Verbale di accertamento ordinanza di demolizione
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 12/06/2025, n. 4458, verbale di accertamento della ordinanza di demolizione
MASSIMA
Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura meramente dichiarativa rispetto a un effetto acquisitivo che si produce automaticamente, per legge, alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, salvo che l'interessato non dimostri di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a procedere alle opere necessarie per ottemperare.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da R.M., V.M., A.M., F.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento del Comune di Pozzuoli del 10 novembre 2021, n. prot. (...)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Comune di Pozzuoli con il quale è stata accertata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire le opere abusive ivi indicate site in P., in via C. delle F. s.n.c., e, conseguentemente, disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
1.1. I ricorrenti hanno proposto il ricorso in epigrafe indicato avverso il suddetto provvedimento, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
"I. Dell'assoluta invalidità ed illegittimità del provvedimento dirigenziale prot. n. (...) del 10.11.2021 per violazione di legge (artt. 3 - 7- 8 - 9 - 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990 ed art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - travisamento ed erronea motivazione dei fatti - illogicità e contraddittorietà della motivazione - carenza di motivazione ex art. 3 L. n. 241 del 1990).", con cui hanno contestato la violazione delle garanzie procedimentali sancite dagli artt. 7, 8, 9,10 e 10 bis L. n. 241 del 1990.
"II. Della assoluta invalidità ed illegittimità del provvedimento dirigenziale prot. n. (...) del 10.11.2021 per violazione di legge (art. 7 e 14 L. n. 47 del 1985) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - travisamento ed erronea valutazione dei fatti - ingiustizia manifesta).", in cui hanno ribadito la violazione delle proprie garanzie procedimentali.
"III. Assoluta mancanza - nel provvedimento impugnato - dei requisiti formali richiesti ad substantiam dalla vigente normativa - mancanza dell'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione nonché dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione - erroneità nell'identificazione dei cespiti - erroneità dei soggetti destinatari dell'atto.", con cui hanno evidenziato la mancanza di elementi costitutivi del provvedimento e la scorretta indicazione dei beni acquisiti (contrasto tra la parte descrittiva e il dispositivo del provvedimento) oltre che dei destinatari dell'atto.
"IV. Omesso accertamento ed omessa notifica del verbale di mancata ottemperanza e del verbale di irrogazione della sanzione.", essendo mancati il sopralluogo per verificare la mancata ottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi con redazione e notifica del relativo verbale, cui avrebbe dovuto conseguire l'irrogazione della sanzione.
"V. Pendenza innanzi al T.A.R. dei giudizi di merito relativi alla liceità dei cespiti in oggetto.", con cui deduce l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati derivante da quella già contestata avverso gli atti presupposti, oggetto di separata impugnativa.
"VI. Assoluzione con formula piena in sede penale.", con riferimento reati contestati dinanzi all'autorità giudiziaria penale che vedeva imputata la sig.ra R.M..
"VII. Infondatezza nel merito.", in cui sono state ribadite le ragioni che condurrebbero a ritenere legittimo il manufatto ritenuto abusivo.
"VIII. Inopportunità del provvedimento e danni conseguenti.", con cui hanno contestato che, essendo i provvedimenti sub judice, il Comune avrebbe dovuto attendere prima di procedere ad adottare quelli impugnati in questa sede.
Hanno, quindi, concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
1.2. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 14 maggio 2025, in assenza della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Infondati sono, innanzitutto, i primi due motivi di ricorso, con cui di fatto si ripropone il medesimo vizio, consistente nella lesione delle garanzie procedimentali sancite dalla legge sul procedimento amministrativo.
3.1. In proposito va premesso che, ai sensi dell'art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380 del 2001 "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale ha valore meramente dichiarativo e certificativo, utile al fine dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, di un effetto prodottosi ope legis una volta che sia decorso il termine prescritto per la demolizione (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. n. 61/2019). L'Amministrazione comunale non gode, quindi, di alcuna discrezionalità in ordine all'an del potere acquisitivo in quanto l'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 ha disciplinato tale attività come totalmente vincolata (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n. 2663/2020).
3.2. Ebbene, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, nell'ambito di tale procedimento, quindi, non provoca di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi verificare, invece, se la partecipazione avrebbe potuto rivestire un'effettiva utilità sostanziale per l'interessato; consegue che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile, qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
Ciò posto, nel caso di specie non si riscontra tale utilità, alla luce del fatto che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce in generale manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti costituiscono atti vincolati per la cui adozione non vi è spazio per momenti partecipativi del destinatario (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. n. 4122/2017; TAR Toscana, Firenze, sez. III, sent. n. 1281/2024).
