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Sui presupposti per impugnare decreto di esproprio

Privato
Mercoledì, 8 Gennaio, 2025 - 19:30

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 27 del 2 gennaio 2025, sui presupposti per impugnare decreto di esproprio

MASSIMA

La mancata impugnazione dell’atto impositivo del vincolo, come della dichiarazione di pubblica utilità, preclude la possibilità di far valere l’illegittimità della scelta di procedere all’esproprio di quel particolare bene in sede di impugnativa del provvedimento finale o dei successivi atti della sequenza procedimentale, rendendo inammissibile il relativo gravame per difetto di interesse (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 luglio 2022, n. 2165; T.A.R. Puglia, Bari, 6 dicembre 2012, n. 2064).

SENTENZA

N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2021 REG.RIC.

N. 02909/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2021, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, Mario Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 2909 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, Prefetto di Napoli, Gori Spa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 352 del 2021:

a) del Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot.n. 37191 del 6 giugno 2011, mai notificato, richiamato per la prima volta nella comunicazione prot.n. 29045 del 25 giugno 2020 della società OMISSIS S.p.A., con la quale veniva comunicato che il giorno 6 luglio 2020 si sarebbe provveduto all'accesso e all'accantieramento delle aree ricadenti nella particella n. 1296 del foglio n. 9 del Comune di Ottaviano di proprietà del sig. OMISSIS;

b) della nota prot.n. 741185 del 5 dicembre 2019 resa dalla Regione Campania, mai notificata, parimenti richiamata per la prima volta nella medesima comunicazione prot.n. 29045 del 25 giugno 2020 della società OMISSIS S.p.A., con la quale venivano autorizzati i lavori di allacciamento della condotta fognaria DN600 alla rete dei collettori a servizio dei Comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio (sub comprensorio n. 2); c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.

quanto al ricorso n. 2909 del 2022:

a) del Decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot.n. 37191 del 6 giugno 2011 -mai notificato-, richiamato per la prima volta nella comunicazione prot.n. 29045 del 25 giugno 2020 della società OMISSIS S.p.A., con la quale veniva comunicato che il giorno 6 luglio 2020 si sarebbe provveduto all'accesso ed all'accantieramento delle aree ricadenti nella particella n. 1296 del foglio n. 9 del Comune di Ottaviano di proprietà del sig. Cozzolino Ferdinando; b) della nota prot.n. 741185 del 5 dicembre 2019 resa dalla Regione Campania, -mai notificata-, parimenti richiamata per la prima volta nella medesima comunicazione prot.n. 29045 del 25 giugno 2020 della società OMISSIS S.p.A., con la quale venivano autorizzati i lavori di allacciamento della condotta fognaria DN600 alla rete dei collettori a servizio dei Comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio (sub comprensorio n. 2);

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

a) In via principale, alla restituzione del terreno di sua proprietà -sito in Ottaviano (Na) alla via Sarno e catastalmente individuato al N.C.E.U., foglio n. 9, p.lla n. 1296- previa riduzione in pristino;

b) Al risarcimento del danno da occupazione illegittima -decorrente dall'immissione in possesso e sino all'effettiva restituzione- consistente nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene determinato in base ai valori di mercato esistenti all'epoca dell'immissione in possesso, oltre rivalutazione ed interessi;

c) In via subordinata, all'adozione di un provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ferma restando la corresponsione all'odierno ricorrente non solo degli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale, ma anche di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del 10% cento del valore venale del bene ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gori S.p.A., di Regione Campania, di Presidenza del Consiglio dei Ministri - U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente si qualifica come proprietario di un terreno in agro di Ottaviano, coltivato a noci e nocciole, ricadente sulla part. 1296 del fl. 9.

Denuncia che, con comunicazione n. 29045 del 25.06.2020, Gori s.p.a., soggetto attuatore nominato dalla Regione Campania con decreto n. 679 del 28.11.2017, lo ha avvisato che il 06.07.2020 si sarebbe proceduto all’accesso ed al successivo accantieramento dell’area, “già oggetto di asservimento per una larghezza di 5 metri in asse alla condotta, così come sancito dal decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 6 giugno 2011, per l’allacciamento alla rete di collettori comprensoriali della condotta fognaria DN600 autorizzata e realizzata dalla Regione Campania con nota prot. n. 741185 del 05.12.2019”.

