Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Cessione volontaria ed art. 1362 cc

Privato
Venerdì, 19 Agosto, 2022 - 12:15

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), sentenza n. 4975 del 26 aprile 2022, art. 1362 c.c. per il contratto di cessione volontaria

MASSIMA

Non rileva la mancata indicazione, nel corpo del testo contrattuale, delle particelle interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica oggetto dell’iniziale dichiarazione di pubblica utilità dal momento che esse sono riportate in un elenco allegato. Rileva, infatti, l’art. 1362 c.c.

SENTENZA

N. 04975/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02948/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2948 del 2008, proposto da
OMISSIS rappresentati e difesi dagli avv.ti Ezio Calderai e Simona Morettini, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Sbragaglia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Lo Russo in Roma, via Veneto, 108;

per l’accertamento e la declaratoria

- della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. pronunciata dal Comune di Civitavecchia con delib. G.m. n. 175 del 6.3.1998;

- dell’utilizzazione da parte dell’amministrazione delle aree oggetto della delibera e della mancata restituzione delle stesse;

- della responsabilità da fatto illecito, conseguente alla mancata emanazione del decreto di esproprio;

nonché per la conseguente condanna

del Comune a risarcire i danni: a) provvedendo alla reintegrazione in forma specifica, oltre ai danni per l’indisponibilità dei beni nel periodo di occupazione sine titulo e fino alla data dell’effettiva restituzione; ovvero b) nell’ipotesi di ricorso all’art. 43 t.u. espropr. o in ogni altro caso di impossibilità di restituzione delle aree, oltre al danno da occupazione senza titolo, al risarcimento per equivalente monetario e quindi al pagamento della somma di euro 178.500,00, pari al valore venale dei beni all’attualità, o di quella minore o maggiore di giustizia; in ogni caso, con interessi e rivalutazione come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 marzo 2022 il cons. M.A. di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 5.3.2008 (dep. il 3.4) i ricorrenti in epigrafe, proprietari di alcuni terreni in Civitavecchia interessati da un procedimento espropriativo per la realizzazione di una strada (raccordo tra v.le Nenni e San Liborio), avviato con dichiarazione di pubblica utilità del 6.3.1998 (delib. Giunta municipale n. 175) e con occupazione d’urgenza del 20.4.1998, nel dedurre:

- che nel periodo di validità della dichiarazione di p.u. (48 mesi) non era intervenuto il decreto di esproprio;

- che l’amministrazione, nell’ambito del procedimento relativo all’adozione del piano di recupero “Cisterna Faro”, aveva approvato uno schema di accordo transattivo per il riconoscimento della “giusta indennità per le aree oggetto di occupazione” – cessione al Comune delle aree trasformate in viabilità pubblica a fronte di un corrispettivo di euro 19,63/mq (e dunque di complessivi euro 180.753,40 per una superficie di mq. 9.208,02), ivi inclusi sia i suoli necessari alla sistemazione urbanistica della zona sia quelli già occupati; in sede di adozione del piano (delib. n. 76 del 30.7.2003) il corrispettivo veniva ridotto a euro 137.200,71 in ragione della minore estensione dell’area da cedere (mq. 6.988,34) – accordo stipulato dopo l’approvazione del piano stesso (delib. C.c. n. 133/03);

- che nonostante i solleciti l’amministrazione non aveva corrisposto la “giusta indennità” loro spettante;

tanto premesso, hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni in forma specifica (restituzione delle aree) ovvero per equivalente monetario, in considerazione dell’occupazione illegittima dei terreni fino alla restituzione o ablazione ex art. 43 d.P.R. n. 327/01 (t.u. espr.), precisando ulteriormente che la superficie interessata sarebbe di mq. 2.380 (utilizzati per lo più per la realizzazione di opere pubbliche quali viabilità e fognature e consistenti per il resto in relitti inutilizzabili) e dovendosi anche verificare, ai fini della determinazione del quantum, le intenzioni dell’ente (nel caso di restituzione delle aree, sarebbero spettate le sole somme per occupazione sine titulo dalla data dell’apprensione; al contrario, nell’ipotesi di acquisizione ai sensi dell’art. 43 cit., sarebbero spettate, oltre alle somme per occupazione senza titolo, anche quelle pari al valore venale dei beni, per un importo di euro 178.500,00, media tra i valori di euro 50 e 100 al metro quadro, trattandosi di suoli completamente urbanizzati ed edificati).

Si è costituito in resistenza il Comune di Civitavecchia.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti e memorie – i ricorrenti hanno insistito nella sola domanda risarcitoria, avendo chiesto, in particolare, la condanna dell’amministrazione, “nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, ormai incorporati i terreni nell’o.p. [strada e fognature], al risarcimento dei danni, sia per l’apprensione dei beni che per la di essi mancata utilizzazione dalla data di scadenza della dichiarazione di p.u. fino al soddisfo”; ciò “mediante pagamento […] della somma di € 178.500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia”, ovvero, “in via alternativa e subordinata, stabilito in € 19.63/mq il valore dei terreni alla scadenza della dichiarazione di p.u.”, mediante la determinazione del “danno da occupazione senza titolo nella misura nel 10% del valore del bene” e di quello “per il protrarsi dell’occupazione illegittima dalla data di scadenza della dichiarazione di p.u. fino al soddisfo, nel 5% annuo del valore del bene al momento di inizio dell'occupazione illegittima” (con rivalutazione annuale e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata; mem. 9.2.2022) – il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso – in disparte ogni considerazione sul petitum e sull’eventuale emendatio (in riduzione) della domanda iniziale (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2) – è infondato.

Non vi è contestazione tra le parti sull’identificazione delle aree oggetto di spossessamento, analiticamente individuate dai ricorrenti (par. 5 ric.), incluse nel foglio 24 e distinte ai mappali 720, 719, 717, 37 e 35 (con estensione, rispettivamente, di mq. 600, 560, 600, 20 e 600).

L’amministrazione sostiene che questi suoli le sarebbero stati ceduti gratuitamente in forza del contratto rep. n. 204/2004, “Piano di Recupero Cisterna Faro – Cessione di aree a titolo gratuito ed oneroso”, sottoscritto il 14.6.2004 con i ricorrenti stessi, ai quali sarebbero stati riconosciuti i corrispondenti diritti edificatori (artt. 3 e 4).

I ricorrenti obiettano che non vi sarebbe corrispondenza tra le aree cedute gratuitamente (in forza dell’atto del 2004) e quelle oggetto del ricorso: nel testo dell’accordo sarebbero state riportate, infatti, solo alcune delle particelle inserite nell’elenco e certamente non quelle indicate come “aree da cedere gratuitamente Via A. Izzi” (lett. b), peraltro aventi una superficie complessiva di mq. 1.582 (a fronte dei mq. 2.380 corrispondenti all’estensione di quelle per cui è giudizio). L’elenco in questione, cioè, “ritualmente allegato a un atto pubblico”, potrebbe “concorrere all’identificazione degli immobili oggetto delle obbligazioni contrattuali, non però se essi non sono neppure riportati nell’atto medesimo” (mem. 9.2.2022 ric., par. 5).

L’esame del menzionato contratto del 14.6.2004 conferma la correttezza dell’impostazione della parte pubblica.

Ai sensi di tale documento (enf. agg.):

- art. 3: “I cedenti dichiarano che ogni proprio diritto edificatorio inerente le aree di loro proprietà […] è stato soddisfatto con la volumetria assentita con il Piano di Recupero ‘Cisterna-Faro’ approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 133/2003. […]”;

- art. 4: “In esecuzione delle disposizioni della Delibera n. 203/1974, di variante al P.R.G., secondo cui i diritti edificatori dei proprietari delle aree ricadenti nel comprensorio urbanistico ‘Cisterna-Faro’ possono trovare espressione previa cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad uso pubblico, i cedenti […] cedono al Comune di Civitavecchia, che […] accetta ed acquista, le aree meglio identificate nella planimetria con campitura di diversi colori, a seconda della destinazione delle aree stesse, allegata al presente atto sotto la lettera A) […]”; di seguito sono indicate analiticamente le particelle oggetto di cessione;

