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Decreto esproprio in rettifica di precedente

Pubblico
Giovedì, 28 Gennaio, 2021 - 21:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sentenza n.79 del 26 gennaio 2021, decreto di esproprio sopravvenuto per errore materiale

MASSIMA

E’ legittimo un decreto di esproprio sopravvenuto col dichiarato scopo di rettificare l’errore materiale del precedente decreto, purchè entro i termini della PU.

SENTENZA

N. 00079/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00616/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2019, proposto da
Bettoni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Buffoli e Elena Maria Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Buffoli in Brescia, corso Magenta n. 43/D;

contro

Società di Progetto Brebemi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Valentino Damone e Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Salvadore in Brescia, corso Cavour, 31;
Interconnessione S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Valentino Damone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Salvadore in Brescia, corso Cavour, 31;

nei confronti

C.A.L. S.p.A., Concessioni Autostrade Lombarde, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto di Esproprio Prot. SDP-U-1710-062-SE-MMA , notificato in data 24 maggio 2019 emesso in Brescia il 10.10.2017 dalla società concessionaria BRE-BE-MI S.P.A, con il quale è stato disposto il passaggio di proprietà in capo alla concessionaria stessa “dei beni censiti nel Catasto Terreni del Comune di Castegnato (BS) di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco ditte e nel piano particellare espropri”;

- di ogni altro provvedimento connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A. e della Interconnessione S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la società di progetto Brebemi S.p.a. (concessionario designato dalla società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo collegamento autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, rispetto a cui la società Interconnessione S.C.a.R.L. è il General Contractor) ha espropriato 348 mq distaccati dal mappale 888 e individuati, a seguito di apposito frazionamento, con il mappale 1064, acquisito dalla società Brebemi per essere destinato a sede stradale.

L’atto traslativo della proprietà, seppur adottato il 10 ottobre 2017, è stato notificato alla ricorrente solo il 6 maggio 2019.

Avverso tale provvedimento ablativo parte ricorrente ha notificato, il 22 luglio 2019, un ricorso nel quale ha dedotto i seguenti vizi:

1. nullità e/o annullabilità per mancanza degli elementi essenziali dell’atto, violazione di legge e/o eccesso di potere per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto dell’esproprio, difetto illogicità e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà tra atti;

2. nullità e/o illegittimità per violazione dell’articolo 23 lettera c) del DPR 327/2001;

3. nullita’ e/o inesistenza per mancanza di sottoscrizione;

4. illegittimità e annullabilità per eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, contrarietà al principio di buona amministrazione, in quanto l’adozione di un decreto di esproprio parziale sarebbe un escamotage per posticipare il momento del pagamento dell’indennità definitiva, previa determinazione da parte della Corte d’appello.

Le due società intimate si sono costituite formalmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica, la società ricorrente ha depositato (in data 31 dicembre 2020) una memoria nella quale ha sottolineato come la sopravvenuta adozione dell’ulteriore decreto di esproprio (datato 20 dicembre 2019, notificato il 22 dicembre 2019 e non impugnato) con cui sono state acquisite anche le ulteriori porzioni di proprietà oggetto del decreto di occupazione d’urgenza e non indicate nel primo decreto d’esproprio (quello impugnato) dimostrerebbe la fondatezza delle censure dedotte.

Brebemi e S.C.A.R.L. hanno, invece, sostenuto (con memorie depositate il 5 gennaio 2020) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e comunque sostenuto l’infondatezza del gravame, ulteriormente ribadita, pur in assenza di replica di parte ricorrente, con altre due identiche memorie.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2021, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi improcedibile con riferimento alla prima censura, atteso che il secondo decreto, avente natura integrativa del primo, è intervenuto dichiaratamente allo scopo di superare l’errore in cui l’autorità espropriante era incorsa, di fatto facendo venire meno le illegittimità dedotte.

Se, dunque, l’adozione del secondo decreto d’esproprio risulta essere confessoria rispetto all’errore commesso (rappresentato dall’aver indicato, tra i mappali da acquisire, solo uno di quelli che ha formato oggetto del procedimento ablatorio e cioè il 1064, derivante dallo scorporo di una parte della superficie del mappale 888 e destinato alla realizzazione del casello autostradale), d’altra parte tende proprio all’eliminazione dell’errore stesso.

Sebbene la tecnica utilizzata non sia ineccepibile, non vi può essere dubbio alcuno che lo scopo del secondo decreto d’esproprio sia stato quello di confermare la volontà di acquisire la superficie del mappale 1064, ex 888, nella misura riportata nel provvedimento stesso, inequivocabilmente espressa in metri quadrati e comunque ricavabile dalla planimetria allegata al provvedimento impugnato e corrispondente alla superficie che aveva già formato oggetto di occupazione d’urgenza. Deve, dunque, escludersi ogni incertezza sull’area oggetto di acquisizione.

Quanto all’ammontare dell’indennità di esproprio, erroneamente indicato con il totale riferito a tutta la superficie occupata e trasformata, anch’esso poteva essere facilmente desumibile. L’importo indicato nel decreto d’esproprio, infatti, era sostanzialmente coincidente con quello indicato nel decreto di occupazione d’urgenza come la somma dovuta per l’acquisizione dell’intera superficie del mappale 888, cui era stata attribuita la stessa indennità unitaria al metro quadrato. L’importo dovuto in relazione ai 348 metri quadrati che sono andati a costituire il mappale 1064 poteva, dunque, essere agevolmente determinato attraverso una semplice operazione matematica.

In ogni caso, con riferimento all’esatta determinazione dell’indennità di esproprio spettante, parte ricorrente ha già provveduto ad attivare la tutela specificamente apprestata dall’ordinamento a tal fine, presentando opposizione alla stima avanti alla Corte d’Appello. Non può, quindi, ritenersi che l’evidente e incontestato errore materiale in cui è incorsa l’autorità espropriante, in ragione del quale l’indennità dovuta è stata indicata in misura pari all’importo totale riferito all’intera porzione del mappale 888 espropriata e non solo a quello spettante per la parte di tale porzione da cui è derivata la creazione del mappale 1064, abbia precluso all’espropriato la possibilità di accedere alla tutela apprestata dall’ordinamento.

Ne deriva che l’errore, poi chiarito ed emendato con il secondo decreto d’esproprio, non può condurre al preteso (secondo motivo di ricorso) annullamento dell’atto censurato.

La terza censura è infondata, atteso che, come dimostrato in atti, su ogni pagina è presente la sigla del responsabile espropri di Brebemi e la mancanza dell’ultima pagina nella copia notificata alla ricorrente ha determinato, ancora una volta, un mero errore materiale, del tutto irrilevante, essendo l’originale del decreto di esproprio completo di ogni pagina e munito di sigla e sottoscrizione.

Infine infondata è anche la quarta censura. Non è possibile, infatti, ravvisare alcun effettivo interesse dilatorio nel comportamento tenuto da Brebemi, che non ha integrato nessuna violazione di legge (essendo l’esproprio stato completato prima della scadenza del termine di legge) e nemmeno un eccesso di potere. È pur vero che il posticipare il trasferimento della proprietà a favore dell’ente espropriante produce maggiori costi che quest’ultimo dovrà eventualmente giustificare al fine di evitare possibili responsabilità erariali, laddove non giustificato da ragioni tecniche che non è questa la sede per indagare, ma ciò non può di per sé determinare l’illegittimità del provvedimento traslativo, la cui adozione è intervenuta nel rispetto dei termini di legge.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite, atteso che la proposizione del ricorso, pur non meritevole di accoglimento, è stata determinata dal riconosciuto errore in cui è incorsa l’autorità espropriante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara in parte improcedibile;

- lo respinge nella parte restante;

- compensa le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 21 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mara Bertagnolli

Bernardo Massari

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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