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ACCOLTE LE DIFESE DELL'AVVOCATO MORELLI - TAR Lazio, ordinanza n.4259 del 08.10.2015

Pubblico
Venerdì, 9 Ottobre, 2015 - 02:00

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE: NON ACCOLTA SOSPENSIVA DEI RICORRENTI PER VIA DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'ABUSIVITA' DEL BENE CHE, AL CONTRARIO, VENIVA RICONOSCIUTO TALE CONTESTANDO, PARTE RICORRENTE, LA REGOLARE NOTIFICA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE SIA AL PROPRIETARIO CHE AL RESPONSABILE ABUSO. 
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), ordinanza n. 4259 del 8 ottobre 2015 su ordinanza di demolizione 
 
 
N. 04259/2015 REG.PROV.CAU.
 
N. 10876/2015 REG.RIC.           
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Prima Quater)
 
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 10876 del 2015, proposto da:
 
L. C. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Silti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Ramelli in Roma, via Tupini, n.113;
 
contro
 
Comune di Valmontone, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via G. Vitelleschi, n.26; 
 
e con l'intervento di
ad opponendum:
 
L. F. M., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Andreozzi in Roma, via delle Acacie, n.13; 
 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
 
dell'ordinanza del Comune di Valmontone di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive realizzate in località C..
 
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
 
Ritenuto, alla sommaria delibazione propria della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, atteso che è pacifico che la realizzazione delle opere per cui è causa non è stata assistita da titolo abilitativo;
Ritenuta nondimeno la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo,Presidente
Giampiero Lo Presti,Consigliere
Anna Bottiglieri,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

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