La misura acquisitiva, infatti, costituisce la necessaria conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ad opera del suo destinatario.
Deriva, pertanto, l'infondatezza delle doglianze.
4. Non è meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.
Riguardo all'omessa indicazione dell'autorità e del termine entro cui proporre ricorso si osserva che tale carenza è ritenuta, per costante giurisprudenza, una mera irregolarità del provvedimento, che non ne inficia la validità, valutabile, al più, per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile in caso di impugnazione tardiva (cfr. al riguardo, tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716).
Quanto alla pretesa scorretta individuazione del bene oggetto di acquisizione si osserva che nel provvedimento impugnato - parte dispositiva - sono chiaramente indicati gli identificativi catastali del bene oggetto di acquisizione, non rilevando, sotto questo profilo il contrasto con la parte narrativa dello stesso provvedimento che, in premessa, cita una via diversa rispetto a quella indicata nella parte dispositiva, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale.
Del resto, i ricorrenti, nel ricorso, non deducono la scorretta individuazione degli indentificativi catastali riportati nella parte dispositiva del provvedimento, non provando in tal modo che vi sia un'erronea individuazione del bene, limitandosi a rilevare la discrepanza sopra menzionata.
L'ulteriore circostanza dedotta secondo cui "l'immobile di proprietà della signora R.M. - anch'essa destinataria dell'atto - non è assolutamente ricompreso tra quelli considerati viziati da abusivismo" è affermazione apodittica e sfornita di alcun supporto probatorio nella disponibilità della stessa parte ricorrente.
Tale affermazione, inoltre, è contraddetta dall'esito del giudizio proposto avverso la presupposta ordinanza di demolizione definito con sentenza 30 gennaio 2023, n. 50, passata in giudicato.
Il motivo, pertanto, non è suscettibile di scrutinio favorevole.
5. Con riferimento all'ulteriore doglianza con cui si contesta il mancato formale accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione va ribadita la natura meramente dichiarativa del verbale di accertamento di inottemperanza, rispetto ad un effetto acquisitivo che si produce automaticamente, per legge, alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, salvo che l'interessato non dimostri di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a procedere alle opere necessarie per ottemperare.
Ciò posto, parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché il Comune non avrebbe accertato la sua responsabilità per la mancata ottemperanza, con un ragionamento che capovolge l'onere probatorio: in realtà, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, il soggetto tenuto ad adempiere è in linea di principio responsabile, e spetta al medesimo di dedurre le cause che gli hanno reso oggettivamente impossibile adempiere all'ordine. Pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare quelle circostanze che avrebbero giustificato la mancata ottemperanza, impedendo il decorso del termine di 90 giorni e l'effetto acquisitivo conseguente.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente da un lato non ha contestato di aver dato esecuzione all'ordine impartitole, dall'altro non ha fornito alcuna idonea giustificazione idonea a paralizzare l'ordine di demolizione.
Deriva, pertanto, che anche tale doglianza non sia meritevole di accoglimento.
6. I motivi quinto, settimo e ottavo - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di coerenza espositiva e di economia processuale - del pari non sono meritevoli di favorevole scrutinio.
Preme al Collegio, ribadire, in primo luogo, le argomentazioni sopra svolte in ordine alla natura dell'atto di acquisizione, che rilevano anche a dimostrazione dell'infondatezza di tali ulteriori doglianze.
La giurisprudenza sopra richiamata, infatti, ha più volte posto l'accento sulla necessità del provvedimento di acquisizione, in quanto "la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino" è "una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001" e richiede "un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale" (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. n. 2279/2016).
Nel caso di specie, dall'inottemperanza dell'ordine di demolizione, così come accertato con successivo verbale redatto dal locale Comando di Polizia municipale, sono stati integrati i presupposti legali per l'acquisizione gratuita ope legis al patrimonio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380 del 2001.
Fermo restando quanto sopra, rileva comunque il Collegio che i giudizi citati come pendenti nel ricorso risultano essere stati nelle more definiti da questo Tribunale con decisioni di rigetto, con ogni conseguenza che ne deriva (cfr. sentenze Tar Napoli, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 50 e 52).
7. Infine, l'intervenuta assoluzione con formula piena della sig.ra R.M., oltre a non essere influente rispetto allo scrutinio di legittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati, seppur allegata dalla parte ricorrente, non è provata, non risultando allegata la relativa pronuncia.
8. Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, che il ricorso va respinto.
9. Nulla sulle spese di lite, non avendo l'amministrazione resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore