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Permesso a costruire su area demaniale e silenzio assenso - TAR Puglia, Lecce, sent. n. 3040 del 05.12.2014

Pubblico
Sabato, 6 Dicembre, 2014 - 01:00

Il TAR Lecce ricorda, con la sentenza in rassegna, che anche in caso di silenzio significativo, va comunque tutelato l’interesse del privato ad ottenere un provvedimento espresso; tuttavia, in analogia a quanto stabilito dall’art. 22 DPR 380/01 in tema di DIA nonché di SCIA ove si prevede la possibilità per l’interessato di conseguire comunque il permesso di costruire, appare quanto meno necessario che il privato dichiari di avere autonomo interesse ad un provvedimento espresso mediante ulteriore e motivata istanza da presentare all’Amministrazione successivamente al formarsi del silenzio significativo, senza invece procedere direttamente all’impugnativa del silenzio, come avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
 
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Terza, sentenza n.3040 del 5 dicembre 2014, sul permesso a costruire e sul silenzio assenso ai sensi dell'art.20, comma 8, testo unico edilizia
 
N. 03040/2014 REG.PROV.COLL.
 
N. 01702/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
Lecce - Sezione Terza
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2014, proposto da: 
Vito Sanso', rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 47°Reggimento Fanteria,4; 
contro
Comune di Nardo', rappresentato e difeso dall'avv. Lara Assunta Zacchino, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; 
per l'annullamento
dell'atto di silenzio - rifiuto formatosi a seguito della istanza datata 31.10.2013 con cui si chiedeva l'emissione di un provvedimento espresso in merito alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un chiosco-bar su area demaniale;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti D. Lorenzo e A. Tolomeo, quest'ultimo in sostituzione di L.A. Zacchino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 07.07.2014 il sig. Vito Sansò agiva per la declaratoria di illegittimità
dell'atto di silenzio - rifiuto formatosi a seguito della istanza datata 31 Ottobre 2013 con cui il ricorrente chiedeva l'emissione di permesso di costruire per la realizzazione di un chiosco-bar su area demaniale, ubicato in località Santa Caterina e distinta in catasto con il foglio 110 particella 941.
Esponeva in particolare il ricorrente di avere presentato, in data 31.10.2013, domanda all'Ufficio Tecnico del Comune di Nardo' volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del citato chiosco-bar su area demaniale e di avere allegato alla medesima, con Modello Domanda D1, il rilievo planimetrico, il progetto delle opere e la relazione tecnica illustrativa attestante la conformità dell'opera alle prescrizioni normative e regolamentari valevoli in materia; tuttavia la PA, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso, non concludeva il procedimento con il provvedimento richiesto.
Pertanto, il ricorrente con il presente ricorso, invocava, previa declaratoria di illegittimità dell'atto di silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Nardo', l’accertamento e la declaratoria dell'obbligo della predetta A.C. di provvedere in merito alla domanda presentata dal Sansò.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Ed invero, trattandosi di richiesta di permesso di costruire su area demaniale non vincolata, quantomeno per quanto emerge dallo spiegato ricorso, trovano applicazione ex art. 8 DPR 380/01 le norme generali e pertanto nel caso di specie deve ritenersi che sulla richiesta di permesso di costruire con il decorso del relativo termine si sia formato il silenzio assenso in conformità a quanto previsto dall’art. 20 comma 8 DPR 380/01 citato.
Pertanto nel caso di specie non può ravvisarsi alcun illegittimo silenzio rifiuto, trattandosi di ipotesi normativamente prevista di silenzio assenso perfezionatosi con il decorso del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia opposto alcun motivato diniego sull’istanza.
Al riguardo, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, espresso anche in talune pronunce di questo Tribunale Amministrativo Regionale, secondo cui, anche in caso di silenzio significativo, va comunque tutelato l’interesse del privato ad ottenere un provvedimento espresso; tuttavia, in analogia a quanto stabilito dall’art. 22 DPR 380/01 in tema di DIA nonché di SCIA ove si prevede la possibilità per l’interessato di conseguire comunque il permesso di costruire, appare quanto meno necessario che il privato dichiari di avere autonomo interesse ad un provvedimento espresso mediante ulteriore e motivata istanza da presentare all’Amministrazione successivamente al formarsi del silenzio significativo, senza invece procedere direttamente all’impugnativa del silenzio, come avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della complessità del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini,Presidente
Enrico d'Arpe,Consigliere
Antonella Lariccia,Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pubblicato in: Edilizia » Commenti

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