorrente, essa, proprio per questa ragione, avrebbe semmai dovuto agire nelle forme previste dal Titolo IV del D. L.vo 59/2011, al fine di tutelare la propria posizione.

9.4. Infondata, infine, è anche la censura di illegittimità per mancata effettuazione di un corretto contemperamento degli interessi contrapposti, in particolare per non aver considerato che, non essendovi ancora un provvedimento di destinazione del bene, lo sgombero provocherebbe un danno inutile alla ricorrente, senza alcun apprezzabile interesse per l’Agenzia.

9.4.1. La possibilità di differire lo sgombero dell’immobile una volta divenuta definitiva la confisca risulta oggi rigidamente regolamentata dall’art. 45 bis del D. L.vo 159/2011, pure introdotto nel Codice ad opera della L. 161/2017, secondo il quale “L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.”. Il citato art. 45 bis, richiamando i casi indicati all’art. 40, comma 3 ter, ha inteso affermare che il differimento dello sgombero può essere disposto dall’Agenzia ma solo a favore dei soggetti indicati all’art. 48, comma 3, lett. c), a favore dei quali l’amministratore giudiziario abbia in precedenza concesso il godimento con contratto di comodato. Diversamente, come si desume dall’art. 40, commi 3 bis e 3 quater, i beni, al momento in cui la confisca diviene definitiva, debbono essere sgomberati: solo nei confronti degli eventuali occupanti in base ad un titolo con data certa anteriore al sequestro l’amministratore giudiziario può, comunque con autorizzazione del giudice delegato, consentire che detti contratti vengano eseguiti sino alla naturale scadenza.

9.4.2. Va rilevato, conclusivamente, che ai sensi del combinato disposto dell’art. 45 bis e 40, comma 3-ter, del D. L.vo 159/2011, l’immediato sgombero dell’immobile oggetto di confisca ex D. L.vo 159/2011 costituisce, quando la confisca sia definitiva, la regola, che può essere derogata solo a favore di determinati soggetti o solo per ragioni di convenienza per l’interesse pubblico, ragioni che ovviamente non coincidono con le esigenze degli occupanti dell’immobile.

9.4.3. Ciò premesso, non risultando che la ricorrente occupi l’immobile in base ad un contratto concluso in data certa anteriore al sequestro, l’Agenzia non aveva l’onere di valutare l’opportunità di lasciare la ricorrente nel godimento dell’immobile né di effettuare una valutazione comparata dei contrapposti interessi.

10. Per le dianzi esposte ragioni il ricorso va respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori, se per legge dovuti, a favore di ciascuna delle resistenti Amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Ravasio

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

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