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Spazi pubblici - dehors

Privato
Giovedì, 21 Maggio, 2020 - 17:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), sentenza n. 554 del 07 maggio 2020, in relazione al diniego definitivo alla richiesta per l’occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto.

MASSIMA

Lo spazio pubblico costituisce risorsa limitata e l’Amministrazione deve perciò selezionare specifici interessi e categorie, cui attribuire la possibilità di installarvi “dehors”. Tale scelta selettiva rientra nella discrezionalità amministrativa, trattandosi di scelte di fondo adottate dall’Amministrazione nel governo della cosa pubblica, e possono essere sindacate in sede giudiziaria solo a fronte di evidenti travisamenti o sintomi di irragionevolezza.

SENTENZA

 

N. 00554/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01352/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2019, proposto da
Il OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Mugnaini ed Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di OMISSIS in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Direzione Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza Signoria;

per l'annullamento

- del provvedimento della Direttrice della Direzione Attività economiche e turismo del Comune di OMISSIS 24 luglio 2019, prot. n. 250138, recante il diniego definitivo alla richiesta per l’occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto in Piazza Niccolò Acciaioli (presso chiosco adibito alla vendita di alimenti e bevande) nonché, per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego del 21 giugno 2019, prot. n. 212582, della Responsabile P.O. Suolo pubblico e spettacolo della medesima Direzione comunale e del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto (Dehors) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2018, in parte qua eventualmente lesivo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;

Visto l’art. 84 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’odierna ricorrente, legale rappresentante della Società OMISSIS, ha chiesto al Comune di Firenze la concessione di occupazione suolo pubblico al fine di installare sedie, tavolini e ombrelloni per il ristoro all’aperto, a servizio del chiosco ambulante adibito alla vendita di alimenti e bevande che ne costituisce principale attività in OMISSIS.

La richiesta è stata respinta con provvedimento comunale 24 luglio 2019, prot. 250138, poiché l’attività svolta dalla ricorrente risulta essere quella di “chiosco adibito al commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di generi alimentari e bevande” e, pertanto, non rientra nella casistica prevista dall’articolo 2 del Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto (dehors), nel seguito “Regolamento”, che dispone:

- al comma 1: “Il presente Regolamento si applica sull’intero territorio del Comune di OMISSIS a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dalla vigente normativa di settore”;

- al comma 3: “Il Regolamento si applica inoltre alle attività artigiane di gelaterie e cioccolaterie e alle strutture fisse autorizzate come chioschi in possesso dei requisiti previsti per l’attività di somministrazione”.

Il provvedimento, in uno con il Regolamento, è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 23 ottobre 2019 e depositato il 31 ottobre 2019, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di OMISSIS chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia.

All’udienza del 21 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda la legittimità del diniego espresso dal Comune di OMISSIS alla richiesta formulata dalla ricorrente per occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto.

1.1 La ricorrente, con primo motivo di gravame, lamenta che la norma di cui al comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento consentirebbe di ottenere la concessione del suolo pubblico anche a soggetti diversi dai pubblici esercizi con funzioni di somministrazione, ampliando la categoria alle strutture fisse autorizzate come chioschi che siano in possesso dei requisiti previsti per l’attività di somministrazione. La sua attività rientrerebbe in tale ambito essendo in possesso non solo di una autorizzazione al commercio ambulante di generi alimentari con funzione di somministrazione, ma anche di un chiosco regolarmente autorizzato per la somministrazione. Il provvedimento sarebbe quindi affetto da violazione dell’art. 2 del Regolamento e difetto di istruttoria. Il fatto che attività principale svolta consista nel commercio di alimenti e bevande non sarebbe di ostacolo all’applicabilità della norma richiamata che non richiederebbe né l’esclusività, né la principalità dell’attività di somministrazione, ma solo il possesso dei requisiti a ciò necessari.

