Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Acquisizione gratuita terreno a seguito di ordinanza di demolizione

Pubblico
Giovedì, 2 Settembre, 2021 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), sulla acquisizione gratuita terreno a seguito di ordinanza di demolizione

MASSIMA

La pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di sanatoria non comporta che non debba essere definito il giudizio concernente l’ordine di demolizione e il conseguente procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza, nè che quest’ultimo non possa avere attuazione (CDS n. 3366 del 2017, punto 29 della motivazione), con ciò uniformandosi al costante orientamento della Cassazione penale.

SENTENZA

N. 07957/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07081/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7081 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonora Materia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Faleria n. 17;

contro

Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Geronimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stella Mantovani in Roma, via Zoe Fontana 220;
Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa (Consob) non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di “accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e rispristino dell’originario stato dei luoghi” del 16 marzo 2018, con il quale il Comune di Monte Compatri ha dato avviso ai ricorrenti che l’accertamento in questione comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria, la demolizione delle opere illegittime a spese dei responsabili dell’abuso e l’acquisizione gratuita degli immobili a favore dell’ente, per non aver ottemperato all’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate sul fondo sito in -OMISSIS-, distinto in Catasto al foglio 20 particelle 926, 954, 921, 922, 925, 923, 1547, 919, 309, 953, 282, 1545, 1549 e 1544.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Compatri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 il dott. Marco Bignami

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato (e riassunto, a seguito del decesso di una parte ricorrente, viene impugnato il verbale di accertamento alla inottemperanza dell’ordine di demolizione n. 3 del 2017, con il quale il Comune di Monte Compatri ha sanzionato attività edilizia abusiva svolta in via delle -OMISSIS-.

Essa consiste, in particolare, a) nella prosecuzione, completamento e rifinitura di un fabbricato ad uso residenziale in totale difformità dal titolo edilizio e in area vincolata, fabbricato la cui demolizione era già stata ingiunta con l’ordine di demolizione n. 21 del 2003, non impugnato; b) realizzazione di porticati; c) modifica del piano di campagna.

Il ricorso si basa su due motivi.

Con il primo, è dedotta l’invalidità derivata dell’atto impugnato, posto che l’originario abuso accertato nel 2003 è stato oggetto di domanda di condono edilizio.

Nonostante la domanda sia stata rigettata, e l’ordine di demolizione sia posteriore a tale rigetto, il diniego di condono è allo stato oggetto di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, non ancora definiti.

La censura è infondata.

Infatti, come dedotto dalla difesa comunale, essa non può corrispondere alla ulteriore attività abusiva di cui si è ordinata la demolizione, atteso che, a seguito della domanda di condono, il fabbricato è stato completato e rifinito, e vi si è aggiunto il porticato e la modifica del piano di campagna.

Del resto, quanto all’originaria struttura, i ricorrenti si limitano, esponendo il primo motivo di ricorso, a riprodurre non già il testo del ricorso straordinario, ma i soli motivi ai quali esso è affidato, impedendo in tal modo una valutazione, anche incidentale, della fondatezza di essi.

In ogni caso, in fattispecie analoga, la giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso che la pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di sanatoria non comporta che non debba essere definito il giudizio concernente l’ordine di demolizione e il conseguente procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza, nè che quest’ultimo non possa avere attuazione (CDS n. 3366 del 2017, punto 29 della motivazione), con ciò uniformandosi al costante orientamento della Cassazione penale (la quale invita il giudice dell’esecuzione ad un vaglio preliminare circa le ragioni poste a base dell’impugnativa del diniego di sanatoria, che la tecnica seguita dal ricorso neppure consente, come si è visto).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che l’abuso è oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42 del 2004.

Ora, fermo restando che per pacifica giurisprudenza gli accertamenti di conformità possono incidere sull’efficacia degli atti repressivi, ma non sulla loro legittimità, nel caso di specie l’opera permarrebbe abusiva per difetto del titolo abilitativo edilizio.

La censura non può quindi comportare l’annullamento dell’ordine di demolizione, e quindi, la illegittimità del verbale di accertamento della inottemperanza.

Quanto a quest’ultimo, del resto, il Consiglio di stato, in sede cautelare, ha rigettato la domanda di sospensione proposta dai ricorrenti.

Il ricorso va perciò rigettato.

No si ritiene, però, di accogliere la sollecitazione del Comune resistente a condannare le parti ricorrenti ai sensi dell’art. 26 cpa per avere agito temerariamente, o comunque deducendo motivi manifestamente infondati, atteso che la complessità in fatto della vicenda, risalente a diversi anni fa, e la, pur erronea, fiducia riposta sulla incidenza del ricorso straordinario nella presente causa, permettono di escludere tale risposta sanzionatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto rigetta il ricorso e ogni altra domanda svolta in causa.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 dl 137720 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.