- art. 5: “In esecuzione della delibera di G.m. n. 60/2002, come modificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 76/2003, i cedenti […] cedono e vendono al Comune di Civitavecchia, che […] accetta ed acquista, le seguenti aree: […]

Il prezzo della compravendita viene pattuito nella somma complessiva di euro 137.200,71 […]”;

- art. 7: “Le parti venditrici precisano che le attuali particelle catastali derivano dai frazionamenti, accorpamento ed ulteriori frazionamenti approvati dall’UTE di Roma in data 18.6.2003 prot. n. 4347, in data 16.9.2003 prot. n. 6352, in data 3.12.2003 prot. 9506, che vengono allegati al presente atto sotto le lettere B), C) e D)”.

Il citato allegato A), denominato “aree soggette a transazione con il Comune”, consiste in un elenco di aree, ciascuna individuata dal mappale e dalla relativa superficie, suddiviso in tre gruppi:

a) “Aree da cedere gratuitamente” (attuali particelle 1963, 1970, 1961, 1958 e 1933) per mq. 6.091,00;

b) “Aree da cedere gratuitamente via A. Izzi” (particelle 1922, 1936, 1949, 1962, 1947, 1948 e 1937) per mq. 1.582,00;

c) “Aree da cedere a titolo oneroso” (anche qui sono precisamente indicate le particelle) per mq. 6.995,00.

Questo allegato è completato dalle sottoscrizioni apposte anche dai contraenti privati (come incontestatamente dedotto dal Comune).

Ora, facendo applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. (v. in particolare l’art. 1363, “Interpretazione complessiva delle clausole”, a tenore del quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto”), deve ritenersi che l’espresso rinvio all’“All. A” contenuto nel testo del contratto (art. 3) e la sottoscrizione di questo allegato da parte dei contraenti (ciò che permette di fugare ogni dubbio sulla sussistenza del requisito della forma scritta ad substantiam) depongano nel senso del pieno recepimento dell’allegato stesso nella portata del programma negoziale, contribuendo a specificare l’oggetto delle alienazioni (a titolo gratuito ovvero oneroso) divisate dalle parti.

In questa prospettiva, non rileva la mancata indicazione, nel corpo del testo contrattuale, delle particelle interessate dalla realizzazione della “strada di raccordo” oggetto dell’iniziale dichiarazione di pubblica utilità (“strada” poi denominata via Izzi, come incontestatamente dedotto dall’amministrazione), dal momento che esse sono riportate nell’elenco sub All. A, ciò che consente di ritenerle comprese nella cessione (è appena il caso di rilevare che i ricorrenti non contestano l’evoluzione delle intestazioni catastali, illustrata dettagliatamente nella relazione del Servizio lavori pubblici e opere infrastrutturali del Comune di Civitavecchia in data 3.6.2016 con riferimento ai frazionamenti e agli accorpamenti via via intervenuti; cfr. all. 1 amm. dep. 2.2.22).

Del resto, gli stessi proprietari privati danno atto, nel testo dell’accordo del 2004, dell’avvenuto soddisfacimento dei loro “diritti edificatori” (art. 3), il cui perfezionamento presupponeva la “cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad uso pubblico” (art. 4, facente rinvio alla variante al PRG di cui alla delib. n. 203/74).

Si può conclusivamente ritenere che le aree per cui è questione siano state cedute all’amministrazione con l’atto del 2004, avente effetti reali e non obbligatori (come si desume chiaramente dai termini utilizzati negli artt. 4 e 5: i privati proprietari “cedono” o “cedono e vendono” e l’amministrazione “accetta ed acquista”), risultando altresì compatibile con la documentazione versata in atti la spiegazione della condotta del Comune (di abbandonare le ipotesi transattive inizialmente perseguite una volta avvedutosi dell’intervenuto trasferimento degli immobili; cfr. mem. dep. 11.2.22 pag. 7).

3. Per quanto sin qui osservato, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio possono essere tuttavia compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sez. II-quater, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mario Alberto di Nezza

Donatella Scala

 

IL SEGRETARIO

 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.