Con secondo motivo, formulato in via subordinata per l’ipotesi in cui si ritenga che il provvedimento impugnato sia conforme all’art. 2 del Regolamento, la ricorrente impugna quest’ultima norma per disparità di trattamento, manifesta illogicità ed irragionevolezza. La norma consente infatti l’occupazione di suolo pubblico non solo da parte di «esercizi di somministrazione di alimenti e bevande», ma anche di gelaterie, strutture fisse come chioschi, cioccolaterie ed addirittura librerie e teatri che svolgono attività di somministrazione. Ebbene, se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, risulterebbe contraddittoria, illogica ed in ultima analisi ingiustificatamente discriminatoria poiché non vi è ragione per consentire il rilascio di concessioni di occupazioni di suolo pubblico ad esercizi come librerie e teatri, che svolgono solo in via secondaria la somministrazione, e non ad attività come quella di essa ricorrente che, oltre alla somministrazione, svolgono anche attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande. Non vi sarebbe altresì ragione per riconoscere tale facoltà ad una cioccolateria, che è pur sempre in via principale un’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, e non ad ricorrente.

La disposizione in esame sarebbe, altresì, illegittima laddove intendesse escludere dal novero dei legittimati alle concessioni di suolo pubblico i titolari di autorizzazioni per commercio ambulante, ancorché in posteggio fisso e con utilizzo di struttura fissa, poiché anche in questo caso non vi sarebbe una legittima ragione per differenziarli dai titolari di altre attività svolte nei chioschi che, al pari della ricorrente, sono in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande.

1.2 La difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente ribadendo che l’attività svolta dalla ricorrente è riconducibile al commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di generi alimentari e bevande e, pertanto, non rientra nella casistica prevista dal Regolamento poiché essa non rientra tra le strutture fisse autorizzate come chioschi, che sono tassativamente individuate negli atti comunali. Solamente le attività individuate nell’elenco di cui all’allegato “A” al Regolamento comunale unico per le attività produttive, approvato con delibera consiliare 12 febbraio 2018 n. 7, tra cui non è presente la ricorrente, possono beneficiare di un ampliamento della superficie esterna secondo il Piano delle occupazioni. Se la ricorrente avesse voluto rivendicare la possibilità di ampliare la superficie di attività avrebbe dovuto impugnare anche quest’ultimo provvedimento di cui alla deliberazione consiliare n. 5/2018 e a questo proposito, la difesa comunale formula eccezione di inammissibilità del motivo.

Rientrerebbe poi nella sfera discrezionale amministrativa consentire l’occupazione a strutture e attività in sede fissa come gelaterie e cioccolaterie.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 Dalla visura camerale dalla società ricorrente risulta che la stessa ha ad oggetto «l’esercizio commerciale di somministrazione al pubblico di generi alimentari e commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso su aree pubbliche di generi appartenenti al settore alimentare».

L’articolo 2 del Regolamento delimita il proprio ambito di applicazione agli “esercizi di somministrazione alimenti e bevande” nonché alle “strutture fisse” autorizzate come chioschi, essendo in possesso dei requisiti previsti per l’attività di somministrazione, nonché a gelaterie e cioccolaterie e, inoltre, librerie e teatri che in via accessoria svolgono attività di somministrazione. Escluso che la ricorrente rientri in queste ultime categorie nonché tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, resta da verificare se possa qualificarsi quale “struttura fissa autorizzata come chiosco”.

Anche questa conclusione deve escludersi poiché la ricorrente viene espressamente qualificata nella sua visura camerale come “ambulante a posteggio fisso”, il che esclude che disponga di una struttura fissa autorizzata a chiosco.

2.2 Anche il secondo motivo deve essere respinto poiché lo spazio pubblico costituisce risorsa limitata e l’Amministrazione deve perciò selezionare specifici interessi e categorie, cui attribuire la possibilità di installarvi “dehors”. Tale scelta selettiva rientra nella discrezionalità amministrativa sconfinando nel merito, trattandosi di scelte di fondo adottate dall’Amministrazione nel governo della cosa pubblica, e possono essere sindacate in sede giudiziaria solo a fronte di evidenti travisamenti o sintomi di irragionevolezza. Detti elementi, nella fattispecie, non sussistono poiché gli esercizi adibiti a gelateria, libreria e cioccolateria non possono essere assunti a termine di comparazione in quanto si tratta attività che vengono svolte in sede fissa, contrariamente a quella della ricorrente.

3. Per le ragioni sovraesposte il gravame deve essere integralmente respinto. Le spese processuali vengono tuttavia compensate tra le parti in ragione della scarsa chiarezza normativa in materia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6 del d.l n. 18/2020 conv. in l. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

Rosaria Trizzino

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

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