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Il termine per ricorrere in materia edilizia - di Marco Morelli

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Lunedì, 19 Ottobre, 2015 - 02:00

 

Il termine per ricorrere in materia edilizia
di Marco Morelli
 
In materia edilizia l’orientamento della giurisprudenza ritiene che per l'impugnazione da parte del terzo occorra la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell'opera, l'eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l'incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo (Cfr. Consiglio di Stato, Ad.Pen. 29 luglio 2011, n. 15; sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170; sez.V n. 3777 del 27 giugno 2012). La decorrenza del termine decadenziale per impugnare un titolo edilizio rilasciato a terzi non può essere di norma fatta, quindi, coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 5822 del 06 dicembre 2013; Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 5633 del 26 novembre 2013; Consiglio di Stato sez. IV, sentenza. n. 1021 del 4 marzo 2014). Il termine decadenziale per l'impugnazione decorre solo: o dalla piena conoscenza dal contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio e dell'entità delle violazioni urbanistiche (Consiglio Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).
 
Nel caso cui la questione sub iudice non sia relativa alla inedificabilità del terreno, ma alla contestazione dell’applicazione della specifica disciplina della legge regionale n. 21 del 2009 alla fattispecie, è evidente che la contestazione non potrebbe prescindere dall’acquisizione del titolo edilizio e della relativa documentazione.
 
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, inoltre, nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall'altra. Il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa rimane, quindi, uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente.
 
Se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da indurre il sospetto di una possibile violazione della normativa urbanistica, il ricorrente ha oltre che il diritto anche l'onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettuali, in guisa da verificare la sussistenza di un vizio del titolo ed inibire l'ulteriore attività realizzativa. ( Consiglio di Stato IV n. 322 del 21-1-2013).
 

 

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