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Autorizzazione passi carrabili

Pubblico
Mercoledì, 28 Aprile, 2021 - 20:30

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Stralcio), sentenza n. 4733 del 22 aprile 2021, autorizzazione per passi carrabili

MASSIMA

L’art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), in uno con gli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del “Nuovo Codice della Strada”), statuiscono l’obbligo della preventiva autorizzazione per gli accessi ed i passi carrabili che, da una strada o area privata, si immettono su strada ad uso pubblico.

Tale norma trova applicazione anche ai passi carrabili insistenti su suolo pubblico realizzati in data antecedente la sua entrata in vigore, imponendone la regolarizzazione mediante apposita istanza, al fine di farne accertare la conformità alla disciplina di riferimento, avuto soprattutto riguardo ai profili inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

SENTENZA

N. 04733/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02576/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2007, proposto da
Condominio di via Nicola Coviello 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Studio Legale Lubrano & Assoc. in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Municipio Roma XVIII, Roma Capitale non costituiti in giudizio;
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Barbicinti e Cristina Montanaro, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento, previa sospensiva

della determinazione dirigenziale del 30 novembre 2006, n. 24642 con la quale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura passi carrabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 marzo 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’amministrazione comunale ha disposto, in data 30 novembre 2006, la chiusura del passo carrabile che insiste ed è in servizio dell’immobile sito in Roma, Via Nicola Coviello, 47, perché realizzato in totale assenza del titolo amministrativo di cui all’art. 22 del D.L. n. 285/1995 (codice della strada).

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del giorno 18 aprile 2007 il ricorso è stato rinviato alla camera di consiglio del giorno 6 giugno 20007, per poi, in quella udienza, essere cancellato dal ruolo.

Alla udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019, la difesa ricorrente ha chiesto ed ottenuto un rinvio della udienza in relazione a possibili sviluppi in sede amministrativa.

Alla udienza di smaltimento del giorno 19 marzo 2021, la parte ricorrente ha chiesto un nuovo rinvio della discussione.

L’istanza è stata respinta ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Risulta dagli atti di causa che la parte ricorrente non ha mai presentato alcuna istanza per regolarizzare, ovvero per ottenere l’accesso carrabile per cui è causa, atteso che le autorizzazioni a costruire il complesso condominiale, ottenute rispettivamente nel 1967 e nel 1969, si riferiscono esclusivamente alle opere edilizie da realizzare sulla proprietà privata e non riguardano, in alcun modo, l’autorizzazione del passo carrabile che investe, invece, il suolo pubblico.

Infatti, l’art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), in uno con gli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del “Nuovo Codice della Strada”), statuiscono l’obbligo della preventiva autorizzazione per gli accessi ed i passi carrabili che, da una strada o area privata, si immettono su strada ad uso pubblico.

Tale norma, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, trova applicazione anche ai passi carrabili insistenti su suolo pubblico realizzati in data antecedente la sua entrata in vigore, imponendone la regolarizzazione mediante apposita istanza, al fine di farne accertare la conformità alla disciplina di riferimento, avuto soprattutto riguardo ai profili inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014., complessivamente quantifica in euro 5.000,00 ( cinquemila), oltre IVA, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2021, tenutasi da remoto ed in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Referendario

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Vitanza

Elena Stanizzi

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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