In entrambi i ricorsi oggi iscritti a ruolo, che devono essere riuniti, il ricorrente impugna il decreto di asservimento n. 37191 del 06.06.2011, adottato dal Prefetto di Napoli, nella qualità di commissario delegato per il superamento dell’emergenza determinatasi con l’alluvione del fiume Sarno ed il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 741185 del 05.12.2019, che ha autorizzato i lavori di allacciamento della condotta fognaria DN600 alla rete dei collettori a servizio dei Comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio, asserendo di averli conosciuti solo attraverso la nota di OMISSIS s.p.a. prot. n. 29045 del 25.06.2020, pure impugnata.

Agisce, altresì, per la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nonché, in via subordinata, per la condanna all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Si sono costituiti in resistenza l’Avvocatura dello Stato, la Regione Campania e OMISSIS s.p.a.

All’udienza di smaltimento del 21 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorsi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, per le medesime ragioni già valutate con ordinanza n. 423/2021, non impugnata, di rigetto della domanda cautelare.

Vi è anzitutto difetto di giurisdizione, in favore del G.O., laddove si fa questione sul pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Nel resto, va premesso che, dagli atti depositati dalla Regione Campania, risulta come nel 2009 sia stato disposto il versamento dell’indennità di espropriazione in favore del ricorrente, sul conto corrente a lui intestato.

Ciò consente di affermare che costui abbia avuto conoscenza della procedura espropriativa e dei suoi atti ben prima della comunicazione della nota prot. n. 29045 del 25.06.2020.

Opera, dunque, il principio secondo cui la mancata impugnazione dell’atto impositivo del vincolo, come della dichiarazione di pubblica utilità, preclude la possibilità di far valere l’illegittimità della scelta di procedere all’esproprio di quel particolare bene in sede di impugnativa del provvedimento finale o dei successivi atti della sequenza procedimentale, rendendo inammissibile il relativo gravame per difetto di interesse (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 luglio 2022, n. 2165; T.A.R. Puglia, Bari, 6 dicembre 2012, n. 2064).

D’altro canto, è evidente che il ricorrente, insieme al decreto di asservimento n. 37191 del 06.06.2011, avrebbe dovuto impugnare gli atti presupposti ivi richiamati e quindi l’ordinanza commissariale n. 1104 del 30.01.2009, seguita dall’ordinanza prot. n. 1133/2009, con cui il commissario delegato ha prorogato per ulteriori due anni il termine ultimo per il completamento della procedura espropriativa e/o asservimento.

Ad ogni modo, le doglianze mosse avverso l’atto di asservimento risultano del tutto generiche, ipotetiche ed esplorative, essendo tutti i passaggi procedimentali che hanno portato all’adozione del medesimo, oltre che noti al ricorrente (che ha incassato l’indennità di esproprio), comunque riportati nel decreto medesimo, che si fonda sullo stato di emergenza socio-economico-ambientale dell’area del bacino idrografico del fiume Sarno, prorogato fino al 31.12.2011.

Quanto, poi, alla mancata comunicazione del decreto stesso, essa non assurge a circostanza invalidante, essendo prevista ai soli fini del decorso del termine per proporre opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello e per impugnare il decreto innanzi al G.A (cfr. Cons. Stato. Sez. IV, 18 aprile 2012, n. 2286; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26 giugno 2014, n. 3513; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2012, n. 108).

Come parimenti irrilevante è la mancata o ritardata trascrizione del decreto sui RR.II., avendo quest’ultima funzione di mera pubblicità-notizia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10229; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2015, n. 2842).

Immune dai vizi prospettati è, infine, la comunicazione n. 29045 del 25.06.2020, che trova indubbia legittimazione nel decreto di asservimento, il quale espressamente autorizza il “libero accesso in ogni tempo sulla superficie asservita, con il personale a piedi o con mezzi di trasporto, per ispezioni, manutenzioni, esercizio, sostituzioni, integrazioni e recuperi ed è autorizzata altresì, anche mediante le sue imprese appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree necessarie all’esecuzione dei relativi lavori”.

La regolazione delle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili ed in parte li rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per ciascuna delle tre controparti costituiti, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Alberto Di Mario, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

 

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